CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 15149/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
opo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 aprile 2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA],antagiato per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro cinquemila di multa. Ha disposto la confisca e devoluzione all'Erario della somma di denaro in sequestro. 2. La Corte di 4ppello di Roma, in data 13 maggio 2025, ha confermato la sentenza di primo grado. 3. Avverso la sentenza della Corte di ah ppello, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. 3.1 Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 45£ i e me- lett. c)rper Mancata osservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 606comma 6 1 cod. proc. pen. perché il decreto di citazione in camera di consiglio è stato emesso in mancanza dell'indicazione di cui all'art. 429 /, cod., p wc. comma 1 lett. f).(in particolare dell'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge, in relazione al reato per cui si procede). La difesa sottolineache il disposto di cui all'art. 429 comma 1 lett. f) cod. proc. pen, come modificato dall'art. 23 comma 1, lett. n)1 del d. Igs. 150 del 2022 e , da ultimo, dall'art. 4/comma 1 lett. b) del d. Igs. n. 203 del 2023, era già in vigore all'epoca dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza in appello che, dunque, è affetto da nullità assoluta. Si chiede, pertanto, di dichiarare nullo il decreto emesso dalla Corte di ékppello ai sensi degli artt. 601 e 598- bis cod. proc. pen. con conseguente nullità del giudizio di secondo grado. 3.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta. Si evidenzia che la Corte di Otppello non ha escluso che la sostanza potesse essere destinata ad uso personale, ma con un'inaccettabile inversione dell'onere della prova, ha ritenuto non provata la circostanza che fosse ad uso "esclusivamente" personale. 3.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 131- bis cod. pen. e delle attenuanti generiche. 3.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro, trattandosi di un'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73 del DPR(309/90. Si sottolinea che l'art. 85- bis DPR7309/90 esclude dall'ambito di applicabilità il fatto di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 DPRe309/90 e, in tal caso, può essere disposta solo la confisca facoltativa di cui all'art. 240 comma 1 Y .Si sostiene che i giudici di merito non hanno considerato che il denaro sottoposto a sequestro non era eziologicamente connesso all'attività delittuosa per la quale il prevenuto è stato condannato. Si osserva inoltre, che la Corte di Appello ha considerato del tutto sproporzionata la 4,12- quantità di denaro tenuta dall'imputato senza confrontarsi con la capacità reddituale anche del nucleo familiare dello stesso. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello, in quanto la modifica dell'art. 429. lett. O cod. proc. pen. era già in vigore al momento / dell'emissione del decreto di citazione in appello. 5. La difesa dell'imputato ha trasmesso, in data 20.1.2026, una memoria con la quale si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, risultato solo parzialmente fondato, deve essere, di conseguenza, accolto nei limiti di quanto di ragione. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo. 2Osserva il Collegio che la disposizione dell'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., così come modificata dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203, al quale rinvia espressamente l'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., comporta che il decreto che dispone il giudizio in appello deve contenere anche «l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede». Anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 203 del 2023, la lettera f) dell'art. 429 cod. proc. pen. prevedeva che il decreto di citazione a giudizio contenesse l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza nel corso della quale sarebbe stato trattato in dibattimento il procedimento a carico dell'imputato. Di recente la ,5uprema Corte ha chiarito che «senza doversi addentrare nella valutazione se il successivo comma 2 dell'art. 429 cod. proc. pen. - allorché prevede che è nullo il decreto di citazione a giudizio se, fra l'altro, manchi o sia insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti di cui alla lettera f) - debba intendersi riferito ai soli requisiti legati appunto alla indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della udienza, ovvero anche alla avvertenza successivamente introdotta nel testo normativo (la quale, a rigore, non è un requisito dell'atto posto che essa non ne costituisce una caratteristica in assenza della quale l'atto non potrebbe raggiungere i propri scopi - cosa che, invece, si verifica per gli elementi già in precedenza necessari ai fini della completezza dell'atto in questione, considerato che, ove questi fossero mancanti, non sarebbe consentito al destinatario di esso di sapere dove e quando si celebrerà il processo a suo carico - ma è, semmai, un generico avviso rivolto al soggetto citato in giudizio il cui contenuto sarebbe, peraltro, facilmente conoscibile per il destinatario dell'atto anche in mancanza dell'avviso stesso considerato che, stante il principio di riserva di legge che governa il regime sanzionatorio penale, le possibili conseguenze derivanti in termini di sanzione dalla imputazione a lui contestata potrebbero essere conosciute dall'imputato anche attraverso l'esame della pertinente normativa), osserva il Collegio che, in ogni caso, l'eventuale mancanza della avvertenza in questione potrebbe, a tutto voler concedere, integrare una nullità di carattere generale a regime intermedio, atteso che essa non integra indubbiamente una ipotesi di omessa citazione dell'imputato né è definita assoluta dalla disposizione che dispone la nullità ex art. 429, comma 2, cod. proc. pen». (Sez. 3, n. 20062 del 6/2/2025). Si tratta quindi di una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.. 3Nel caso in esame, si tratta di una nullità non dedotta nel giudizio di appello e, dunque, sanata. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che l'imputato ha l'onere di indicare quale sia, in relazione alla dedotta violazione del combinato disposto degli artt. 429, comma 1, lett. f), e 601, comma 6, cod. proc. pen., il suo interesse a ricorrere, che deve essere concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (Sez. 1, n. 20159 del 19/02/2025). L'interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se ed in quanto l'imputato abbia allegato di avere subito, in conseguenza del decreto di citazione per il giudizio di appello emesso nei suoi confronti, un pregiudizio illegittimo. Sul punto, è opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 - 01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove «sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto». Si tratta, a ben vedere, di una conclusione imposta dalla giurisprudenza in tema di interesse a impugnare, definitivamente ribadita da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Nel caso in esame, la difesa non ha allegato né specificato quale concreto pregiudizio difensivo si sarebbe determinato in conseguenza di tale omissione. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Occorre premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 43, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Deve poi richiamarsi la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Orbene, è pacifico quindi che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione. I giudici di merito, con motivazione non illogica, hanno desunto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta da [OSCURATO:PERSONA] dalle modalità di detenzione della droga, già confezionata in dosi (si trattava di 13 dosi), dal possesso di una somma di denaro (300 euro), suddivisa in banconote di piccolo taglio, dal comportamento dell'imputato che, alla vista dei militari, ha cercato di disfarsi della droga, nonché dal luogo dove si trovava l'imputato, nota zona di spaccio. Hanno poi sottolineato che l'imputato ha sempre rinunciato a presenziare all'udienza acconsentendo che la stessa si svolgesse in sua assenza, scegliendo pertanto di non apportare alcun contributo conoscitivo per l'accertamento dei fatti. Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione degli indici oggettivi e soggettivi per stabilire se lo stupefacente è destinato o meno ad un uso personale si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto - come nel caso in esame - da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 3, n.13655 del 16/02/2024, Antognoli, non mass.; Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, Chtiwi, non mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957 - 01). 3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Le Sezioni onite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una 5valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). [OSCURATO:PERSONA], accertato il reato, deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Nel caso in esame, la Corte di Appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. sulla base delle allarmanti modalità criminose escogitate dall'imputato che, alla vista degli operanti, tentava di disfarsi dell'involucro in suo possesso contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina in una nota zona di spaccio, condotta che evidenziava la professionalità dell'imputato nella consumazione di delitti in materia di stupefacenti, confermata dai suoi numerosi precedenti anche specifici. Occorre poi rimarcare che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 7, n. 21018 del 05/04/2023, Amato; Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. È stato inoltre precisato (cfr. ex multis;Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02 e Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899) che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi i vizi motivazionali e i profili di illegittimità evocati dalla difesa, dal momento che i giudici di appello hanno illustrato le ragioni poste a fondamento del diniego, evidenziando l'assenza di elementi meritevoli di positiva considerazione, tenuto 6conto della negativa personalità dell'imputato, gravato da diversi precedenti anche specifici. 4. Fondato è il quarto motivo di ricorso. Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di specie, il fatto reato ascritto all'imputato è stato commesso in data antecedente alla modifica introdotta all'art. 85-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309i dall'art. 4, comma 3-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca "per sproporzione" ex art. 240-bis cod. pen./Arux, t L 1A: (i) 2.m t'4) Sezioni 4intterhtgo4E-Chiarito che la confisca allargata ha natura di misura di sicurezza sebbene atipica, con funzione anche dissuasiva (Sez. U, n. 920 del 17 - 10 -2003, dep. 2004, Montella), poiché riveste una funzione di ostacolo preventivo, volto ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata ( Sez. U, n. 29022 del 30 maggio 2001, Derouach). In quanto misura di sicurezza patrimoniale, la confisca in esame è soggetta alla disciplina di cui all'art. 236 cod. pen., secondo il quale "si applicano anche alle cotbiltet„ misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli artt... 200 prima parte"re non anche quelle del primo e del secondo capoverso di tale articolo. Per quanto di interesse in questa sede, l'art. 200 cod. pen. statuisce che "le misura di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione". Ne consegue che la confisca è applicabile anche nei confronti di chi sia stato condannato per reati commessi prima della entrata in vigore della norma che la disciplina. L'applicazione retroattiva delle misure di sicurezza patrimoniali non aventi natura sanzionatoria trova il limite dettato dallo stesso art. 200 comma 1, cod. i pl-74 peN., nel senso che esse possono essere disposte solo se la legge che le ha rtfux, introdotte ei già entrata in vigore nel momento in cui il giudice è chiamato ad applicarle, ovvero al momento della emissione della sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 14095 del 20/3/2024). In tale senso da ultimo Sez. 6 n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru, Rv. 285602 ha affermato che la confisca anche ai sensi dell'art. 240 - bis cod. pen. «è regolata dal principio di retroattività entro i limiti dettati dal primo comma dell'art. 200 cod. pen., stante il richiamo dell'art. 236, comma 2, cod. pen., esclusivamente alla prima parte di detta disposizione, sicché, per l'individuazione del regime legale di riferimento, deve aversi riguardo alla legge in vigore al tempo della sua applicazione, che coincide con il momento in cui viene emessa la decisione di primo grado, e costituisce il limite di azione della retroattività oltre il quale non operano eventuali disposizioni successivamente introdotte» (nello stesso senso Sez. 6, n. 2:1491 del 16/02/2015, Meluzio, Rv. 263768). 7Nel caso in esame, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 18.04.2024, quando era già entrata in vigore la disposizione normativa che modificava l'art. 85-bis DPR 309/90, includendo anche l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73.comma 5 DPR 309/90. Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ove si proceda per le condotte di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen., né, la disposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione o trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, Musaj, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899 - 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 - 01). Tuttavia, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90, ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. La confisca prevista dall'art. 240- , bis cod. pen. ha dunque struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Si è anche sottolineato come ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., non rileva il quantum ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 4, n. 11476 del 12/03/2025; Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, Aprovitola, Rv. 282687 - 01). La confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. rappresenta infatti un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria ("è sempre disposta", come dispone il comma 1), la cui applicazione, non necessariamente preceduta da un provvedimento di sequestro preventivo (Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018, 8Taverniti, Rv. 274485 - 01), si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei c.d. reati-spia, elencati dalla predetta disposizione o da leggi speciali (come appunto nel caso in esame); la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito; la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza (nel senso del carattere obbligatorio della confisca, Sez. 4, [OSCURATO:PERSONA], cit., in motivazione; Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 - 01; Sez. 1, Taverniti, cit.). Nel caso in esame, la motivazione della Corte di Appello in relazione alla confisca della somma di denaro è generica in quanto si limita ad affermare che «l'entità particolarmente consistente del denaro (euro 300,00) può dirsi sproporzionata rispetto alle condizioni economiche del detentore», senza specificare se l'imputato sia disoccupato o, in ogni caso, senza chiarire la capacità reddituale dell'imputato. Né al riguardo può soccorrere la sentenza di primo grado che si limita ad affermare che «il denaro in sequestro deve essere confiscato e devoluto alle tasse dell'Erario», omettendo qualunque motivazione. 5. Spetterà quindi al giudice del rinvio, valutando le evidenze disponibili, stabilire con riferimento al denaro in sequestro la sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 85-bis DPR 309/90 e, in particolare, dovrà accertare se la somma di denaro rinvenuta e sequestrata risulti sproporzionata rispetto al reddito del condannato. 4. Va disposto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di 4ppello di Rom5fitti- u-40 't 'mo'") e- HA Li Ce_ - P.Q P.Q.M