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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35324/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -64 • uditi i difensori, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]', in difesa di [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', ed, anche quale sostituto processuale, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 26 ottobre 2020 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], sull'appello degli imputati, ha riformato parzialmente in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 giugno 2019, che, in rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per l'omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il 12 agosto 2011, e per i reati connessi di ricettazione, detenzione e porto di armi da guerra, e ricettazione di un motorino, armi e motorino usati nell'esecuzione del delitto.

In relazione poi ad ulteriori reati individuati il giorno in cui erano state effettuate le perquisizioni in danno degli odierni imputati, la stessa sentenza ha condannato, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione non autorizzata di artifici pirotecnici artigianali e per la ricezione di pezzi di un ciclomotore proveniente da delitto, [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione non autorizzata di armi da sparo e barattoli di polvere da sparo, nonchè per il porto non giustificato di un coltello, e [OSCURATO:PERSONA] per il porto non giustificato di tre coltelli.

2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i motivi descritti di seguito nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce, con riferimento alla condanna per omicidio, illogicità della motivazione con riferimento al non aver approfondito la sentenza il problema della circolarità della informazione accusatoria, in quanto i collaboratori di giustizia che conoscono il fatto per avervi partecipato in prima persona ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno dichiarato solo dopo aver appreso della deposizione di altri ed averne letto il contenuto; la loro narrazione sarebbe, quindi, contaminata.

Con il secondo motivo deduce, con riferimento al capo di imputazione per omicidio, premettendo di non averlo fatto con i motivi di appello, violazione di legge con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., perché contestata con riferimento a reato già di per sé punito con l'ergastolo; contesta l'aggravante anche nel merito evidenziando che le modalità plateali dell'omicidio stigmatizzate nella sentenza impugnata sarebbero dovute non a volontà di predominio della cosca, ma all'azzardo della incoscienza, e che nessuno dei coimputati sarebbe mai stato affiliato da una associazione di tipo mafioso.

Con il terzo motivo deduce, con riferimento al capo di imputazione di per omicidio, violazione di legge ancora con riferimento all'aggravante dell'art. 416- bis.1 cod. pen., stavolta perché [OSCURATO:PERSONA], che non è mai stato riconosciuto essere parte di una associazione a delinquere di tipo mafioso, avrebbe avuto il ruolo del mercenario estraneo ad ogni consesso criminale organizzato, avrebbe partecipato all'omicidio solo per denaro, ed avrebbe avuto, quindi, la consapevolezza di partecipare ad un mero omicidio comune, dettato da motivi di faida familiare, nulla sapendo di eventuali altre finalità perseguite dagli altri correi.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge ancora con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., stavolta però con riferimento ai capi di imputazione per i reati di detenzione e porto di arma da guerra ed alla ricettazione delle stesse, evidenziando il difetto di prova sia dell'aggravante modale (le modalità della detenzione del porto non giustificavano l'aggravante) sia di quella finalistica (le armi erano usate per un omicidio dettato da mere ragioni di vendetta familiare).

2.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge per inosservanza del divieto di reformatio in peius; in particolare, evidenzia che il giudizio di appello è stato incardinato sulla sola impugnazione della difesa, e che la pena inflitta in secondo grado, pur essendo nella pena finale più mite di quella per cui era stata pronunciata condanna in primo grado (da 17 anni e 4 mesi di reclusione in primo grado a 10 anni, 8 mesi e 26 giorni di reclusione in appello), era stata calcolata su una pena base più alta di quella scelta dal giudice di primo grado, operazione non consentita dalla legge.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al calcolo della pena, perché il giudice di secondo grado, pur riconoscendo che l'aggravante comune dei futili motivi, per cui era stata pronunciata condanna in primo grado, era assorbita dall'aggravante speciale dell'art. 416-bis.1 cod. pen., non ha eliminato la corrispondente porzione di pena.2.3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione con riferimento all'inadeguatezza della motivazione della sentenza in punto di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e di convergenza delle loro dichiarazioni.

In particolare, con riferimento all'attendibilità si evidenzia che con riferimento ai collaboratori storici che hanno parlato di quest'omicidio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Beluvi) la sentenza ricostruisce la loro attendibilità per relationem da altre sentenze in cui la stessa era già stata affermata, sentenze che però non erano state acquisite in giudizio, mentre, con riferimento ai collaboratori che hanno iniziato a collaborare nel corso di questo giudizio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che gli stessi avevano un interesse processuale, e che in particolare [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni auto/eteroaccusatorie solo nel corso dell'udienza preliminare, dopo che il pubblico ministero aveva, in sede di richieste di pena, ritenuto di non riconoscergli l'attenuante della collaborazione, quindi in un momento in cui lo stesso aveva un interesse processuale alla collaborazione e conosceva le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori.

Con riferimento alla convergenza, invece, si evidenzia che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni incompatibili con la logica (sarebbe stato incaricato dell'omicidio una persona, [OSCURATO:PERSONA] stesso, che non avrebbe mai avuto comprovata esperienza di maneggio delle armi, sarebbe stato incaricato di cercarsi da solo la seconda persona che doveva partecipare al commando) o incompatibili con la realtà storica dei fatti (la pistola sarebbe stata ritrovata in luogo diverso da quello indicato da [OSCURATO:PERSONA],11 calibro era diverso da quello indicato dallo stesso), che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver sbagliato la indicazione del calibro dell'arma, avrebbe reso dichiarazioni afflitte da progressione dichiarativa, non avendo in un primo momento coinvolto [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni, e solo in un secondo momento attribuendogli il ruolo di armiere, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni incompatibili con la logica (avrebbe declinato l'offerta di effettuare l'omicidio nonostante fosse un sicario di professione al servizio del miglior offerente) o incompatibili con i dati storici (avrebbe parzialmente errato nell'individuare le persone sottoposte a controllo di polizia, che avrebbe usato come riferimento temporale per datare la proposta di omicidio ricevuta; avrebbe dichiarato che la proposta di partecipare all'omicidio fu rivolta a lui ed al cugino [OSCURATO:PERSONA], ma questo nega il fatto; avrebbe sbagliato anche lui il calibro dell'arma usata), che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni incompatibili con quelle rese da altri dichiaranti, anche con riferimento al nome della seconda persona che con [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato al commando, che i riconoscimenti fotografici del ricorrente effettuati dai collaboratori sarebbero viziati dal metodo usato e comunque frutto di una progressione nelle dichiarazioni, che riscontri individualizzanti con riferimento alla posizione del ricorrente non ve ne sono e che lo stesso potrebbe essere stato confuso con il defunto fratello, quale gestore del panificio in cui si riferisce fossero state custodite le armi, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - che parla da subito del ricorrente quale mandante dell'omicidio - riferisce, però, fatti che non conosce direttamente ma ha appreso da [OSCURATO:PERSONA], che la circostanza che i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indichino il ricorrente come custode delle armi non vuol dire ancora nulla perché non è detto che lui sapesse della destinazione delle stesse all'omicidio, e che la partecipazione all'omicidio viene riferita solo da [OSCURATO:PERSONA] in udienza preliminare e da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che però riferiscono de relato.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto con riferimento all'aggravante teleologica ritiene che la Corte abbia errato nel ritenere che l'aggravante possa essere configurabile anche se al momento dell'omicidio non era ancora costituita una associazione mafiosa individuata in giudizio come cosca Chirico, e con riferimento all'aggravante modale ritiene che il mero aver eseguito l'omicidio con modalità pubbliche non è sufficiente ad integrare l'aggravante e che l'affermazione che le modalità così plateali dell'omicidio fossero un messaggio alla collettività è congetturale ed è smentita dalla circostanza riconosciuta anche in sentenza che i presunti mandanti intendevano però rimanere dietro le quinte.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per la detenzione delle armi rinvenute nel corso della perquisizione nella abitazione del ricorrente, sostenendo il giudice di appello abbia operato una inversione dell'onere della prova, perché, in presenza di una circostanza di fatto allegata dalla difesa, ovvero che il ricorrente si era trasferito nell'appartamento solo dopo il decesso del fratello, la Corte ha desunto la consapevolezza della detenzione da argomenti presuntivi.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per la detenzione di un coltello che è stato ritrovato nella autovettura del ricorrente, sostenendo la sentenza abbia risolto sbrigativamente l'argomento del giustificato motivo del porto dello stesso con la mera affermazione che il porto del coltello era ingiustificato in relazione all'attività lavorativa del ricorrente.

Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, disconoscimento avvenuto con clausole di stile sulla tragicità del fatto, mentre avrebbero dovuto essere valorizzati il ruolo minimale del ricorrente, la lontananza dei fatti, l'esemplare contegno processuale dello stesso.2.4.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] presenta due diversi ricorsi per cassazione.

2.4.1. Nel primo ricorso articola due motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed alla convergenza delle loro dichiarazioni.

In particolare, riferisce che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che si è autoaccusato di essere l'autore materiale, potrebbe averlo fatto per interesse processuale a beneficiare della collaborazione, e che il suo racconto è smentito dal mancato ricordo di taluni particolari (come il colore della maglia vestita dalla vittima o il calibro della pistola usata), che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] si autoaccusa solo in udienza preliminare e dopo aver letto le dichiarazioni degli altri, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - che chiama in causa [OSCURATO:PERSONA] per il controllo di polizia che questi avrebbe subito insieme a [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui si stava recando a proporre l'omicidio - è però smentito sul punto dell'aver ricevuto la proposta di effettuare l'omicidio dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., che sarebbe meramente congetturale sia in punto di esistenza di una cosca sia in punto di inserimento dell'omicidio all'interno delle finalità della stessa.

2.4.2. Nel secondo ricorso articola sette motivi.

Con il primo, secondo, terzo e quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed alla convergenza delle loro dichiarazioni.

In particolare, deduce che è mancata la verifica della corte sui riscontri individualizzanti sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (motivo sub I), è mancata una valutazione sulla credibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricavata solo dalla assodata conoscenza di persone e luoghi (motivo II), è mancata una valutazione sulle difformità esistenti tra le loro dichiarazioni (motivo III), è mancata una valutazione sulla contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori nella parte in cui coinvolgono [OSCURATO:PERSONA], in quanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] erra il nome del soggetto controllato dalle forze di polizia insieme a [OSCURATO:PERSONA], il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] racconta in modo inverosimile di essere passato dal negozio di [OSCURATO:PERSONA] dopo aver perpetrato l'omicidio, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] rende dichiarazioni contrastanti con quelle degli altri collaboratori su data e luogo in cui sarebbero avvenuti i colloqui preliminari alla realizzazione dell'omicidio (motivo IV).

Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto con riferimento all'aggravante teleologica ritiene che la Corte abbia errato nel ritenere che l'aggravante possa essere configurabile anche se al momento dell'omicidio non era ancora costituita una associazione mafiosa, con riferimento all'aggravante modale ritiene che il mero aver eseguito l'omicidio con modalità pubbliche non sia sufficiente ad integrare l'aggravante e che l'affermazione che le modalità così plateali dell'omicidio fossero un messaggio alla collettività è congetturale ed è smentita dalla circostanza, riconosciuta anche in sentenza, che i presunti mandanti intendevano però rimanere dietro le quinte.

Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per detenzione di pezzi di un ciclomotore e di artifici pirotecnici, evidenziando che il locale in cui sono stati trovati questi beni non era nella disponibilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], e, con riferimento agli artifici pirotecnici, anche che manca in atti un accertamento sulla loro micidialità.

Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, disconoscimento avvenuto con clausole di stile sulla tragicità del fatto, mentre avrebbero dovuto essere valorizzati il ruolo minimale del ricorrente, la sua sostanziale incensuratezza, l'esemplare contegno processuale tenuto.

2.5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce vizio di nullità della sentenza di primo grado, in quanto, a fronte di una imputazione che contestava al ricorrente sia il concorso morale nell'omicidio, in qualità di ideatore e mandante dello stesso, sia il concorso materiale, per aver svolto dei sopralluoghi, avrebbe riconosciuto la responsabilità solo per il concorso morale ed avrebbe omesso di pronunciare sul concorso materiale; il vizio si riverberebbe sulla sentenza di secondo grado, che a quel punto ha illegittimamente negato l'assoluzione all'imputato da questa parte dell'imputazione.

Con il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

In particolare, evidenzia che, con riferimento ad alcuni dei collaboratori che hanno parlato di quest'omicidio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza ricostruisce la loro attendibilità per relationem da altre sentenze in cui la stessa era già stata affermata, sentenze che però non erano state acquisite in giudizio, che [OSCURATO:PERSONA] viene ritenuto attendibile nonostante che riferisca egli stessi di aver appreso dell'omicidio il giorno dopo i fatti leggendo il giornale, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] smentisce il ricordo del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che sia stata proposto loro la realizzazione dell'omicidio, che il giudice di secondo grado ha usato come riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori quelli che sono soltanto indici della credibilità soggettiva degli stessi, come l'aver ricordato /( l'autovettura con cui girava [OSCURATO:PERSONA], che la logica della sentenza è viziata nella parte in cui tende a sminuire l'importanza delle contraddizioni tra dichiarazioni o delle dichiarazioni che sono state smentite dai fatti.

Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'oscurità del ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] di mandante dell'omicidio, ricavato in realtà soltanto dalla circostanza che i collaboratori Io ricordassero come la persona più importante del gruppo, e smentita comunque dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che riferisce di aver ricevuto incarico di effettuare l'omicidio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'individuazione del movente dell'omicidio, che è stato ricavato in termini puramente congetturali, da circostanze mai accertate giudizialmente, quali l'essere stata la vittima l'autore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], quali l'essere stato Chirico il boss di Gallico, e quale l'essere il ricorrente parente del defunto Chirico.

Con il nono motivo deduce violazione di legge con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto essa, a leggere le espressioni usate nella sentenza, sarebbe stata ricostruita dalla Corte in termini di dolo specifico mentre essa deve essere, in realtà, oggetto di dolo intenzionale, con la conseguenza che, per la sua integrazione, il fine perseguito deve essere anche raggiunto.

Con il decimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto, le modalità appariscenti dell'omicidio confliggerebbero con le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sulla volontà dei mandanti di rimanere dietro le quinte, le modalità mafiose sarebbero in contrasto con la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero rifiutato di partecipare all'omicidio, ciò dimostrando una totale assenza di metus, e perché le finalità di agevolazione mafiosa sarebbero meramente presuntive atteso che l'omicidio sarebbe legato ad una faida familiare (la vendetta per l'uccisione di uno zio) ma non mafiosa, d'altronde alcuni dei correi condannati per l'omicidio apparterrebbero a cosche diverse, il che dimostrerebbe che l'omicidio avrebbe origine puramente privata, mentre il giudice di appello illegittimamente avrebbe ipotizzato la doppia finalità, privata e mafiosa, dell'omicidio, che è, in realtà, incompatibile con l'aggravante.

Con l'undicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati di ricettazione, detenzione e porto delle armi usate per l'omicidio, in quanto la responsabilità del ricorrente per questi è stata desunta soltanto dalla responsabilità per il reato principale senza che vi siano prove del suo concorso in tali condotte.Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ricettazione del ciclomotore usato per l'omicidio e della targa applicata ad esso, sia perché la responsabilità del ricorrente per questi è stata desunta soltanto dalla responsabilità per l'omicidio e sia perché a monte non vi è proprio prova che tali reati siano mai stati commessi in quanto non sono mai stati ritrovati né il ciclomotore né la targa, e quindi non è detto che gli stessi provenissero da reato.

2.5.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha poi proposto anche motivi nuovi, più esattamente un solo motivo nuovo.

Nel motivo nuovo, con riferimento alla individuazione del movente dell'omicidio ed alla eventuale matrice dello stesso, evidenzia il sopravvenuto annullamento con rinvio di (diversa) sentenza di condanna di secondo grado, che aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e deposita il dispositivo della decisione della Corte di Cassazione che ha pronunciato l'annullamento.

2.6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, evidenziando che il ruolo di mandante dell'omicidio a carico di [OSCURATO:PERSONA] sia stato ricavato senza che nessuno dei collaboratori lo abbia indicato esplicitamente, in quanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] individua [OSCURATO:PERSONA] come persona presente alla riunione preparatoria ma lo definisce solo genericamente come persona interessata, ma non come mandante, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è smentito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che le armi sarebbero state recuperate presso il negozio di frutta di [OSCURATO:PERSONA], che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce di aver ricevuto mandato per l'omicidio ma non da [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla aggravante della premeditazione, in quanto la presenza di [OSCURATO:PERSONA] ad una sola riunione non comporterebbe comunque la sua consapevolezza delle fasi dell'omicidio già pianificate da altri.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata non ha saputo indicare la cosca favorita dall'esecuzione dello stesso.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento ai reati di detenzione e porto di armi, e ricettazione, in quanto, venendo meno la condanna per omicidio, dovrebbe venire meno la condanna anche per i reati satellite, mentre, con riferimento alle armi improprie di cui al capo n) della imputazione, si tratterebbe di coltelli che servivano al ricorrente per la sua attività lavorativa.

Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in favore avrebbero dovuto essere valorizzati il ruolo minimale del ricorrente, la sua incensuratezza.

2.7. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge per inosservanza del divieto di reformatio in peius; in particolare, evidenzia che il giudizio di appello è stato incardinato sulla sola impugnazione della difesa, e che la pena inflitta in secondo grado, pur essendo nella pena finale più mite di quella per cui era stata pronunciata condanna in primo grado (da 15 anni, 4 mesi, 26 giorni di reclusione in primo grado a 10 anni di reclusione in appello), era stata calcolata su una pena base più alta di quella scelta dal giudice di primo grado, operazione non consentita dalla legge.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al calcolo della pena, perché il giudice di secondo grado, pur riconoscendo che l'aggravante comune dei futili motivi, per cui era stata pronunciata condanna in primo grado, era assorbita dall'aggravante speciale dell'art. 416-bis.1 cod. pen., non ha eliminato la corrispondente porzione di pena.

2.8. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] presenta due diversi ricorsi per cassazione.

2.8.1. Nel primo ricorso articola due motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed alla convergenza delle loro dichiarazioni; in particolare, riferisce che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] sei anni dopo il primo verbale in cui aveva narrato per la prima volta di quanto sapeva dell'omicidio, che l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] viene ricavata da atti estranei al presente processo, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è l'unico dichiarante che riferisce della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione sul terreno in cui fu deciso l'omicidio, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che si è autoaccusato di esserne l'autore materiale, e chiama in causa [OSCURATO:PERSONA], è, però, smentito nel suo racconto da alcune circostanze di fatto rivelatesi false.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., che sarebbe meramente congetturale sia in punto di esistenza di una cosca sia in punto di inserimento dell'omicidio all'interno delle finalità della stessa.2.8.2.

Nel secondo ricorso articola due motivi.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed alla convergenza delle loro dichiarazioni; in particolare, contesta che [OSCURATO:PERSONA] smentisce [OSCURATO:PERSONA] sull'aver ricevuto la proposta di effettuare il crimine, che [OSCURATO:PERSONA] ha citato il nome di [OSCURATO:PERSONA] a distanza di anni dai fatti, che [OSCURATO:PERSONA] è l'unico "delatore" a segnalare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro preparatorio di [OSCURATO:PERSONA] ed a narrare della consegna dei 5.000 euro, che la circostanza che i collaboratori conoscessero l'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA] non è un riscontro avendone potuto conoscere in altro modo, che "il [OSCURATO:PERSONA] viene narrato in maniera diversa" dai collaboratori in quanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] inserisce [OSCURATO:PERSONA] in un sopralluogo, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in una riunione preparatoria, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. che sarebbe meramente congetturale sia in punto di esistenza di una cosca sia perché si sarebbero reclutati soggetti non appartenenti ad alcuna cosca.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che sarebbero state negate soltanto per la pervicacia del delitto, quindi con motivazione non personalizzata.

2.8.3. Nei termini la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto anche motivi nuovi, più esattamente un solo motivo nuovo.

Nel motivo nuovo, in ritenuta "afferenza al primo motivo di ricorso", deduce "vieppiù contraddittorietà e apparenza della motivazione", riproponendo la questione della attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e sostenendo che la sentenza impugnata si sia adagiata sulla sussistenza di comuni precondizioni di credibilità, riferite cumulativamente ai diversi dichiaranti, senza compiere alcuno scrutinio effettivamente satisfattorio.

3. E' stata chiesta la discussione orale.

Con requisitoria orale il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I difensori degli imputati (avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]' in difesa di [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', ed, anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Con il primo motivo si deduce, con riferimento alla condanna per omicidio, l'illogicità della motivazione con riferimento al non essere stato approfondito in sentenza il problema della circolarità della informazione accusatoria, in quanto i collaboratori di giustizia che conoscono il fatto per avervi partecipato ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno deciso di rendere dichiarazioni solo dopo aver appreso della deposizione di altri ed averne letto il contenuto; la loro narrazione sarebbe, quindi, contaminata.

Il motivo è inammissibile.

La circolarità probatoria nella vicenda in esame è limitata ad una parte molto marginale delle dichiarazioni dei collaboratori.

Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce, infatti, in parte per conoscenza diretta ed in parte per aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che non sono collaboratori), ed in parte per aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] (che è collaboratore ma inizia la collaborazione dopo i primi due interrogatori di [OSCURATO:PERSONA]).

I collaboratori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] riferiscono in parte per conoscenza diretta ed in parte per aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] (che, per l'appunto, non è un collaboratore).

Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce solo per conoscenza diretta, e non apprende da alcuno.

Anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce solo per conoscenza diretta, e non apprende da alcuno.

Come evidenziato nella pronuncia impugnata, le fonti di conoscenza dei collaboratori sono, quindi, quasi sempre autonome e diverse, e non risentono del problema della circolarità probatoria.

E' vero che [OSCURATO:PERSONA] inizia a collaborare ad indagine già avviata, e [OSCURATO:PERSONA] a processo già avviato, ma ciascuno dei due riferisce circostanze ulteriori e diverse non note ai precedenti dichiaranti, che non avevano partecipato alle fasi del crimine in cui sono stati coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, .[OSCURATO:PERSONA] riferisce, ad esempio, su quanto avvenuto immediatamente prima della perpetrazione dell'omicidio, che è suo patrimonio personale, non noto agli altri collaboratori, e [OSCURATO:PERSONA], ad esempio, sull'incontro in un terreno di Castellace con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 96 della sentenza di primo grado), raccontato anche da [OSCURATO:PERSONA], che però non ha la propria fonte in [OSCURATO:PERSONA], ed, infatti, effettua sul punto dichiarazioni non del tutto coincidenti.

In definitiva, un problema di inquinamento delle deposizioni per effetto del fenomeno della circolarità probatoria, e, persino, come di fatto prospettato in ricorso, per una sorta di anomala circolarità invertita ([OSCURATO:PERSONA] racconta fatti già raccontati da [OSCURATO:PERSONA], che, però, li ha appresi, a sua volta, in parte da [OSCURATO:PERSONA]), è nella vicenda in esame marginale, ed in ogni caso del tutto inidoneo a disarticolare l'ampio impianto della sentenza impugnata, fondato in massima parte su dichiarazioni che hanno ciascuno una propria autonoma fonte di conoscenza.

Il motivo di ricorso, pertanto, è manifestamente infondato.

1.2. Il secondo motivo è dedicato all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., perché contestata con riferimento a reato già di per sé punito con l'ergastolo, e perché inesistente anche nel merito in quanto le modalità plateali dell'omicidio stigmatizzate nella sentenza impugnata sarebbero dovute non a volontà di predominio della cosca, ma all'azzardo della incoscienza, e perché nessuno dei componenti del gruppo criminale è riconosciuto essere parte di una associazione mafiosa.

La prima parte del motivo è inammissibile, perché, non essendo lo stesso stato proposto con l'atto di appello, come riferisce con correttezza lo stesso difensore, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.

La seconda parte del motivo è manifestamente infondata, perché non tenta neanche di disarticolare il ragionamento che ha svolto la Corte di assise di appello su ciò che nella sentenza impugnata si definisce Stato nascente", con cui l'affermazione di estraneità degli imputati a riconosciute consorterie mafiose è inconferente.

L'osservazione, invece, rivolta all'aggravante modale, ovvero che le modalità plateali dell'omicidio sarebbero dovute ad azzardo dell'incoscienza, oltre che puramente congetturale, è inidonea ad evidenziare vizi logici nella tenuta della motivazione della sentenza e costituisce, peraltro, mera rilettura del compendio probatorio a disposizione del giudice del merito, non ammessa in sede di legittimità.

1.3. Il terzo motivo è ancora dedicato all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato riconosciuto essere parte di una associazione a delinquere di tipo mafioso e si sarebbe ritagliato un ruolo di mercenario estraneo ad ogni consesso criminale organizzato, avrebbe partecipato all'omicidio solo per denaro, ed avrebbe avuto, quindi, la consapevolezza di partecipare ad un mero omicidio comune, dettato da motivi di faida familiare, nulla sapendo di eventuali altre intese.

Il motivo è inammissibile.

Si ricorda che l'aggravante in esame ha natura soggettiva, ma si comunica al compartecipe che agisca per uno scopo personale, estraneo a quello perseguito dai concorrenti, purchè tale scopo gli sia noto (Sez.

U, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734: La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe).

La circostanza, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] perseguisse come obiettivo del crimine solo ciò che il ricorso chiama "vile denaro" non impedisce in sé l'attribuibilità allo stesso dell'aggravante; la consapevolezza, anche da parte di [OSCURATO:PERSONA], degli scopi del crimine perseguiti dagli altri concorrenti emerge, d'altronde, dalla sentenza impugnata (v. pag. 102 e 103), atteso che essa vi era in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono persone vicine a [OSCURATO:PERSONA] e reclutate nel crimine dallo stesso, talchè il motivo è, in definitiva, non idoneo a permettere di rilevare vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.

1.4. Il quarto motivo è ancora dedicato all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., stavolta però con riferimento ai capi di imputazione per i reati di detenzione e porto di arma da guerra ed alla ricettazione delle stesse, vi sarebbe difetto di prova sia dell'aggravante modale (le modalità della detenzione del porto non avevano nulla di particolare) sia di quella finalistica (le armi erano usate per un omicidio dettato da mere ragioni di vendetta familiare).

Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse.

Le aggravanti dei reati satellite rimangono prive di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, in cui rilevano solo le aggravanti ed attenuanti del reato più grave (Sez. 4, Sentenza n. 55178 del 09/11/2016, Sicuranza, Rv. 268692: in tema di determinazione della pena per il reato continuato le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi dei cosiddetti reati satelliti rimangono prive di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, da calcolarsi tenendo conto esclusivamente delle circostanze aggravanti ed attenuanti concorrenti nel reato più grave).

Conseguentemente la eventuale caduta dell'aggravante non comporterebbe una modifica della pena inflitta in concreto, né una modifica nello status del condannato ai fini dell'espiazione della pena, atteso che l'aggravante ostativa ai benefici rimarrebbe comunque nel titolo esecutivo, non essendo caduta per il reato base.

In conformità ad indirizzo interpretativo già affermato nella giurisprudenza di legittimità, va, quindi, ritenuta la mancanza di interesse a ricorrere con riferimento a tale motivo (Sez. 6, Sentenza n. 47498 del 22/09/2015, HV, Rv. 265242: In tema di impugnazioni, l'interesse richiesto dall'art. 568 comma quarto, cod. proc. pen., sussiste solo se il gravame sia idoneo a determinare, attraverso 14 R l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dall'imputato che deduca l'insussistenza di un'aggravante relativa al solo reato satellite, in quanto tale circostanza è priva di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, autonomamente calcolata con un aumento fino al triplo della pena prevista per il reato più grave).

2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] dedica alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia il primo motivo di ricorso.

2.1.1. In esso sostiene anzitutto che la credibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Beluvi è ricostruita per relationem da altre sentenze in cui la stessa era già stata affermata, sentenze che però non erano state acquisite ritualmente in giudizio.

Il motivo non è fondato.

Nella sentenza di primo grado il Tribunale, dopo aver premesso in generale che si tratta di collaboratori già testati in altri processi, ha ritenuto credibili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] perché "hanno reso dichiarazioni su un fatto del tutto estraneo al loro contesto criminale, non vi è quindi motivo di ritenere che gli stessi abbiano motivi di rancore o risentimento nei confronti degli odierni imputati" (pag. 54), e perché "non si comprende quale interesse avrebbero avuto gli stessi a rivelare fatti non direttamente conosciuti" (pag. 56), e perché "non si comprende come i tre collaboratori si sarebbero potuti mettere d'accordo per riferire del medesimo episodio criminale, a cui non avevano direttamente partecipato, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] in termini molto ridotto, se il percorso collaborativo è iniziato nel medesimo periodo, e quindi gli stessi non avevamo modo di incontrarsi" (pag. 56).

In punto di credibilità dei tre collaboratori, la pronuncia di secondo grado è costruita nello stesso modo della prima.

Anche qui vi è una parte generale sulla circostanza che si tratta di collaboratori di giustizia testati ampiamente in altri processi, poi la Corte d'appello, richiamando un argomento già usato dal giudice di primo grado, che, però, espone in modo ancora più persuasivo, precisa che nel presente giudizio "essi rendono dichiarazioni circostanziate su luoghi e soggetti estranei al loro quotidiano ambiente di dimora e riferimento, che non avrebbero avuto modo di conoscere così dettagliatamente in assenza di vicende che li avessero direttamente coinvolti in quei territori e con quelle persone di cui sanno indicare nome, attività lavorativa, luoghi in ci si trovano esercizi commerciali, capannoni, autovetture, a fronte della totale spiegazione alternativa proveniente 15 zr5 dai chiamati in reità sui motivi per i quali i collaboratori dovessero essere a conoscenza di tali circostanze" (pag. 64).

In definitiva, il motivo di ricorso aggredisce una frase, che è presente sia nella pronuncia di primo che di secondo grado, che, però, è soltanto una premessa generale ad una valutazione di credibilità che i giudici del merito compiono in modo autonomo ed attraverso le emergenze processuali dell'odierno giudizio, con le espressioni che sono state riportate sinteticamente sopra e che sono congruenti con i dati di fatto dello stesso.

Va, peraltro, anche aggiunto che la premessa generale alla valutazione di credibilità dei collaboratori, che si è sostanziata nella frase aggredita con il motivo di ricorso, è un passaggio logico che i giudici del merito hanno inserito in conformità alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, che ritiene che "in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia già esaminato in altro procedimento, il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutazioni positive espresse in precedenti sentenze irrevocabili, deve, comunque, tenerne conto fornendo una puntuale motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, PG in proc.

Torcasio, Rv. 281127; Sez. 1, Sentenza n. 8218 del 29/01/2019, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274917).

Nel caso in esame, i giudici del merito non si sono discostati dalle precedenti valutazioni positive di credibilità, ma del tutto correttamente hanno ritenuto di dare conto anche di questo ulteriore passaggio logico (eventuale) della decisione.

Questa parte del motivo, quindi, non è fondata.

2.1.2. Sempre nel primo motivo di ricorso la difesa [OSCURATO:PERSONA] contesta la credibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che gli stessi avevano un interesse processuale a rendere dichiarazioni, e che in particolare [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni solo nel corso dell'udienza preliminare, e dopo che il pubblico ministero aveva, in sede di richieste di pena, ritenuto di non riconoscergli l'attenuante della collaborazione, quindi in un momento in cui lo stesso aveva un interesse processuale alla collaborazione e conosceva le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori.

Anche questa parte del motivo non è fondata, in quanto, in punto di interesse processuale alla collaborazione, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato più volte che il generico interesse a fruire dei benefici premiali non è di per sé solo elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni ove il giudice le abbia sottoposte a vaglio critico (Sez. 1, Sentenza n. 11179 del 31/10/2018, dep. 2019, Patanè, Rv. 274921; Sez. 5, n. 50589 del 30/9/2013, Martinelli, Rv. 257832; Sez. 2, n. 39241 del 8/10/2010, Montesarchio, Rv. 248771; Sez. 3, n. 8161 del 26/11/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246210), mentre, per ciò che attiene alla circostanza che nel momento in cui hanno reso dichiarazioni i due collaboratori conoscessero le dichiarazioni rese dagli altri ([OSCURATO:PERSONA] integralmente in quanto collabora in udienza preliminare, [OSCURATO:PERSONA] in parte perché inizia a collaborare subito dopo essere stato attinto da misura cautelare, e quindi quando vi era la discovery dei soli atti d'indagine depositati con la prima misura), va osservato che il racconto di [OSCURATO:PERSONA] è molto più ampio di quello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed aggiunge molti particolari. [OSCURATO:PERSONA] narra, in modo peraltro estremamente realistico e dettagliato, anche in punto di conoscenza dei luoghi, le fasi concitate della fuga dal luogo del delitto, fuga su cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nulla sapevano mentre [OSCURATO:PERSONA] conosceva solo la versione dell'altro killer, [OSCURATO:PERSONA], che però aveva seguito una via di fuga diversa da quella di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] narra, anche qui in modo estremamente realistico e dettagliato, anche in punto di conoscenza dei luoghi, una fase della pianificazione del crimine, di cui soltanto lui è conoscenza, ovvero il modo ed il luogo in cui è stato trovato il motorino che avrebbero dovuto usare i killer per recarsi sul luogo del delitto e per scappare da esso.

In definitiva, [OSCURATO:PERSONA] sa cosa è stato dichiarato in prima battuta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (che poi verranno risentiti dopo l'inizio della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA]), ma non tara il suo racconto su ciò che hanno dichiarato in prima battuta gli altri, ed anzi dichiara circostanze ulteriori e diverse.

Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], poi, va osservato che, se nel suo caso è vero che lo stesso ha reso dichiarazioni quando il materiale probatorio era interamente disvelato, e quindi conoscendo non solo le dichiarazioni, iniziali e successive, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ma anche quelle, molto più dettagliate di [OSCURATO:PERSONA], però è anche vero che il suo racconto da un lato è soltanto limitatamente confermativo di quanto hanno dichiarato gli altri collaboratori (d'altronde, fino alla fine lo stesso tende a minimizzare il proprio ruolo nella pianificazione dell'omicidio), dall'altro narra di circostanze nuove non note agli altri collaboratori, o narrate comunque in modo diverso da essi, quale l'incontro in un terreno di Castellace con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 96 della sentenza di primo grado), quale la fase in cui i committenti andarono in "fibrillazione" perché non si riusciva a trovare qualcuno che accettasse di realizzare a pagamento questo omicidio (pag. 97), o quale l'aver fatto da tramite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la consegna di 5.000 euro come saldo del compenso concordato per l'omicidio (pag. 99).

In definitiva, posto che la questione della attendibilità di una collaborazione avvenuta quando già si conoscevano gli atti del giudizio, ha rilievo non di per sé, ma soltanto nella parte in cui essa può inficiare la genuinità delle dichiarazioni del 17 i R collaboratore, che si può adagiare sulle dichiarazioni già rese da altri, va osservato che, nel caso in esame, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non tarino il loro racconto su ciò che hanno dichiarato in prima battuta gli altri collaboratori.

Va anche aggiunto, in punto di credibilità soggettiva del dichiarante ed attendibilità intrinseca della chiamata che, nelle varie classificazioni in cui sono stati divisi i collaboratori di giustizia in ordine al rigore metodologico con cui deve essere saggiata la tenuta della prova dichiarativa da essi introdotta (chiamata in correità/chiamata in reità; chiamata diretta/chiamata de relato), sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] appartengono alla classe di collaboratori le cui dichiarazioni sono dotate di una attendibilità più elevata (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, par. 2.1.), in quanto dichiaranti che chiamano in correità, accusando anche se stessi, ed in quanto dichiaranti che riferiscono circostanze che conoscono non de relato, ma per averle apprese direttamente.

Ne consegue che la mera deduzione, generale ed astratta, dell'interesse processuale alla collaborazione non è sufficiente per poter incrinare questo standard di attendibilità più elevata di cui godono questi due collaboratori.

2.1.3. Sempre nel primo motivo di ricorso, dedicato alle dichiarazioni dei collaboratori, la difesa [OSCURATO:PERSONA] sostiene che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni incompatibili con la logica, in quanto sarebbe stato imprudente affidare la realizzazione di un omicidio a due persona che non erano pratiche di armi (ed, infatti, [OSCURATO:PERSONA] si limita a ferire la vittima, ma non riesce ad ucciderla, [OSCURATO:PERSONA] è più determinato e porta a compimento il crimine, ma sbaglia a riferire del calibro della pistola che gli era stata affidata).

Il motivo è infondato.

Sul punto va osservato che la sentenza di primo grado dà ampiamente conto delle difficoltà di [OSCURATO:PERSONA] nell'individuare delle persone che accettassero, forse anche per la modesta cifra messa a disposizione dai committenti, di realizzare l'omicidio, della fretta dei committenti che erano andati in fibrillazione dopo il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] a realizzarlo, del tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di sondare la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] proponendogli in prima battuta di partecipare ad una rapina, e solo in un secondo momento rivelandogli che si trattava di un omicidio (pag. 97 e 98), e di come lo stesso, una volta accettato l'incarico da parte di [OSCURATO:PERSONA], fu realizzato in pochissimi giorni.

In definitiva, l'aver ritenuto credibile l'esser stata affidato l'esecuzione di un omicidio a persone di limitata esperienza, e non a dei killer già esperti, non è un vizio logico delle decisioni di merito, perché trova una limpida giustificazione nella successione degli eventi narrati, ciascuno per la propria porzione ([OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui riferisce di aver dato una generica disponibilità in un primo momento ad accettare l'incarico, e poi di essersi tirato indietro; [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui riferisce di non aver accettato l'incarico; [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui riferisce della fretta dei committenti e dell'apprensione di [OSCURATO:PERSONA] nell'adempiere all'incarico assunto e trovare qualcuno che accettasse di compiere a pagamento l'omicidio; [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui riferisce di aver accettato l'incarico e di averlo eseguito pochissimi giorni dopo), dai diversi collaboratori.

Si tratta di un racconto, in cui le dichiarazioni dei collaboratori si saldano benissimo sul piano logico l'uno all'altro e disegnano un quadro coerente e credibile della successione degli eventi, valorizzato bene nella sentenza impugnata.

2.1.4. Il motivo di ricorso prosegue soffermandosi sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni smentite dalla realtà dei fatti, il che inciderebbe sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni di questo collaboratore.

Anche questa parte del motivo è infondata.

Va osservato che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] sbaglia nell'indicare il calibro della pistola che gli è stata consegnata per eseguire l'omicidio, e che ha avuto nelle mani solo per pochissimo tempo, perché, come da indicazioni ricevute dai committenti, avrebbe poi provveduto a lasciarla nel sedile del motorino poi dato alle fiamme nel luogo che gli era stato indicato.

Leggendo la pronuncia di primo grado, si apprende che [OSCURATO:PERSONA] si è espresso, in realtà, in modo dubitativo sul calibro, il che dimostra che non avesse piena conoscenza delle armi da fuoco e dei modi per distinguerle ("9x21 o 9x19, adesso non ricordo", pag. 68; in realtà, nessuno dei due calibri era quello corretto).

L'errore di [OSCURATO:PERSONA] si comunica al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che non conosce il fatto direttamente, perché non ha partecipato a questa frazione dell'azione, ma la apprende da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Su questa singola circostanza, quindi, si verifica quel fenomeno di circolarità probatoria tra le dichiarazioni dei collaboratori, più volte stigmatizzato nei motivi di ricorso, in quanto cui l'errore di chi conosce il fatto direttamente determina l'errore di chi lo apprende de relato.

L'errore di [OSCURATO:PERSONA] è, però, un errore inconsapevole, quindi un errore che non dice nulla sulla credibilità soggettiva del dichiarante, e che non incide sulla attendibilità oggettiva della narrazione di quanto avvenuto, che sulla parte relativa al calibro della pistola è stato ricostruito ex post attraverso i rilievi balistici.

Ricavare l'inattendibilità del collaboratore da un errore dello stesso nel riferire di un dato che non appartiene alla realtà naturale, ma è frutto di un giudizio tecnico errato, è, pertanto, operazione logica non corretta.

Non può essere apprezzata, inoltre, la ulteriore circostanza, dedotta in ricorso, secondo cui le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero smentite dalla realtà dei fatti anche in punto di mancato ricorso del colore della maglietta della vittima e della /(2 mancata individuazione del luogo in cui è stato bruciato il motorino, perché, in realtà, non esiste una regola scientifica di spiegazione dei comportamenti umani che impone che l'autore del reato debba ricordare il colore della maglietta della vittima, e perché, come evidenziato nella decisione impugnata con decisione esente da vizi logici (pag. 71 della sentenza di secondo grado), la circostanza che il motorino non sia stato rinvenuto nel luogo indicato non vuol dire che non si sia verificato quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], posto che il luogo in cui bruciare il motorino era noto ai correi, ed anzi era stato indicato a [OSCURATO:PERSONA] proprio da loro, e che quindi essi avrebbero avuto il tempo di far sparire quella che, pur bruciata, era pur sempre una traccia che poteva ricondurre agli autori del reato.

Il motivo è, quindi, infondato

2.1.5. Il motivo prosegue sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili, in quanto afflitte dal fenomeno della progressione dichiarativa.

Il motivo è infondato.

Va osservato che, come emerge dal testo della pronuncia di primo grado, che ripercorre l'indagine anche sul piano cronologico, [OSCURATO:PERSONA] è il primo collaboratore che parla dell'omicidio Canale. [OSCURATO:PERSONA] dichiarazioni rese nell'interrogatorio dell'Il ottobre 2012 egli parla di fronte a magistrati che nulla sapevano di tale omicidio, che non stavano indagando su quell'episodio, e che si sono limitati a ricevere le dichiarazioni e porre le domande necessarie a comprendere meglio ciò che veniva dichiarato, ma non erano in grado di interloquire ulteriormente.

Si giustifica sul piano logico anche l'ulteriore affinarsi delle dichiarazioni tra il successivo interrogatorio del 7 novembre 2014 e l'interrogatorio dell'Il ottobre 2018, posto che tra le due audizioni vi è stata la confessione di [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il 13 dicembre 2017 e l'inizio della sua collaborazione, che ha consentito agli investigatori di ottenere molti più elementi sulla organizzazione dell'omicidio, la cui versione andava a quel punto verificata anche mediante nuova audizione dei collaboratori che avevano già parlato di questo reato.

La difesa stigmatizza, quindi, come "progressione dichiarativa" un evento che, invece, trova una sua giustificazione logica e ragionevole nello sviluppo della indagine, posto che il racconto del collaboratore, per definizione, non è un monologo, ma dipende anche dalle domande che gli vengono rivolte, e nel caso in esame nel primo interrogatorio i magistrati non erano in grado di fare domande perché non conoscevano l'omicidio Canale, nel secondo gliele hanno rivolte sulla base delle conoscenze di quel momento, nel terzo disponevano di tutti i particolari della confessione [OSCURATO:PERSONA], che aveva consentito all'investigazione di effettuare un consistente salto di qualità, e lo hanno risentito sulla base di tali nuove emergenze.

La progressione dichiarativa non è un fenomeno che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, ma va valutato nel complesso delle circostanze di fatto che le hanno determinate, perché il giudizio sull'attendibilità del dichiarato impone una valutazione d'insieme comprensiva di tutti gli stadi del percorso del dichiarante (Sez. 3, Sentenza n. 6710 del 18/12/2020, dep. 2021, F., Rv. 281005); nel caso in esame la valutazione d'insieme comprensiva di tutti gli stadi del percorso del dichiarante rende logica e naturale ciò che è stata chiamata progressione dichiarativa, e non consente di trarre da essa argomenti contrari alla valutazione di credibilità soggettiva del dichiarante ed attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni.

2.1.6. Il motivo prosegue sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbero incompatibili con la logica, perché lo stesso sostiene di non essere legato ad organizzazioni criminali ma di aver accettato di compiere reati solo dietro versamento di corrispettivo, e, ciò nonostante, avrebbe rifiutato l'incarico di eseguire l'omicidio Canale.

L'argomento è manifestamente infondato.

Non si vede dove sarebbe il vizio logico della sentenza impugnata, che ha ritenuto credibile [OSCURATO:PERSONA], atteso che le motivazioni per rifiutare il compimento di un crimine possono essere legate anche alla ponderazione dei rischi e dei benefici che si trarrebbero da esso (nel caso in esame, si trattava di un omicidio da eseguire in luogo pubblico ed in orario diurno, con elevato rischio di essere individuati e, finanche arrestati, nella immediatezza, a fronte di un pagamento dei un compenso che il giudice di primo grado ha giudicato modestissimo, pag. 85 della sentenza).

Si tratta, pertanto, di un argomento manifestamente infondato.

2.1.7. Il motivo prosegue sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbero incompatibili con i dati storici, oltre che sul calibro della pistola, anche sulla questione del controllo di polizia cui sarebbero stati sottoposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre si recavano ad uno degli incontri preliminari per la pianificazione dell'omicidio, e che il collaboratore riferisce, invece, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è infondato.

Sul calibro della pistola si è già detto al punto 2.1.4., sul resto va evidenziato anzitutto che l'esistenza del fatto storico del controllo di polizia è una conferma, e non una smentita, delle dichiarazioni del collaboratore.

Ed è anzi una conferma molto significativa della sua conoscenza di alcuni momenti della programmazione di questo omicidio, proprio perché si tratta di una circostanza marginale, e molto peculiare, che poteva conoscere soltanto chi è stato in qualche modo coinvolto nell'organizzazione del crimine o ha avuto contatti diretti con chi era coinvolto.

Poi è vero che [OSCURATO:PERSONA] erra nell'indicare una delle due persone sottoposte a controllo (solo una delle due), ma, posto che il collaboratore non era presente nel momento del controllo di polizia e può averne avuto conoscenza soltanto o da uno dei diretti interessati al controllo, o al più da [OSCURATO:PERSONA], che era la persona con cui si dovevano incontrare le persone sottoposte al controllo quando sono stati fermati dai Carabinieri, la non corretta individuazione del nome di una delle due persone sottoposte a controllo ha diverse agevoli spiegazioni (ad es., l'esser stato riferito male dalla sua fonte; l'aver confuso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché era la prima volta che li incontrava; l'essere stati presenti all'incontro sia l'uno che l'altro).

Posto che il controllo vi è stato, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], quindi, è tutt'altro che smentita dai dati storici, ed anzi è confermata dagli stessi, e l'errore sul nome di uno .dei soggetti oggetto del controllo non incide sulla attendibilità delle dichiarazioni rese.

2.1.8. Il motivo prosegue sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili in quanto incompatibili con quelle rese da altri dichiaranti, e che comunque le stesse sarebbero errate con riferimento al nome della seconda persona che con [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato al gruppo di fuoco.

Il motivo è infondato.

Va osservato che non sono illogiche le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito, che hanno evidenziato molto bene che la differenza di racconto di [OSCURATO:PERSONA] dipende anche dalla circostanza che sull'esecuzione dell'omicidio egli non ha cognizione diretta né pluralità di fonti di conoscenza, perché riferisce circostanze, in definitiva, apprese dal solo [OSCURATO:PERSONA] (pag. 55 della sentenza di primo grado).

Ma che ciò non incide sui fatti inerenti la prima fase della pianificazione, che [OSCURATO:PERSONA] riferisce, invece, per scienza propria, e che sono comunque utili per ricostruirne la dinamica, quali anche soltanto i rapporti tra i soggetti coinvolti ed i luoghi in cui collocare ciascuno di essi; ad esempio, sulla individuazione dei luoghi in cui collocare [OSCURATO:PERSONA] la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] è molto dettagliata.

2.1.9. Il motivo prosegue sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori in punto di riconoscimento fotografico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero viziate dal metodo usato, e comunque frutto di una progressione nelle dichiarazioni.

Il motivo è infondato.

Va condiviso l'argomento della sentenza di secondo grado (pagg. 73 e 74), secondo cui la scelta delle difese del rito abbreviato determina l'introduzione di tale materiale probatorio all'interno del giudizio, che deve essere valutato poi alla stregua di una comune prova dichiarativa, talchè la sua forza probatoria non discende dal metodo ma dallo scrutinio di credibilità del dichiarante (Sez. 5, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437: l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice).

2.1.10. Il motivo prosegue sostenendo che riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboratori con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] non ve ne sono, e che lo stesso potrebbe essere stato confuso con il fratello, quale gestore del panificio in cui si riferisce fossero state custodite le armi, che la circostanza che i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indichino il ricorrente come custode delle armi non vuol dire ancora nulla perché non è detto che lui sapesse della destinazione delle stesse all'omicidio, e che il coinvolgimento consapevole dello stesso nell'omicidio viene riferita solo da [OSCURATO:PERSONA] in udienza preliminare e da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che però riferiscono de relato.

Il motivo è infondato.

L'infondatezza di questi argomenti è già stata evidenziata con chiarezza dalla Corte di assise di appello, che ha messo in rilievo che non è proprio possibile che [OSCURATO:PERSONA] sia stato confuso con il fratello, posto che uno dei collaboratori, [OSCURATO:PERSONA], lo conosce solo per nome (Filippo, che non è quello del fratello defunto), e per volto (ne riconosce la fotografia, che a sua volta sarà stata diversa da quello del fratello defunto).

In un contesto in cui il panificio in cui vennero consegnate le pistole agli autori materiali del crimine viene indicato con certezza e precisione di dettagli sia da [OSCURATO:PERSONA], che da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA], ed il titolare del panificio coinvolto nell'organizzazione dell'omicidio viene riconosciuto in fotografia da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la deduzione difensiva sulla possibilità che [OSCURATO:PERSONA] sia stato confuso con il fratello non ha sufficiente base negli atti del giudizio, e non è idonea a disarticolare l'impianto della sentenza impugnata, che resiste anche a questa ulteriore censura.

Né può essere accolta la deduzione difensiva che pretenderebbe di ritagliare a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di mero armiere, partecipante non consapevole all'omicidio; si tratta, infatti, di soggetto coinvolto fin dall'inizio nella fase della preparazione del crimine (dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e che compare anche il giorno del fatto nell'organizzazione materiale dello stesso (dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA]).

2.2. Con il secondo motivo la difesa [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., sia con riferimento all'aggravante teleologica che con riferimento all'aggravante modale.

In particolare, contesta che esistesse una cosca organizzata cui imputare il crimine e, con riferimento all'aggravante modale, sostiene che il mero aver eseguito l'omicidio con modalità pubbliche non sia sufficiente ad integrare l'aggravante e che l'affermazione della sentenza impugnata che le modalità così plateali dell'omicidio fossero un messaggio alla collettività è congetturale ed è smentita dalla circostanza, riconosciuta anche in sentenza, che i presunti mandanti intendevano però rimanere dietro le quinte.

Il motivo è infondato.

La sentenza resiste anche a questa censura, in quanto evidenzia in modo molto corretto, pag. 104, che il gruppo criminale ha scelto le modalità più rischiose in assoluto attraverso cui perpetrare il reato (in pieno giorno, in un punto affollato del paese), e ciò non si può spiegare se non attraverso le finalità ed il metodo mafioso che lo connotavano.

La circostanza che i mandanti intendessero rimanere dietro le quinte, su cui molto si insiste in ricorso, non è in contrasto con l'aggravante, posto che con l'omicidio si sarebbe appalesata l'esistenza di un gruppo criminale che intendeva prendere, o riprendere, il controllo del territorio, e che non ha bisogno siano rese note le persone fisiche che prendono le decisioni per tale gruppo criminale.

Con il crimine la finalità mafiosa sarebbe stata raggiunta comunque, anche senza far apparire le persone coinvolte.

Con il riconoscimento dell'aggravante modale viene meno anche l'interesse a contestare quella finalistica, su cui è comunque corretta la decisione dei giudici di secondo grado che hanno ravvisato la esistenza, nelle persone coinvolte nella preparazione di questo omicidio, di un gruppo organizzato interessato ad affermarsi sul territorio, creandosi legami anche con altri gruppi criminali di altre zone della Calabria, sia che si consideri l'omicidio una manifestazione della rinnovata attività della sottocosca già chiamata Chirico, sia che lo si consideri il primo emergere di ciò che la sentenza impugnata chiama "Stato nascente".

Il motivo, pertanto, è infondato.

2.3. Con il terzo motivo la difesa [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per la detenzione delle armi rinvenute nel corso della perquisizione nella abitazione del ricorrente, sostenendo vi sia stata una inversione dell'onere della prova, perché, in presenza di una circostanza di fatto allegata dalla difesa, ovvero che il ricorrente si era trasferito nell'appartamento solo dopo il decesso del fratello, la Corte ha desunto la consapevolezza della detenzione da argomenti presuntivi.

Il motivo, in cui si tenta di scaricare nuovamente le responsabilità sul fratello deceduto tre anni prima della perquisizione, è manifestamente infondato.

La motivazione della Corte di assise di appello ha una sua innegabile tenuta logica, quando rileva che le armi sono state trovate in casa di [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre del 2017, e che [OSCURATO:PERSONA] si era trasferito in quella casa da tre anni, e che, trattandosi di una abitazione modesta di tre stanze e due bagni, non ha alcuna credibilità razionale pretendere che l'imputato abbia vissuto con al proprio fianco un fucile calibro 12 a canne sovrapposte ed una pistola semiautomatica senza rendersene conto.

Nel motivo di ricorso, peraltro, si sostiene anche che le armi furono trovate in un armadio posto nel sottoscala, il che però non è un argomento favorevole alla tesi della difesa, in quanto ciò evidenzia che esse, quindi, non si trovavano in anfratti, o in doppi fondi, o murate in una conti-oparete, ma in un luogo normalmente frequentato da chiunque ne abbia la disponibilità come corredo, o pertinenza, di una abitazione per depositarvi oggetti che non si intende, o non è comodo, tenere in casa.

La disponibilità di tali armi in capo a [OSCURATO:PERSONA] non è frutto, quindi, di argomenti presuntivi, ma di prova diretta (le aveva a casa sua, e quindi erano in sua disponibilità), e la sentenza sul punto va esente da censure.

2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per la detenzione di un coltello che è stato ritrovato nella autovettura del ricorrente, sostenendo la sentenza abbia risolto sbrigativamente l'argomento del giustificato motivo con la mera affermazione che il porto del coltello è ingiustificato in relazione all'attività lavorativa del ricorrente.

Il motivo è manifestamente infondato.

L'imputato aveva nella propria autovettura un coltello di 24 cm, di cui 9 cm di sola lama.

Il porto è vietato dalla norma penale dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il porto può essere consentito solo se vi è un giustificato motivo, che però non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello riferito immediatamente, in quanto suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. (v., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 19307 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276187).Nel caso in esame, la difesa articola il motivo di ricorso senza preoccuparsi di indicare in quali atti di indagine l'indagato abbia immediatamente dichiarato il motivo giustificativo del porto di un coltello di quel tipo.

Mancando una qualsiasi giustificazione immediata del motivo per cui l'imputato aveva in auto il coltello oggetto della imputazione, non era neanche necessario che il giudice del merito si ponesse d'ufficio il problema della possibile esistenza di un giustificato motivo che non era stato, a suo tempo, riferito dal diretto interessato.

La norma dell'art. 4 è costruita, infatti, in termini di un precetto generale (il divieto di porto fuori della propria abitazione di armi da punta o da taglio), cui affianca una eccezione (ila possibilità che il porto trovi un giustificato motivo).

In conformità alle regole generali compete, pertanto, a chi sostiene di trovarsi nella situazione che giustifica l'eccezione alla regola generale allegare le circostanze di fatto a sostegno della propria pretesa, ed, in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportato, questi deve anche farlo nell'immediatezza del controllo di polizia.

Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.

2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, disconoscimento avvenuto con clausole di stile sulla tragicità del fatto, mentre avrebbero dovuto essere valorizzati il ruolo minimale del ricorrente, la lontananza dei fatti, l'esemplare contegno processuale dello stesso.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il diniego delle attenuanti generiche è motivato in appello con "l'inquietante spessore criminale inserito in dinamiche che stritolano questo territorio in una terribile morsa che ne pregiudica spietatamente le possibilità di sviluppo e progresso sociale, civile ed economico" (pag. 109).

Non è una clausola di stile, ma una motivazione che descrive benissimo sia il fatto storico oggetto di giudizio che la personalità di un soggetto che accetta di entrare in un circuito criminale quale quello compendiato nella frase usata dai giudici di secondo grado, e che trova, quindi, aggancio normativo nell'art. 133, commi 1 e 2 cod. pen.

Sono, invece, clausole di stile gli argomenti difensivi su un asserito ruolo minimale del ricorrente, che in realtà non è congruente con le evidenze probatorie, e l'autoriferito esemplare contegno processuale dello stesso, mentre non ha rilievo nella valutazione della concessione delle attenuanti la lontananza dei fatti oggetto del giudizio.

Va in ogni caso ricordato che, in punto di riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il giudice di appello non è tenuto a motivare in modo particolare il rigetto quando si insista per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999: Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione).

Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato.

3. I due ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

3.1. Il primo motivo del primo ricorso ha ad oggetto la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e la convergenza delle loro dichiarazioni.

3.1.1. In particolare, sostiene che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che si è autoaccusato di essere l'autore materiale, potrebbe averlo fatto per interesse processuale a beneficiare della collaborazione.

Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.1.2. di questa sentenza, alle cui motivazioni ci si riporta.

3.1.2. Sostiene ancora che il racconto di [OSCURATO:PERSONA] è smentito dal mancato ricordo di taluni particolari (come il colore della maglia vestita dalla vittima o il calibro della pistola usata).

Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.1.4. di questa sentenza, alle cui motivazioni ci si riporta.

3.1.3. Sostiene ancora che la credibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è limitata in quanto egli si autoaccusa solo in udienza preliminare e dopo aver letto le dichiarazioni degli altri collaboratori.

Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.1.2. di questa sentenza, alle cui motivazioni ci si riporta.

3.1.4. Sostiene ancora che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - che chiama in causa [OSCURATO:PERSONA] per il controllo di polizia che questi avrebbe subito insieme a [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui si stava recando ad un colloquio teso all'organizzazione dell'omicidio - è però smentito dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla circostanza che fosse stato loro proposto il ruolo di esecutori materiali dell'omicidio; ciò inciderebbe sull'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è infondato. ' In effetti, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che a lui ed a [OSCURATO:PERSONA] sia stato proposto la realizzazione dell'omicidio non sono confermate da [OSCURATO:PERSONA].

Però, al di là dell'importanza o meno del fatto storico narrato nella ricostruzione complessiva delle fasi della pianificazione dell'omicidio, va osservato che la mancata conferma non inficia l'attendibilità di quanto riferisce [OSCURATO:PERSONA], atteso che le dichiarazioni dello stesso trovano, come correttamente notato dalla Corte di assise di appello, una conferma oggettiva - che in realtà è anche un pesante riscontro esterno individualizzante a carico di [OSCURATO:PERSONA] - nel controllo di polizia cui lo stesso fu sottoposto insieme a [OSCURATO:PERSONA] il 12 marzo 2011 alle ore 10.05 in [OSCURATO:PERSONA] mertina .

Posto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva ragione di conoscere di questo controllo di polizia, non essendo stato direttamente coinvolto in esso, la circostanza che egli ne conoscesse depone per l'attendibilità del dichiarante quando narra dell'incontro preparatorio avvenuto in Oppido.

3.2. Il secondo motivo è riferito all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., che sarebbe meramente congetturale sia in punto di esistenza di una cosca sia in punto di inserimento dell'omicidio all'interno delle finalità della stessa.

Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.2. di questa sentenza, alle cui motivazioni ci si riporta.

3.3. Il primo, secondo, terzo e quarto motivo del secondo ricorso [OSCURATO:PERSONA] sono dedicati di nuovo alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed alla convergenza delle loro dichiarazioni.

3.3.1. In particolare, si sostiene anzitutto che è mancata la verifica della Corte di assise di appello sui riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboratori sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è infondato.

In realtà, la Corte di assise di appello si è posta il problema dei riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori relativi alla posizione specifica di [OSCURATO:PERSONA], ed ha evidenziato che i collaboratori che chiamano in causa [OSCURATO:PERSONA] sono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si tratta di dichiarazioni indipendenti l'una dall'altra perché ognuno riferisce di un segmento dell'azione non noto agli altri, che ciascuno dei tre riconosce [OSCURATO:PERSONA] e conosce anche il luogo in cui questi lavora ed ha saputo descriverlo.

La sentenza impugnata ha evidenziato altresì che vi è anche un accertamento di polizia sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] lavori effettivamente nell'attività formalmente intestata al fratello, ove i collaboratori riferiscono di averlo incontrato.

I riscontri individualizzanti sono costituiti, quindi, sia da dichiarazioni di altri collaboratori, conformemente alla regola di giudizio che la Sezioni Unite Aquilina più volte citata (paragrafo 11) ammette finanche per le chiamate de relato - e qui si tratta, salvo che per una parte delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di chiamate dirette - sia da annotazioni di polizia giudiziaria, senza pretermettere l'importanza del controllo di polizia cui fu sottoposto [OSCURATO:PERSONA] mentre si recava ad [OSCURATO:PERSONA] per incontrare [OSCURATO:PERSONA], controllo cui [OSCURATO:PERSONA] fu effettivamente sottoposto, e che è un ulteriore riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni dei collaboratori valorizzato in modo logico dalla sentenza impugnata.

3.3.2. Il motivo prosegue sostenendo ancora che è mancata una valutazione sulla credibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricavata solo dalla assodata conoscenza di persone e luoghi.

Il motivo è infondato.

In realtà, la questione della credibilità intrinseca del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], collaboratore dotato sul piano oggettivo di particolare credibilità sia perché effettua una chiamata in correità, e non in reità, sia perché riferisce fatti che conosce direttamente, e non de relato, è già stata affrontata nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.1.2. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta.

Non è vero poi che la sentenza impugnata non abbia effettuato lo scrutinio di credibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nel punto

2.1.1. di questa sentenza sono state riportate per esteso le frasi che la pronuncia di secondo grado dedica alla credibilità dei collaboratori storici.

D'altronde, il giudizio che la Corte di assise di appello ricava dalla dettagliata conoscenza che i collaboratori mostrano di conoscere delle attività commerciali gestite dai soggetti coinvolti nella organizzazione di questo omicidio, dei luoghi in cui esse si svolgono, delle relazioni personali esistenti tra loro, è fondato su una base logica molto solida, essendo difficile immaginare che possano averne avuto conoscenza in altro modo se non per essere stati parte delle vicende narrate.

3.3.3. Il motivo prosegue sostenendo che è mancata una valutazione sulle difformità esistenti tra le dichiarazioni dei vari collaboratori.

Il motivo è infondato.

In realtà, la sentenza impugnata restituisce il quadro di un racconto coerente e credibile dei collaboratori, particolarmente coerente e credibile proprio perché ciascuno di essi riferisce di segmenti diversi dell'azione; il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce di aver dato disponibilità in un primo momento ad accettare l'incarico di uccidere Canale, e poi di essersi tirato indietro, e di essere stato convocato dal gruppo dei mandanti negli stessi luoghi (tra cui il negozio di [OSCURATO:PERSONA]) che poi a distanza di qualche mese saranno visti e descritti anche da [OSCURATO:PERSONA]; il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che, riferendo di non aver accettato l'incarico di effettuare l'omicidio, salda il proprio racconto con quello di [OSCURATO:PERSONA], perché dimostra il tentativo del gruppo dei mandanti di trovare delle persone disponibili; il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] salda il proprio racconto con i precedenti e riferisce dell'apprensione di [OSCURATO:PERSONA] nel non riuscire ad adempiere all'incarico assunto e trovare qualcuno che accettasse di compiere a pagamento l'omicidio; il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], killer giovane ed inesperto, completa il racconto riferendo di aver accettato l'incarico e di essere stato chiamato ad eseguirlo pochissimi giorni dopo.

Si tratta di un racconto, in cui le dichiarazioni dei collaboratori si saldano benissimo sul piano logico l'una all'altra e disegnano un quadro coerente e credibile della successione degli eventi, che la sentenza impugnata valorizza in modo adeguato, ed in cui le incongruenze in taluna parte delle predette dichiarazioni riguardano aspetti marginali, che la Corte giustifica con la non correttezza del ricordo, ma che in ogni caso non inficiano la ricostruzione generale.

Il motivo è, pertanto, infondato.

3.3.4. Il motivo prosegue sostenendo che è mancata una valutazione sulla contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori nella parte in cui coinvolgono [OSCURATO:PERSONA], in quanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sbaglia ad indicare il soggetto controllato insieme a [OSCURATO:PERSONA], il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] racconta in modo inverosimile di 'essere passato dal negozio di [OSCURATO:PERSONA] dopo aver perpetrato l'omicidio, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] rende dichiarazioni contrastanti con quelle degli altri collaboratori su data e luogo in cui sarebbero avvenuti i colloqui preliminari alla realizzazione dell'omicidio.

Il motivo è infondato.

In realtà, l'esistenza del fatto storico del controllo di polizia è una conferma, e non una smentita delle dichiarazioni del collaboratore.

E la circostanza che sia stato effettivamente controllato [OSCURATO:PERSONA], come aveva riferito il collaboratore è una ulteriore conferma dell'esistenza di riscontri a suo carico, proprio perché si tratta di una circostanza marginale e molto peculiare, che poteva conoscere soltanto chi è stato in qualche modo coinvolto nell'organizzazione del crimine o ha avuto contatti diretti con chi era coinvolto.

Nel paragrafo

2.1.8. si è già ritenuto che non incontri rilievi di illogicità o contraddittorietà la decisione della Corte di assise di appello nella parte in cui ha ritenuto non decisivo che sia stato errato il nome della seconda persona sottoposta a controllo, ed a quelle considerazioni ci si riporta.

In ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia raccontato in un primo momento di essere passato dal negozio di [OSCURATO:PERSONA] dopo aver perpetrato l'omicidio, la dichiarazione è stata corretta, il collaboratore ha confermato di essere passato dal negozio di [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'omicidio ma che questo era avvenuto prima del fatto.

La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia effettivamente passato da tale negozio è corroborata dalla conoscenza dei luoghi e della persona di [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] dimostra di avere, oltre che dal generale giudizio di credibilità di [OSCURATO:PERSONA], espresso dalla Corte di assise di appello, e positivamente scrutinato nel paragrafo

2.1.2. di questa sentenza.

Non è vero poi che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] abbia reso dichiarazioni contrastanti con quelle degli altri collaboratori su data e luogo in cui sarebbero avvenuti i colloqui preliminari, che sono riferiti sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA] come avvenuti in origine ad [OSCURATO:PERSONA], così come coerenti sono le motivazioni riferite dai collaboratori sul motivo che indusse i committenti ad evitare di spostarsi da [OSCURATO:PERSONA] per gli ulteriori incontri, posto che il controllo di polizia cui anche [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto mentre si recava all'incontro indusse alla prudenza di spostare in un terreno più prossimo a Reggio i colloqui successivi, prudenza che comportò, però, anche la conseguenza di far conoscere alle persone che venivano coinvolte nel crimine i luoghi in cui si svolgeva l'attività lavorativa di ciascuno dei committenti.

Si tratta di un motivo che, in definitiva, è infondato.

3.4. Il quinto motivo è dedicato all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., che sarebbe meramente congetturale sia in punto di esistenza di una cosca sia in punto di inserimento dell'omicidio all'interno delle finalità della stessa.

Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.2. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta.

3.5. Il sesto motivo è dedicato alla condanna per detenzione di pezzi di un ciclomotore e di artifici pirotecnici.

In esso si evidenzia che il locale in cui sono stati trovati questi oggetti non era nella disponibilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], e, con riferimento agli artifici pirotecnici, che manca in atti un accertamento sulla loro micidialità.

Il motivo è infondato anzitutto nella parte in cui deduce che i pezzi del ciclomotore rubato e gli artifici pirotecnici furono trovati in un locale che non era nella esclusiva disponibilità del ricorrente, perché la eventuale disponibilità di terzi (il fratello del ricorrente) del locale in cui furono trovati questi oggetti non esclude che gli stessi debbano essere considerati comunque in disponibilità anche dell'imputato, potendosi discutere al più se di essi doveva essere imputato, in concorso, anche il fratello.

Peraltro, va anche aggiunto che nel motivo di ricorso la difesa del ricorrente sostiene di aver prodotto in giudizio documento da cui risulta la cessazione di una pregressa attività di riparazione di motoveicoli del fratello del ricorrente, da cui dovrebbe imputarsi a questi la disponibilità dei pezzi del motociclo.

In realtà, del tutto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto subvalente questa prova documentale introdotta dalla difesa, posto che essa prova, al più, una circostanza che non attiene al fatto storico contestato (l'uso del locale in cui furono trovati i beni), ma altra a monte (una pregressa attività del fratello del ricorrente).

In presenza di prova diretta sull'utilizzo del locale da parte dell'imputato la Corte di assise di appello ha con considerazioni logiche attribuito la detenzione dei beni allo stesso, che con certezza aveva in uso il locale e che in esso si recava con continuità.

Il motivo è infondato anche nella parte in cui sostiene, in ordine agli artifici pirotecnici, che la sentenza impugnata abbia ritenuto provato il reato pur in assenza di un accertamento sulla micidialità.

La Corte di assise di appello ha desunto la micidialità dal peso complessivo degli artifici pirotecnici e dalla tipologia di locale in cui erano custoditi.

Si tratta di conclusioni conformi a quelle cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che la micidialità si possa desumere dall'ingente quantitativo, dal precario confezionamento o dalla concentrazione in ambiente angusto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477: integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità.

Fattispecie relativa all'occultamento in un box, senza cautele da innesco occasionale, di venticinque manufatti del tipo bomba-carta, per un peso complessivo di kg. 2,7, di incerta provenienza).

3.6. Il settimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, disconoscimento avvenuto con clausole di stile sulla tragicità del fatto, mentre avrebbero dovuto essere valorizzati il ruolo minimale del ricorrente, la sua sostanziale incensuratezza, l'esemplare contegno processuale tenuto. 32 [OSCURATO:PERSONA] tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto manifestamente infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.5. di questa sentenza, alle cui motivazioni ci si riporta.

Si aggiunge, con riferimento alla deduzione di sostanziale incensuratezza dell'imputato, che l'incensuratezza di per sé non è sufficiente per la concessione delle attenuanti (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986: Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato), men che meno quando la stessa è soltanto "sostanziale".

Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.

4. Sono infondati anche il ricorso originario di [OSCURATO:PERSONA] ed il successivo ricorso per motivi aggiunti.

4.1. Nel primo motivo del ricorso originario si deduce vizio di nullità della sentenza di primo grado, in quanto, a fronte di una imputazione che contestava al ricorrente sia il concorso morale nell'omicidio in qualità di ideatore e mandante dello stesso anche il concorso materiale, per aver svolto dei sopralluoghi, ha riconosciuto la responsabilità solo per il concorso morale ed ha omesso di pronunciare sul concorso materiale.

Il motivo è infondato.

A [OSCURATO:PERSONA] era contestato sia il ruolo di mandante dell'omicidio sia la partecipazione materiale allo stesso, partecipazione materiale risoltasi nell'effettuare un sopralluogo nei pressi del bar in cui era progettato dovesse avvenire il crimine per verificare la presenza della vittima e nell'acquistare il biglietto del treno a [OSCURATO:PERSONA] per consentire allo stesso di rientrare a casa.

A differenza di quanto sostenuto nel motivo di ricorso, la doppia natura del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel crimine non è indice di contraddittorietà ed incertezza dell'accusa, ma è la conseguenza delle due condotte che lo stesso ha tenuto nel processo causale che ha portato al crimine e che ne attestano il pieno coinvolgimento nello stesso.

La difesa ritiene che in primo grado [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato solo per il suo ruolo di mandante ma non per il concorso all'esecuzione materiale, su cui vi sarebbe omessa pronuncia, omissione di pronuncia che, attraverso un percorso logico particolare, di cui sembra essere consapevole la stessa difesa quando precisa che non è il solo pubblico ministero che si può lamentare dell'omessa pronuncia su una parte dell'imputazione, trasforma in causa di nullità della sentenza di secondo grado, che avrebbe omesso di pronunciare sulla richiesta di formale assoluzione dello stesso dall'accusa di concorso materiale nel crimine.

Il motivo non è fondato, perché a monte, ed a prescindere dalle ulteriori considerazioni di carattere processuale sull'esser stata proposta una questione di nullità non prevista dalla legge, non è vero che il giudice di primo grado abbia condannato [OSCURATO:PERSONA] soltanto per il concorso morale nel reato, e non per quello materiale.

Infatti, nella sentenza di primo grado nella pag. 105, dedicata al giudizio di responsabilità per il fatto, le righe da 1 a 7 contengono il riconoscimento di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il suo ruolo di ideatore del delitto, la riga 14 contiene il riconoscimento di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione materiale all'azione del giorno dell'omicidio ("gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, eseguivano un sopralluogo per verificare la presenza di Canale nei pressi del bar [OSCURATO:PERSONA]").

Sostenere che il giudice di primo grado abbia condannato [OSCURATO:PERSONA] solo per il concorso morale significa, pertanto, leggere in modo non completo la sentenza.

Va aggiunto che anche la condotta contestata in imputazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA], subito dopo l'omicidio, ha acquistato il biglietto del treno a [OSCURATO:PERSONA] per consentirgli di tornare a casa, è riconosciuta in sentenza a pag. 81, anche se poi non è riportata successivamente nella pagina in cui il giudice trae le proprie conclusioni.

La sentenza di appello conferma la decisione di primo grado, perché dedica al concorso morale di [OSCURATO:PERSONA] nel crimine le pag. da 78 a 82, ed al concorso materiale la pag. 83, dove si riferisce ancora espressamente del sopralluogo effettuato da [OSCURATO:PERSONA] presso il bar per verificare la presenza della vittima ed anche del via libera dato da questi a [OSCURATO:PERSONA] per procedere al crimine.

In definitiva, il motivo di ricorso non è fondato già nella ricostruzione dei fatti, ed a prescindere dall'aver proposto una questione di nullità non prevista dalla legge, perché [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato sia in primo che in secondo grado per essere stato sia mandante dell'omicidio che concorrente nell'esecuzione materiale dello stesso.

4.2. Nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. 4.2.1 In particolare, si evidenzia che, con riferimento ad alcuni dei collaboratori che hanno parlato di quest'omicidio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza ricostruisce la loro attendibilità per relationem da altre sentenze in cui la stessa era già stata affermata, sentenze che però non erano state acquisite in giudizio.

Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.1.1. di questa sentenza, alla cui motivazione ci si riporta.

4.2.2. Il motivo prosegue sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] viene ritenuto attendibile nonostante non sia a conoscenza diretta dei fatti e riferisca egli stesso di aver appreso dell'omicidio il giorno dopo i fatti leggendo il giornale.

Il motivo è infondato.

In realtà, [OSCURATO:PERSONA] riferisce in parte di circostanze che conosce direttamente perché relative alla fase preparatoria dell'omicidio, in cui lo stesso era stato coinvolto perché gli era stato chiesto di compierlo; su questa parte le dichiarazioni sono dirette, e non de relato. [OSCURATO:PERSONA] riferisce anche dei fatti avvenuti il giorno stesso dell'omicidio, dei quali riferisce non per conoscenza diretta, proprio perché ha appreso dello stesso solo leggendo il giornale, ma perché riferitigli da chi aveva partecipato all'azione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

La attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta dalla Corte di assise di appello con le motivazioni che sono state riportate sopra al punto 2.1.1., cui ci si riporta, ma va ricordato anche che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla sua effettiva conoscenza, sia pure de relato, su quanto avvenne anche nella giornata dell'omicidio, cui non prese parte e di cui lesse sul giornale, hanno trovato nel corso della indagine un riscontro esterno molto forte nell'attività di polizia che ha portato al rinvenimento della pistola nel luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] ha riferito agli investigatori essergli detto che era stata nascosta.

E', pertanto, coerente e logica la decisione della Corte di assise di appello nella parte in cui ha ritenuto di attribuire rilievo nel percorso logico che ha portato a condanna anche alle dichiarazioni di questo collaboratore.

4.2.3. Il motivo prosegue sostenendo che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha smentito il ricordo del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che sia stata proposto loro la realizzazione dell'omicidio.

Si tratta di argomento già affrontato, e ritenuto infondato, decidendo l'analogo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nel punto

3.1.4. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta.

4.2.4. Il motivo prosegue sostenendo che la Corte di assise di appello ha usato come riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori quelli che sono soltanto indici della credibilità soggettiva degli stessi, come, nel caso in esame, l'aver ricordato l'autovettura con cui girava [OSCURATO:PERSONA], si osserva che [OSCURATO:PERSONA], pur ricordando correttamente il nome, erra nell'indicare il cognome della persona che, a suo dire, gli aveva chiesto di eseguire l'omicidio perché lo indica non come [OSCURATO:PERSONA], ma come Chirico, si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] riferisce sull'imputato che lo stesso gli prospettò non la realizzazione dell'omicidio Canale, ma più genericamente la possibilità di eseguire in futuro omicidi, si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA] riferiscono solo della presenza ai fatti e di un "generico contegno" dello stesso, ma non sostengono di aver ricevuto direttive dallo stesso, e che, a differenza di quanto affermato dai collaboratori, l'imputato comunque non aveva alcun legame di parentela con il defunto Chirico.

Il motivo è infondato.

Si tratta di argomento non condivisibile, anzitutto perché gli elementi che possono essere assunti come riscontro esterno sono liberi.

Nella sistematica della più volte citata Sezioni Unite Aquilina si legge che "quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità dell'egpressione «altri elementi di prova» utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma".

E' vero senz'altro che i riscontri devono essere "esterni", ovvero, per riportare di nuovo le espressioni della stessa pronuncia, "devono essere caratterizzati dalla necessaria estraneità - nel senso di provenienza ab externo - rispetto alle dichiarazioni medesime, si da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarità".

Ma nel caso in esame, il rischio di autoreferenzialità delle dichiarazioni non vi è, perché l'accertamento di polizia che ha verificato che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] circolasse con l'autovettura riferita dai collaboratori costituisce non mera valutazione di credibilità, ma riscontro dall'esterno alle dichiarazioni degli stessi, così come l'accertamento di polizia che ha individuato l'abitazione in cui il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce di aver dormito in una casa di un congiunto di [OSCURATO:PERSONA] costituisce riscontro esterno alle dichiarazioni dello stesso.

Sulle ulteriori censure contenute nel motivo, si osserva che lo stesso in realtà non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata, ove si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] non ha riferito di un generico contegno di [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'omicidio ma ha riferito che questi e [OSCURATO:PERSONA] sono andati a controllare l'arrivo della vittima presso il bar dove doveva avvenire l'esecuzione ed hanno dato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il via libera ad eseguire il crimine (pag. 83 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] non riferisce di un generico contegno ma sostiene che [OSCURATO:PERSONA] era la persona che organizzava, cui gli altri dicevano sempre sì, e che parlava di dover vendicare questo suo zio.

Lo stesso errore nella indicazione del cognome del [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] individua come "Chirico" si salda benissimo con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che riferisce che era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che si riferiva al defunto [OSCURATO:PERSONA] con l'espressione "zio". [OSCURATO:PERSONA] non aveva accesso all'anagrafe comunale, né frequentava i parenti o la casa di [OSCURATO:PERSONA], per cui non trae delle proprie personali erronee conclusioni sulla esistenza di un rapporto di parentela con il defunto, ma si limita a riferire ciò che ha sentito dal diretto interessato, ovvero che lo stesso si riferiva al defunto con il termine "zio".

Talchè diventa logica la conclusione che la Corte di assise di appello ha tratto da questo materiale probatorio di ritenere provata, al di là della circostanza che, ai sensi del codice civile, la parentela in realtà non esistesse, l'esistenza di un legame di elezione di [OSCURATO:PERSONA] con il defunto.

Il motivo è, pertanto, infondato.

4.2.5. Il motivo prosegue sostenendo che la logica complessiva della sentenza impugnata è viziata nella parte in cui tende a sminuire l'importanza delle contraddizioni tra dichiarazioni, in particolare con riferimento al controllo di polizia in [OSCURATO:PERSONA] ricordato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], o delle dichiarazioni che sono state smentite dai fatti, come quella sul calibro della pistola utilizzata per la realizzazione del crimine.

Il motivo è infondato.

Su queste due circostanze (l'errata indicazione del nome di uno dei due soggetti controllati dalla polizia in [OSCURATO:PERSONA] e l'errata indicazione del calibro della pistola fatta rinvenire), abbondantemente valorizzate anche in ricorsi di altri coimputati, si è già detto che è corretto che la sentenza impugnata abbia tratto dalla esistenza del controllo di polizia e dalla esistenza della pistola nel luogo indicato da [OSCURATO:PERSONA] una conferma del racconto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché una conferma nel racconto degli altri collaboratori nella parte in cui riferiscono circostanze sovrapponibili con quelle di cui è stato trovato riscontro.

La presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel controllo di polizia avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] è documentato dal verbale dei pubblici ufficiali, pertanto la sentenza impugnata non effettua alcuna forzatura nel momento in cui corregge le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricordato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come soggetti controllati, ma si limita a saldare una dichiarazione che narrava di un fatto che il dichiarante non conosceva personalmente (perché non aveva assistito al controllo) con quanto effettivamente riscontrato dai pubblici ufficiali.

Sull'errore nella indicazione del calibro della pistola, e sulla correttezza delle conclusioni che ne ha tratto la sentenza impugnata, si è già riferito nel punto 2.1.4., cui ci si riporta, e cui si aggiunge, con riferimento a quanto dedotto nel motivo di ricorso, che il riscontro esterno alle dichiarazioni del collaboratore è dato dalla circostanza che l'arma sia stata effettivamente trovata dagli investigatori nel luogo che era stato indicato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], e non, come si scrive in ricorso, dal ragionamento induttivo della Corte di assise di appello sulla letteratura in materia di armi, che non aveva la pretesa di essere un riscontro, ma solo una spiegazione, peraltro non necessaria, dell'errore compiuto dai collaboratori (di cui uno, [OSCURATO:PERSONA], non aveva mai visto l'arma, ma riferiva ciò che gli era stato riferito dalla sua fonte) nell'indicazione del calibro.

4.3. Il settimo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'oscurità del ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] di mandante dell'omicidio ricavato in realtà dalla circostanza che i collaboratori lo ricordassero come la persona più importante del gruppo, e smentita comunque dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che riferisce di aver ricevuto incarico di effettuare l'omicidio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Non vi sarebbe, inoltre, congruenza con la decisione presa in punto di aggravante dell'art. 416-bis.1, in cui si sostiene che, in realtà, l'omicidio sarebbe stato voluto dalla cosca Condello.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata dedica al concorso morale di [OSCURATO:PERSONA] nel crimine le pag. da 78 a 82, ove spiega in dettaglio che le dichiarazioni dei collaboratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) convergono nell'indicare in [OSCURATO:PERSONA] uno dei mandanti del crimine ed anche, tra essi, la persona con maggiore autorevolezza.

La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] riferisca, in realtà, di aver ricevuto incarico non da [OSCURATO:PERSONA], ma da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è in contrasto con le dichiarazioni degli altri collaboratori, perché [OSCURATO:PERSONA], che è l'ultimo anello della catena, essendo la persona assoldata alla fine come autore materiale dell'omicidio, non ha avuto, se non nella fase finale, un contatto diretto con [OSCURATO:PERSONA], in quanto [OSCURATO:PERSONA] è arrivato a [OSCURATO:PERSONA] attraverso [OSCURATO:PERSONA], che ha sfruttato la sua pregressa conoscenza con [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, nel tentativo di adempiere all'incarico ricevuto di individuare i killer si è rivolto anche a [OSCURATO:PERSONA].

Perciò, non è illogico che la sentenza impugnata non abbia ritenuto esistente la dedotta contraddizione, in quanto [OSCURATO:PERSONA] riferisce di aver ricevuto incarico da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché questi erano l'interfaccia con il gruppo dei mandanti dell'omicidio, che ha conosciuto soltanto dopo.

Non sussiste neanche la dedotta contraddizione con la decisione presa in punto di aggravante dell'art. 416-bis.1, in cui si sostiene che, in realtà, l'omicidio sarebbe stato voluto dalla cosca Condello, atteso che, in realtà, nella ricostruzione dei fatti della sentenza impugnata si comprende benissimo che la sottocosca chiamata "Chirico", dal nome del defunto che andava vendicato, fosse una parte della cosca Condello, talchè questo asserito tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di ricostituire la sottocosca, non in modo illogico ed incoerente è stata ritenuta congruente con le finalità della cosca Condello di recuperare un pezzo di territorio.

4.4. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'individuazione del movente dell'omicidio, che è stato ricavato in termini puramente congetturali, da circostanze mai accertate giudizialmente, quali l'essere stata la vittima l'autore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], quali l'essere stato Chirico il boss di Gallico, e quale l'essere il ricorrente parente del defunto Chirico.

Ad integrazione di questo argomento, con il motivo aggiunto si evidenzia che la sentenza di appello c.d.

Gotha, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 416-bis cod. pen., è stata nelle more annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione.

Sia il motivo originario che quello aggiunto sono inammissibili.

Al di là di quanto si è più volte detto sulla circostanza che il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il defunto Chirico è stato ritenuto in modo non illogico provato dalla Corte di assise di appello in quanto era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, in base al racconto dei collaboratori, si riferiva al defunto in termini di "zio", è vero che sulla circostanza che Canale fosse l'autore materiale dell'omicidio di Chirico non vi è mai stato un accertamento giurisdizionale, così come non vi è un accertamento giurisdizionale sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad una associazione a delinquere di tipo mafioso, ma la circostanza è irrilevante, perché la caduta del movente della volontà di vendicare la morte di Chirico non produrrebbe comunque effettui favorevoli all'interessato, atteso che, una volta provata l'attività di commissione dell'omicidio e la partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe comunque la conseguenza necessaria dell'accertamento probatorio anche senza l'individuazione di uno specifico movente (Sez. 5, Sentenza n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109: l'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione. [OSCURATO:PERSONA]. 5, Sentenza n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 270138).

Il movente è, infatti, il collante dell'accertamento di responsabilità, ma non è un elemento necessario dello stesso.

4.5. Con il nono motivo deduce violazione di legge con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto essa, a leggere le espressioni usate nella sentenza, sarebbe stata ricostruita dalla Corte in termini di dolo specifico mentre essa è costruita in termini di dolo intenzionale, con la conseguenza che deve essere oggetto di prova anche la circostanza che l'associazione abbia tratto vantaggio del reato commesso.

Il motivo è infondato.

La norma dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. è strutturata in questo modo: "per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

L'espressione "al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" che caratterizza l'aggravante teleologica o finalistica inserita nella norma induce a ritenere la stessa costruita in termini di dolo specifico, in quanto individua una finalità ulteriore che deve connotare l'atteggiamento psicologico dell'agente ulteriore rispetto alla mera consapevolezza e volontà del fatto materiale tipico.

Nella sistematica del dolo specifico il conseguimento dello scopo non è, quindi, elemento necessario di fattispecie.

Nel motivo di ricorso si sostiene, però, che Sez.

U, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, avrebbe riletto la disposizione incriminatrice ritenendola caratterizzata da dolo intenzionale, il che a quel punto, rende il conseguimento dello scopo elemento necessario della fattispecie anche sul piano oggettivo.

In realtà, il motivo di ricorso fa dire alla Sentenza Chioccini più di quanto essa abbia detto.

Se è vero, infatti, che il principio di diritto indicato alla fine della pronuncia, e puntualmente citato in ricorso, riporta l'espressione "dolo intenzionale", però è anche vero che, leggendo la pronuncia per esteso, si comprende che la stessa usa le espressioni "dolo specifico" e "dolo intenzionale" come sinonimi (v. pag. 13: "nella forma del dolo specifico o intenzionale la volontà della condotta si accompagna alla rappresentazione dell'evento, che è tenuto di mira dall'agente e giustifica l'azione"; v. ancora pag. 15: "quel che innegabilmente la disposizione richiede, per consentire l'applicazione dell'aggravante, è la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi").

La lettura della parte che precede immediatamente la sintesi effettuata nel principio di diritto chiarisce bene che la pronuncia Chioccini ritiene che l'aggravante agevolativa abbia la struttura del dolo specifico - che la pronuncia chiama anche dolo intenzionale - il che esclude che il conseguimento dell'evento sia elemento necessario di fattispecie (v. pagg. 16 e 17: "non appare per contro rilevante, al fine di escludere la natura di dolo intenzionale nella forma circostanziale, la possibile esistenza di una discrasia logica di una figura delittuosa, quale il concorso esterno, per cui è sufficiente il dolo diretto, e la richiesta del dolo intenzionale per la figura circostanziale.

Basterà sul punto rilevare la differente struttura delle due figure delittuose, delle quali l'art. 416-bis cod. pen. non opera alcun riferimento ad una finalità specifica, per escludere che la sua forma concorsuale possa essere ricostruita diversamente; per contro l'illogicità di un dolo specifico inerente ad un elemento accessorio della fattispecie, come si accennava, è superata agevolmente dal richiamo ad altre figure analoghe (per tutte l'art. 61 n. 1 cod. pen.) che avvalorano la possibilità di una richiesta del dolo per la circostanza.

La considerazione che questa si applichi ad una fattispecie delittuosa che deve essere perfetta nei suoi elementi essenziali, non priva di rilievo la possibilità che si richieda un particolare collegamento psicologico, con l'ulteriore finalità della realizzazione di un evento specifico, che si aggiunge a quello tipico della fattispecie").

Anzi, che il conseguimento dell'evento, ovvero il rafforzamento delle attività dell'associazione, non sia necessario lo dicono in modo esplicito le stesse Sezioni Unite a pag. 14 della pronuncia citata, quando scrivono espressamente che "trattandosi invero di un'aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una condotta, ove finalizzata all'agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell'agente, che non impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo".

Il motivo di ricorso, pertanto, è fondato su una lettura non condivisibile della aggravante contestata, e deve essere dichiarato infondato.

4.6. Con il decimo motivo il ricorso deduce vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bij1 cod. per). in quanto con riferimento all'aggravante modale le modalità appariscenti dell'omicidio confliggerebbero con le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sulla volontà dei mandanti di rimanere dietro le quinte, perché le modalità mafiose sarebbero in contrasto con la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero rifiutato di partecipare all'omicidio, ciò dimostrando una totale assenza di metus, perché le finalità mafiose sarebbero presuntive in quanto l'omicidio sarebbe legato ad una faida familiare (la vendetta per l'uccisione di uno zio) ma non mafiosa, perché i correi condannati per l'omicidio apparterrebbero a cosche diverse, il che dimostrerebbe che l'omicidio avrebbe origine puramente privata, che la Corte di assise di appello avrebbe ipotizzato persino la doppia finalità, privata e mafiosa, dell'omicidio, il che è incompatibile con l'aggravante.

Si tratta di argomento già affrontato, decidendo l'analogo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.2. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta.

Si aggiunge soltanto che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano rifiutato di partecipare all'omicidio non incide in alcun modo sulla logicità del ragionamento della Corte di asse di appello, erano persone estranee all'organizzazione cui ci si rivolgeva proponendo un delitto su commissione che sarebbe stato loro pagato, la logica dell'intimidazione non doveva necessariamente caratterizzare anche il rapporto con essi.

Si aggiunge ancora che la circostanza che uno dei correi, [OSCURATO:PERSONA], sia stato indicato come appartenente a cosca diversa entra nel percorso logico della sentenza impugnata soltanto una volta, nella parte in cui la stessa riporta dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che riteneva [OSCURATO:PERSONA] appartenente alla cosca Rugolino (pag. 103); peraltro, la sentenza impugnata dà anche conto del ruolo di tramite effettuato da [OSCURATO:PERSONA] tra i committenti e [OSCURATO:PERSONA], e, pur individuandolo tra i mandanti, non indica nello stesso il centro decisionale dell'omicidio individuato, invece, in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], talchè deve ritenersi che l'elemento introdotto dalla difesa non abbia forza sufficiente per disarticolare sul piano logico la sentenza impugnata.

Da ultimo, in ordine alla circostanza che la Corte di assise di appello avrebbe ipotizzato una doppia finalità, privata e mafiosa, dell'omicidio, che sarebbe incompatibile con l'aggravante, va osservato che, in realtà, la sentenza Sez.

U, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, sopra citata, che la difesa mostra di conoscere, chiarisce esplicitamente che la finalità dell'agevolazione delle attività dell'associazione non deve essere necessariamente il fine unico dell'azione, che può coesistere con esigenze private ed egoistiche (v., in particolare, pay. 14: "È bene ribadire che tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione").Si tratta, in definitiva, di motivo infondato.

4.7. Con l'undicesimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati di detenzione e porto di armi, e ricettazione delle stesse, in quanto la responsabilità del ricorrente per questi è stata desunta soltanto dalla responsabilità per l'omicidio senza che vi siano prove del suo concorso in tali specifiche condotte.

Il motivo è manifestamente infondato.

Non è illogico che la sentenza impugnata abbia ritenuto che una persona, quale [OSCURATO:PERSONA], che ha riconosciuto essere il mandante di un omicidio che doveva essere realizzato con armi da fuoco, armi di cui gli esecutori materiali assoldati non disponevano, e che venivano messe a loro disposizione proprio dagli organizzatori dell'omicidio, sia ritenuto responsabile anche dei reati connessi alla ricezione, detenzione e porto di tali armi, pur se le stesse non erano state da lui conservate e fornite agli esecutori materiali.

Si tratta, infatti, di un'applicazione dei principi sul reato concorsuale in forza dei quali tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza, rispondono anche delle violazioni in materia di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, della ricezione, detenzione e porto abusivo delle stesse per realizzare il comportamento violento essenziale al reato principale (Sez. 2, Sentenza n. 49389 del 04/12/2012, Beccalli, Rv. 253915: nell'ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza, cosiddetti basisti, rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato; Sez. 1, Sentenza n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364: Risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità.

In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insussistente il denunciato vizio di contraddittorietà della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato solo per detto reato, assolvendolo da quello di concorso in detenzione).

4.8. Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ricettazione del ciclomotore Scarabeo usato per l'omicidio e della targa applicata ad esso, sia perché la responsabilità del ricorrente per questi è stata desunta soltanto dalla responsabilità per l'omicidio, e sia perché a monte non vi è proprio prova che tali reati siano mai stati commessi in quanto non sono mai stati ritrovati né il ciclomotore né la targa, e quindi non è detto che gli stessi provenissero da reato.

Il motivo è manifestamente infondato.

Sulla prima parte del motivo valgono le considerazioni espresse nel paragrafo precedente, in quanto gli argomenti difensivi sono assimilabili.

Sulla seconda parte del motivo la decisione della Corte di assise di appello che, utilizzando meri parametri della logica, ha ritenuto provato che il motorino usato dagli esecutori materiali per raggiungere il luogo del delitto e con cui poi [OSCURATO:PERSONA] è scappato, fosse stato rubato, pur in mancanza di accertamento della esistenza del delitto presupposto, è applicazione corretta dell'orientamento espresso più volte dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene che il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche dello stesso (cfr. per tutte, Sez. 1 , Sentenza n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 1, Sentenza n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv. 256108).

5. E' infondato anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, evidenziando che il ruolo di mandate dell'omicidio a carico di [OSCURATO:PERSONA] sia stato ricavato senza che nessuno dei collaboratori lo abbia indicato esplicitamente come tale, in quanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] individua [OSCURATO:PERSONA] come persona presente alla riunione preparatoria ma lo definisce solo genericamente come persona interessata, ma non come mandante, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è smentito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che le armi sarebbero state recuperate presso il negozio di frutta di [OSCURATO:PERSONA], che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce di aver ricevuto mandato per l'omicidio ma non da [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è infondato.

E' vero quanto censurato nel motivo di ricorso che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è meno definito rispetto agli altri organizzatori del crimine, in quanto se a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata ritaglia il ruolo di centro decisionale dell'omicidio (oltre che di coautori materiali di una parte della condotta), a [OSCURATO:PERSONA] quello di custode delle armi, a [OSCURATO:PERSONA] quello di interfaccia con [OSCURATO:PERSONA], un ruolo specifico per cui [OSCURATO:PERSONA] sia stato coinvolto nel crimine non v'è.E' anche vero, però, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], autore materiale dell'omicidio, ha riferito, però, in termini di certezza che il giorno dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] passò a chiamare anche [OSCURATO:PERSONA] ed ottenne la sua presenza nella ultima riunione preliminare alla sua attuazione.

Il ricordo di [OSCURATO:PERSONA] si salda con quello del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che, in occasione della pianificazione dell'omicidio, riferisce di essere stato portato da [OSCURATO:PERSONA] presso il negozio di [OSCURATO:PERSONA], ed a quello di [OSCURATO:PERSONA], che riferisce circostanze apprese de relato da [OSCURATO:PERSONA], e che indica anche [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore del crimine.

In questo contesto la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla ultima riunione preparatoria del crimine documentata da [OSCURATO:PERSONA] è già solo di per sé sufficiente, in base ai principi generali sul concorso agevolatore (Sez. 2, Sentenza n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979: In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza.

Fattispecie in tema di estorsione) a ritenere l'esistenza di un contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] al crimine che si stava perpetrando, non essendo spiegabile in altro modo la convocazione di un soggetto ad una riunione preparatoria di un omicidio se non con l'adesione dello stesso al crimine.

Va aggiunto che in modo non illogico la Corte di assise si appello ha tratto argomenti di prova anche dalla circostanza ricordata da [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] si sia lamentato che sia stato chiesto a lui il pagamento del saldo del debito maturato dai mandanti nei confronti degli esecutori materiali, e dalla conversazione intercettata in carcere in cui [OSCURATO:PERSONA] si lamenta che [OSCURATO:PERSONA] non era stato attinto da misura, e che non assume significato diverso anche a ritenerla, come fa la difesa in ricorso, un mero sfogo o una millanteria.

5.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla aggravante della premeditazione, in quanto la presenza di [OSCURATO:PERSONA] ad una sola riunione non comporterebbe comunque la sua consapevolezza delle fasi dell'omicidio già pianificate da altri.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come evidenziato dalla Corte di assise di appello alle pag. 99 e 100 della sentenza impugnata sono le regole della logica ad imporre di ritenere che, se [OSCURATO:PERSONA] è stato convocato all'ultima riunione preparatoria la mattina dei fatti, vuol dire che esso era coinvolto già da prima nella organizzazione del crimine, circostanza che, peraltro, emergerebbe anche dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Assumere l'improvviso coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella preparazione dell'omicidio soltanto il giorno dello stesso, oltre che essere smentito dalle dichiarazioni dei collaboratori, è contrario alle regole della logica, talchè il giudizio di responsabilità nei suoi confronti per il fatto comporta anche quello di attribuzione dell'aggravante contestata.

5.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata non ha saputo indicare la cosca favorita dall'esecuzione dello stesso.

Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.2. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta.

5.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento ai reati di detenzione e porto di armi, e ricettazione, in quanto, venendo meno la condanna per omicidio, dovrebbe venire meno la condanna anche per i reati satellite, mentre con riferimento ai coltelli di cui al capo n) della imputazione si tratterebbe di armi che servivano al ricorrente per la sua attività lavorativa.

Il motivo è manifestamente infondato.

La prima parte del motivo dedicato ai reati satellite dell'omicidio è manifestamente infondato, perché esso è motivato soltanto per relationem al motivo sulla responsabilità per il fatto principale, nel senso che il ricorso assume che, caduta l'imputazione principale, devono cadere anche i reati satellite, talchè, essendo stato respinto il motivo sul reato principale, ad esso consegue la reiezione anche del presente.

La seconda parte del motivo è dedicata al capo n) dell'imputazione, e quindi al porto di tre coltelli rinvenuti nel corso della perquisizione effettuata in contemporanea a quella di cui erano destinatari gli altri soggetti coinvolti in questo omicidio.

In ricorso si scrive che si tratta di coltelli che servivano all'attività lavorativa.

Si tratta di motivo analogo a quello presentato dalla difesa [OSCURATO:PERSONA], che pure nel corso delle perquisizioni è stato trovato con un coltello nella propria autovettura.

Esso va ritenuto manifestamente infondato per i medesimi motivi indicati al punto

2.4. di questa sentenza, evidenziando che il porto in sé è vietato dalla norma penale dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e può essere consentito solo se vi è un giustificato motivo, che però non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. (v., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 19307 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276187).Nel caso in esame, la difesa articola il motivo di ricorso riferendo che essi servivano per l'attività di ortofrutta dell'imputato, ma senza preoccuparsi di indicare se nel verbale di perquisizione lo stesso abbia immediatamente dichiarato il motivo giustificativo del porto dei tre coltelli.

Mancando una qualsiasi giustificazione nel corso della perquisizione del motivo per cui l'imputato aveva in auto i tre coltelli oggetti della imputazione, non era neanche necessario che il giudice del merito si ponesse d'ufficio il problema della possibile esistenza di un giustificato motivo non riferito dal diretto interessato.

La norma dell'art. 4 è costruita, infatti, in termini di un precetto generale (il divieto di porto fuori della propria abitazione di armi da punta o da taglio), cui affianca una eccezione (la possibilità che il porto trovi un giustificato motivo).

In conformità alle regole generali compete, pertanto, a chi sostiene di trovarsi nella situazione che giustifica l'eccezione alla regola generale allegare le circostanze di fatto a sostegno della propria pretesa.

5.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in favore avrebbero dovuto essere valorizzati il ruolo minimale del ricorrente, la sua incensuratezza.

Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto manifestamente infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.5. di questa sentenza, e, quanto all'incensuratezza, nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] nel punto

3.6. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta.

6. I due ricorsi, ed il ricorso per motivi aggiunti, presentati tutti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

6.1. Con il primo motivo del primo ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed alla convergenza delle loro dichiarazioni.

6.1.1. In particolare, si deduce che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] sei anni dopo il primo verbale in cui aveva narrato per la prima volta di quanto sapeva dell'omicidio.

Il motivo è infondato.

Premesso che, in realtà, [OSCURATO:PERSONA] parla del ruolo nella pianificazione dell'omicidio di una persona, che poi successivamente in base alla descrizione del collaboratore viene individuata come [OSCURATO:PERSONA], già nell'interrogatorio del 7 novembre del 2014 ("c'era 'sto Nino, io mi ricordo che l'ho detto questo", come riportato efficacemente a pag. 86 della sentenza impugnata), si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.1.5. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta.

6.1.2. Nel motivo si sostiene ancora che l'attendibilità di Sono viene ricavata da atti estranei al presente processo.

Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.1.1. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta.

6.1.3. Nel motivo si sostiene ancora che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che si è autoaccusato di essere l'autore materiale dell'omicidio, e chiama in causa [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe autoaccusato per ragioni di convenienza processuale, ed è, comunque, smentito nel suo racconto da alcune circostanze di fatto rivelatesi false, come il calibro della pistola, nonché da alcune contraddizioni tra la sua versione e quella di Sono.

Si tratta di argomenti che sono già stati affrontati, e ritenuti infondati, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nei punti

2.1.2. e

2.1.4. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta.

Va, inoltre, osservato che il racconto di [OSCURATO:PERSONA] non è sovrapponibile a quello di [OSCURATO:PERSONA], perché ciascuno dei due è stato coinvolto in una fase diversa del crimine, essendo entrato in scena [OSCURATO:PERSONA] solo dopo che [OSCURATO:PERSONA] (ed anche altri medio tempore) aveva rifiutato di accettare la commissione dell'omicidio, talchè la conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] ha delle fasi precedenti al suo coinvolgimento è inevitabilmente de relato e parziale, tanto che correttamente la sentenza di secondo grado ritiene, a pag. 86, del tutto marginale la questione della non sovrapponibilità delle dichiarazioni.

6.1.4. Nel motivo si sostiene ancora che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è l'unico dichiarante che riferisce della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione sul terreno in cui fu deciso l'omicidio, a differenza di quanto riferito dagli altri collaboratori, e che lo stesso avrebbe una limitata attendibilità per la fase processuale in cui ha reso dichiarazioni e la convenienza processuale ad effettuarle.

La questione della inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] per convenienza processuale a rendere dichiarazioni è argomento già affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.1.2. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta.

Sulla questione della presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul terreno in [OSCURATO:PERSONA] va osservato che l'unico altro collaboratore che era presente sul terreno di Oppido ed avrebbe potuto riferire sul punto era [OSCURATO:PERSONA], quindi al più vi sarebbe contraddizione 48 tr tra la versione di [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA], ma va anche detto che [OSCURATO:PERSONA], però, riferisce di non essere stato presente alla conversazione, perché è rimasto a parlare con i parenti di [OSCURATO:PERSONA] in un capannone (pag. 81 della sentenza impugnata), talchè il suo ricordo delle persone presenti è stato legittimamente ritenuto dalla sentenza impugnata meno preciso di quello di [OSCURATO:PERSONA].

Va anche aggiunto che, come rileva correttamente la sentenza impugnata a pag. 86, [OSCURATO:PERSONA] è raggiunto da dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che lo coinvolgono in modo penetrante nella esecuzione dell'omicidio il giorno stesso del delitto ([OSCURATO:PERSONA] passò a prendere gli altri organizzatori e li radunò; [OSCURATO:PERSONA] accompagnò [OSCURATO:PERSONA] a comprare il motorino da usare per il crimine; [OSCURATO:PERSONA] spiegò agli autori materiali la via di fuga che avrebbero dovuto seguire; [OSCURATO:PERSONA], come [OSCURATO:PERSONA], si recò presso il bar per vedere se era già arrivata la vittima designata), evidenze probatorie con cui il ricorso non si confronta.

6.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. che sarebbe meramente congetturale sia in punto di esistenza di una cosca sia in punto di inserimento dell'omicidio all'interno delle finalità della stessa.

Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.2. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta.

6.3. Con il primo motivo del secondo ricorso, e con il motivo aggiunto, si deduce ancora vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed alla convergenza delle loro dichiarazioni, in particolare, si contesta che [OSCURATO:PERSONA] abbia smentito [OSCURATO:PERSONA] sull'aver ricevuto la proposta di effettuare il crimine, che [OSCURATO:PERSONA] abbia citato il nome di [OSCURATO:PERSONA] a distanza di anni dai fatti, che [OSCURATO:PERSONA] sia l'unico "delatore" a segnalare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro preparatorio di [OSCURATO:PERSONA] ed a narrare della consegna dei 5.000 euro, che la circostanza che i collaboratori conoscessero l'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA] non è un riscontro avendo gli stessi potuto conoscere del particolare in altro modo, che "il [OSCURATO:PERSONA] viene narrato in maniera diversa" dai collaboratori in quanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] inserisce [OSCURATO:PERSONA] in un sopralluogo, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in una riunione preparatoria, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione.

Sul punto, si premette che il motivo del ricorso originario è formulato in un modo molto particolare, e difficilmente comprensibile, atteso che si tratta in definitiva di un collage di verbali di dichiarazioni dei collaboratori, tra le cui righe, o al termine delle quali, il difensore ha apposto, di volta in volta, a mo' di glossa, dei propri personali commenti, spesso consistenti in una frase sola chiusa da punto interrogativo o esclamativo, talchè non è semplice comprendere quale sia esattamente la questione proposta.

Si ricorda che il motivo di censura, sia di legittimità che di merito, deve essere chiaramente identificabile in quanto tale (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2241 del 08/01/2019, Mesiti, Rv. 275606), ed una tecnica di formulazione del motivo di questo tipo non giova alla comprensione dello stesso.

Il vizio è parzialmente emendato nel motivo aggiunto, che riprende, in realtà, integralmente gli argomenti già sviluppati nel primo motivo del ricorso originario, in ritenuta "afferenza al primo motivo di ricorso", chiarendoli, e deducendo "vieppiù contraddittorietà e apparenza della motivazione", riproponendo la questione della attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e sostenendo che la sentenza impugnata si sia adagiata sulla sussistenza di comuni precondizioni di credibilità, riferite cumulativamente ai diversi dichiaranti, senza compiere alcuno scrutinio effettivamente satisfattorio.

Sia le censure introdotte con il primo motivo del ricorso originario, sia quelle introdotte con il motivo nuovo, sono state già affrontate e ritenute infondate nel decidere i ricorsi degli altri coimputati.

Più, in particolare, in ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] smentisca [OSCURATO:PERSONA] sull'aver ricevuto la proposta di effettuare il crimine, si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

3.1.4. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta.

In ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia citato il nome di [OSCURATO:PERSONA] a distanza di anni dai fatti, si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel punto

6.1.1. di questa sentenza ed al punto

2.1.5. della stessa, ai cui contenuti ci si riporta.

In ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia l'unica persona a segnalare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro preparatorio di [OSCURATO:PERSONA] ed a narrare della consegna dei 5.000 euro, si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel punto

6.1.4. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta.

In ordine alla circostanza che i collaboratori potessero conoscere dell'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA] dagli atti processuali, in quanto lo stesso era stato sentito all'epoca dei fatti ed aveva precisato di avere in disponibilità una Fiat 500, si osserva che il motivo è formulato in modo ipotetico e congetturale, perché afferma che tale allegato alla informativa degli investigatori "non può escludersi conoscesse il [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237: In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili).

In ordine poi alla censura difensiva che "il [OSCURATO:PERSONA] viene narrato in maniera diversa" in quanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] inserisce [OSCURATO:PERSONA] in un sopralluogo, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in una riunione preparatoria, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione, anche qui si osserva che non siamo in presenza di un vero e proprio motivo di censura, atteso che la circostanza che i collaboratori (ciascuno per la parte in cui ha svolto un ruolo nel crimine, atteso che [OSCURATO:PERSONA] è presente solo nella fase preliminare, [OSCURATO:PERSONA] in quella finale, [OSCURATO:PERSONA] in quelle intermedia e poi nella fase successiva al crimine) inseriscano [OSCURATO:PERSONA] in un sopralluogo, in una riunione preparatoria e nella esecuzione materiale del crimine non inficia di alcun vizio di logicità la sentenza impugnata, ed anzi ne conferma l'impianto, perché attesta che [OSCURATO:PERSONA] è coinvolto nel crimine per cui si procede dall'inizio, nelle fasi intermedie, e fino alla fine.

6.4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. che sarebbe meramente congetturale sia in punto di esistenza di una cosca sia perché si sarebbero reclutati soggetti non appartenenti ad alcuna cosca e, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], non aventi alcuna esperienza, in spregio alle accortezze 'ndranghetistiche.

Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.2. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta.

In ordine al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], soggetto non avente alcuna esperienza, in spregio alle accortezze di 'ndrangheta, si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.1.3. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta.

La circostanza poi che [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno affiliato alla cosca Mazzagatti è nel percorso motivazionale della sentenza di secondo grado del tutto marginale comparendo a pag. 104 come mero ragionamento a sostegno di quello principale, talchè la eventuale caduta di questa parte del percorso logico della pronuncia di condanna per l'aggravante teleologica non inficia il resto del percorso della decisione.6.5.

Con il terzo motivo (numerato in ricorso con il n. 4, ma non esiste un motivo n. 3) deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che sarebbero state negate soltanto per la pervicacia del delitto, quindi con motivazione non personalizzata.

Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto manifestamente infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto

2.5. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta.

Va aggiunto che nel caso in esame il ricorso sembra lamentare una omessa pronuncia, che, però, non vi è, perché alla negazione delle attenuanti generiche è dedicata esplicitamente pag. 109 della sentenza impugnata.

In ricorso si sostiene che la motivazione non è personalizzata.

In realtà, la motivazione è personalizzata, anche se è unica per tutti gli imputati, perché la motivazione sulle attenuanti generiche attiene al fatto o alla personalità del soggetto ed il fatto è unico per tutti, mentre la personalità di un soggetto che accetta di entrare in un circuito criminale è descritta in modo molto lucido ed appropriato nella frase usata dai giudici di secondo grado per confermare il giudizio di diniego delle attenuanti.

Va in ogni caso ricordato che, in punto di riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il giudice di appello non è tenuto a motivare in modo particolare il rigetto quando si insista per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999: Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione), e questo è proprio quanto accade nel caso in esame, in quanto nel ricorso non ci preoccupa in alcun modo di spiegare perché il ricorrente sarebbe stato meritevole delle attenuanti.

Questo motivo, pertanto, è manifestamente infondato.

7. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto identici in entrambi i motivi, sono inammissibili.

7.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge per inosservanza del divieto di reformatio in peius; in particolare, evidenziano che il giudizio di appello è stato incardinato sulla sola impugnazione della difesa, e che la pena inflitta in secondo grado, pur essendo nella pena finale più mite di quella per cui era stata pronunciata condanna in primo grado (da 17 anni e 4 mesi di reclusione a 10 anni, 52 (r 8 mesi e 26 giorni di reclusione), era stata calcolata su una pena base più alta di quella scelta dal giudice di primo grado, operazione non consentita dalla legge.

Il motivo è inammissibile.

La soluzione alla questione proposta discende dall'applicazione di due principi generali.

Il primo è che quando il giudice di secondo grado si ritrova davanti ad una cornice edittale del tutto nuova rispetto a quella del giudice che lo ha preceduto, può muoversi all'interno di essa con cognizione piena, con il solo limite del non poter applicare una pena in concreto più alta di quella applicata dal giudice che aveva emesso la sentenza annullata (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653, nonché, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628; Sez. 3, Sentenza n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Hjijeb, Rv. 282840; Sez. 4, Sentenza n. 44949 del 30/09/2021, Ibrahim, Rv. 282242; Sez. 1, Sentenza n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196).

Il secondo è che nel caso in cui il giudice del merito riconosca l'esistenza della attenuante ad effetto speciale della dissociazione deve procedere al calcolo della pena effettuando anzitutto il giudizio di comparazione tra le altre circostanze e, sul risultato che ne consegue, applicando poi l'attenuante speciale, che di suo non è soggetta a bilanciamento (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929: "l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze".

Nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite si legge: "Due le sequenze prospettabili: la prima contempla che venga autonomamente determinata la pena applicando l'attenuante speciale, per modo che soltanto successivamente sia compiuto il giudizio di comparazione tra le residue circostanze eterogenee; la seconda prevede, invece, che venga determinata la pena effettuando subito tale giudizio affinché, sul risultato che ne consegue, sia poi applicata l'attenuante speciale.

Anche se il testo della sentenza impugnata non indica esplicitamente l'ordine delle operazioni aritmetiche eseguite, non può dubitarsi che la Corte di merito abbia scelto questa seconda sequenza; abbia, in altre parole, fatto precedere il giudizio di comparazione delle circostanze diverse dall'attenuante speciale all'applicazione di quest'ultima: destinata, dunque, ad applicarsi una volta stabilita la pena in concreto per il reato circostanziato.

La scelta effettuata dalla Corte territoriale deve essere condivisa.

Soltanto l'adozione del criterio anzidetto consente, invero, di coniugare premialità, personalizzazione del trattamento sanzionatorio e proporzionalità del medesimo rispetto alla misura di lesività effettiva del fatto costitutivo del reato; consente, in altri termini, di impedire che dissociazione e contributo investigativo elidano la concreta offensività del fatto").

Applicati tali principi, occorre riconoscere che l'operazione logica compiuta dal giudice di secondo grado è corretta.

Il giudice di primo grado aveva, infatti, inserito l'aggravante della premeditazione (e quella dei futili motivi, poi assorbita in appello) dopo l'attenuante della dissociazione; in realtà esse, come detto, andavano calcolate prima.

Il giudice di secondo grado ha ripristinato la correttezza del calcolo, inserendo l'aggravante della premeditazione prima dell'applicazione dell'attenuante della dissociazione, in questo modo ottenendo una cornice edittale astrattamente diversa, in cui aveva libertà di muoversi con cognizione piena, con il solo limite, già evidenziato, e comunque qui non violato, del non poter applicare una pena in concreto più alta di quella applicata dal giudice che aveva emesso la sentenza annullata

7.2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge in relazione al calcolo della pena, perché il giudice di secondo grado, pur riconoscendo che l'aggravante comune dei futili motivi, per cui era stata pronunciata condanna in primo grado, era assorbita dall'aggravante speciale dell'art. 416-bis.1 cod. pen., non ha eliminato la corrispondente porzione di pena.

Nel motivo di ricorso si sostiene che, essendo stata assunta come base di calcolo quella del giudice di primo grado che comprendeva anche l'aggravante dei futili motivi, vi sarebbe il diritto alla riduzione di 1/3 di tale pena base per effetto dell'avvenuto assorbimento di tale aggravante.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto l'aggravante dei futili motivi, esclusa in appello, non è stata conteggiata dal giudice di secondo gra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -64 • uditi i difensori, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]', in difesa di [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', ed, anche quale sostituto processuale, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26 ottobre 2020 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], sull'appello degli imputati, ha riformato parzialmente in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 giugno 2019, che, in rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per l'omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il 12 agosto 2011, e per i reati connessi di ricettazione, detenzione e porto di armi da guerra, e ricettazione di un motorino, armi e motorino usati nell'esecuzione del delitto. In relazione poi ad ulteriori reati individuati il giorno in cui erano state effettuate le perquisizioni in danno degli odierni imputati, la stessa sentenza ha condannato, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione non autorizzata di artifici pirotecnici artigianali e per la ricezione di pezzi di un ciclomotore proveniente da delitto, [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione non autorizzata di armi da sparo e barattoli di polvere da sparo, nonchè per il porto non giustificato di un coltello, e [OSCURATO:PERSONA] per il porto non giustificato di tre coltelli. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i motivi descritti di seguito nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce, con riferimento alla condanna per omicidio, illogicità della motivazione con riferimento al non aver approfondito la sentenza il problema della circolarità della informazione accusatoria, in quanto i collaboratori di giustizia che conoscono il fatto per avervi partecipato in prima persona ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno dichiarato solo dopo aver appreso della deposizione di altri ed averne letto il contenuto; la loro narrazione sarebbe, quindi, contaminata. Con il secondo motivo deduce, con riferimento al capo di imputazione per omicidio, premettendo di non averlo fatto con i motivi di appello, violazione di legge con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., perché contestata con riferimento a reato già di per sé punito con l'ergastolo; contesta l'aggravante anche nel merito evidenziando che le modalità plateali dell'omicidio stigmatizzate nella sentenza impugnata sarebbero dovute non a volontà di predominio della cosca, ma all'azzardo della incoscienza, e che nessuno dei coimputati sarebbe mai stato affiliato da una associazione di tipo mafioso. Con il terzo motivo deduce, con riferimento al capo di imputazione di per omicidio, violazione di legge ancora con riferimento all'aggravante dell'art. 416- bis.1 cod. pen., stavolta perché [OSCURATO:PERSONA], che non è mai stato riconosciuto essere parte di una associazione a delinquere di tipo mafioso, avrebbe avuto il ruolo del mercenario estraneo ad ogni consesso criminale organizzato, avrebbe partecipato all'omicidio solo per denaro, ed avrebbe avuto, quindi, la consapevolezza di partecipare ad un mero omicidio comune, dettato da motivi di faida familiare, nulla sapendo di eventuali altre finalità perseguite dagli altri correi. Con il quarto motivo deduce violazione di legge ancora con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., stavolta però con riferimento ai capi di imputazione per i reati di detenzione e porto di arma da guerra ed alla ricettazione delle stesse, evidenziando il difetto di prova sia dell'aggravante modale (le modalità della detenzione del porto non giustificavano l'aggravante) sia di quella finalistica (le armi erano usate per un omicidio dettato da mere ragioni di vendetta familiare). 2.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge per inosservanza del divieto di reformatio in peius; in particolare, evidenzia che il giudizio di appello è stato incardinato sulla sola impugnazione della difesa, e che la pena inflitta in secondo grado, pur essendo nella pena finale più mite di quella per cui era stata pronunciata condanna in primo grado (da 17 anni e 4 mesi di reclusione in primo grado a 10 anni, 8 mesi e 26 giorni di reclusione in appello), era stata calcolata su una pena base più alta di quella scelta dal giudice di primo grado, operazione non consentita dalla legge. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al calcolo della pena, perché il giudice di secondo grado, pur riconoscendo che l'aggravante comune dei futili motivi, per cui era stata pronunciata condanna in primo grado, era assorbita dall'aggravante speciale dell'art. 416-bis.1 cod. pen., non ha eliminato la corrispondente porzione di pena.2.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione con riferimento all'inadeguatezza della motivazione della sentenza in punto di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e di convergenza delle loro dichiarazioni. In particolare, con riferimento all'attendibilità si evidenzia che con riferimento ai collaboratori storici che hanno parlato di quest'omicidio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Beluvi) la sentenza ricostruisce la loro attendibilità per relationem da altre sentenze in cui la stessa era già stata affermata, sentenze che però non erano state acquisite in giudizio, mentre, con riferimento ai collaboratori che hanno iniziato a collaborare nel corso di questo giudizio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) che gli stessi avevano un interesse processuale, e che in particolare [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni auto/eteroaccusatorie solo nel corso dell'udienza preliminare, dopo che il pubblico ministero aveva, in sede di richieste di pena, ritenuto di non riconoscergli l'attenuante della collaborazione, quindi in un momento in cui lo stesso aveva un interesse processuale alla collaborazione e conosceva le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori. Con riferimento alla convergenza, invece, si evidenzia che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni incompatibili con la logica (sarebbe stato incaricato dell'omicidio una persona, [OSCURATO:PERSONA] stesso, che non avrebbe mai avuto comprovata esperienza di maneggio delle armi, sarebbe stato incaricato di cercarsi da solo la seconda persona che doveva partecipare al commando) o incompatibili con la realtà storica dei fatti (la pistola sarebbe stata ritrovata in luogo diverso da quello indicato da [OSCURATO:PERSONA],11 calibro era diverso da quello indicato dallo stesso), che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver sbagliato la indicazione del calibro dell'arma, avrebbe reso dichiarazioni afflitte da progressione dichiarativa, non avendo in un primo momento coinvolto [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni, e solo in un secondo momento attribuendogli il ruolo di armiere, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni incompatibili con la logica (avrebbe declinato l'offerta di effettuare l'omicidio nonostante fosse un sicario di professione al servizio del miglior offerente) o incompatibili con i dati storici (avrebbe parzialmente errato nell'individuare le persone sottoposte a controllo di polizia, che avrebbe usato come riferimento temporale per datare la proposta di omicidio ricevuta; avrebbe dichiarato che la proposta di partecipare all'omicidio fu rivolta a lui ed al cugino [OSCURATO:PERSONA], ma questo nega il fatto; avrebbe sbagliato anche lui il calibro dell'arma usata), che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni incompatibili con quelle rese da altri dichiaranti, anche con riferimento al nome della seconda persona che con [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato al commando, che i riconoscimenti fotografici del ricorrente effettuati dai collaboratori sarebbero viziati dal metodo usato e comunque frutto di una progressione nelle dichiarazioni, che riscontri individualizzanti con riferimento alla posizione del ricorrente non ve ne sono e che lo stesso potrebbe essere stato confuso con il defunto fratello, quale gestore del panificio in cui si riferisce fossero state custodite le armi, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - che parla da subito del ricorrente quale mandante dell'omicidio - riferisce, però, fatti che non conosce direttamente ma ha appreso da [OSCURATO:PERSONA], che la circostanza che i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indichino il ricorrente come custode delle armi non vuol dire ancora nulla perché non è detto che lui sapesse della destinazione delle stesse all'omicidio, e che la partecipazione all'omicidio viene riferita solo da [OSCURATO:PERSONA] in udienza preliminare e da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che però riferiscono de relato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto con riferimento all'aggravante teleologica ritiene che la Corte abbia errato nel ritenere che l'aggravante possa essere configurabile anche se al momento dell'omicidio non era ancora costituita una associazione mafiosa individuata in giudizio come cosca Chirico, e con riferimento all'aggravante modale ritiene che il mero aver eseguito l'omicidio con modalità pubbliche non è sufficiente ad integrare l'aggravante e che l'affermazione che le modalità così plateali dell'omicidio fossero un messaggio alla collettività è congetturale ed è smentita dalla circostanza riconosciuta anche in sentenza che i presunti mandanti intendevano però rimanere dietro le quinte. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per la detenzione delle armi rinvenute nel corso della perquisizione nella abitazione del ricorrente, sostenendo il giudice di appello abbia operato una inversione dell'onere della prova, perché, in presenza di una circostanza di fatto allegata dalla difesa, ovvero che il ricorrente si era trasferito nell'appartamento solo dopo il decesso del fratello, la Corte ha desunto la consapevolezza della detenzione da argomenti presuntivi. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per la detenzione di un coltello che è stato ritrovato nella autovettura del ricorrente, sostenendo la sentenza abbia risolto sbrigativamente l'argomento del giustificato motivo del porto dello stesso con la mera affermazione che il porto del coltello era ingiustificato in relazione all'attività lavorativa del ricorrente. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, disconoscimento avvenuto con clausole di stile sulla tragicità del fatto, mentre avrebbero dovuto essere valorizzati il ruolo minimale del ricorrente, la lontananza dei fatti, l'esemplare contegno processuale dello stesso.2.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] presenta due diversi ricorsi per cassazione. 2.4.1. Nel primo ricorso articola due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed alla convergenza delle loro dichiarazioni. In particolare, riferisce che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che si è autoaccusato di essere l'autore materiale, potrebbe averlo fatto per interesse processuale a beneficiare della collaborazione, e che il suo racconto è smentito dal mancato ricordo di taluni particolari (come il colore della maglia vestita dalla vittima o il calibro della pistola usata), che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] si autoaccusa solo in udienza preliminare e dopo aver letto le dichiarazioni degli altri, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - che chiama in causa [OSCURATO:PERSONA] per il controllo di polizia che questi avrebbe subito insieme a [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui si stava recando a proporre l'omicidio - è però smentito sul punto dell'aver ricevuto la proposta di effettuare l'omicidio dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., che sarebbe meramente congetturale sia in punto di esistenza di una cosca sia in punto di inserimento dell'omicidio all'interno delle finalità della stessa. 2.4.2. Nel secondo ricorso articola sette motivi. Con il primo, secondo, terzo e quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed alla convergenza delle loro dichiarazioni. In particolare, deduce che è mancata la verifica della corte sui riscontri individualizzanti sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (motivo sub I), è mancata una valutazione sulla credibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricavata solo dalla assodata conoscenza di persone e luoghi (motivo II), è mancata una valutazione sulle difformità esistenti tra le loro dichiarazioni (motivo III), è mancata una valutazione sulla contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori nella parte in cui coinvolgono [OSCURATO:PERSONA], in quanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] erra il nome del soggetto controllato dalle forze di polizia insieme a [OSCURATO:PERSONA], il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] racconta in modo inverosimile di essere passato dal negozio di [OSCURATO:PERSONA] dopo aver perpetrato l'omicidio, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] rende dichiarazioni contrastanti con quelle degli altri collaboratori su data e luogo in cui sarebbero avvenuti i colloqui preliminari alla realizzazione dell'omicidio (motivo IV). Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto con riferimento all'aggravante teleologica ritiene che la Corte abbia errato nel ritenere che l'aggravante possa essere configurabile anche se al momento dell'omicidio non era ancora costituita una associazione mafiosa, con riferimento all'aggravante modale ritiene che il mero aver eseguito l'omicidio con modalità pubbliche non sia sufficiente ad integrare l'aggravante e che l'affermazione che le modalità così plateali dell'omicidio fossero un messaggio alla collettività è congetturale ed è smentita dalla circostanza, riconosciuta anche in sentenza, che i presunti mandanti intendevano però rimanere dietro le quinte. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per detenzione di pezzi di un ciclomotore e di artifici pirotecnici, evidenziando che il locale in cui sono stati trovati questi beni non era nella disponibilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], e, con riferimento agli artifici pirotecnici, anche che manca in atti un accertamento sulla loro micidialità. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, disconoscimento avvenuto con clausole di stile sulla tragicità del fatto, mentre avrebbero dovuto essere valorizzati il ruolo minimale del ricorrente, la sua sostanziale incensuratezza, l'esemplare contegno processuale tenuto. 2.5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce vizio di nullità della sentenza di primo grado, in quanto, a fronte di una imputazione che contestava al ricorrente sia il concorso morale nell'omicidio, in qualità di ideatore e mandante dello stesso, sia il concorso materiale, per aver svolto dei sopralluoghi, avrebbe riconosciuto la responsabilità solo per il concorso morale ed avrebbe omesso di pronunciare sul concorso materiale; il vizio si riverberebbe sulla sentenza di secondo grado, che a quel punto ha illegittimamente negato l'assoluzione all'imputato da questa parte dell'imputazione. Con il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. In particolare, evidenzia che, con riferimento ad alcuni dei collaboratori che hanno parlato di quest'omicidio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza ricostruisce la loro attendibilità per relationem da altre sentenze in cui la stessa era già stata affermata, sentenze che però non erano state acquisite in giudizio, che [OSCURATO:PERSONA] viene ritenuto attendibile nonostante che riferisca egli stessi di aver appreso dell'omicidio il giorno dopo i fatti leggendo il giornale, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] smentisce il ricordo del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che sia stata proposto loro la realizzazione dell'omicidio, che il giudice di secondo grado ha usato come riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori quelli che sono soltanto indici della credibilità soggettiva degli stessi, come l'aver ricordato /( l'autovettura con cui girava [OSCURATO:PERSONA], che la logica della sentenza è viziata nella parte in cui tende a sminuire l'importanza delle contraddizioni tra dichiarazioni o delle dichiarazioni che sono state smentite dai fatti. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'oscurità del ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] di mandante dell'omicidio, ricavato in realtà soltanto dalla circostanza che i collaboratori Io ricordassero come la persona più importante del gruppo, e smentita comunque dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che riferisce di aver ricevuto incarico di effettuare l'omicidio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'individuazione del movente dell'omicidio, che è stato ricavato in termini puramente congetturali, da circostanze mai accertate giudizialmente, quali l'essere stata la vittima l'autore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], quali l'essere stato Chirico il boss di Gallico, e quale l'essere il ricorrente parente del defunto Chirico. Con il nono motivo deduce violazione di legge con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto essa, a leggere le espressioni usate nella sentenza, sarebbe stata ricostruita dalla Corte in termini di dolo specifico mentre essa deve essere, in realtà, oggetto di dolo intenzionale, con la conseguenza che, per la sua integrazione, il fine perseguito deve essere anche raggiunto. Con il decimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto, le modalità appariscenti dell'omicidio confliggerebbero con le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sulla volontà dei mandanti di rimanere dietro le quinte, le modalità mafiose sarebbero in contrasto con la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero rifiutato di partecipare all'omicidio, ciò dimostrando una totale assenza di metus, e perché le finalità di agevolazione mafiosa sarebbero meramente presuntive atteso che l'omicidio sarebbe legato ad una faida familiare (la vendetta per l'uccisione di uno zio) ma non mafiosa, d'altronde alcuni dei correi condannati per l'omicidio apparterrebbero a cosche diverse, il che dimostrerebbe che l'omicidio avrebbe origine puramente privata, mentre il giudice di appello illegittimamente avrebbe ipotizzato la doppia finalità, privata e mafiosa, dell'omicidio, che è, in realtà, incompatibile con l'aggravante. Con l'undicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati di ricettazione, detenzione e porto delle armi usate per l'omicidio, in quanto la responsabilità del ricorrente per questi è stata desunta soltanto dalla responsabilità per il reato principale senza che vi siano prove del suo concorso in tali condotte.Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ricettazione del ciclomotore usato per l'omicidio e della targa applicata ad esso, sia perché la responsabilità del ricorrente per questi è stata desunta soltanto dalla responsabilità per l'omicidio e sia perché a monte non vi è proprio prova che tali reati siano mai stati commessi in quanto non sono mai stati ritrovati né il ciclomotore né la targa, e quindi non è detto che gli stessi provenissero da reato. 2.5.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha poi proposto anche motivi nuovi, più esattamente un solo motivo nuovo. Nel motivo nuovo, con riferimento alla individuazione del movente dell'omicidio ed alla eventuale matrice dello stesso, evidenzia il sopravvenuto annullamento con rinvio di (diversa) sentenza di condanna di secondo grado, che aveva riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e deposita il dispositivo della decisione della Corte di Cassazione che ha pronunciato l'annullamento. 2.6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, evidenziando che il ruolo di mandante dell'omicidio a carico di [OSCURATO:PERSONA] sia stato ricavato senza che nessuno dei collaboratori lo abbia indicato esplicitamente, in quanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] individua [OSCURATO:PERSONA] come persona presente alla riunione preparatoria ma lo definisce solo genericamente come persona interessata, ma non come mandante, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è smentito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che le armi sarebbero state recuperate presso il negozio di frutta di [OSCURATO:PERSONA], che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce di aver ricevuto mandato per l'omicidio ma non da [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla aggravante della premeditazione, in quanto la presenza di [OSCURATO:PERSONA] ad una sola riunione non comporterebbe comunque la sua consapevolezza delle fasi dell'omicidio già pianificate da altri. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata non ha saputo indicare la cosca favorita dall'esecuzione dello stesso. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento ai reati di detenzione e porto di armi, e ricettazione, in quanto, venendo meno la condanna per omicidio, dovrebbe venire meno la condanna anche per i reati satellite, mentre, con riferimento alle armi improprie di cui al capo n) della imputazione, si tratterebbe di coltelli che servivano al ricorrente per la sua attività lavorativa. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in favore avrebbero dovuto essere valorizzati il ruolo minimale del ricorrente, la sua incensuratezza. 2.7. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge per inosservanza del divieto di reformatio in peius; in particolare, evidenzia che il giudizio di appello è stato incardinato sulla sola impugnazione della difesa, e che la pena inflitta in secondo grado, pur essendo nella pena finale più mite di quella per cui era stata pronunciata condanna in primo grado (da 15 anni, 4 mesi, 26 giorni di reclusione in primo grado a 10 anni di reclusione in appello), era stata calcolata su una pena base più alta di quella scelta dal giudice di primo grado, operazione non consentita dalla legge. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione al calcolo della pena, perché il giudice di secondo grado, pur riconoscendo che l'aggravante comune dei futili motivi, per cui era stata pronunciata condanna in primo grado, era assorbita dall'aggravante speciale dell'art. 416-bis.1 cod. pen., non ha eliminato la corrispondente porzione di pena. 2.8. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] presenta due diversi ricorsi per cassazione. 2.8.1. Nel primo ricorso articola due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed alla convergenza delle loro dichiarazioni; in particolare, riferisce che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] sei anni dopo il primo verbale in cui aveva narrato per la prima volta di quanto sapeva dell'omicidio, che l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] viene ricavata da atti estranei al presente processo, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è l'unico dichiarante che riferisce della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione sul terreno in cui fu deciso l'omicidio, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che si è autoaccusato di esserne l'autore materiale, e chiama in causa [OSCURATO:PERSONA], è, però, smentito nel suo racconto da alcune circostanze di fatto rivelatesi false. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., che sarebbe meramente congetturale sia in punto di esistenza di una cosca sia in punto di inserimento dell'omicidio all'interno delle finalità della stessa.2.8.2. Nel secondo ricorso articola due motivi. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed alla convergenza delle loro dichiarazioni; in particolare, contesta che [OSCURATO:PERSONA] smentisce [OSCURATO:PERSONA] sull'aver ricevuto la proposta di effettuare il crimine, che [OSCURATO:PERSONA] ha citato il nome di [OSCURATO:PERSONA] a distanza di anni dai fatti, che [OSCURATO:PERSONA] è l'unico "delatore" a segnalare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro preparatorio di [OSCURATO:PERSONA] ed a narrare della consegna dei 5.000 euro, che la circostanza che i collaboratori conoscessero l'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA] non è un riscontro avendone potuto conoscere in altro modo, che "il [OSCURATO:PERSONA] viene narrato in maniera diversa" dai collaboratori in quanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] inserisce [OSCURATO:PERSONA] in un sopralluogo, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in una riunione preparatoria, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. che sarebbe meramente congetturale sia in punto di esistenza di una cosca sia perché si sarebbero reclutati soggetti non appartenenti ad alcuna cosca. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che sarebbero state negate soltanto per la pervicacia del delitto, quindi con motivazione non personalizzata. 2.8.3. Nei termini la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto anche motivi nuovi, più esattamente un solo motivo nuovo. Nel motivo nuovo, in ritenuta "afferenza al primo motivo di ricorso", deduce "vieppiù contraddittorietà e apparenza della motivazione", riproponendo la questione della attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e sostenendo che la sentenza impugnata si sia adagiata sulla sussistenza di comuni precondizioni di credibilità, riferite cumulativamente ai diversi dichiaranti, senza compiere alcuno scrutinio effettivamente satisfattorio. 3. E' stata chiesta la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I difensori degli imputati (avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]' in difesa di [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', ed, anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Con il primo motivo si deduce, con riferimento alla condanna per omicidio, l'illogicità della motivazione con riferimento al non essere stato approfondito in sentenza il problema della circolarità della informazione accusatoria, in quanto i collaboratori di giustizia che conoscono il fatto per avervi partecipato ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno deciso di rendere dichiarazioni solo dopo aver appreso della deposizione di altri ed averne letto il contenuto; la loro narrazione sarebbe, quindi, contaminata. Il motivo è inammissibile. La circolarità probatoria nella vicenda in esame è limitata ad una parte molto marginale delle dichiarazioni dei collaboratori. Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce, infatti, in parte per conoscenza diretta ed in parte per aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che non sono collaboratori), ed in parte per aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] (che è collaboratore ma inizia la collaborazione dopo i primi due interrogatori di [OSCURATO:PERSONA]). I collaboratori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] riferiscono in parte per conoscenza diretta ed in parte per aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] (che, per l'appunto, non è un collaboratore). Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce solo per conoscenza diretta, e non apprende da alcuno. Anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce solo per conoscenza diretta, e non apprende da alcuno. Come evidenziato nella pronuncia impugnata, le fonti di conoscenza dei collaboratori sono, quindi, quasi sempre autonome e diverse, e non risentono del problema della circolarità probatoria. E' vero che [OSCURATO:PERSONA] inizia a collaborare ad indagine già avviata, e [OSCURATO:PERSONA] a processo già avviato, ma ciascuno dei due riferisce circostanze ulteriori e diverse non note ai precedenti dichiaranti, che non avevano partecipato alle fasi del crimine in cui sono stati coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, .[OSCURATO:PERSONA] riferisce, ad esempio, su quanto avvenuto immediatamente prima della perpetrazione dell'omicidio, che è suo patrimonio personale, non noto agli altri collaboratori, e [OSCURATO:PERSONA], ad esempio, sull'incontro in un terreno di Castellace con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 96 della sentenza di primo grado), raccontato anche da [OSCURATO:PERSONA], che però non ha la propria fonte in [OSCURATO:PERSONA], ed, infatti, effettua sul punto dichiarazioni non del tutto coincidenti. In definitiva, un problema di inquinamento delle deposizioni per effetto del fenomeno della circolarità probatoria, e, persino, come di fatto prospettato in ricorso, per una sorta di anomala circolarità invertita ([OSCURATO:PERSONA] racconta fatti già raccontati da [OSCURATO:PERSONA], che, però, li ha appresi, a sua volta, in parte da [OSCURATO:PERSONA]), è nella vicenda in esame marginale, ed in ogni caso del tutto inidoneo a disarticolare l'ampio impianto della sentenza impugnata, fondato in massima parte su dichiarazioni che hanno ciascuno una propria autonoma fonte di conoscenza. Il motivo di ricorso, pertanto, è manifestamente infondato. 1.2. Il secondo motivo è dedicato all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., perché contestata con riferimento a reato già di per sé punito con l'ergastolo, e perché inesistente anche nel merito in quanto le modalità plateali dell'omicidio stigmatizzate nella sentenza impugnata sarebbero dovute non a volontà di predominio della cosca, ma all'azzardo della incoscienza, e perché nessuno dei componenti del gruppo criminale è riconosciuto essere parte di una associazione mafiosa. La prima parte del motivo è inammissibile, perché, non essendo lo stesso stato proposto con l'atto di appello, come riferisce con correttezza lo stesso difensore, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen. La seconda parte del motivo è manifestamente infondata, perché non tenta neanche di disarticolare il ragionamento che ha svolto la Corte di assise di appello su ciò che nella sentenza impugnata si definisce Stato nascente", con cui l'affermazione di estraneità degli imputati a riconosciute consorterie mafiose è inconferente. L'osservazione, invece, rivolta all'aggravante modale, ovvero che le modalità plateali dell'omicidio sarebbero dovute ad azzardo dell'incoscienza, oltre che puramente congetturale, è inidonea ad evidenziare vizi logici nella tenuta della motivazione della sentenza e costituisce, peraltro, mera rilettura del compendio probatorio a disposizione del giudice del merito, non ammessa in sede di legittimità. 1.3. Il terzo motivo è ancora dedicato all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato riconosciuto essere parte di una associazione a delinquere di tipo mafioso e si sarebbe ritagliato un ruolo di mercenario estraneo ad ogni consesso criminale organizzato, avrebbe partecipato all'omicidio solo per denaro, ed avrebbe avuto, quindi, la consapevolezza di partecipare ad un mero omicidio comune, dettato da motivi di faida familiare, nulla sapendo di eventuali altre intese. Il motivo è inammissibile. Si ricorda che l'aggravante in esame ha natura soggettiva, ma si comunica al compartecipe che agisca per uno scopo personale, estraneo a quello perseguito dai concorrenti, purchè tale scopo gli sia noto (Sez. U, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734: La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe). La circostanza, quindi, che [OSCURATO:PERSONA] perseguisse come obiettivo del crimine solo ciò che il ricorso chiama "vile denaro" non impedisce in sé l'attribuibilità allo stesso dell'aggravante; la consapevolezza, anche da parte di [OSCURATO:PERSONA], degli scopi del crimine perseguiti dagli altri concorrenti emerge, d'altronde, dalla sentenza impugnata (v. pag. 102 e 103), atteso che essa vi era in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono persone vicine a [OSCURATO:PERSONA] e reclutate nel crimine dallo stesso, talchè il motivo è, in definitiva, non idoneo a permettere di rilevare vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. 1.4. Il quarto motivo è ancora dedicato all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., stavolta però con riferimento ai capi di imputazione per i reati di detenzione e porto di arma da guerra ed alla ricettazione delle stesse, vi sarebbe difetto di prova sia dell'aggravante modale (le modalità della detenzione del porto non avevano nulla di particolare) sia di quella finalistica (le armi erano usate per un omicidio dettato da mere ragioni di vendetta familiare). Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse. Le aggravanti dei reati satellite rimangono prive di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, in cui rilevano solo le aggravanti ed attenuanti del reato più grave (Sez. 4, Sentenza n. 55178 del 09/11/2016, Sicuranza, Rv. 268692: in tema di determinazione della pena per il reato continuato le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi dei cosiddetti reati satelliti rimangono prive di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, da calcolarsi tenendo conto esclusivamente delle circostanze aggravanti ed attenuanti concorrenti nel reato più grave). Conseguentemente la eventuale caduta dell'aggravante non comporterebbe una modifica della pena inflitta in concreto, né una modifica nello status del condannato ai fini dell'espiazione della pena, atteso che l'aggravante ostativa ai benefici rimarrebbe comunque nel titolo esecutivo, non essendo caduta per il reato base. In conformità ad indirizzo interpretativo già affermato nella giurisprudenza di legittimità, va, quindi, ritenuta la mancanza di interesse a ricorrere con riferimento a tale motivo (Sez. 6, Sentenza n. 47498 del 22/09/2015, HV, Rv. 265242: In tema di impugnazioni, l'interesse richiesto dall'art. 568 comma quarto, cod. proc. pen., sussiste solo se il gravame sia idoneo a determinare, attraverso 14 R l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dall'imputato che deduca l'insussistenza di un'aggravante relativa al solo reato satellite, in quanto tale circostanza è priva di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, autonomamente calcolata con un aumento fino al triplo della pena prevista per il reato più grave). 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] dedica alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia il primo motivo di ricorso. 2.1.1. In esso sostiene anzitutto che la credibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Beluvi è ricostruita per relationem da altre sentenze in cui la stessa era già stata affermata, sentenze che però non erano state acquisite ritualmente in giudizio. Il motivo non è fondato. Nella sentenza di primo grado il Tribunale, dopo aver premesso in generale che si tratta di collaboratori già testati in altri processi, ha ritenuto credibili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] perché "hanno reso dichiarazioni su un fatto del tutto estraneo al loro contesto criminale, non vi è quindi motivo di ritenere che gli stessi abbiano motivi di rancore o risentimento nei confronti degli odierni imputati" (pag. 54), e perché "non si comprende quale interesse avrebbero avuto gli stessi a rivelare fatti non direttamente conosciuti" (pag. 56), e perché "non si comprende come i tre collaboratori si sarebbero potuti mettere d'accordo per riferire del medesimo episodio criminale, a cui non avevano direttamente partecipato, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] in termini molto ridotto, se il percorso collaborativo è iniziato nel medesimo periodo, e quindi gli stessi non avevamo modo di incontrarsi" (pag. 56). In punto di credibilità dei tre collaboratori, la pronuncia di secondo grado è costruita nello stesso modo della prima. Anche qui vi è una parte generale sulla circostanza che si tratta di collaboratori di giustizia testati ampiamente in altri processi, poi la Corte d'appello, richiamando un argomento già usato dal giudice di primo grado, che, però, espone in modo ancora più persuasivo, precisa che nel presente giudizio "essi rendono dichiarazioni circostanziate su luoghi e soggetti estranei al loro quotidiano ambiente di dimora e riferimento, che non avrebbero avuto modo di conoscere così dettagliatamente in assenza di vicende che li avessero direttamente coinvolti in quei territori e con quelle persone di cui sanno indicare nome, attività lavorativa, luoghi in ci si trovano esercizi commerciali, capannoni, autovetture, a fronte della totale spiegazione alternativa proveniente 15 zr5 dai chiamati in reità sui motivi per i quali i collaboratori dovessero essere a conoscenza di tali circostanze" (pag. 64). In definitiva, il motivo di ricorso aggredisce una frase, che è presente sia nella pronuncia di primo che di secondo grado, che, però, è soltanto una premessa generale ad una valutazione di credibilità che i giudici del merito compiono in modo autonomo ed attraverso le emergenze processuali dell'odierno giudizio, con le espressioni che sono state riportate sinteticamente sopra e che sono congruenti con i dati di fatto dello stesso. Va, peraltro, anche aggiunto che la premessa generale alla valutazione di credibilità dei collaboratori, che si è sostanziata nella frase aggredita con il motivo di ricorso, è un passaggio logico che i giudici del merito hanno inserito in conformità alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, che ritiene che "in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia già esaminato in altro procedimento, il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutazioni positive espresse in precedenti sentenze irrevocabili, deve, comunque, tenerne conto fornendo una puntuale motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, PG in proc. Torcasio, Rv. 281127; Sez. 1, Sentenza n. 8218 del 29/01/2019, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274917). Nel caso in esame, i giudici del merito non si sono discostati dalle precedenti valutazioni positive di credibilità, ma del tutto correttamente hanno ritenuto di dare conto anche di questo ulteriore passaggio logico (eventuale) della decisione. Questa parte del motivo, quindi, non è fondata. 2.1.2. Sempre nel primo motivo di ricorso la difesa [OSCURATO:PERSONA] contesta la credibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che gli stessi avevano un interesse processuale a rendere dichiarazioni, e che in particolare [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni solo nel corso dell'udienza preliminare, e dopo che il pubblico ministero aveva, in sede di richieste di pena, ritenuto di non riconoscergli l'attenuante della collaborazione, quindi in un momento in cui lo stesso aveva un interesse processuale alla collaborazione e conosceva le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori. Anche questa parte del motivo non è fondata, in quanto, in punto di interesse processuale alla collaborazione, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato più volte che il generico interesse a fruire dei benefici premiali non è di per sé solo elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni ove il giudice le abbia sottoposte a vaglio critico (Sez. 1, Sentenza n. 11179 del 31/10/2018, dep. 2019, Patanè, Rv. 274921; Sez. 5, n. 50589 del 30/9/2013, Martinelli, Rv. 257832; Sez. 2, n. 39241 del 8/10/2010, Montesarchio, Rv. 248771; Sez. 3, n. 8161 del 26/11/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246210), mentre, per ciò che attiene alla circostanza che nel momento in cui hanno reso dichiarazioni i due collaboratori conoscessero le dichiarazioni rese dagli altri ([OSCURATO:PERSONA] integralmente in quanto collabora in udienza preliminare, [OSCURATO:PERSONA] in parte perché inizia a collaborare subito dopo essere stato attinto da misura cautelare, e quindi quando vi era la discovery dei soli atti d'indagine depositati con la prima misura), va osservato che il racconto di [OSCURATO:PERSONA] è molto più ampio di quello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed aggiunge molti particolari. [OSCURATO:PERSONA] narra, in modo peraltro estremamente realistico e dettagliato, anche in punto di conoscenza dei luoghi, le fasi concitate della fuga dal luogo del delitto, fuga su cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nulla sapevano mentre [OSCURATO:PERSONA] conosceva solo la versione dell'altro killer, [OSCURATO:PERSONA], che però aveva seguito una via di fuga diversa da quella di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] narra, anche qui in modo estremamente realistico e dettagliato, anche in punto di conoscenza dei luoghi, una fase della pianificazione del crimine, di cui soltanto lui è conoscenza, ovvero il modo ed il luogo in cui è stato trovato il motorino che avrebbero dovuto usare i killer per recarsi sul luogo del delitto e per scappare da esso. In definitiva, [OSCURATO:PERSONA] sa cosa è stato dichiarato in prima battuta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (che poi verranno risentiti dopo l'inizio della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA]), ma non tara il suo racconto su ciò che hanno dichiarato in prima battuta gli altri, ed anzi dichiara circostanze ulteriori e diverse. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], poi, va osservato che, se nel suo caso è vero che lo stesso ha reso dichiarazioni quando il materiale probatorio era interamente disvelato, e quindi conoscendo non solo le dichiarazioni, iniziali e successive, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ma anche quelle, molto più dettagliate di [OSCURATO:PERSONA], però è anche vero che il suo racconto da un lato è soltanto limitatamente confermativo di quanto hanno dichiarato gli altri collaboratori (d'altronde, fino alla fine lo stesso tende a minimizzare il proprio ruolo nella pianificazione dell'omicidio), dall'altro narra di circostanze nuove non note agli altri collaboratori, o narrate comunque in modo diverso da essi, quale l'incontro in un terreno di Castellace con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 96 della sentenza di primo grado), quale la fase in cui i committenti andarono in "fibrillazione" perché non si riusciva a trovare qualcuno che accettasse di realizzare a pagamento questo omicidio (pag. 97), o quale l'aver fatto da tramite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la consegna di 5.000 euro come saldo del compenso concordato per l'omicidio (pag. 99). In definitiva, posto che la questione della attendibilità di una collaborazione avvenuta quando già si conoscevano gli atti del giudizio, ha rilievo non di per sé, ma soltanto nella parte in cui essa può inficiare la genuinità delle dichiarazioni del 17 i R collaboratore, che si può adagiare sulle dichiarazioni già rese da altri, va osservato che, nel caso in esame, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non tarino il loro racconto su ciò che hanno dichiarato in prima battuta gli altri collaboratori. Va anche aggiunto, in punto di credibilità soggettiva del dichiarante ed attendibilità intrinseca della chiamata che, nelle varie classificazioni in cui sono stati divisi i collaboratori di giustizia in ordine al rigore metodologico con cui deve essere saggiata la tenuta della prova dichiarativa da essi introdotta (chiamata in correità/chiamata in reità; chiamata diretta/chiamata de relato), sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] appartengono alla classe di collaboratori le cui dichiarazioni sono dotate di una attendibilità più elevata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, par. 2.1.), in quanto dichiaranti che chiamano in correità, accusando anche se stessi, ed in quanto dichiaranti che riferiscono circostanze che conoscono non de relato, ma per averle apprese direttamente. Ne consegue che la mera deduzione, generale ed astratta, dell'interesse processuale alla collaborazione non è sufficiente per poter incrinare questo standard di attendibilità più elevata di cui godono questi due collaboratori. 2.1.3. Sempre nel primo motivo di ricorso, dedicato alle dichiarazioni dei collaboratori, la difesa [OSCURATO:PERSONA] sostiene che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni incompatibili con la logica, in quanto sarebbe stato imprudente affidare la realizzazione di un omicidio a due persona che non erano pratiche di armi (ed, infatti, [OSCURATO:PERSONA] si limita a ferire la vittima, ma non riesce ad ucciderla, [OSCURATO:PERSONA] è più determinato e porta a compimento il crimine, ma sbaglia a riferire del calibro della pistola che gli era stata affidata). Il motivo è infondato. Sul punto va osservato che la sentenza di primo grado dà ampiamente conto delle difficoltà di [OSCURATO:PERSONA] nell'individuare delle persone che accettassero, forse anche per la modesta cifra messa a disposizione dai committenti, di realizzare l'omicidio, della fretta dei committenti che erano andati in fibrillazione dopo il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] a realizzarlo, del tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di sondare la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] proponendogli in prima battuta di partecipare ad una rapina, e solo in un secondo momento rivelandogli che si trattava di un omicidio (pag. 97 e 98), e di come lo stesso, una volta accettato l'incarico da parte di [OSCURATO:PERSONA], fu realizzato in pochissimi giorni. In definitiva, l'aver ritenuto credibile l'esser stata affidato l'esecuzione di un omicidio a persone di limitata esperienza, e non a dei killer già esperti, non è un vizio logico delle decisioni di merito, perché trova una limpida giustificazione nella successione degli eventi narrati, ciascuno per la propria porzione ([OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui riferisce di aver dato una generica disponibilità in un primo momento ad accettare l'incarico, e poi di essersi tirato indietro; [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui riferisce di non aver accettato l'incarico; [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui riferisce della fretta dei committenti e dell'apprensione di [OSCURATO:PERSONA] nell'adempiere all'incarico assunto e trovare qualcuno che accettasse di compiere a pagamento l'omicidio; [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui riferisce di aver accettato l'incarico e di averlo eseguito pochissimi giorni dopo), dai diversi collaboratori. Si tratta di un racconto, in cui le dichiarazioni dei collaboratori si saldano benissimo sul piano logico l'uno all'altro e disegnano un quadro coerente e credibile della successione degli eventi, valorizzato bene nella sentenza impugnata. 2.1.4. Il motivo di ricorso prosegue soffermandosi sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni smentite dalla realtà dei fatti, il che inciderebbe sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni di questo collaboratore. Anche questa parte del motivo è infondata. Va osservato che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] sbaglia nell'indicare il calibro della pistola che gli è stata consegnata per eseguire l'omicidio, e che ha avuto nelle mani solo per pochissimo tempo, perché, come da indicazioni ricevute dai committenti, avrebbe poi provveduto a lasciarla nel sedile del motorino poi dato alle fiamme nel luogo che gli era stato indicato. Leggendo la pronuncia di primo grado, si apprende che [OSCURATO:PERSONA] si è espresso, in realtà, in modo dubitativo sul calibro, il che dimostra che non avesse piena conoscenza delle armi da fuoco e dei modi per distinguerle ("9x21 o 9x19, adesso non ricordo", pag. 68; in realtà, nessuno dei due calibri era quello corretto). L'errore di [OSCURATO:PERSONA] si comunica al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che non conosce il fatto direttamente, perché non ha partecipato a questa frazione dell'azione, ma la apprende da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Su questa singola circostanza, quindi, si verifica quel fenomeno di circolarità probatoria tra le dichiarazioni dei collaboratori, più volte stigmatizzato nei motivi di ricorso, in quanto cui l'errore di chi conosce il fatto direttamente determina l'errore di chi lo apprende de relato. L'errore di [OSCURATO:PERSONA] è, però, un errore inconsapevole, quindi un errore che non dice nulla sulla credibilità soggettiva del dichiarante, e che non incide sulla attendibilità oggettiva della narrazione di quanto avvenuto, che sulla parte relativa al calibro della pistola è stato ricostruito ex post attraverso i rilievi balistici. Ricavare l'inattendibilità del collaboratore da un errore dello stesso nel riferire di un dato che non appartiene alla realtà naturale, ma è frutto di un giudizio tecnico errato, è, pertanto, operazione logica non corretta. Non può essere apprezzata, inoltre, la ulteriore circostanza, dedotta in ricorso, secondo cui le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero smentite dalla realtà dei fatti anche in punto di mancato ricorso del colore della maglietta della vittima e della /(2 mancata individuazione del luogo in cui è stato bruciato il motorino, perché, in realtà, non esiste una regola scientifica di spiegazione dei comportamenti umani che impone che l'autore del reato debba ricordare il colore della maglietta della vittima, e perché, come evidenziato nella decisione impugnata con decisione esente da vizi logici (pag. 71 della sentenza di secondo grado), la circostanza che il motorino non sia stato rinvenuto nel luogo indicato non vuol dire che non si sia verificato quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], posto che il luogo in cui bruciare il motorino era noto ai correi, ed anzi era stato indicato a [OSCURATO:PERSONA] proprio da loro, e che quindi essi avrebbero avuto il tempo di far sparire quella che, pur bruciata, era pur sempre una traccia che poteva ricondurre agli autori del reato. Il motivo è, quindi, infondato 2.1.5. Il motivo prosegue sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili, in quanto afflitte dal fenomeno della progressione dichiarativa. Il motivo è infondato. Va osservato che, come emerge dal testo della pronuncia di primo grado, che ripercorre l'indagine anche sul piano cronologico, [OSCURATO:PERSONA] è il primo collaboratore che parla dell'omicidio Canale. [OSCURATO:PERSONA] dichiarazioni rese nell'interrogatorio dell'Il ottobre 2012 egli parla di fronte a magistrati che nulla sapevano di tale omicidio, che non stavano indagando su quell'episodio, e che si sono limitati a ricevere le dichiarazioni e porre le domande necessarie a comprendere meglio ciò che veniva dichiarato, ma non erano in grado di interloquire ulteriormente. Si giustifica sul piano logico anche l'ulteriore affinarsi delle dichiarazioni tra il successivo interrogatorio del 7 novembre 2014 e l'interrogatorio dell'Il ottobre 2018, posto che tra le due audizioni vi è stata la confessione di [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il 13 dicembre 2017 e l'inizio della sua collaborazione, che ha consentito agli investigatori di ottenere molti più elementi sulla organizzazione dell'omicidio, la cui versione andava a quel punto verificata anche mediante nuova audizione dei collaboratori che avevano già parlato di questo reato. La difesa stigmatizza, quindi, come "progressione dichiarativa" un evento che, invece, trova una sua giustificazione logica e ragionevole nello sviluppo della indagine, posto che il racconto del collaboratore, per definizione, non è un monologo, ma dipende anche dalle domande che gli vengono rivolte, e nel caso in esame nel primo interrogatorio i magistrati non erano in grado di fare domande perché non conoscevano l'omicidio Canale, nel secondo gliele hanno rivolte sulla base delle conoscenze di quel momento, nel terzo disponevano di tutti i particolari della confessione [OSCURATO:PERSONA], che aveva consentito all'investigazione di effettuare un consistente salto di qualità, e lo hanno risentito sulla base di tali nuove emergenze. La progressione dichiarativa non è un fenomeno che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, ma va valutato nel complesso delle circostanze di fatto che le hanno determinate, perché il giudizio sull'attendibilità del dichiarato impone una valutazione d'insieme comprensiva di tutti gli stadi del percorso del dichiarante (Sez. 3, Sentenza n. 6710 del 18/12/2020, dep. 2021, F., Rv. 281005); nel caso in esame la valutazione d'insieme comprensiva di tutti gli stadi del percorso del dichiarante rende logica e naturale ciò che è stata chiamata progressione dichiarativa, e non consente di trarre da essa argomenti contrari alla valutazione di credibilità soggettiva del dichiarante ed attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni. 2.1.6. Il motivo prosegue sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbero incompatibili con la logica, perché lo stesso sostiene di non essere legato ad organizzazioni criminali ma di aver accettato di compiere reati solo dietro versamento di corrispettivo, e, ciò nonostante, avrebbe rifiutato l'incarico di eseguire l'omicidio Canale. L'argomento è manifestamente infondato. Non si vede dove sarebbe il vizio logico della sentenza impugnata, che ha ritenuto credibile [OSCURATO:PERSONA], atteso che le motivazioni per rifiutare il compimento di un crimine possono essere legate anche alla ponderazione dei rischi e dei benefici che si trarrebbero da esso (nel caso in esame, si trattava di un omicidio da eseguire in luogo pubblico ed in orario diurno, con elevato rischio di essere individuati e, finanche arrestati, nella immediatezza, a fronte di un pagamento dei un compenso che il giudice di primo grado ha giudicato modestissimo, pag. 85 della sentenza). Si tratta, pertanto, di un argomento manifestamente infondato. 2.1.7. Il motivo prosegue sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbero incompatibili con i dati storici, oltre che sul calibro della pistola, anche sulla questione del controllo di polizia cui sarebbero stati sottoposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre si recavano ad uno degli incontri preliminari per la pianificazione dell'omicidio, e che il collaboratore riferisce, invece, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. Sul calibro della pistola si è già detto al punto 2.1.4., sul resto va evidenziato anzitutto che l'esistenza del fatto storico del controllo di polizia è una conferma, e non una smentita, delle dichiarazioni del collaboratore. Ed è anzi una conferma molto significativa della sua conoscenza di alcuni momenti della programmazione di questo omicidio, proprio perché si tratta di una circostanza marginale, e molto peculiare, che poteva conoscere soltanto chi è stato in qualche modo coinvolto nell'organizzazione del crimine o ha avuto contatti diretti con chi era coinvolto. Poi è vero che [OSCURATO:PERSONA] erra nell'indicare una delle due persone sottoposte a controllo (solo una delle due), ma, posto che il collaboratore non era presente nel momento del controllo di polizia e può averne avuto conoscenza soltanto o da uno dei diretti interessati al controllo, o al più da [OSCURATO:PERSONA], che era la persona con cui si dovevano incontrare le persone sottoposte al controllo quando sono stati fermati dai Carabinieri, la non corretta individuazione del nome di una delle due persone sottoposte a controllo ha diverse agevoli spiegazioni (ad es., l'esser stato riferito male dalla sua fonte; l'aver confuso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché era la prima volta che li incontrava; l'essere stati presenti all'incontro sia l'uno che l'altro). Posto che il controllo vi è stato, la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], quindi, è tutt'altro che smentita dai dati storici, ed anzi è confermata dagli stessi, e l'errore sul nome di uno .dei soggetti oggetto del controllo non incide sulla attendibilità delle dichiarazioni rese. 2.1.8. Il motivo prosegue sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili in quanto incompatibili con quelle rese da altri dichiaranti, e che comunque le stesse sarebbero errate con riferimento al nome della seconda persona che con [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato al gruppo di fuoco. Il motivo è infondato. Va osservato che non sono illogiche le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito, che hanno evidenziato molto bene che la differenza di racconto di [OSCURATO:PERSONA] dipende anche dalla circostanza che sull'esecuzione dell'omicidio egli non ha cognizione diretta né pluralità di fonti di conoscenza, perché riferisce circostanze, in definitiva, apprese dal solo [OSCURATO:PERSONA] (pag. 55 della sentenza di primo grado). Ma che ciò non incide sui fatti inerenti la prima fase della pianificazione, che [OSCURATO:PERSONA] riferisce, invece, per scienza propria, e che sono comunque utili per ricostruirne la dinamica, quali anche soltanto i rapporti tra i soggetti coinvolti ed i luoghi in cui collocare ciascuno di essi; ad esempio, sulla individuazione dei luoghi in cui collocare [OSCURATO:PERSONA] la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] è molto dettagliata. 2.1.9. Il motivo prosegue sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori in punto di riconoscimento fotografico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero viziate dal metodo usato, e comunque frutto di una progressione nelle dichiarazioni. Il motivo è infondato. Va condiviso l'argomento della sentenza di secondo grado (pagg. 73 e 74), secondo cui la scelta delle difese del rito abbreviato determina l'introduzione di tale materiale probatorio all'interno del giudizio, che deve essere valutato poi alla stregua di una comune prova dichiarativa, talchè la sua forza probatoria non discende dal metodo ma dallo scrutinio di credibilità del dichiarante (Sez. 5, Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437: l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice). 2.1.10. Il motivo prosegue sostenendo che riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboratori con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] non ve ne sono, e che lo stesso potrebbe essere stato confuso con il fratello, quale gestore del panificio in cui si riferisce fossero state custodite le armi, che la circostanza che i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indichino il ricorrente come custode delle armi non vuol dire ancora nulla perché non è detto che lui sapesse della destinazione delle stesse all'omicidio, e che il coinvolgimento consapevole dello stesso nell'omicidio viene riferita solo da [OSCURATO:PERSONA] in udienza preliminare e da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che però riferiscono de relato. Il motivo è infondato. L'infondatezza di questi argomenti è già stata evidenziata con chiarezza dalla Corte di assise di appello, che ha messo in rilievo che non è proprio possibile che [OSCURATO:PERSONA] sia stato confuso con il fratello, posto che uno dei collaboratori, [OSCURATO:PERSONA], lo conosce solo per nome (Filippo, che non è quello del fratello defunto), e per volto (ne riconosce la fotografia, che a sua volta sarà stata diversa da quello del fratello defunto). In un contesto in cui il panificio in cui vennero consegnate le pistole agli autori materiali del crimine viene indicato con certezza e precisione di dettagli sia da [OSCURATO:PERSONA], che da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA], ed il titolare del panificio coinvolto nell'organizzazione dell'omicidio viene riconosciuto in fotografia da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la deduzione difensiva sulla possibilità che [OSCURATO:PERSONA] sia stato confuso con il fratello non ha sufficiente base negli atti del giudizio, e non è idonea a disarticolare l'impianto della sentenza impugnata, che resiste anche a questa ulteriore censura. Né può essere accolta la deduzione difensiva che pretenderebbe di ritagliare a [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di mero armiere, partecipante non consapevole all'omicidio; si tratta, infatti, di soggetto coinvolto fin dall'inizio nella fase della preparazione del crimine (dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e che compare anche il giorno del fatto nell'organizzazione materiale dello stesso (dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. Con il secondo motivo la difesa [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., sia con riferimento all'aggravante teleologica che con riferimento all'aggravante modale. In particolare, contesta che esistesse una cosca organizzata cui imputare il crimine e, con riferimento all'aggravante modale, sostiene che il mero aver eseguito l'omicidio con modalità pubbliche non sia sufficiente ad integrare l'aggravante e che l'affermazione della sentenza impugnata che le modalità così plateali dell'omicidio fossero un messaggio alla collettività è congetturale ed è smentita dalla circostanza, riconosciuta anche in sentenza, che i presunti mandanti intendevano però rimanere dietro le quinte. Il motivo è infondato. La sentenza resiste anche a questa censura, in quanto evidenzia in modo molto corretto, pag. 104, che il gruppo criminale ha scelto le modalità più rischiose in assoluto attraverso cui perpetrare il reato (in pieno giorno, in un punto affollato del paese), e ciò non si può spiegare se non attraverso le finalità ed il metodo mafioso che lo connotavano. La circostanza che i mandanti intendessero rimanere dietro le quinte, su cui molto si insiste in ricorso, non è in contrasto con l'aggravante, posto che con l'omicidio si sarebbe appalesata l'esistenza di un gruppo criminale che intendeva prendere, o riprendere, il controllo del territorio, e che non ha bisogno siano rese note le persone fisiche che prendono le decisioni per tale gruppo criminale. Con il crimine la finalità mafiosa sarebbe stata raggiunta comunque, anche senza far apparire le persone coinvolte. Con il riconoscimento dell'aggravante modale viene meno anche l'interesse a contestare quella finalistica, su cui è comunque corretta la decisione dei giudici di secondo grado che hanno ravvisato la esistenza, nelle persone coinvolte nella preparazione di questo omicidio, di un gruppo organizzato interessato ad affermarsi sul territorio, creandosi legami anche con altri gruppi criminali di altre zone della Calabria, sia che si consideri l'omicidio una manifestazione della rinnovata attività della sottocosca già chiamata Chirico, sia che lo si consideri il primo emergere di ciò che la sentenza impugnata chiama "Stato nascente". Il motivo, pertanto, è infondato. 2.3. Con il terzo motivo la difesa [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per la detenzione delle armi rinvenute nel corso della perquisizione nella abitazione del ricorrente, sostenendo vi sia stata una inversione dell'onere della prova, perché, in presenza di una circostanza di fatto allegata dalla difesa, ovvero che il ricorrente si era trasferito nell'appartamento solo dopo il decesso del fratello, la Corte ha desunto la consapevolezza della detenzione da argomenti presuntivi. Il motivo, in cui si tenta di scaricare nuovamente le responsabilità sul fratello deceduto tre anni prima della perquisizione, è manifestamente infondato. La motivazione della Corte di assise di appello ha una sua innegabile tenuta logica, quando rileva che le armi sono state trovate in casa di [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre del 2017, e che [OSCURATO:PERSONA] si era trasferito in quella casa da tre anni, e che, trattandosi di una abitazione modesta di tre stanze e due bagni, non ha alcuna credibilità razionale pretendere che l'imputato abbia vissuto con al proprio fianco un fucile calibro 12 a canne sovrapposte ed una pistola semiautomatica senza rendersene conto. Nel motivo di ricorso, peraltro, si sostiene anche che le armi furono trovate in un armadio posto nel sottoscala, il che però non è un argomento favorevole alla tesi della difesa, in quanto ciò evidenzia che esse, quindi, non si trovavano in anfratti, o in doppi fondi, o murate in una conti-oparete, ma in un luogo normalmente frequentato da chiunque ne abbia la disponibilità come corredo, o pertinenza, di una abitazione per depositarvi oggetti che non si intende, o non è comodo, tenere in casa. La disponibilità di tali armi in capo a [OSCURATO:PERSONA] non è frutto, quindi, di argomenti presuntivi, ma di prova diretta (le aveva a casa sua, e quindi erano in sua disponibilità), e la sentenza sul punto va esente da censure. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per la detenzione di un coltello che è stato ritrovato nella autovettura del ricorrente, sostenendo la sentenza abbia risolto sbrigativamente l'argomento del giustificato motivo con la mera affermazione che il porto del coltello è ingiustificato in relazione all'attività lavorativa del ricorrente. Il motivo è manifestamente infondato. L'imputato aveva nella propria autovettura un coltello di 24 cm, di cui 9 cm di sola lama. Il porto è vietato dalla norma penale dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Il porto può essere consentito solo se vi è un giustificato motivo, che però non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello riferito immediatamente, in quanto suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. (v., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 19307 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276187).Nel caso in esame, la difesa articola il motivo di ricorso senza preoccuparsi di indicare in quali atti di indagine l'indagato abbia immediatamente dichiarato il motivo giustificativo del porto di un coltello di quel tipo. Mancando una qualsiasi giustificazione immediata del motivo per cui l'imputato aveva in auto il coltello oggetto della imputazione, non era neanche necessario che il giudice del merito si ponesse d'ufficio il problema della possibile esistenza di un giustificato motivo che non era stato, a suo tempo, riferito dal diretto interessato. La norma dell'art. 4 è costruita, infatti, in termini di un precetto generale (il divieto di porto fuori della propria abitazione di armi da punta o da taglio), cui affianca una eccezione (ila possibilità che il porto trovi un giustificato motivo). In conformità alle regole generali compete, pertanto, a chi sostiene di trovarsi nella situazione che giustifica l'eccezione alla regola generale allegare le circostanze di fatto a sostegno della propria pretesa, ed, in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportato, questi deve anche farlo nell'immediatezza del controllo di polizia. Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, disconoscimento avvenuto con clausole di stile sulla tragicità del fatto, mentre avrebbero dovuto essere valorizzati il ruolo minimale del ricorrente, la lontananza dei fatti, l'esemplare contegno processuale dello stesso. Il motivo è manifestamente infondato. Il diniego delle attenuanti generiche è motivato in appello con "l'inquietante spessore criminale inserito in dinamiche che stritolano questo territorio in una terribile morsa che ne pregiudica spietatamente le possibilità di sviluppo e progresso sociale, civile ed economico" (pag. 109). Non è una clausola di stile, ma una motivazione che descrive benissimo sia il fatto storico oggetto di giudizio che la personalità di un soggetto che accetta di entrare in un circuito criminale quale quello compendiato nella frase usata dai giudici di secondo grado, e che trova, quindi, aggancio normativo nell'art. 133, commi 1 e 2 cod. pen. Sono, invece, clausole di stile gli argomenti difensivi su un asserito ruolo minimale del ricorrente, che in realtà non è congruente con le evidenze probatorie, e l'autoriferito esemplare contegno processuale dello stesso, mentre non ha rilievo nella valutazione della concessione delle attenuanti la lontananza dei fatti oggetto del giudizio. Va in ogni caso ricordato che, in punto di riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il giudice di appello non è tenuto a motivare in modo particolare il rigetto quando si insista per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999: Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione). Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato. 3. I due ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 3.1. Il primo motivo del primo ricorso ha ad oggetto la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e la convergenza delle loro dichiarazioni. 3.1.1. In particolare, sostiene che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che si è autoaccusato di essere l'autore materiale, potrebbe averlo fatto per interesse processuale a beneficiare della collaborazione. Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.1.2. di questa sentenza, alle cui motivazioni ci si riporta. 3.1.2. Sostiene ancora che il racconto di [OSCURATO:PERSONA] è smentito dal mancato ricordo di taluni particolari (come il colore della maglia vestita dalla vittima o il calibro della pistola usata). Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.1.4. di questa sentenza, alle cui motivazioni ci si riporta. 3.1.3. Sostiene ancora che la credibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è limitata in quanto egli si autoaccusa solo in udienza preliminare e dopo aver letto le dichiarazioni degli altri collaboratori. Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.1.2. di questa sentenza, alle cui motivazioni ci si riporta. 3.1.4. Sostiene ancora che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] - che chiama in causa [OSCURATO:PERSONA] per il controllo di polizia che questi avrebbe subito insieme a [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui si stava recando ad un colloquio teso all'organizzazione dell'omicidio - è però smentito dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla circostanza che fosse stato loro proposto il ruolo di esecutori materiali dell'omicidio; ciò inciderebbe sull'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. ' In effetti, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che a lui ed a [OSCURATO:PERSONA] sia stato proposto la realizzazione dell'omicidio non sono confermate da [OSCURATO:PERSONA]. Però, al di là dell'importanza o meno del fatto storico narrato nella ricostruzione complessiva delle fasi della pianificazione dell'omicidio, va osservato che la mancata conferma non inficia l'attendibilità di quanto riferisce [OSCURATO:PERSONA], atteso che le dichiarazioni dello stesso trovano, come correttamente notato dalla Corte di assise di appello, una conferma oggettiva - che in realtà è anche un pesante riscontro esterno individualizzante a carico di [OSCURATO:PERSONA] - nel controllo di polizia cui lo stesso fu sottoposto insieme a [OSCURATO:PERSONA] il 12 marzo 2011 alle ore 10.05 in [OSCURATO:PERSONA] mertina . Posto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva ragione di conoscere di questo controllo di polizia, non essendo stato direttamente coinvolto in esso, la circostanza che egli ne conoscesse depone per l'attendibilità del dichiarante quando narra dell'incontro preparatorio avvenuto in Oppido. 3.2. Il secondo motivo è riferito all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., che sarebbe meramente congetturale sia in punto di esistenza di una cosca sia in punto di inserimento dell'omicidio all'interno delle finalità della stessa. Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.2. di questa sentenza, alle cui motivazioni ci si riporta. 3.3. Il primo, secondo, terzo e quarto motivo del secondo ricorso [OSCURATO:PERSONA] sono dedicati di nuovo alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed alla convergenza delle loro dichiarazioni. 3.3.1. In particolare, si sostiene anzitutto che è mancata la verifica della Corte di assise di appello sui riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboratori sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. In realtà, la Corte di assise di appello si è posta il problema dei riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori relativi alla posizione specifica di [OSCURATO:PERSONA], ed ha evidenziato che i collaboratori che chiamano in causa [OSCURATO:PERSONA] sono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si tratta di dichiarazioni indipendenti l'una dall'altra perché ognuno riferisce di un segmento dell'azione non noto agli altri, che ciascuno dei tre riconosce [OSCURATO:PERSONA] e conosce anche il luogo in cui questi lavora ed ha saputo descriverlo. La sentenza impugnata ha evidenziato altresì che vi è anche un accertamento di polizia sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] lavori effettivamente nell'attività formalmente intestata al fratello, ove i collaboratori riferiscono di averlo incontrato. I riscontri individualizzanti sono costituiti, quindi, sia da dichiarazioni di altri collaboratori, conformemente alla regola di giudizio che la Sezioni Unite Aquilina più volte citata (paragrafo 11) ammette finanche per le chiamate de relato - e qui si tratta, salvo che per una parte delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di chiamate dirette - sia da annotazioni di polizia giudiziaria, senza pretermettere l'importanza del controllo di polizia cui fu sottoposto [OSCURATO:PERSONA] mentre si recava ad [OSCURATO:PERSONA] per incontrare [OSCURATO:PERSONA], controllo cui [OSCURATO:PERSONA] fu effettivamente sottoposto, e che è un ulteriore riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni dei collaboratori valorizzato in modo logico dalla sentenza impugnata. 3.3.2. Il motivo prosegue sostenendo ancora che è mancata una valutazione sulla credibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricavata solo dalla assodata conoscenza di persone e luoghi. Il motivo è infondato. In realtà, la questione della credibilità intrinseca del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], collaboratore dotato sul piano oggettivo di particolare credibilità sia perché effettua una chiamata in correità, e non in reità, sia perché riferisce fatti che conosce direttamente, e non de relato, è già stata affrontata nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.1.2. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta. Non è vero poi che la sentenza impugnata non abbia effettuato lo scrutinio di credibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel punto 2.1.1. di questa sentenza sono state riportate per esteso le frasi che la pronuncia di secondo grado dedica alla credibilità dei collaboratori storici. D'altronde, il giudizio che la Corte di assise di appello ricava dalla dettagliata conoscenza che i collaboratori mostrano di conoscere delle attività commerciali gestite dai soggetti coinvolti nella organizzazione di questo omicidio, dei luoghi in cui esse si svolgono, delle relazioni personali esistenti tra loro, è fondato su una base logica molto solida, essendo difficile immaginare che possano averne avuto conoscenza in altro modo se non per essere stati parte delle vicende narrate. 3.3.3. Il motivo prosegue sostenendo che è mancata una valutazione sulle difformità esistenti tra le dichiarazioni dei vari collaboratori. Il motivo è infondato. In realtà, la sentenza impugnata restituisce il quadro di un racconto coerente e credibile dei collaboratori, particolarmente coerente e credibile proprio perché ciascuno di essi riferisce di segmenti diversi dell'azione; il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce di aver dato disponibilità in un primo momento ad accettare l'incarico di uccidere Canale, e poi di essersi tirato indietro, e di essere stato convocato dal gruppo dei mandanti negli stessi luoghi (tra cui il negozio di [OSCURATO:PERSONA]) che poi a distanza di qualche mese saranno visti e descritti anche da [OSCURATO:PERSONA]; il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che, riferendo di non aver accettato l'incarico di effettuare l'omicidio, salda il proprio racconto con quello di [OSCURATO:PERSONA], perché dimostra il tentativo del gruppo dei mandanti di trovare delle persone disponibili; il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] salda il proprio racconto con i precedenti e riferisce dell'apprensione di [OSCURATO:PERSONA] nel non riuscire ad adempiere all'incarico assunto e trovare qualcuno che accettasse di compiere a pagamento l'omicidio; il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], killer giovane ed inesperto, completa il racconto riferendo di aver accettato l'incarico e di essere stato chiamato ad eseguirlo pochissimi giorni dopo. Si tratta di un racconto, in cui le dichiarazioni dei collaboratori si saldano benissimo sul piano logico l'una all'altra e disegnano un quadro coerente e credibile della successione degli eventi, che la sentenza impugnata valorizza in modo adeguato, ed in cui le incongruenze in taluna parte delle predette dichiarazioni riguardano aspetti marginali, che la Corte giustifica con la non correttezza del ricordo, ma che in ogni caso non inficiano la ricostruzione generale. Il motivo è, pertanto, infondato. 3.3.4. Il motivo prosegue sostenendo che è mancata una valutazione sulla contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori nella parte in cui coinvolgono [OSCURATO:PERSONA], in quanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sbaglia ad indicare il soggetto controllato insieme a [OSCURATO:PERSONA], il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] racconta in modo inverosimile di 'essere passato dal negozio di [OSCURATO:PERSONA] dopo aver perpetrato l'omicidio, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] rende dichiarazioni contrastanti con quelle degli altri collaboratori su data e luogo in cui sarebbero avvenuti i colloqui preliminari alla realizzazione dell'omicidio. Il motivo è infondato. In realtà, l'esistenza del fatto storico del controllo di polizia è una conferma, e non una smentita delle dichiarazioni del collaboratore. E la circostanza che sia stato effettivamente controllato [OSCURATO:PERSONA], come aveva riferito il collaboratore è una ulteriore conferma dell'esistenza di riscontri a suo carico, proprio perché si tratta di una circostanza marginale e molto peculiare, che poteva conoscere soltanto chi è stato in qualche modo coinvolto nell'organizzazione del crimine o ha avuto contatti diretti con chi era coinvolto. Nel paragrafo 2.1.8. si è già ritenuto che non incontri rilievi di illogicità o contraddittorietà la decisione della Corte di assise di appello nella parte in cui ha ritenuto non decisivo che sia stato errato il nome della seconda persona sottoposta a controllo, ed a quelle considerazioni ci si riporta. In ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia raccontato in un primo momento di essere passato dal negozio di [OSCURATO:PERSONA] dopo aver perpetrato l'omicidio, la dichiarazione è stata corretta, il collaboratore ha confermato di essere passato dal negozio di [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'omicidio ma che questo era avvenuto prima del fatto. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia effettivamente passato da tale negozio è corroborata dalla conoscenza dei luoghi e della persona di [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] dimostra di avere, oltre che dal generale giudizio di credibilità di [OSCURATO:PERSONA], espresso dalla Corte di assise di appello, e positivamente scrutinato nel paragrafo 2.1.2. di questa sentenza. Non è vero poi che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] abbia reso dichiarazioni contrastanti con quelle degli altri collaboratori su data e luogo in cui sarebbero avvenuti i colloqui preliminari, che sono riferiti sia da [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA] come avvenuti in origine ad [OSCURATO:PERSONA], così come coerenti sono le motivazioni riferite dai collaboratori sul motivo che indusse i committenti ad evitare di spostarsi da [OSCURATO:PERSONA] per gli ulteriori incontri, posto che il controllo di polizia cui anche [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto mentre si recava all'incontro indusse alla prudenza di spostare in un terreno più prossimo a Reggio i colloqui successivi, prudenza che comportò, però, anche la conseguenza di far conoscere alle persone che venivano coinvolte nel crimine i luoghi in cui si svolgeva l'attività lavorativa di ciascuno dei committenti. Si tratta di un motivo che, in definitiva, è infondato. 3.4. Il quinto motivo è dedicato all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., che sarebbe meramente congetturale sia in punto di esistenza di una cosca sia in punto di inserimento dell'omicidio all'interno delle finalità della stessa. Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.2. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta. 3.5. Il sesto motivo è dedicato alla condanna per detenzione di pezzi di un ciclomotore e di artifici pirotecnici. In esso si evidenzia che il locale in cui sono stati trovati questi oggetti non era nella disponibilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], e, con riferimento agli artifici pirotecnici, che manca in atti un accertamento sulla loro micidialità. Il motivo è infondato anzitutto nella parte in cui deduce che i pezzi del ciclomotore rubato e gli artifici pirotecnici furono trovati in un locale che non era nella esclusiva disponibilità del ricorrente, perché la eventuale disponibilità di terzi (il fratello del ricorrente) del locale in cui furono trovati questi oggetti non esclude che gli stessi debbano essere considerati comunque in disponibilità anche dell'imputato, potendosi discutere al più se di essi doveva essere imputato, in concorso, anche il fratello. Peraltro, va anche aggiunto che nel motivo di ricorso la difesa del ricorrente sostiene di aver prodotto in giudizio documento da cui risulta la cessazione di una pregressa attività di riparazione di motoveicoli del fratello del ricorrente, da cui dovrebbe imputarsi a questi la disponibilità dei pezzi del motociclo. In realtà, del tutto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto subvalente questa prova documentale introdotta dalla difesa, posto che essa prova, al più, una circostanza che non attiene al fatto storico contestato (l'uso del locale in cui furono trovati i beni), ma altra a monte (una pregressa attività del fratello del ricorrente). In presenza di prova diretta sull'utilizzo del locale da parte dell'imputato la Corte di assise di appello ha con considerazioni logiche attribuito la detenzione dei beni allo stesso, che con certezza aveva in uso il locale e che in esso si recava con continuità. Il motivo è infondato anche nella parte in cui sostiene, in ordine agli artifici pirotecnici, che la sentenza impugnata abbia ritenuto provato il reato pur in assenza di un accertamento sulla micidialità. La Corte di assise di appello ha desunto la micidialità dal peso complessivo degli artifici pirotecnici e dalla tipologia di locale in cui erano custoditi. Si tratta di conclusioni conformi a quelle cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che la micidialità si possa desumere dall'ingente quantitativo, dal precario confezionamento o dalla concentrazione in ambiente angusto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477: integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità. Fattispecie relativa all'occultamento in un box, senza cautele da innesco occasionale, di venticinque manufatti del tipo bomba-carta, per un peso complessivo di kg. 2,7, di incerta provenienza). 3.6. Il settimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, disconoscimento avvenuto con clausole di stile sulla tragicità del fatto, mentre avrebbero dovuto essere valorizzati il ruolo minimale del ricorrente, la sua sostanziale incensuratezza, l'esemplare contegno processuale tenuto. 32 [OSCURATO:PERSONA] tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto manifestamente infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.5. di questa sentenza, alle cui motivazioni ci si riporta. Si aggiunge, con riferimento alla deduzione di sostanziale incensuratezza dell'imputato, che l'incensuratezza di per sé non è sufficiente per la concessione delle attenuanti (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986: Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato), men che meno quando la stessa è soltanto "sostanziale". Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 4. Sono infondati anche il ricorso originario di [OSCURATO:PERSONA] ed il successivo ricorso per motivi aggiunti. 4.1. Nel primo motivo del ricorso originario si deduce vizio di nullità della sentenza di primo grado, in quanto, a fronte di una imputazione che contestava al ricorrente sia il concorso morale nell'omicidio in qualità di ideatore e mandante dello stesso anche il concorso materiale, per aver svolto dei sopralluoghi, ha riconosciuto la responsabilità solo per il concorso morale ed ha omesso di pronunciare sul concorso materiale. Il motivo è infondato. A [OSCURATO:PERSONA] era contestato sia il ruolo di mandante dell'omicidio sia la partecipazione materiale allo stesso, partecipazione materiale risoltasi nell'effettuare un sopralluogo nei pressi del bar in cui era progettato dovesse avvenire il crimine per verificare la presenza della vittima e nell'acquistare il biglietto del treno a [OSCURATO:PERSONA] per consentire allo stesso di rientrare a casa. A differenza di quanto sostenuto nel motivo di ricorso, la doppia natura del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel crimine non è indice di contraddittorietà ed incertezza dell'accusa, ma è la conseguenza delle due condotte che lo stesso ha tenuto nel processo causale che ha portato al crimine e che ne attestano il pieno coinvolgimento nello stesso. La difesa ritiene che in primo grado [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato solo per il suo ruolo di mandante ma non per il concorso all'esecuzione materiale, su cui vi sarebbe omessa pronuncia, omissione di pronuncia che, attraverso un percorso logico particolare, di cui sembra essere consapevole la stessa difesa quando precisa che non è il solo pubblico ministero che si può lamentare dell'omessa pronuncia su una parte dell'imputazione, trasforma in causa di nullità della sentenza di secondo grado, che avrebbe omesso di pronunciare sulla richiesta di formale assoluzione dello stesso dall'accusa di concorso materiale nel crimine. Il motivo non è fondato, perché a monte, ed a prescindere dalle ulteriori considerazioni di carattere processuale sull'esser stata proposta una questione di nullità non prevista dalla legge, non è vero che il giudice di primo grado abbia condannato [OSCURATO:PERSONA] soltanto per il concorso morale nel reato, e non per quello materiale. Infatti, nella sentenza di primo grado nella pag. 105, dedicata al giudizio di responsabilità per il fatto, le righe da 1 a 7 contengono il riconoscimento di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il suo ruolo di ideatore del delitto, la riga 14 contiene il riconoscimento di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione materiale all'azione del giorno dell'omicidio ("gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, eseguivano un sopralluogo per verificare la presenza di Canale nei pressi del bar [OSCURATO:PERSONA]"). Sostenere che il giudice di primo grado abbia condannato [OSCURATO:PERSONA] solo per il concorso morale significa, pertanto, leggere in modo non completo la sentenza. Va aggiunto che anche la condotta contestata in imputazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA], subito dopo l'omicidio, ha acquistato il biglietto del treno a [OSCURATO:PERSONA] per consentirgli di tornare a casa, è riconosciuta in sentenza a pag. 81, anche se poi non è riportata successivamente nella pagina in cui il giudice trae le proprie conclusioni. La sentenza di appello conferma la decisione di primo grado, perché dedica al concorso morale di [OSCURATO:PERSONA] nel crimine le pag. da 78 a 82, ed al concorso materiale la pag. 83, dove si riferisce ancora espressamente del sopralluogo effettuato da [OSCURATO:PERSONA] presso il bar per verificare la presenza della vittima ed anche del via libera dato da questi a [OSCURATO:PERSONA] per procedere al crimine. In definitiva, il motivo di ricorso non è fondato già nella ricostruzione dei fatti, ed a prescindere dall'aver proposto una questione di nullità non prevista dalla legge, perché [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato sia in primo che in secondo grado per essere stato sia mandante dell'omicidio che concorrente nell'esecuzione materiale dello stesso. 4.2. Nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. 4.2.1 In particolare, si evidenzia che, con riferimento ad alcuni dei collaboratori che hanno parlato di quest'omicidio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza ricostruisce la loro attendibilità per relationem da altre sentenze in cui la stessa era già stata affermata, sentenze che però non erano state acquisite in giudizio. Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.1.1. di questa sentenza, alla cui motivazione ci si riporta. 4.2.2. Il motivo prosegue sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] viene ritenuto attendibile nonostante non sia a conoscenza diretta dei fatti e riferisca egli stesso di aver appreso dell'omicidio il giorno dopo i fatti leggendo il giornale. Il motivo è infondato. In realtà, [OSCURATO:PERSONA] riferisce in parte di circostanze che conosce direttamente perché relative alla fase preparatoria dell'omicidio, in cui lo stesso era stato coinvolto perché gli era stato chiesto di compierlo; su questa parte le dichiarazioni sono dirette, e non de relato. [OSCURATO:PERSONA] riferisce anche dei fatti avvenuti il giorno stesso dell'omicidio, dei quali riferisce non per conoscenza diretta, proprio perché ha appreso dello stesso solo leggendo il giornale, ma perché riferitigli da chi aveva partecipato all'azione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). La attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta dalla Corte di assise di appello con le motivazioni che sono state riportate sopra al punto 2.1.1., cui ci si riporta, ma va ricordato anche che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla sua effettiva conoscenza, sia pure de relato, su quanto avvenne anche nella giornata dell'omicidio, cui non prese parte e di cui lesse sul giornale, hanno trovato nel corso della indagine un riscontro esterno molto forte nell'attività di polizia che ha portato al rinvenimento della pistola nel luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] ha riferito agli investigatori essergli detto che era stata nascosta. E', pertanto, coerente e logica la decisione della Corte di assise di appello nella parte in cui ha ritenuto di attribuire rilievo nel percorso logico che ha portato a condanna anche alle dichiarazioni di questo collaboratore. 4.2.3. Il motivo prosegue sostenendo che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha smentito il ricordo del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che sia stata proposto loro la realizzazione dell'omicidio. Si tratta di argomento già affrontato, e ritenuto infondato, decidendo l'analogo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nel punto 3.1.4. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta. 4.2.4. Il motivo prosegue sostenendo che la Corte di assise di appello ha usato come riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori quelli che sono soltanto indici della credibilità soggettiva degli stessi, come, nel caso in esame, l'aver ricordato l'autovettura con cui girava [OSCURATO:PERSONA], si osserva che [OSCURATO:PERSONA], pur ricordando correttamente il nome, erra nell'indicare il cognome della persona che, a suo dire, gli aveva chiesto di eseguire l'omicidio perché lo indica non come [OSCURATO:PERSONA], ma come Chirico, si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] riferisce sull'imputato che lo stesso gli prospettò non la realizzazione dell'omicidio Canale, ma più genericamente la possibilità di eseguire in futuro omicidi, si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA] riferiscono solo della presenza ai fatti e di un "generico contegno" dello stesso, ma non sostengono di aver ricevuto direttive dallo stesso, e che, a differenza di quanto affermato dai collaboratori, l'imputato comunque non aveva alcun legame di parentela con il defunto Chirico. Il motivo è infondato. Si tratta di argomento non condivisibile, anzitutto perché gli elementi che possono essere assunti come riscontro esterno sono liberi. Nella sistematica della più volte citata Sezioni Unite Aquilina si legge che "quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità dell'egpressione «altri elementi di prova» utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma". E' vero senz'altro che i riscontri devono essere "esterni", ovvero, per riportare di nuovo le espressioni della stessa pronuncia, "devono essere caratterizzati dalla necessaria estraneità - nel senso di provenienza ab externo - rispetto alle dichiarazioni medesime, si da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarità". Ma nel caso in esame, il rischio di autoreferenzialità delle dichiarazioni non vi è, perché l'accertamento di polizia che ha verificato che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] circolasse con l'autovettura riferita dai collaboratori costituisce non mera valutazione di credibilità, ma riscontro dall'esterno alle dichiarazioni degli stessi, così come l'accertamento di polizia che ha individuato l'abitazione in cui il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce di aver dormito in una casa di un congiunto di [OSCURATO:PERSONA] costituisce riscontro esterno alle dichiarazioni dello stesso. Sulle ulteriori censure contenute nel motivo, si osserva che lo stesso in realtà non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata, ove si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] non ha riferito di un generico contegno di [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'omicidio ma ha riferito che questi e [OSCURATO:PERSONA] sono andati a controllare l'arrivo della vittima presso il bar dove doveva avvenire l'esecuzione ed hanno dato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il via libera ad eseguire il crimine (pag. 83 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] non riferisce di un generico contegno ma sostiene che [OSCURATO:PERSONA] era la persona che organizzava, cui gli altri dicevano sempre sì, e che parlava di dover vendicare questo suo zio. Lo stesso errore nella indicazione del cognome del [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] individua come "Chirico" si salda benissimo con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che riferisce che era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che si riferiva al defunto [OSCURATO:PERSONA] con l'espressione "zio". [OSCURATO:PERSONA] non aveva accesso all'anagrafe comunale, né frequentava i parenti o la casa di [OSCURATO:PERSONA], per cui non trae delle proprie personali erronee conclusioni sulla esistenza di un rapporto di parentela con il defunto, ma si limita a riferire ciò che ha sentito dal diretto interessato, ovvero che lo stesso si riferiva al defunto con il termine "zio". Talchè diventa logica la conclusione che la Corte di assise di appello ha tratto da questo materiale probatorio di ritenere provata, al di là della circostanza che, ai sensi del codice civile, la parentela in realtà non esistesse, l'esistenza di un legame di elezione di [OSCURATO:PERSONA] con il defunto. Il motivo è, pertanto, infondato. 4.2.5. Il motivo prosegue sostenendo che la logica complessiva della sentenza impugnata è viziata nella parte in cui tende a sminuire l'importanza delle contraddizioni tra dichiarazioni, in particolare con riferimento al controllo di polizia in [OSCURATO:PERSONA] ricordato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], o delle dichiarazioni che sono state smentite dai fatti, come quella sul calibro della pistola utilizzata per la realizzazione del crimine. Il motivo è infondato. Su queste due circostanze (l'errata indicazione del nome di uno dei due soggetti controllati dalla polizia in [OSCURATO:PERSONA] e l'errata indicazione del calibro della pistola fatta rinvenire), abbondantemente valorizzate anche in ricorsi di altri coimputati, si è già detto che è corretto che la sentenza impugnata abbia tratto dalla esistenza del controllo di polizia e dalla esistenza della pistola nel luogo indicato da [OSCURATO:PERSONA] una conferma del racconto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché una conferma nel racconto degli altri collaboratori nella parte in cui riferiscono circostanze sovrapponibili con quelle di cui è stato trovato riscontro. La presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel controllo di polizia avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] è documentato dal verbale dei pubblici ufficiali, pertanto la sentenza impugnata non effettua alcuna forzatura nel momento in cui corregge le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricordato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come soggetti controllati, ma si limita a saldare una dichiarazione che narrava di un fatto che il dichiarante non conosceva personalmente (perché non aveva assistito al controllo) con quanto effettivamente riscontrato dai pubblici ufficiali. Sull'errore nella indicazione del calibro della pistola, e sulla correttezza delle conclusioni che ne ha tratto la sentenza impugnata, si è già riferito nel punto 2.1.4., cui ci si riporta, e cui si aggiunge, con riferimento a quanto dedotto nel motivo di ricorso, che il riscontro esterno alle dichiarazioni del collaboratore è dato dalla circostanza che l'arma sia stata effettivamente trovata dagli investigatori nel luogo che era stato indicato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], e non, come si scrive in ricorso, dal ragionamento induttivo della Corte di assise di appello sulla letteratura in materia di armi, che non aveva la pretesa di essere un riscontro, ma solo una spiegazione, peraltro non necessaria, dell'errore compiuto dai collaboratori (di cui uno, [OSCURATO:PERSONA], non aveva mai visto l'arma, ma riferiva ciò che gli era stato riferito dalla sua fonte) nell'indicazione del calibro. 4.3. Il settimo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'oscurità del ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] di mandante dell'omicidio ricavato in realtà dalla circostanza che i collaboratori lo ricordassero come la persona più importante del gruppo, e smentita comunque dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che riferisce di aver ricevuto incarico di effettuare l'omicidio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non vi sarebbe, inoltre, congruenza con la decisione presa in punto di aggravante dell'art. 416-bis.1, in cui si sostiene che, in realtà, l'omicidio sarebbe stato voluto dalla cosca Condello. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata dedica al concorso morale di [OSCURATO:PERSONA] nel crimine le pag. da 78 a 82, ove spiega in dettaglio che le dichiarazioni dei collaboratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) convergono nell'indicare in [OSCURATO:PERSONA] uno dei mandanti del crimine ed anche, tra essi, la persona con maggiore autorevolezza. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] riferisca, in realtà, di aver ricevuto incarico non da [OSCURATO:PERSONA], ma da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è in contrasto con le dichiarazioni degli altri collaboratori, perché [OSCURATO:PERSONA], che è l'ultimo anello della catena, essendo la persona assoldata alla fine come autore materiale dell'omicidio, non ha avuto, se non nella fase finale, un contatto diretto con [OSCURATO:PERSONA], in quanto [OSCURATO:PERSONA] è arrivato a [OSCURATO:PERSONA] attraverso [OSCURATO:PERSONA], che ha sfruttato la sua pregressa conoscenza con [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, nel tentativo di adempiere all'incarico ricevuto di individuare i killer si è rivolto anche a [OSCURATO:PERSONA]. Perciò, non è illogico che la sentenza impugnata non abbia ritenuto esistente la dedotta contraddizione, in quanto [OSCURATO:PERSONA] riferisce di aver ricevuto incarico da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché questi erano l'interfaccia con il gruppo dei mandanti dell'omicidio, che ha conosciuto soltanto dopo. Non sussiste neanche la dedotta contraddizione con la decisione presa in punto di aggravante dell'art. 416-bis.1, in cui si sostiene che, in realtà, l'omicidio sarebbe stato voluto dalla cosca Condello, atteso che, in realtà, nella ricostruzione dei fatti della sentenza impugnata si comprende benissimo che la sottocosca chiamata "Chirico", dal nome del defunto che andava vendicato, fosse una parte della cosca Condello, talchè questo asserito tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di ricostituire la sottocosca, non in modo illogico ed incoerente è stata ritenuta congruente con le finalità della cosca Condello di recuperare un pezzo di territorio. 4.4. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'individuazione del movente dell'omicidio, che è stato ricavato in termini puramente congetturali, da circostanze mai accertate giudizialmente, quali l'essere stata la vittima l'autore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], quali l'essere stato Chirico il boss di Gallico, e quale l'essere il ricorrente parente del defunto Chirico. Ad integrazione di questo argomento, con il motivo aggiunto si evidenzia che la sentenza di appello c.d. Gotha, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 416-bis cod. pen., è stata nelle more annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. Sia il motivo originario che quello aggiunto sono inammissibili. Al di là di quanto si è più volte detto sulla circostanza che il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il defunto Chirico è stato ritenuto in modo non illogico provato dalla Corte di assise di appello in quanto era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, in base al racconto dei collaboratori, si riferiva al defunto in termini di "zio", è vero che sulla circostanza che Canale fosse l'autore materiale dell'omicidio di Chirico non vi è mai stato un accertamento giurisdizionale, così come non vi è un accertamento giurisdizionale sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad una associazione a delinquere di tipo mafioso, ma la circostanza è irrilevante, perché la caduta del movente della volontà di vendicare la morte di Chirico non produrrebbe comunque effettui favorevoli all'interessato, atteso che, una volta provata l'attività di commissione dell'omicidio e la partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe comunque la conseguenza necessaria dell'accertamento probatorio anche senza l'individuazione di uno specifico movente (Sez. 5, Sentenza n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109: l'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione. [OSCURATO:PERSONA]. 5, Sentenza n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 270138). Il movente è, infatti, il collante dell'accertamento di responsabilità, ma non è un elemento necessario dello stesso. 4.5. Con il nono motivo deduce violazione di legge con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto essa, a leggere le espressioni usate nella sentenza, sarebbe stata ricostruita dalla Corte in termini di dolo specifico mentre essa è costruita in termini di dolo intenzionale, con la conseguenza che deve essere oggetto di prova anche la circostanza che l'associazione abbia tratto vantaggio del reato commesso. Il motivo è infondato. La norma dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. è strutturata in questo modo: "per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà". L'espressione "al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" che caratterizza l'aggravante teleologica o finalistica inserita nella norma induce a ritenere la stessa costruita in termini di dolo specifico, in quanto individua una finalità ulteriore che deve connotare l'atteggiamento psicologico dell'agente ulteriore rispetto alla mera consapevolezza e volontà del fatto materiale tipico. Nella sistematica del dolo specifico il conseguimento dello scopo non è, quindi, elemento necessario di fattispecie. Nel motivo di ricorso si sostiene, però, che Sez. U, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, avrebbe riletto la disposizione incriminatrice ritenendola caratterizzata da dolo intenzionale, il che a quel punto, rende il conseguimento dello scopo elemento necessario della fattispecie anche sul piano oggettivo. In realtà, il motivo di ricorso fa dire alla Sentenza Chioccini più di quanto essa abbia detto. Se è vero, infatti, che il principio di diritto indicato alla fine della pronuncia, e puntualmente citato in ricorso, riporta l'espressione "dolo intenzionale", però è anche vero che, leggendo la pronuncia per esteso, si comprende che la stessa usa le espressioni "dolo specifico" e "dolo intenzionale" come sinonimi (v. pag. 13: "nella forma del dolo specifico o intenzionale la volontà della condotta si accompagna alla rappresentazione dell'evento, che è tenuto di mira dall'agente e giustifica l'azione"; v. ancora pag. 15: "quel che innegabilmente la disposizione richiede, per consentire l'applicazione dell'aggravante, è la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi"). La lettura della parte che precede immediatamente la sintesi effettuata nel principio di diritto chiarisce bene che la pronuncia Chioccini ritiene che l'aggravante agevolativa abbia la struttura del dolo specifico - che la pronuncia chiama anche dolo intenzionale - il che esclude che il conseguimento dell'evento sia elemento necessario di fattispecie (v. pagg. 16 e 17: "non appare per contro rilevante, al fine di escludere la natura di dolo intenzionale nella forma circostanziale, la possibile esistenza di una discrasia logica di una figura delittuosa, quale il concorso esterno, per cui è sufficiente il dolo diretto, e la richiesta del dolo intenzionale per la figura circostanziale. Basterà sul punto rilevare la differente struttura delle due figure delittuose, delle quali l'art. 416-bis cod. pen. non opera alcun riferimento ad una finalità specifica, per escludere che la sua forma concorsuale possa essere ricostruita diversamente; per contro l'illogicità di un dolo specifico inerente ad un elemento accessorio della fattispecie, come si accennava, è superata agevolmente dal richiamo ad altre figure analoghe (per tutte l'art. 61 n. 1 cod. pen.) che avvalorano la possibilità di una richiesta del dolo per la circostanza. La considerazione che questa si applichi ad una fattispecie delittuosa che deve essere perfetta nei suoi elementi essenziali, non priva di rilievo la possibilità che si richieda un particolare collegamento psicologico, con l'ulteriore finalità della realizzazione di un evento specifico, che si aggiunge a quello tipico della fattispecie"). Anzi, che il conseguimento dell'evento, ovvero il rafforzamento delle attività dell'associazione, non sia necessario lo dicono in modo esplicito le stesse Sezioni Unite a pag. 14 della pronuncia citata, quando scrivono espressamente che "trattandosi invero di un'aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una condotta, ove finalizzata all'agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell'agente, che non impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo". Il motivo di ricorso, pertanto, è fondato su una lettura non condivisibile della aggravante contestata, e deve essere dichiarato infondato. 4.6. Con il decimo motivo il ricorso deduce vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bij1 cod. per). in quanto con riferimento all'aggravante modale le modalità appariscenti dell'omicidio confliggerebbero con le dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sulla volontà dei mandanti di rimanere dietro le quinte, perché le modalità mafiose sarebbero in contrasto con la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero rifiutato di partecipare all'omicidio, ciò dimostrando una totale assenza di metus, perché le finalità mafiose sarebbero presuntive in quanto l'omicidio sarebbe legato ad una faida familiare (la vendetta per l'uccisione di uno zio) ma non mafiosa, perché i correi condannati per l'omicidio apparterrebbero a cosche diverse, il che dimostrerebbe che l'omicidio avrebbe origine puramente privata, che la Corte di assise di appello avrebbe ipotizzato persino la doppia finalità, privata e mafiosa, dell'omicidio, il che è incompatibile con l'aggravante. Si tratta di argomento già affrontato, decidendo l'analogo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.2. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta. Si aggiunge soltanto che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano rifiutato di partecipare all'omicidio non incide in alcun modo sulla logicità del ragionamento della Corte di asse di appello, erano persone estranee all'organizzazione cui ci si rivolgeva proponendo un delitto su commissione che sarebbe stato loro pagato, la logica dell'intimidazione non doveva necessariamente caratterizzare anche il rapporto con essi. Si aggiunge ancora che la circostanza che uno dei correi, [OSCURATO:PERSONA], sia stato indicato come appartenente a cosca diversa entra nel percorso logico della sentenza impugnata soltanto una volta, nella parte in cui la stessa riporta dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che riteneva [OSCURATO:PERSONA] appartenente alla cosca Rugolino (pag. 103); peraltro, la sentenza impugnata dà anche conto del ruolo di tramite effettuato da [OSCURATO:PERSONA] tra i committenti e [OSCURATO:PERSONA], e, pur individuandolo tra i mandanti, non indica nello stesso il centro decisionale dell'omicidio individuato, invece, in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], talchè deve ritenersi che l'elemento introdotto dalla difesa non abbia forza sufficiente per disarticolare sul piano logico la sentenza impugnata. Da ultimo, in ordine alla circostanza che la Corte di assise di appello avrebbe ipotizzato una doppia finalità, privata e mafiosa, dell'omicidio, che sarebbe incompatibile con l'aggravante, va osservato che, in realtà, la sentenza Sez. U, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734, sopra citata, che la difesa mostra di conoscere, chiarisce esplicitamente che la finalità dell'agevolazione delle attività dell'associazione non deve essere necessariamente il fine unico dell'azione, che può coesistere con esigenze private ed egoistiche (v., in particolare, pay. 14: "È bene ribadire che tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione").Si tratta, in definitiva, di motivo infondato. 4.7. Con l'undicesimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai reati di detenzione e porto di armi, e ricettazione delle stesse, in quanto la responsabilità del ricorrente per questi è stata desunta soltanto dalla responsabilità per l'omicidio senza che vi siano prove del suo concorso in tali specifiche condotte. Il motivo è manifestamente infondato. Non è illogico che la sentenza impugnata abbia ritenuto che una persona, quale [OSCURATO:PERSONA], che ha riconosciuto essere il mandante di un omicidio che doveva essere realizzato con armi da fuoco, armi di cui gli esecutori materiali assoldati non disponevano, e che venivano messe a loro disposizione proprio dagli organizzatori dell'omicidio, sia ritenuto responsabile anche dei reati connessi alla ricezione, detenzione e porto di tali armi, pur se le stesse non erano state da lui conservate e fornite agli esecutori materiali. Si tratta, infatti, di un'applicazione dei principi sul reato concorsuale in forza dei quali tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza, rispondono anche delle violazioni in materia di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, della ricezione, detenzione e porto abusivo delle stesse per realizzare il comportamento violento essenziale al reato principale (Sez. 2, Sentenza n. 49389 del 04/12/2012, Beccalli, Rv. 253915: nell'ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza, cosiddetti basisti, rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato; Sez. 1, Sentenza n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364: Risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insussistente il denunciato vizio di contraddittorietà della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato solo per detto reato, assolvendolo da quello di concorso in detenzione). 4.8. Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ricettazione del ciclomotore Scarabeo usato per l'omicidio e della targa applicata ad esso, sia perché la responsabilità del ricorrente per questi è stata desunta soltanto dalla responsabilità per l'omicidio, e sia perché a monte non vi è proprio prova che tali reati siano mai stati commessi in quanto non sono mai stati ritrovati né il ciclomotore né la targa, e quindi non è detto che gli stessi provenissero da reato. Il motivo è manifestamente infondato. Sulla prima parte del motivo valgono le considerazioni espresse nel paragrafo precedente, in quanto gli argomenti difensivi sono assimilabili. Sulla seconda parte del motivo la decisione della Corte di assise di appello che, utilizzando meri parametri della logica, ha ritenuto provato che il motorino usato dagli esecutori materiali per raggiungere il luogo del delitto e con cui poi [OSCURATO:PERSONA] è scappato, fosse stato rubato, pur in mancanza di accertamento della esistenza del delitto presupposto, è applicazione corretta dell'orientamento espresso più volte dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene che il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche dello stesso (cfr. per tutte, Sez. 1 , Sentenza n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 1, Sentenza n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv. 256108). 5. E' infondato anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, evidenziando che il ruolo di mandate dell'omicidio a carico di [OSCURATO:PERSONA] sia stato ricavato senza che nessuno dei collaboratori lo abbia indicato esplicitamente come tale, in quanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] individua [OSCURATO:PERSONA] come persona presente alla riunione preparatoria ma lo definisce solo genericamente come persona interessata, ma non come mandante, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è smentito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che le armi sarebbero state recuperate presso il negozio di frutta di [OSCURATO:PERSONA], che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferisce di aver ricevuto mandato per l'omicidio ma non da [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. E' vero quanto censurato nel motivo di ricorso che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è meno definito rispetto agli altri organizzatori del crimine, in quanto se a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata ritaglia il ruolo di centro decisionale dell'omicidio (oltre che di coautori materiali di una parte della condotta), a [OSCURATO:PERSONA] quello di custode delle armi, a [OSCURATO:PERSONA] quello di interfaccia con [OSCURATO:PERSONA], un ruolo specifico per cui [OSCURATO:PERSONA] sia stato coinvolto nel crimine non v'è.E' anche vero, però, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], autore materiale dell'omicidio, ha riferito, però, in termini di certezza che il giorno dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] passò a chiamare anche [OSCURATO:PERSONA] ed ottenne la sua presenza nella ultima riunione preliminare alla sua attuazione. Il ricordo di [OSCURATO:PERSONA] si salda con quello del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che, in occasione della pianificazione dell'omicidio, riferisce di essere stato portato da [OSCURATO:PERSONA] presso il negozio di [OSCURATO:PERSONA], ed a quello di [OSCURATO:PERSONA], che riferisce circostanze apprese de relato da [OSCURATO:PERSONA], e che indica anche [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore del crimine. In questo contesto la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla ultima riunione preparatoria del crimine documentata da [OSCURATO:PERSONA] è già solo di per sé sufficiente, in base ai principi generali sul concorso agevolatore (Sez. 2, Sentenza n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979: In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza. Fattispecie in tema di estorsione) a ritenere l'esistenza di un contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] al crimine che si stava perpetrando, non essendo spiegabile in altro modo la convocazione di un soggetto ad una riunione preparatoria di un omicidio se non con l'adesione dello stesso al crimine. Va aggiunto che in modo non illogico la Corte di assise si appello ha tratto argomenti di prova anche dalla circostanza ricordata da [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] si sia lamentato che sia stato chiesto a lui il pagamento del saldo del debito maturato dai mandanti nei confronti degli esecutori materiali, e dalla conversazione intercettata in carcere in cui [OSCURATO:PERSONA] si lamenta che [OSCURATO:PERSONA] non era stato attinto da misura, e che non assume significato diverso anche a ritenerla, come fa la difesa in ricorso, un mero sfogo o una millanteria. 5.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla aggravante della premeditazione, in quanto la presenza di [OSCURATO:PERSONA] ad una sola riunione non comporterebbe comunque la sua consapevolezza delle fasi dell'omicidio già pianificate da altri. Il motivo è manifestamente infondato. Come evidenziato dalla Corte di assise di appello alle pag. 99 e 100 della sentenza impugnata sono le regole della logica ad imporre di ritenere che, se [OSCURATO:PERSONA] è stato convocato all'ultima riunione preparatoria la mattina dei fatti, vuol dire che esso era coinvolto già da prima nella organizzazione del crimine, circostanza che, peraltro, emergerebbe anche dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Assumere l'improvviso coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella preparazione dell'omicidio soltanto il giorno dello stesso, oltre che essere smentito dalle dichiarazioni dei collaboratori, è contrario alle regole della logica, talchè il giudizio di responsabilità nei suoi confronti per il fatto comporta anche quello di attribuzione dell'aggravante contestata. 5.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata non ha saputo indicare la cosca favorita dall'esecuzione dello stesso. Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.2. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta. 5.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento ai reati di detenzione e porto di armi, e ricettazione, in quanto, venendo meno la condanna per omicidio, dovrebbe venire meno la condanna anche per i reati satellite, mentre con riferimento ai coltelli di cui al capo n) della imputazione si tratterebbe di armi che servivano al ricorrente per la sua attività lavorativa. Il motivo è manifestamente infondato. La prima parte del motivo dedicato ai reati satellite dell'omicidio è manifestamente infondato, perché esso è motivato soltanto per relationem al motivo sulla responsabilità per il fatto principale, nel senso che il ricorso assume che, caduta l'imputazione principale, devono cadere anche i reati satellite, talchè, essendo stato respinto il motivo sul reato principale, ad esso consegue la reiezione anche del presente. La seconda parte del motivo è dedicata al capo n) dell'imputazione, e quindi al porto di tre coltelli rinvenuti nel corso della perquisizione effettuata in contemporanea a quella di cui erano destinatari gli altri soggetti coinvolti in questo omicidio. In ricorso si scrive che si tratta di coltelli che servivano all'attività lavorativa. Si tratta di motivo analogo a quello presentato dalla difesa [OSCURATO:PERSONA], che pure nel corso delle perquisizioni è stato trovato con un coltello nella propria autovettura. Esso va ritenuto manifestamente infondato per i medesimi motivi indicati al punto 2.4. di questa sentenza, evidenziando che il porto in sé è vietato dalla norma penale dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e può essere consentito solo se vi è un giustificato motivo, che però non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. (v., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 19307 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276187).Nel caso in esame, la difesa articola il motivo di ricorso riferendo che essi servivano per l'attività di ortofrutta dell'imputato, ma senza preoccuparsi di indicare se nel verbale di perquisizione lo stesso abbia immediatamente dichiarato il motivo giustificativo del porto dei tre coltelli. Mancando una qualsiasi giustificazione nel corso della perquisizione del motivo per cui l'imputato aveva in auto i tre coltelli oggetti della imputazione, non era neanche necessario che il giudice del merito si ponesse d'ufficio il problema della possibile esistenza di un giustificato motivo non riferito dal diretto interessato. La norma dell'art. 4 è costruita, infatti, in termini di un precetto generale (il divieto di porto fuori della propria abitazione di armi da punta o da taglio), cui affianca una eccezione (la possibilità che il porto trovi un giustificato motivo). In conformità alle regole generali compete, pertanto, a chi sostiene di trovarsi nella situazione che giustifica l'eccezione alla regola generale allegare le circostanze di fatto a sostegno della propria pretesa. 5.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in favore avrebbero dovuto essere valorizzati il ruolo minimale del ricorrente, la sua incensuratezza. Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto manifestamente infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.5. di questa sentenza, e, quanto all'incensuratezza, nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] nel punto 3.6. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta. 6. I due ricorsi, ed il ricorso per motivi aggiunti, presentati tutti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 6.1. Con il primo motivo del primo ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed alla convergenza delle loro dichiarazioni. 6.1.1. In particolare, si deduce che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] sei anni dopo il primo verbale in cui aveva narrato per la prima volta di quanto sapeva dell'omicidio. Il motivo è infondato. Premesso che, in realtà, [OSCURATO:PERSONA] parla del ruolo nella pianificazione dell'omicidio di una persona, che poi successivamente in base alla descrizione del collaboratore viene individuata come [OSCURATO:PERSONA], già nell'interrogatorio del 7 novembre del 2014 ("c'era 'sto Nino, io mi ricordo che l'ho detto questo", come riportato efficacemente a pag. 86 della sentenza impugnata), si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.1.5. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta. 6.1.2. Nel motivo si sostiene ancora che l'attendibilità di Sono viene ricavata da atti estranei al presente processo. Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.1.1. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta. 6.1.3. Nel motivo si sostiene ancora che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che si è autoaccusato di essere l'autore materiale dell'omicidio, e chiama in causa [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe autoaccusato per ragioni di convenienza processuale, ed è, comunque, smentito nel suo racconto da alcune circostanze di fatto rivelatesi false, come il calibro della pistola, nonché da alcune contraddizioni tra la sua versione e quella di Sono. Si tratta di argomenti che sono già stati affrontati, e ritenuti infondati, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nei punti 2.1.2. e 2.1.4. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta. Va, inoltre, osservato che il racconto di [OSCURATO:PERSONA] non è sovrapponibile a quello di [OSCURATO:PERSONA], perché ciascuno dei due è stato coinvolto in una fase diversa del crimine, essendo entrato in scena [OSCURATO:PERSONA] solo dopo che [OSCURATO:PERSONA] (ed anche altri medio tempore) aveva rifiutato di accettare la commissione dell'omicidio, talchè la conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] ha delle fasi precedenti al suo coinvolgimento è inevitabilmente de relato e parziale, tanto che correttamente la sentenza di secondo grado ritiene, a pag. 86, del tutto marginale la questione della non sovrapponibilità delle dichiarazioni. 6.1.4. Nel motivo si sostiene ancora che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è l'unico dichiarante che riferisce della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione sul terreno in cui fu deciso l'omicidio, a differenza di quanto riferito dagli altri collaboratori, e che lo stesso avrebbe una limitata attendibilità per la fase processuale in cui ha reso dichiarazioni e la convenienza processuale ad effettuarle. La questione della inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] per convenienza processuale a rendere dichiarazioni è argomento già affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.1.2. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta. Sulla questione della presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul terreno in [OSCURATO:PERSONA] va osservato che l'unico altro collaboratore che era presente sul terreno di Oppido ed avrebbe potuto riferire sul punto era [OSCURATO:PERSONA], quindi al più vi sarebbe contraddizione 48 tr tra la versione di [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA], ma va anche detto che [OSCURATO:PERSONA], però, riferisce di non essere stato presente alla conversazione, perché è rimasto a parlare con i parenti di [OSCURATO:PERSONA] in un capannone (pag. 81 della sentenza impugnata), talchè il suo ricordo delle persone presenti è stato legittimamente ritenuto dalla sentenza impugnata meno preciso di quello di [OSCURATO:PERSONA]. Va anche aggiunto che, come rileva correttamente la sentenza impugnata a pag. 86, [OSCURATO:PERSONA] è raggiunto da dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che lo coinvolgono in modo penetrante nella esecuzione dell'omicidio il giorno stesso del delitto ([OSCURATO:PERSONA] passò a prendere gli altri organizzatori e li radunò; [OSCURATO:PERSONA] accompagnò [OSCURATO:PERSONA] a comprare il motorino da usare per il crimine; [OSCURATO:PERSONA] spiegò agli autori materiali la via di fuga che avrebbero dovuto seguire; [OSCURATO:PERSONA], come [OSCURATO:PERSONA], si recò presso il bar per vedere se era già arrivata la vittima designata), evidenze probatorie con cui il ricorso non si confronta. 6.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. che sarebbe meramente congetturale sia in punto di esistenza di una cosca sia in punto di inserimento dell'omicidio all'interno delle finalità della stessa. Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.2. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta. 6.3. Con il primo motivo del secondo ricorso, e con il motivo aggiunto, si deduce ancora vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed alla convergenza delle loro dichiarazioni, in particolare, si contesta che [OSCURATO:PERSONA] abbia smentito [OSCURATO:PERSONA] sull'aver ricevuto la proposta di effettuare il crimine, che [OSCURATO:PERSONA] abbia citato il nome di [OSCURATO:PERSONA] a distanza di anni dai fatti, che [OSCURATO:PERSONA] sia l'unico "delatore" a segnalare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro preparatorio di [OSCURATO:PERSONA] ed a narrare della consegna dei 5.000 euro, che la circostanza che i collaboratori conoscessero l'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA] non è un riscontro avendo gli stessi potuto conoscere del particolare in altro modo, che "il [OSCURATO:PERSONA] viene narrato in maniera diversa" dai collaboratori in quanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] inserisce [OSCURATO:PERSONA] in un sopralluogo, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in una riunione preparatoria, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione. Sul punto, si premette che il motivo del ricorso originario è formulato in un modo molto particolare, e difficilmente comprensibile, atteso che si tratta in definitiva di un collage di verbali di dichiarazioni dei collaboratori, tra le cui righe, o al termine delle quali, il difensore ha apposto, di volta in volta, a mo' di glossa, dei propri personali commenti, spesso consistenti in una frase sola chiusa da punto interrogativo o esclamativo, talchè non è semplice comprendere quale sia esattamente la questione proposta. Si ricorda che il motivo di censura, sia di legittimità che di merito, deve essere chiaramente identificabile in quanto tale (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2241 del 08/01/2019, Mesiti, Rv. 275606), ed una tecnica di formulazione del motivo di questo tipo non giova alla comprensione dello stesso. Il vizio è parzialmente emendato nel motivo aggiunto, che riprende, in realtà, integralmente gli argomenti già sviluppati nel primo motivo del ricorso originario, in ritenuta "afferenza al primo motivo di ricorso", chiarendoli, e deducendo "vieppiù contraddittorietà e apparenza della motivazione", riproponendo la questione della attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e sostenendo che la sentenza impugnata si sia adagiata sulla sussistenza di comuni precondizioni di credibilità, riferite cumulativamente ai diversi dichiaranti, senza compiere alcuno scrutinio effettivamente satisfattorio. Sia le censure introdotte con il primo motivo del ricorso originario, sia quelle introdotte con il motivo nuovo, sono state già affrontate e ritenute infondate nel decidere i ricorsi degli altri coimputati. Più, in particolare, in ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] smentisca [OSCURATO:PERSONA] sull'aver ricevuto la proposta di effettuare il crimine, si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 3.1.4. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta. In ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia citato il nome di [OSCURATO:PERSONA] a distanza di anni dai fatti, si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel punto 6.1.1. di questa sentenza ed al punto 2.1.5. della stessa, ai cui contenuti ci si riporta. In ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia l'unica persona a segnalare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro preparatorio di [OSCURATO:PERSONA] ed a narrare della consegna dei 5.000 euro, si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel punto 6.1.4. di questa sentenza, al cui contenuto ci si riporta. In ordine alla circostanza che i collaboratori potessero conoscere dell'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA] dagli atti processuali, in quanto lo stesso era stato sentito all'epoca dei fatti ed aveva precisato di avere in disponibilità una Fiat 500, si osserva che il motivo è formulato in modo ipotetico e congetturale, perché afferma che tale allegato alla informativa degli investigatori "non può escludersi conoscesse il [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237: In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili). In ordine poi alla censura difensiva che "il [OSCURATO:PERSONA] viene narrato in maniera diversa" in quanto il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] inserisce [OSCURATO:PERSONA] in un sopralluogo, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in una riunione preparatoria, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione, anche qui si osserva che non siamo in presenza di un vero e proprio motivo di censura, atteso che la circostanza che i collaboratori (ciascuno per la parte in cui ha svolto un ruolo nel crimine, atteso che [OSCURATO:PERSONA] è presente solo nella fase preliminare, [OSCURATO:PERSONA] in quella finale, [OSCURATO:PERSONA] in quelle intermedia e poi nella fase successiva al crimine) inseriscano [OSCURATO:PERSONA] in un sopralluogo, in una riunione preparatoria e nella esecuzione materiale del crimine non inficia di alcun vizio di logicità la sentenza impugnata, ed anzi ne conferma l'impianto, perché attesta che [OSCURATO:PERSONA] è coinvolto nel crimine per cui si procede dall'inizio, nelle fasi intermedie, e fino alla fine. 6.4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. che sarebbe meramente congetturale sia in punto di esistenza di una cosca sia perché si sarebbero reclutati soggetti non appartenenti ad alcuna cosca e, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], non aventi alcuna esperienza, in spregio alle accortezze 'ndranghetistiche. Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.2. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta. In ordine al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], soggetto non avente alcuna esperienza, in spregio alle accortezze di 'ndrangheta, si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.1.3. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta. La circostanza poi che [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno affiliato alla cosca Mazzagatti è nel percorso motivazionale della sentenza di secondo grado del tutto marginale comparendo a pag. 104 come mero ragionamento a sostegno di quello principale, talchè la eventuale caduta di questa parte del percorso logico della pronuncia di condanna per l'aggravante teleologica non inficia il resto del percorso della decisione.6.5. Con il terzo motivo (numerato in ricorso con il n. 4, ma non esiste un motivo n. 3) deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che sarebbero state negate soltanto per la pervicacia del delitto, quindi con motivazione non personalizzata. Si tratta di argomento che è già stato affrontato, e ritenuto manifestamente infondato, nel decidere il ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel punto 2.5. di questa sentenza, ai cui contenuti ci si riporta. Va aggiunto che nel caso in esame il ricorso sembra lamentare una omessa pronuncia, che, però, non vi è, perché alla negazione delle attenuanti generiche è dedicata esplicitamente pag. 109 della sentenza impugnata. In ricorso si sostiene che la motivazione non è personalizzata. In realtà, la motivazione è personalizzata, anche se è unica per tutti gli imputati, perché la motivazione sulle attenuanti generiche attiene al fatto o alla personalità del soggetto ed il fatto è unico per tutti, mentre la personalità di un soggetto che accetta di entrare in un circuito criminale è descritta in modo molto lucido ed appropriato nella frase usata dai giudici di secondo grado per confermare il giudizio di diniego delle attenuanti. Va in ogni caso ricordato che, in punto di riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il giudice di appello non è tenuto a motivare in modo particolare il rigetto quando si insista per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999: Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione), e questo è proprio quanto accade nel caso in esame, in quanto nel ricorso non ci preoccupa in alcun modo di spiegare perché il ricorrente sarebbe stato meritevole delle attenuanti. Questo motivo, pertanto, è manifestamente infondato. 7. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto identici in entrambi i motivi, sono inammissibili. 7.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge per inosservanza del divieto di reformatio in peius; in particolare, evidenziano che il giudizio di appello è stato incardinato sulla sola impugnazione della difesa, e che la pena inflitta in secondo grado, pur essendo nella pena finale più mite di quella per cui era stata pronunciata condanna in primo grado (da 17 anni e 4 mesi di reclusione a 10 anni, 52 (r 8 mesi e 26 giorni di reclusione), era stata calcolata su una pena base più alta di quella scelta dal giudice di primo grado, operazione non consentita dalla legge. Il motivo è inammissibile. La soluzione alla questione proposta discende dall'applicazione di due principi generali. Il primo è che quando il giudice di secondo grado si ritrova davanti ad una cornice edittale del tutto nuova rispetto a quella del giudice che lo ha preceduto, può muoversi all'interno di essa con cognizione piena, con il solo limite del non poter applicare una pena in concreto più alta di quella applicata dal giudice che aveva emesso la sentenza annullata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653, nonché, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628; Sez. 3, Sentenza n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Hjijeb, Rv. 282840; Sez. 4, Sentenza n. 44949 del 30/09/2021, Ibrahim, Rv. 282242; Sez. 1, Sentenza n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196). Il secondo è che nel caso in cui il giudice del merito riconosca l'esistenza della attenuante ad effetto speciale della dissociazione deve procedere al calcolo della pena effettuando anzitutto il giudizio di comparazione tra le altre circostanze e, sul risultato che ne consegue, applicando poi l'attenuante speciale, che di suo non è soggetta a bilanciamento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929: "l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze". Nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite si legge: "Due le sequenze prospettabili: la prima contempla che venga autonomamente determinata la pena applicando l'attenuante speciale, per modo che soltanto successivamente sia compiuto il giudizio di comparazione tra le residue circostanze eterogenee; la seconda prevede, invece, che venga determinata la pena effettuando subito tale giudizio affinché, sul risultato che ne consegue, sia poi applicata l'attenuante speciale. Anche se il testo della sentenza impugnata non indica esplicitamente l'ordine delle operazioni aritmetiche eseguite, non può dubitarsi che la Corte di merito abbia scelto questa seconda sequenza; abbia, in altre parole, fatto precedere il giudizio di comparazione delle circostanze diverse dall'attenuante speciale all'applicazione di quest'ultima: destinata, dunque, ad applicarsi una volta stabilita la pena in concreto per il reato circostanziato. La scelta effettuata dalla Corte territoriale deve essere condivisa. Soltanto l'adozione del criterio anzidetto consente, invero, di coniugare premialità, personalizzazione del trattamento sanzionatorio e proporzionalità del medesimo rispetto alla misura di lesività effettiva del fatto costitutivo del reato; consente, in altri termini, di impedire che dissociazione e contributo investigativo elidano la concreta offensività del fatto"). Applicati tali principi, occorre riconoscere che l'operazione logica compiuta dal giudice di secondo grado è corretta. Il giudice di primo grado aveva, infatti, inserito l'aggravante della premeditazione (e quella dei futili motivi, poi assorbita in appello) dopo l'attenuante della dissociazione; in realtà esse, come detto, andavano calcolate prima. Il giudice di secondo grado ha ripristinato la correttezza del calcolo, inserendo l'aggravante della premeditazione prima dell'applicazione dell'attenuante della dissociazione, in questo modo ottenendo una cornice edittale astrattamente diversa, in cui aveva libertà di muoversi con cognizione piena, con il solo limite, già evidenziato, e comunque qui non violato, del non poter applicare una pena in concreto più alta di quella applicata dal giudice che aveva emesso la sentenza annullata 7.2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge in relazione al calcolo della pena, perché il giudice di secondo grado, pur riconoscendo che l'aggravante comune dei futili motivi, per cui era stata pronunciata condanna in primo grado, era assorbita dall'aggravante speciale dell'art. 416-bis.1 cod. pen., non ha eliminato la corrispondente porzione di pena. Nel motivo di ricorso si sostiene che, essendo stata assunta come base di calcolo quella del giudice di primo grado che comprendeva anche l'aggravante dei futili motivi, vi sarebbe il diritto alla riduzione di 1/3 di tale pena base per effetto dell'avvenuto assorbimento di tale aggravante. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto l'aggravante dei futili motivi, esclusa in appello, non è stata conteggiata dal giudice di secondo gra
Sentenza Cassazione n. 35324/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris