CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2020
Cassazione n. 06443/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 9787/2021 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion.2897/2020 depositata il 08/10/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 9787/2021Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 6443/2026Data pubblicazione 18/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/03/2026Il Consigliere delegatoMilena Balsamo