CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 14174/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bari del 28 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani ha, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche per Simone, ridotto la pena per il reato di associazione per delinquere di cui all'art.416 cod. pen., confermando nel resto; - Letta la memoria pervenuta in data 16 gennaio 2024 del difensore di fiducia avv. V. PAPEO nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso presentato nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile perché gli imputati avevano rinunciato al motivo d'impugnazione sull'accertamento della penale responsabilità: a pag. 8 della sentenza impugnata è possibile leggere" [..]si prende atto della positiva condotta processuale degli imputati che hanno ammesso la propria responsabilità e rinunciato ai relativi motivi di impugnazione, manifestando anche la volontà di un auspicabile ravvedimento, limitando la richiesta ad una riduzione della pena[..] -Considerato che il primo e unico motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di Fratepietro con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la eccessiva quantificazione della pena- è reiterativo di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (pag. 8 della sentenza impugnata): Quanto all'eccessività della pena, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare paci. 8 della sentenza impugnata); - Quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche secondo questa Corte non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;- Considerato che gli ulteriori motivi proposti nell'interesse di Fratepietro che attengono tutti al trattamento sanzionatoti° e ai disposti aumenti per il riconoscimento del vincolo della continuazione risultano manifestamente infondati e precisamente: - L'aumento per il riconoscimento del vincolo della continuazione non può essere considerato pena illegale: la Corte territoriale ha determinato l'aumento complessivo di anni 2 e mesi 2 di reclusione per i residui 25 capi di imputazione errando poi nel calcolo materiale quanto alla divisione dell'aumento complessivo per i 25 reati); - La determinazione della pena base si è discostata di soli quattro mesi dal minimo edittale rispetto ad una forbice edittale che arriva sino a dieci anni; l'obbligo di motivazione "rafforzata" sussiste solo qualora il giudice si discosti in modo significativo dalla pena base; - La determinazione dell'aumento per i reati in continuazione (ben 25 episodi) è -in ragione della significatività del numero degli episodi contestati- attestata su aumenti minimi per ciascuno di essi dovendosi in tal caso considerarsi implicitamente soddisfatta la giustificazione motivazionale degl indicati aumenti. -Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennai