CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07180/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18534/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 59R20 F839X) e FERRAROVALERIA (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 61E51 F839C), rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 268/2017, depositata il 16/1/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano notificati quattro avvisidi accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2006 e 2007. Sulpresupposto che erano stati soci della [OSCURATO:SOCIETA], società a ristrettaNumero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026base sociale, cancellata dal registro delle imprese in data 29/6/2009,Numero di raccolta generale 7180/2026era loro contestata la distribuzione di utili extracontabili. Data pubblicazione 25/03/20262. Con la sentenza n. 26663/2015 la CTP di Napoli rigettava i ricorsidei contribuenti ritenendo:- che i termini per l’accertamento erano stati raddoppiati dall’art. 43,terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis applicabile,per la presenza di fattispecie penalmente rilevante che avevacomportato l’obbligo di denuncia;- che la cancellazione delle società dal registro delle imprese nonprivava gli ex soci di legittimazione passiva, così come non rilevavail dedotto loro coinvolgimento nella mala gestio della società;- che il reddito imponibile contestato, imputato in proporzione allequote societarie, derivava dai ricavi della società acquisiti in unperiodo precedente alla sua estinzione.3. Con la sentenza n. 268/2017, la CTR della Campania rigettaval’impugnazione dei contribuenti. Per il giudice di secondo grado:- un avviso notificato a una società cancellata dal registro delleimprese non è inesistente perché le obbligazioni della società non siestinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, a secondadella natura società, nei limiti di quanto riscosso in sede diliquidazione oppure illimitatamente;- non era necessario che la denuncia penale fosse trasmessadall’amministrazione finanziaria prima dello spirare dei terminiordinari di accertamento perché per gli avvisi notificati non trovaapplicazione l’art. 1, commi da 130 a 132 della legge n. 208 del2015, così come sul raddoppio dei termini di accertamento noninfluisce l’esito del procedimento penale;- discutendosi dell’imputazione ai soci del reddito da partecipazionein una società a ristretta partecipazione sociale, trova applicazionela presunzione di distribuzione degli utili sicché incombeva sui socifornire la prova contraria;2 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 7180/2026- pur essendo stata dedotta la nullità dell’avviso di accertamento neiData pubblicazione 25/03/2026confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., non risultava che l’avviso societario nonfosse oramai definitivo. Nemmeno emergevano elementi a sostegnodella sua presunta invalidità.4. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate concontroricorso.5. In data 28 febbraio 2020 i ricorrenti hanno depositato unamemoria, con allegate tre sentenze di merito, due ordinanze,informative di reato ex art. 331 c.p.p. e una visura camerale dellaMGM srl.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.7. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articoloi ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cpc»,i ricorrenti lamentano che sussista un rapporto di pregiudizialitànecessaria tra la controversia instaurata nei confronti di una societàdi capitali e quelle instaurate nei confronti dei soci e di averdocumentato l’esistenza di ricorsi ancora pendenti nei confronti degliavvisi di accertamento prodromici diretti contro [OSCURATO:SOCIETA]2. Il motivo è inammissibile. Lo era così come proposto con il ricorso,per carenza di autosufficienza e lo è dopo il deposito della memoriaillustrativa per mancanza d’interesse perché i ricorrenti hannoallegato che i procedimenti riguardanti la questione pregiudizialedegli avvisi societari sono stati decisi da sentenze passate ingiudicato. Il motivo è anche infondato, tenuto conto della più recentegiurisprudenza in tema di rapporti tra procedimento relativo allasocietà di capitali a ristretta base partecipativa e procedimentirelativi ai singoli soci. La dedotta definitività delle sentenze sugli3 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 7180/2026avvisi presupposto relativi alla società sposta piuttosto la questioneData pubblicazione 25/03/2026sulla prova del passaggio in giudicato delle decisioni e sulla rilevanzadi quei giudicati nel presente procedimento.2.1 Il motivo, innanzitutto, non contiene tutti gli elementi necessaria giustificare le ragioni per cui viene chiesta la cassazione dellasentenza di merito e valutarne la fondatezza, senza la necessità difare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso. Costituisceprincipio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'eserciziodel potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito,riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error inprocedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo dicensura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificareil contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicandoanche puntualmente i fatti processuali alla base dell'erroredenunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a penad'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principiodi autosufficienza (Cass. 29203/2023). La sospensione di unprocesso per pregiudizialità presuppone che il rapporto dipregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso chela causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, nongiustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in uninutile intralcio all'esercizio della giurisdizione, sicché, quando unasentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudiziodi merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è oneredel ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e restipresumibilmente tale sino all'accoglimento del ricorso (Cass.18206/2012, Cass. 22878/2015 e Cass. 26716/2019). Nel caso inesame il giudice di secondo grado ha esplicitamente affermato chenon vi era prova della non definitività dell’accertamento (rectius degliaccertamenti, venendo in rilievo i periodi d’imposta 2006 e 2007)relativo all’avviso emesso nei confronti della società. Nel dolersi perla prima volta nel giudizio di legittimità della violazione dell’art. 2954 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 7180/2026c.p.c., i ricorrenti si sono limitati a dedurre genericamente che “sinData pubblicazione 25/03/2026dall’atto introduttivo” avevano “evidenziato e documentato con copiadel ricorso” che fossero pendenti avanti alla CTP di Milano i ricorsiavverso gli avvisi di accertamento prodromici e che ancora oggi icontenziosi sono sub judice.2.2 In secondo luogo, il motivo è infondato in quanto, in tema disospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi incui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica cherichieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sullacausa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto dipregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito consentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudiziopregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza diprosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in viafacoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c.,applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tragiudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. (Cass.,S.U., 21763/2021 e Cass. 12258/2025). Questa Corte ha ancheaffermato che «l'indipendenza dei procedimenti relativi alla societàdi capitali a ristretta base partecipativa ed al singolo socio, inconsiderazione della diversità soggettiva e oggettiva dei relativirapporti tributari, esclude la “obbligatorietà necessaria” dellasospensione ex art. 295 c.p.c. di quello relativo al socio in attesa delpassaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti dellasocietà, non potendo il socio, terzo rispetto alla società, esserepregiudicato, in violazione del diritto di difesa, da un giudicato chedefinisca un giudizio al quale non abbia partecipato o non sia statomesso in grado di partecipare; diversamente, la direttaconseguenzialità della determinazione del reddito del socio daquanto accertato in capo alla società discendente dalla comunanzadi presupposti fattuali, e, dunque, la relazione in termini di5 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026pregiudizialità-tecnica tra i rapporti, comportando l’estensione degliNumero di raccolta generale 7180/2026effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo allDaa tas opucbbielictaàzio ne 25/03/2026su quello relativo al socio, si concilia, sul piano processuale, con lasospensione facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma,c.p.c., del giudizio relativo al socio allorquando quello pregiudicanterelativo alla società sia stato definito con sentenza non passata ingiudicato e con la conseguenziale risoluzione dell’eventualesopravvenuto conflitto tra giudicati ai sensi dell’art. 336, secondocomma, c.p.c.» (Cass. 29900/2025).2.3 Con la memoria datata 20 gennaio 2020, depositata il 28febbraio 2020, la difesa dei ricorrenti ha prodotto tre sentenze dimerito riguardanti avvisi di accertamento societari (CTR dellaLombardia n. 5367/2018 e CTR della Lombardia n. 4352/2019) eavvisi d’intimazione che presupponevano avvisi di accertamento“definitivi” (CTR della Lombardia 5056/2018). Con specificoriferimento alla sentenza della CTR della Lombardia n. 5056/2018emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per degli avvisi d’intimazioneper gli anni 2006 e 2007, i ricorrenti hanno eccepito che la decisionesia oramai definitiva, invocando l’esistenza di un giudicato “su tuttele eccezioni di fatto e diritto”, che sebbene riferite alla Ferraro,necessariamente devono riguardare entrambi i soci. Il passaggio ingiudicato della sentenza, in mancanza di una previsione specifica,deve peraltro essere certificato secondo quanto previsto dall'art. 124disp. att. c.p.c., applicabile ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, con attestazione, in calce alla copia della sentenza contenentela relazione della notificazione alla controparte o alla copia dellasentenza non notificata, che nei termini di legge non sia stataproposta impugnazione (Cass. 3621/2019, Cass. 6868/2022, Cass.9458/2025 e Cass. 4597/2026). Secondo un diverso orientamento ilgiudice sarebbe libero di rilevare e valutare d’ufficio il giudicatoesterno anche nel caso di mancanza della rituale certificazione delcancelliere: viene fatto riferimento a un giudicato risultante da altre6 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 7180/2026pronunce (Cass. 16695/2022 e Cass. 16589/2021) o all’ipotesi in cuiData pubblicazione 25/03/2026la controparte abbia esplicitamente ammesso l’intervenutaformazione del giudicato eccepito, poiché in tale caso lacertificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova unfatto pacificamente ammesso (Cass. 36258/2023 e Cass.4803/2018). La copia della sentenza depositata, tuttavia, non recaalcuna certificazione, non vi è ammissione da parte dell’Agenzia delleentrate circa il passaggio in giudicato della sentenza né la definitivitàrisulta accertata da altre decisioni.2.4 Da ultimo, con la memoria 23 gennaio 2026 i difensori deiricorrenti hanno dedotto che anche le sentenze della CTR dellaLombardia n. 5367/2018 e n. 4352/2019, già prodotte con lamemoria 28 febbraio 2020, erano state depositate “con attestazionedi mancata impugnativa” e che con tali decisioni sono stati annullatigli avvisi di accertamento prodromici societari per il 2006 e il 2007rispettivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Anche le copie di queste due ulteriori sentenze non recano alcunacertificazione in ordine alla loro mancata impugnazione; lacontroparte non ha riconosciuto il loro passaggio in giudicato né ladefinitività risulta accertata da altre decisioni. Deve concludersi cheparte ricorrente non ha provato un giudicato tributario esternoincompatibile con la presunzione di distruzione di utili extracontabiliai soci.3. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 2495 cc in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cpc –Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc in relazione all’art.360 n. 3», i ricorrenti lamentano che gli avvisi di accertamentoprodromici intestati alla [OSCURATO:SOCIETA] erano stati loro notificati quali exsoci e che l’Ufficio non poteva elevare alcun avviso nei confronti diuna società estinta. Il giudice di merito non si è pronunciato sullanullità insanabile degli atti prodromici. La responsabilità dei soci di7 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 7180/2026una società di capitali è limitata a quanto ricevuto nel bilancio inData pubblicazione 25/03/2026liquidazione.4. Il secondo motivo non è accoglibile perché gli avvisi diaccertamento non riguardano la responsabilità dei soci ex art. 2495c.c. quali successori della società per obbligazioni fiscali della societàma obbligazioni tributarie dei soci, a fini IRPEF, derivanti dalladistribuzione di utili extracontabili in anni d’imposta precedenti allaestinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese.La lamentata nullità per vizi formali degli avvisi di accertamento neiconfronti della società per gli stessi anni d’imposta nonpregiudicherebbe la possibilità di un accertamento nei confronti deisoci. Occorre distinguere fra annullamento per motivi di merito eannullamento per motivi formali. Un annullamento per motiviemesso nei confronti della società, sancito con sentenza passata ingiudicato, estende i suoi effetti a favore di tutti i soci e quindi anchenel connesso giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamentonotificato al singolo socio e relativo al suo reddito da partecipazionescaturente a seguito di rettifica operato nei confronti della società,in quanto l’accertamento negativo rimuove il presupposto da cuidipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal soci (Cass.40844/2021, Cass. 34549/2024 e Cass. 29900/2025). Nel caso diannullamento per motivi formali, in via esemplificativa perinesistenza della notifica, per errata intestazione dell'avviso ol’estinzione della società in data antecedente alla notifica dell’avvisodi accertamento, la pronuncia non fa stato nei confronti dei soci. Lamancanza di un accertamento incontestabile sull’infondatezza dellapretesa correlata ai ricavi non contabilizzati, impregiudicata la sortedell’accertamento notificato alla società, può giustificare una pretesanei confronti del socio e costituire, qualora i ricavi siano dimostrati,condizione legittimante della richiesta fiscale correlata al maggiorreddito di partecipazione a carico del socio, applicata la presunzione8 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026di attribuzione ai soci degli utili extra bilancio (Cass. 11680/2016,Numero di raccolta generale 7180/2026Cass. 752/2021 e Cass. 10723/2021). Data pubblicazione 25/03/20265. Con il terzo motivo, rubricato «Erronea individuazione delsoggetto passivo e destinatario degli avvisi di accertamentoprodromici, da indentificarsi nella [OSCURATO:SOCIETA] e non nellaMGM srl – omessa pronuncia su punti decisivi della controversia inrelazione all’art. 360 n. 5 cpc – Violazione del principio dicompetenza territoriale esclusiva», i ricorrenti deducono a) che conil processo verbale di constatazione i verificatori avevano ritenutoche [OSCURATO:SOCIETA] fosse la continuazione di [OSCURATO:SOCIETA]; b) che perl’iter logico sotteso al PVC l’unico soggetto passivo della pretesatributaria è [OSCURATO:SOCIETA], come accertato anche dalla sentenzadella CTR della Campania n. 10664/2016 relativa a un contenziosopromosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]; c) che ne consegue la nullità degliavvisi accertamento prodromici perché emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano,priva di competenza a emettere avvisi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]6. Il terzo motivo è inammissibile. L'art. 360, primo comma 1, num.5, c.p.c., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabilela censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive(Cass. 26305/2018). Che possa ravvisarsi, e in quali termini, unrapporto di continuità tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] non ha alcunarilevanza nel presente giudizio, riguardante la distribuzione di utiliextracontabili della [OSCURATO:SOCIETA] ai propri soci nel biennio 2006-2007.7. Con il quarto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 43 DPR 600/73 e art 57 DPR 633/72, e dell’art. 331 cpp, inrelazione all’art. 360 n. 3 e 5 cpc – raddoppio dei termini perl’accertamento», i ricorrenti eccepiscono “l’omessa pronuncia” delgiudice di appello in ordine al mancato superamento per l’anno 2007delle soglie di punibilità previste dalla legge n. 74 del 2000, ai fini9 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026del raddoppio dei termini per l’accertamento e ribadiscono, “benchéNumero di raccolta generale 7180/2026a conoscenza dell’orientamento espresso sul puntoDa”t a pudbbaliclalazio ne 25/03/2026giurisprudenza di legittimità, le eccezioni sollevate sul “raddoppio deitermini” per l’accertamento tributario per effetto delle disposizioniintrodotte dalla legge finanziaria 2016 aventi valore retroattivo.8. Il quarto motivo è inammissibile sia perché non vi è stata alcunaomissione di pronuncia, comunque non riconducibile né al num. 3 néal num. 5 ma piuttosto al num. 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c.,sia perché, il provvedimento impugnato ha deciso la questione didiritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non vieneofferto alcun argomento ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c. che possa indurrea mutare l’orientamento consolidato.8.1. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza diappello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da partedel giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia ladecisione adottata comporti necessariamente la reiezione di talemotivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cuisia stata completamente omessa una decisione su di un punto che sipalesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass.1525/2019). Non è nemmeno corretto che il giudice non si fossepronunciato sull’irrilevanza dell’eccepito mancato superamento dellesoglie di punibilità di uno dei reati della legge n. 74 del 2000 perchéla CTR aveva evidenziato che, ai fini del raddoppio dei termini didecadenza per l’esercizio dell’azione tributaria, rilevava che vi fossestata la trasmissione di una notizia di reato (v. motivazione dellasentenza impugnata, pag. 4) mentre era indifferente l’esito delprocedimento penale. Il raddoppio dei termini prescindeva daun’eventuale archiviazione del procedimento penale o da unasentenza di proscioglimento.8.2 Nel ritenere applicabile la disciplina del raddoppio dei termini ilgiudice di merito ha richiamato espressamente l’orientamentogiurisprudenziale, secondo cui i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R.10 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972Numero di raccolta generale 7180/2026per l'IVA, nella versione applicabile ratione temporDisa,ta pusbbolincaozio ne 25/03/2026raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgerel'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa siaarchiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, conriguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'impostaprecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidanole modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, il cui art. 1,comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che sioccupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativodel precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - dicui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del qualela nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali diconstatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva osanzionatoria entro il 31 dicembre 2015 (Cass. 16728/2016, Cass.26037/2016, Cass. 11620/2018 e Cass. 666/2025). Con il motivonon viene fornito alcun argomento che possa indurre a modificare ilconsolidato indirizzo giurisprudenziale.9. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità,liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenutoconto del valore della causa, nella somma di euro 7.800,00 percompensi, seguono la soccombenza. Sussistono i presuppostiprocessuali per imporre il pagamento del cd. doppio contributounificato.Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 7180/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUtiliMARIA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere extracontabiliSocietà diVALENTINO [OSCURATO:PERSONA] Consiglierecapitali aPAOLO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ristretta basesocialeGIANLUCA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18534/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 59R20 F839X) e FERRAROVALERIA (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 61E51 F839C), rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 268/2017, depositata il 16/1/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano notificati quattro avvisidi accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2006 e 2007. Sulpresupposto che erano stati soci della [OSCURATO:SOCIETA], società a ristrettaNumero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026base sociale, cancellata dal registro delle imprese in data 29/6/2009,Numero di raccolta generale 7180/2026era loro contestata la distribuzione di utili extracontabili. Data pubblicazione 25/03/20262. Con la sentenza n. 26663/2015 la CTP di Napoli rigettava i ricorsidei contribuenti ritenendo:- che i termini per l’accertamento erano stati raddoppiati dall’art. 43,terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis applicabile,per la presenza di fattispecie penalmente rilevante che avevacomportato l’obbligo di denuncia;- che la cancellazione delle società dal registro delle imprese nonprivava gli ex soci di legittimazione passiva, così come non rilevavail dedotto loro coinvolgimento nella mala gestio della società;- che il reddito imponibile contestato, imputato in proporzione allequote societarie, derivava dai ricavi della società acquisiti in unperiodo precedente alla sua estinzione.3. Con la sentenza n. 268/2017, la CTR della Campania rigettaval’impugnazione dei contribuenti. Per il giudice di secondo grado:- un avviso notificato a una società cancellata dal registro delleimprese non è inesistente perché le obbligazioni della società non siestinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, a secondadella natura società, nei limiti di quanto riscosso in sede diliquidazione oppure illimitatamente;- non era necessario che la denuncia penale fosse trasmessadall’amministrazione finanziaria prima dello spirare dei terminiordinari di accertamento perché per gli avvisi notificati non trovaapplicazione l’art. 1, commi da 130 a 132 della legge n. 208 del2015, così come sul raddoppio dei termini di accertamento noninfluisce l’esito del procedimento penale;- discutendosi dell’imputazione ai soci del reddito da partecipazionein una società a ristretta partecipazione sociale, trova applicazionela presunzione di distribuzione degli utili sicché incombeva sui socifornire la prova contraria;2 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 7180/2026- pur essendo stata dedotta la nullità dell’avviso di accertamento neiData pubblicazione 25/03/2026confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., non risultava che l’avviso societario nonfosse oramai definitivo. Nemmeno emergevano elementi a sostegnodella sua presunta invalidità.4. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motivi, a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate concontroricorso.5. In data 28 febbraio 2020 i ricorrenti hanno depositato unamemoria, con allegate tre sentenze di merito, due ordinanze,informative di reato ex art. 331 c.p.p. e una visura camerale dellaMGM srl.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.7. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articoloi ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cpc»,i ricorrenti lamentano che sussista un rapporto di pregiudizialitànecessaria tra la controversia instaurata nei confronti di una societàdi capitali e quelle instaurate nei confronti dei soci e di averdocumentato l’esistenza di ricorsi ancora pendenti nei confronti degliavvisi di accertamento prodromici diretti contro [OSCURATO:SOCIETA]2. Il motivo è inammissibile. Lo era così come proposto con il ricorso,per carenza di autosufficienza e lo è dopo il deposito della memoriaillustrativa per mancanza d’interesse perché i ricorrenti hannoallegato che i procedimenti riguardanti la questione pregiudizialedegli avvisi societari sono stati decisi da sentenze passate ingiudicato. Il motivo è anche infondato, tenuto conto della più recentegiurisprudenza in tema di rapporti tra procedimento relativo allasocietà di capitali a ristretta base partecipativa e procedimentirelativi ai singoli soci. La dedotta definitività delle sentenze sugli3 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 7180/2026avvisi presupposto relativi alla società sposta piuttosto la questioneData pubblicazione 25/03/2026sulla prova del passaggio in giudicato delle decisioni e sulla rilevanzadi quei giudicati nel presente procedimento.2.1 Il motivo, innanzitutto, non contiene tutti gli elementi necessaria giustificare le ragioni per cui viene chiesta la cassazione dellasentenza di merito e valutarne la fondatezza, senza la necessità difare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso. Costituisceprincipio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'eserciziodel potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito,riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error inprocedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo dicensura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificareil contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicandoanche puntualmente i fatti processuali alla base dell'erroredenunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a penad'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principiodi autosufficienza (Cass. 29203/2023). La sospensione di unprocesso per pregiudizialità presuppone che il rapporto dipregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso chela causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, nongiustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in uninutile intralcio all'esercizio della giurisdizione, sicché, quando unasentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudiziodi merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è oneredel ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e restipresumibilmente tale sino all'accoglimento del ricorso (Cass.18206/2012, Cass. 22878/2015 e Cass. 26716/2019). Nel caso inesame il giudice di secondo grado ha esplicitamente affermato chenon vi era prova della non definitività dell’accertamento (rectius degliaccertamenti, venendo in rilievo i periodi d’imposta 2006 e 2007)relativo all’avviso emesso nei confronti della società. Nel dolersi perla prima volta nel giudizio di legittimità della violazione dell’art. 2954 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 7180/2026c.p.c., i ricorrenti si sono limitati a dedurre genericamente che “sinData pubblicazione 25/03/2026dall’atto introduttivo” avevano “evidenziato e documentato con copiadel ricorso” che fossero pendenti avanti alla CTP di Milano i ricorsiavverso gli avvisi di accertamento prodromici e che ancora oggi icontenziosi sono sub judice.2.2 In secondo luogo, il motivo è infondato in quanto, in tema disospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi incui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica cherichieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sullacausa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto dipregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito consentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudiziopregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza diprosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in viafacoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c.,applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tragiudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. (Cass.,S.U., 21763/2021 e Cass. 12258/2025). Questa Corte ha ancheaffermato che «l'indipendenza dei procedimenti relativi alla societàdi capitali a ristretta base partecipativa ed al singolo socio, inconsiderazione della diversità soggettiva e oggettiva dei relativirapporti tributari, esclude la “obbligatorietà necessaria” dellasospensione ex art. 295 c.p.c. di quello relativo al socio in attesa delpassaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti dellasocietà, non potendo il socio, terzo rispetto alla società, esserepregiudicato, in violazione del diritto di difesa, da un giudicato chedefinisca un giudizio al quale non abbia partecipato o non sia statomesso in grado di partecipare; diversamente, la direttaconseguenzialità della determinazione del reddito del socio daquanto accertato in capo alla società discendente dalla comunanzadi presupposti fattuali, e, dunque, la relazione in termini di5 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026pregiudizialità-tecnica tra i rapporti, comportando l’estensione degliNumero di raccolta generale 7180/2026effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo allDaa tas opucbbielictaàzio ne 25/03/2026su quello relativo al socio, si concilia, sul piano processuale, con lasospensione facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma,c.p.c., del giudizio relativo al socio allorquando quello pregiudicanterelativo alla società sia stato definito con sentenza non passata ingiudicato e con la conseguenziale risoluzione dell’eventualesopravvenuto conflitto tra giudicati ai sensi dell’art. 336, secondocomma, c.p.c.» (Cass. 29900/2025).2.3 Con la memoria datata 20 gennaio 2020, depositata il 28febbraio 2020, la difesa dei ricorrenti ha prodotto tre sentenze dimerito riguardanti avvisi di accertamento societari (CTR dellaLombardia n. 5367/2018 e CTR della Lombardia n. 4352/2019) eavvisi d’intimazione che presupponevano avvisi di accertamento“definitivi” (CTR della Lombardia 5056/2018). Con specificoriferimento alla sentenza della CTR della Lombardia n. 5056/2018emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per degli avvisi d’intimazioneper gli anni 2006 e 2007, i ricorrenti hanno eccepito che la decisionesia oramai definitiva, invocando l’esistenza di un giudicato “su tuttele eccezioni di fatto e diritto”, che sebbene riferite alla Ferraro,necessariamente devono riguardare entrambi i soci. Il passaggio ingiudicato della sentenza, in mancanza di una previsione specifica,deve peraltro essere certificato secondo quanto previsto dall'art. 124disp. att. c.p.c., applicabile ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, con attestazione, in calce alla copia della sentenza contenentela relazione della notificazione alla controparte o alla copia dellasentenza non notificata, che nei termini di legge non sia stataproposta impugnazione (Cass. 3621/2019, Cass. 6868/2022, Cass.9458/2025 e Cass. 4597/2026). Secondo un diverso orientamento ilgiudice sarebbe libero di rilevare e valutare d’ufficio il giudicatoesterno anche nel caso di mancanza della rituale certificazione delcancelliere: viene fatto riferimento a un giudicato risultante da altre6 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 7180/2026pronunce (Cass. 16695/2022 e Cass. 16589/2021) o all’ipotesi in cuiData pubblicazione 25/03/2026la controparte abbia esplicitamente ammesso l’intervenutaformazione del giudicato eccepito, poiché in tale caso lacertificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova unfatto pacificamente ammesso (Cass. 36258/2023 e Cass.4803/2018). La copia della sentenza depositata, tuttavia, non recaalcuna certificazione, non vi è ammissione da parte dell’Agenzia delleentrate circa il passaggio in giudicato della sentenza né la definitivitàrisulta accertata da altre decisioni.2.4 Da ultimo, con la memoria 23 gennaio 2026 i difensori deiricorrenti hanno dedotto che anche le sentenze della CTR dellaLombardia n. 5367/2018 e n. 4352/2019, già prodotte con lamemoria 28 febbraio 2020, erano state depositate “con attestazionedi mancata impugnativa” e che con tali decisioni sono stati annullatigli avvisi di accertamento prodromici societari per il 2006 e il 2007rispettivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Anche le copie di queste due ulteriori sentenze non recano alcunacertificazione in ordine alla loro mancata impugnazione; lacontroparte non ha riconosciuto il loro passaggio in giudicato né ladefinitività risulta accertata da altre decisioni. Deve concludersi cheparte ricorrente non ha provato un giudicato tributario esternoincompatibile con la presunzione di distruzione di utili extracontabiliai soci.3. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 2495 cc in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cpc –Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cc in relazione all’art.360 n. 3», i ricorrenti lamentano che gli avvisi di accertamentoprodromici intestati alla [OSCURATO:SOCIETA] erano stati loro notificati quali exsoci e che l’Ufficio non poteva elevare alcun avviso nei confronti diuna società estinta. Il giudice di merito non si è pronunciato sullanullità insanabile degli atti prodromici. La responsabilità dei soci di7 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 7180/2026una società di capitali è limitata a quanto ricevuto nel bilancio inData pubblicazione 25/03/2026liquidazione.4. Il secondo motivo non è accoglibile perché gli avvisi diaccertamento non riguardano la responsabilità dei soci ex art. 2495c.c. quali successori della società per obbligazioni fiscali della societàma obbligazioni tributarie dei soci, a fini IRPEF, derivanti dalladistribuzione di utili extracontabili in anni d’imposta precedenti allaestinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese.La lamentata nullità per vizi formali degli avvisi di accertamento neiconfronti della società per gli stessi anni d’imposta nonpregiudicherebbe la possibilità di un accertamento nei confronti deisoci. Occorre distinguere fra annullamento per motivi di merito eannullamento per motivi formali. Un annullamento per motiviemesso nei confronti della società, sancito con sentenza passata ingiudicato, estende i suoi effetti a favore di tutti i soci e quindi anchenel connesso giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamentonotificato al singolo socio e relativo al suo reddito da partecipazionescaturente a seguito di rettifica operato nei confronti della società,in quanto l’accertamento negativo rimuove il presupposto da cuidipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal soci (Cass.40844/2021, Cass. 34549/2024 e Cass. 29900/2025). Nel caso diannullamento per motivi formali, in via esemplificativa perinesistenza della notifica, per errata intestazione dell'avviso ol’estinzione della società in data antecedente alla notifica dell’avvisodi accertamento, la pronuncia non fa stato nei confronti dei soci. Lamancanza di un accertamento incontestabile sull’infondatezza dellapretesa correlata ai ricavi non contabilizzati, impregiudicata la sortedell’accertamento notificato alla società, può giustificare una pretesanei confronti del socio e costituire, qualora i ricavi siano dimostrati,condizione legittimante della richiesta fiscale correlata al maggiorreddito di partecipazione a carico del socio, applicata la presunzione8 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026di attribuzione ai soci degli utili extra bilancio (Cass. 11680/2016,Numero di raccolta generale 7180/2026Cass. 752/2021 e Cass. 10723/2021). Data pubblicazione 25/03/20265. Con il terzo motivo, rubricato «Erronea individuazione delsoggetto passivo e destinatario degli avvisi di accertamentoprodromici, da indentificarsi nella [OSCURATO:SOCIETA] e non nellaMGM srl – omessa pronuncia su punti decisivi della controversia inrelazione all’art. 360 n. 5 cpc – Violazione del principio dicompetenza territoriale esclusiva», i ricorrenti deducono a) che conil processo verbale di constatazione i verificatori avevano ritenutoche [OSCURATO:SOCIETA] fosse la continuazione di [OSCURATO:SOCIETA]; b) che perl’iter logico sotteso al PVC l’unico soggetto passivo della pretesatributaria è [OSCURATO:SOCIETA], come accertato anche dalla sentenzadella CTR della Campania n. 10664/2016 relativa a un contenziosopromosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]; c) che ne consegue la nullità degliavvisi accertamento prodromici perché emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano,priva di competenza a emettere avvisi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]6. Il terzo motivo è inammissibile. L'art. 360, primo comma 1, num.5, c.p.c., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabilela censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive(Cass. 26305/2018). Che possa ravvisarsi, e in quali termini, unrapporto di continuità tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] non ha alcunarilevanza nel presente giudizio, riguardante la distribuzione di utiliextracontabili della [OSCURATO:SOCIETA] ai propri soci nel biennio 2006-2007.7. Con il quarto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 43 DPR 600/73 e art 57 DPR 633/72, e dell’art. 331 cpp, inrelazione all’art. 360 n. 3 e 5 cpc – raddoppio dei termini perl’accertamento», i ricorrenti eccepiscono “l’omessa pronuncia” delgiudice di appello in ordine al mancato superamento per l’anno 2007delle soglie di punibilità previste dalla legge n. 74 del 2000, ai fini9 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026del raddoppio dei termini per l’accertamento e ribadiscono, “benchéNumero di raccolta generale 7180/2026a conoscenza dell’orientamento espresso sul puntoDa”t a pudbbaliclalazio ne 25/03/2026giurisprudenza di legittimità, le eccezioni sollevate sul “raddoppio deitermini” per l’accertamento tributario per effetto delle disposizioniintrodotte dalla legge finanziaria 2016 aventi valore retroattivo.8. Il quarto motivo è inammissibile sia perché non vi è stata alcunaomissione di pronuncia, comunque non riconducibile né al num. 3 néal num. 5 ma piuttosto al num. 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c.,sia perché, il provvedimento impugnato ha deciso la questione didiritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non vieneofferto alcun argomento ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c. che possa indurrea mutare l’orientamento consolidato.8.1. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza diappello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da partedel giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia ladecisione adottata comporti necessariamente la reiezione di talemotivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cuisia stata completamente omessa una decisione su di un punto che sipalesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass.1525/2019). Non è nemmeno corretto che il giudice non si fossepronunciato sull’irrilevanza dell’eccepito mancato superamento dellesoglie di punibilità di uno dei reati della legge n. 74 del 2000 perchéla CTR aveva evidenziato che, ai fini del raddoppio dei termini didecadenza per l’esercizio dell’azione tributaria, rilevava che vi fossestata la trasmissione di una notizia di reato (v. motivazione dellasentenza impugnata, pag. 4) mentre era indifferente l’esito delprocedimento penale. Il raddoppio dei termini prescindeva daun’eventuale archiviazione del procedimento penale o da unasentenza di proscioglimento.8.2 Nel ritenere applicabile la disciplina del raddoppio dei termini ilgiudice di merito ha richiamato espressamente l’orientamentogiurisprudenziale, secondo cui i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R.10 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972Numero di raccolta generale 7180/2026per l'IVA, nella versione applicabile ratione temporDisa,ta pusbbolincaozio ne 25/03/2026raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgerel'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa siaarchiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, conriguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'impostaprecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidanole modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, il cui art. 1,comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che sioccupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativodel precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - dicui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del qualela nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali diconstatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva osanzionatoria entro il 31 dicembre 2015 (Cass. 16728/2016, Cass.26037/2016, Cass. 11620/2018 e Cass. 666/2025). Con il motivonon viene fornito alcun argomento che possa indurre a modificare ilconsolidato indirizzo giurisprudenziale.9. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità,liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenutoconto del valore della causa, nella somma di euro 7.800,00 percompensi, seguono la soccombenza. Sussistono i presuppostiprocessuali per imporre il pagamento del cd. doppio contributounificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento infavore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate nella somma di euro 7.800,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.11 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,Numero di raccolta generale 7180/2026inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012D,a tda àpu babltictaozio ne 25/03/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17/2/2026il PresidenteLucio Napolitano12 di 12P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento infavore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate nella somma di euro 7.800,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.11 di 12Numero registro generale 18534/2017Numero sezionale 1561/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,Numero di raccolta generale 7180/2026inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012D,a tda àpu babltictaozio ne 25/03/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17/2/2026il PresidenteLucio Napolitano12 di 12