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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 30569/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 512-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.512/2023 Cron.

Rep.

Ud.18/10/2023 CC avverso la sentenza n. 131/2022 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 08/11/2022 R.G.N. 116/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. il prof. [OSCURATO:PERSONA], vincitore del concorso per dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, siccome utilmente collocato in graduatoria con posizione n. 2.674 e punti 156.75, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), per l'accertamento del suo diritto di precedenza, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104 del 1992 (in quanto invalido al 67%), nella scelta della sede di assegnazione e del diritto a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato con sede di lavoro nella Regione Puglia (anziché in Molise ove era stato illegittimamente destinato); in particolare, lamentava la violazione della citata disciplina che, se applicata in fase di assegnazione del personale vincitore del concorso ai singoli uffici scolastici regionali e non solo nella fase di assegnazione all’interno della singola regione, gli avrebbe consentito di ottenere una sede ben più prossima al luogo di residenza, ossia al Comune di Barletta;

2. il Tribunale di Campobasso aveva respinto nel merito la domanda;

3. decidendo sull’impugnazione, la Corte d’appello di Campobasso dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta al giudice amministrativo;

4. avvero tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria, cui si sono opposti con controricorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’[OSCURATO:PERSONA] per il Molise e l’Ufficio scolastico Regionale per la Puglia.

Considerato che:

1. va premesso che nelle memorie il ricorrente, pur dando atto che sarebbe intervenuto lite pendente il trasferimento da Campobasso ad Andria,ha manifestato persistente «interesse alla decisione per vedere riconosciuto il suo diritto alla sede sin dall’inquadramento in prima assegnazione, con quanto ne conseguirebbe in termini di diritto al risarcimento del danno e soccombenza»;

2. tanto premesso in ordine all’interesse alla pronuncia si osserva quanto segue.

3. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per erronea interpretazione della domanda ed erronea individuazione della giurisdizione del G.A.; la domanda apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario perché riguardava «l’applicazione dell’art. 21 della legge n. 104/1992 dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, che ha chiuso la fase concorsuale ad evidenza pubblica, aprendo quella del rapporto individuale di lavoro»; come si evinceva dal ricorso introduttivo e dall’appello, oggetto della domanda era solo il compimento di atti di gestione del rapporto e precisamente la disapplicazione dell’art. 15 del bando di concorso e «l’assegnazione alle Regioni dei dirigenti scolastici vincitori di concorso, e dunque un’ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dall’art. 63 comma 4 d.lgs. n. 165/2001»;

4. con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente compensato le spese del doppio grado per un «contrasto tra la giurisprudenza di merito in materia», mentre qui era il giudice di legittimità ad indicare la giusta esegesi del quadro normativo e il corretto riparto della giurisdizione;

5. il primo motivo non individua correttamente il vizio ed erroneamente riconduce le censure, anziché al n. 1, ai numeri 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.; nondimeno, dalla lettura delle argomentazioni spese emerge che il ricorso è stato proposto per motivi di giurisdizione e, pertanto , può trovare applicazione il principio secondo cui l’onere della specificità imposto dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando solo l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cod. proc. civ. (Cass.

S.U. 24.7.2013 n. 17931);

6. occorre altresì preliminarmente rilevare che con decreto del 10 settembre 2018 il [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, rilevato che si sono formati orientamenti ormai consolidati sulle questioni di giurisdizione nella materia del pubblico impiego contrattualizzato, ha assegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi per cassazione avverso le sentenze di giudici ordinari che affrontano dette questioni;

7. ciò posto, il primo motivo è fondato;7.1 la questione posta nel ricorso in esame è già stata oggetto di ampia e diffusa disamina da parte delle Sezioni Unite con la sentenza del 27 marzo 2008 n. 7945, relativa a vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame (cui adde, da ultimo, Cass., Sez.

U, 9 giugno 2021, n. 16086); nella citata sentenza è stato affermato che «In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi ‒ stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a fronte del qualela perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale ‒ la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base alla […] legge n. 104 del 1992, il diritto ‒ che sorge con l'assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all'esaurimento della procedura concorsuale ‒ alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio»; dal principio affermato nella richiamata sentenza n. 7945/2008, al quale va data continuità, in quanto risultano condivisibili le argomentazioni motivazionali che sorreggono detta decisione, da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., consegue che nella fattispecie in esame deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; ciò perché la procedura concorsuale alla quale il ricorrente ha partecipato, risultando tra i vincitori, è stata indetta con D.D.G. del Ministero n. 1259 del 23 novembre 2017 e perché il thema decidendum non investe affatto la procedura concorsuale, ma la fase successiva, che attiene alla individuazione della sede di destinazione ed alla successiva stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato; 7.2 d’altro canto, giova evidenziare che al lo stesso bando di concorso va riconosciuta(invero) duplice natura giuridica: quella di provvedimento amministrativo, nella parte in cui concreta un atto del procedimento di evidenzapubblica di cui regola il successivo svolgimento, e quella di atto negoziale per gli aspetti sostanziali, in ragione della proposta di assunzione condizionata negli effetti all'espletamento della procedura concorsuale ed all'approvazione della graduatoria (v. già Cass., Sez.

U, 2 ottobre 2012, n. 16734 e successive conformi:Cass. n. 24614/2020, Cass. n. 30235/2019, Cass. n. 4436/2018, Cass. n. 12679/2016), e, relativamente atale seconda (e diversa) natura (i.e., di atto negoziale) si po rrebbe comunque il profilo, qui denunciato dal Delzio , della salvaguardia del diritto di precedenza ex art. 21 legge n. 104/1992 nella successiva scelta della sede, con eventuale disapplicazione , in ossequio al principio di legalità dell’azione amministrativa, della clausola n. 15 del bando concorsuale; 7.3 sicché, in accoglimento del primo motivo, va cassata la sentenza impugnata e dichiarata sulla controversia la giurisdizione del giudice ordinario;

8. il secondo motivo, afferente alla regolamentazione delle spese, resta,pertanto, assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata e rinvia, an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 512-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.512/2023 Cron. Rep. Ud.18/10/2023 CC avverso la sentenza n. 131/2022 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 08/11/2022 R.G.N. 116/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. il prof. [OSCURATO:PERSONA], vincitore del concorso per dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, siccome utilmente collocato in graduatoria con posizione n. 2.674 e punti 156.75, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), per l'accertamento del suo diritto di precedenza, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104 del 1992 (in quanto invalido al 67%), nella scelta della sede di assegnazione e del diritto a stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato con sede di lavoro nella Regione Puglia (anziché in Molise ove era stato illegittimamente destinato); in particolare, lamentava la violazione della citata disciplina che, se applicata in fase di assegnazione del personale vincitore del concorso ai singoli uffici scolastici regionali e non solo nella fase di assegnazione all’interno della singola regione, gli avrebbe consentito di ottenere una sede ben più prossima al luogo di residenza, ossia al Comune di Barletta; 2. il Tribunale di Campobasso aveva respinto nel merito la domanda; 3. decidendo sull’impugnazione, la Corte d’appello di Campobasso dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, per essere la controversia devoluta al giudice amministrativo; 4. avvero tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria, cui si sono opposti con controricorso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’[OSCURATO:PERSONA] per il Molise e l’Ufficio scolastico Regionale per la Puglia. Considerato che: 1. va premesso che nelle memorie il ricorrente, pur dando atto che sarebbe intervenuto lite pendente il trasferimento da Campobasso ad Andria,ha manifestato persistente «interesse alla decisione per vedere riconosciuto il suo diritto alla sede sin dall’inquadramento in prima assegnazione, con quanto ne conseguirebbe in termini di diritto al risarcimento del danno e soccombenza»; 2. tanto premesso in ordine all’interesse alla pronuncia si osserva quanto segue. 3. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per erronea interpretazione della domanda ed erronea individuazione della giurisdizione del G.A.; la domanda apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario perché riguardava «l’applicazione dell’art. 21 della legge n. 104/1992 dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, che ha chiuso la fase concorsuale ad evidenza pubblica, aprendo quella del rapporto individuale di lavoro»; come si evinceva dal ricorso introduttivo e dall’appello, oggetto della domanda era solo il compimento di atti di gestione del rapporto e precisamente la disapplicazione dell’art. 15 del bando di concorso e «l’assegnazione alle Regioni dei dirigenti scolastici vincitori di concorso, e dunque un’ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dall’art. 63 comma 4 d.lgs. n. 165/2001»; 4. con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente compensato le spese del doppio grado per un «contrasto tra la giurisprudenza di merito in materia», mentre qui era il giudice di legittimità ad indicare la giusta esegesi del quadro normativo e il corretto riparto della giurisdizione; 5. il primo motivo non individua correttamente il vizio ed erroneamente riconduce le censure, anziché al n. 1, ai numeri 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.; nondimeno, dalla lettura delle argomentazioni spese emerge che il ricorso è stato proposto per motivi di giurisdizione e, pertanto , può trovare applicazione il principio secondo cui l’onere della specificità imposto dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando solo l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931); 6. occorre altresì preliminarmente rilevare che con decreto del 10 settembre 2018 il [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte, rilevato che si sono formati orientamenti ormai consolidati sulle questioni di giurisdizione nella materia del pubblico impiego contrattualizzato, ha assegnato alla Sezione Lavoro i ricorsi per cassazione avverso le sentenze di giudici ordinari che affrontano dette questioni; 7. ciò posto, il primo motivo è fondato;7.1 la questione posta nel ricorso in esame è già stata oggetto di ampia e diffusa disamina da parte delle Sezioni Unite con la sentenza del 27 marzo 2008 n. 7945, relativa a vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame (cui adde, da ultimo, Cass., Sez. U, 9 giugno 2021, n. 16086); nella citata sentenza è stato affermato che «In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi ‒ stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a fronte del qualela perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale ‒ la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base alla […] legge n. 104 del 1992, il diritto ‒ che sorge con l'assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all'esaurimento della procedura concorsuale ‒ alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio»; dal principio affermato nella richiamata sentenza n. 7945/2008, al quale va data continuità, in quanto risultano condivisibili le argomentazioni motivazionali che sorreggono detta decisione, da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., consegue che nella fattispecie in esame deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; ciò perché la procedura concorsuale alla quale il ricorrente ha partecipato, risultando tra i vincitori, è stata indetta con D.D.G. del Ministero n. 1259 del 23 novembre 2017 e perché il thema decidendum non investe affatto la procedura concorsuale, ma la fase successiva, che attiene alla individuazione della sede di destinazione ed alla successiva stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato; 7.2 d’altro canto, giova evidenziare che al lo stesso bando di concorso va riconosciuta(invero) duplice natura giuridica: quella di provvedimento amministrativo, nella parte in cui concreta un atto del procedimento di evidenzapubblica di cui regola il successivo svolgimento, e quella di atto negoziale per gli aspetti sostanziali, in ragione della proposta di assunzione condizionata negli effetti all'espletamento della procedura concorsuale ed all'approvazione della graduatoria (v. già Cass., Sez. U, 2 ottobre 2012, n. 16734 e successive conformi:Cass. n. 24614/2020, Cass. n. 30235/2019, Cass. n. 4436/2018, Cass. n. 12679/2016), e, relativamente atale seconda (e diversa) natura (i.e., di atto negoziale) si po rrebbe comunque il profilo, qui denunciato dal Delzio , della salvaguardia del diritto di precedenza ex art. 21 legge n. 104/1992 nella successiva scelta della sede, con eventuale disapplicazione , in ossequio al principio di legalità dell’azione amministrativa, della clausola n. 15 del bando concorsuale; 7.3 sicché, in accoglimento del primo motivo, va cassata la sentenza impugnata e dichiarata sulla controversia la giurisdizione del giudice ordinario; 8. il secondo motivo, afferente alla regolamentazione delle spese, resta,pertanto, assorbito. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata e rinvia, an
Sentenza Cassazione n. 30569/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris