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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18927/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 19/02/2021 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni, [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del delitto di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Nell'interesse del Sasso è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale superato, con motivazione apparente, il contrasto insanabile tra i dati probatori emersi durante l'istruttoria dibattimentale e le dichiarazioni testimoniali del Vulpis, portatore di uno specifico movente vendicativo nei confronti del Sasso, che non aveva reso, in altro procedimento, una deposizione conforme ai desideri del primo.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale ritenuto le lesioni riportate dalla persona offesa compatibili con il narrato di quest'ultima, nonostante la portata delle deposizioni raccolte nel corso del dibattimento e, in particolare, di quella resa dal dott. [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla sussistenza delle lesioni del Vulpis, ritenuta dalla Corte territoriale trascurando le puntuali doglianze sviluppate nell'atto di appello.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere i giudici di merito fondato l'affermazione di responsabilità del Sasso sulla base dell'inattendibile deposizione del Vulpis, alla luce delle imprecisioni e omissioni emergenti dall'istruttoria dibattimentale.

Considerato in diritto

1. I quattro motivi del ricorso possono essere esaminati congiunl:amente, perché, nonostante la loro distinta articolazione, si risolvono in una sostanziale riedizione della prospettazione difensiva, che, deducendo la mancata considerazione degli argomenti sviluppati nell'atto di appello, finisce, per un verso, per eludere la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha riesaminato criticamente e globalmente le prove raccolte e, per altro verso, per aspirare ad una rivalutazione del materiale istruttorio preclusa hi sede di legittimità.

Sotto il primo profilo, in particolare, nella riproposizione, in parte come citazione testuale, in parte come sintesi, delle varie risultanze delle prove dichiarative, accompagnata da commenti del tutto assertivi, il ricorrente torna ad insistere sulla tesi della caduta della vittima contro una cabina elettrica, senza confrontarsi con il rilievo dei giudici di merito, i quali hanno sottolineato come non sia stato riscontrato materiale ematico presso tale cabina, mentre copiose macchie di sangue sono state rinvenute sulla sede stradale nei pressi della saracinesca posta vicina all'ingresso del bar.

Ma, al di là di questo pur essenziale profilo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto; il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M. //U Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] AlfrecS Guardiano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19/02/2021 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni, [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del delitto di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse del Sasso è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte territoriale superato, con motivazione apparente, il contrasto insanabile tra i dati probatori emersi durante l'istruttoria dibattimentale e le dichiarazioni testimoniali del Vulpis, portatore di uno specifico movente vendicativo nei confronti del Sasso, che non aveva reso, in altro procedimento, una deposizione conforme ai desideri del primo. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale ritenuto le lesioni riportate dalla persona offesa compatibili con il narrato di quest'ultima, nonostante la portata delle deposizioni raccolte nel corso del dibattimento e, in particolare, di quella resa dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla sussistenza delle lesioni del Vulpis, ritenuta dalla Corte territoriale trascurando le puntuali doglianze sviluppate nell'atto di appello. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere i giudici di merito fondato l'affermazione di responsabilità del Sasso sulla base dell'inattendibile deposizione del Vulpis, alla luce delle imprecisioni e omissioni emergenti dall'istruttoria dibattimentale. Considerato in diritto 1. I quattro motivi del ricorso possono essere esaminati congiunl:amente, perché, nonostante la loro distinta articolazione, si risolvono in una sostanziale riedizione della prospettazione difensiva, che, deducendo la mancata considerazione degli argomenti sviluppati nell'atto di appello, finisce, per un verso, per eludere la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha riesaminato criticamente e globalmente le prove raccolte e, per altro verso, per aspirare ad una rivalutazione del materiale istruttorio preclusa hi sede di legittimità. Sotto il primo profilo, in particolare, nella riproposizione, in parte come citazione testuale, in parte come sintesi, delle varie risultanze delle prove dichiarative, accompagnata da commenti del tutto assertivi, il ricorrente torna ad insistere sulla tesi della caduta della vittima contro una cabina elettrica, senza confrontarsi con il rilievo dei giudici di merito, i quali hanno sottolineato come non sia stato riscontrato materiale ematico presso tale cabina, mentre copiose macchie di sangue sono state rinvenute sulla sede stradale nei pressi della saracinesca posta vicina all'ingresso del bar. Ma, al di là di questo pur essenziale profilo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto; il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. //U Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] AlfrecS Guardiano
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