CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il motivo di ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], illustrato anche con memoria, avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile poiché la ritenuta sussistenza della recidiva è solidamente fondata, al di là del riferimento al furto commesso successivamente a quello per cui è processo, sulle modalità del fatto e sui precedenti idonei a dimostrare l'accresciuta pericolosità del ricorrente; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] arzo Stgta n Pal-f-a- A 5( [OSCURATO:PERSONA]