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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 32809/2022

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te: bcv-v) ORDINANZA sul ricorso 25111/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA a r.l., in persona del suo liquidatore pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, n. 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1324/2019 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 28.2.2019, R.G. n. 1037/2018.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore: [OSCURATO:PERSONA] che: 1) con sentenza resa il 30.10.2017, il Tribunale di Benevento, decidendo nei due procedimenti introdotti, con distinti ricorsi da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] a r.I., e poi riuniti, così provvedeva: "1 dichiara illegittimo il licenziamento intimato in data 31.10.2011 e per l'effetto ordina al datore di lavoro di riassumere la [OSCURATO:PERSONA] nel termine di gg. 3 con condanna al risarcimento nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatti quantificata in euro 1306,66; 2 condanna la resistente al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle differenze retributive, ferie non godute, mensilità aggiuntive e tfr, quest'ultimo limitatamente al secondo rapporto, che liquida in complessivi 32441,88 di cui 22511,89 per il rapporto 13.2.2008 al 31.10.2011 e euro 9929,99 per il rapporto dall'8.10.12 al [OSCURATO:DATA_NASCITA] oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo"; condannando la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, come liquidate. 2) la Corte d'appello di Napoli, sull'appello proposto contro tale decisione dalla società datrice di lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, e in parziale riforma della impugnata sentenza, ordinava a detta società di riassumere la [OSCURATO:PERSONA] nel termine di gg. 3 o, in mancanza, a risarcirle il danno versando una indennità nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, quantificata in C 1.306,66; e compensava le spese del grado. 3) per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva che in modo improprio il primo giudice avesse disposto congiuntamente la riassunzione e la condanna al pagamento di sei mensilità di retribuzione, laddove in base all'invocata L. 108/1990 e in particolare, secondo l'art. 8 L. 604/1966, la previsione da applicare era che quando il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a versargli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; disattendeva, invece, per il resto i motivi d'appello della datrice di lavoro. 4) avverso la sentenza di secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] a r.I., nel frattempo posta in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5) ha resistito al ricorso la [OSCURATO:PERSONA], mediante controricorso. 6) sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria.

CONSIDERATO che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in modo particolare dell'art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 111 Costituzione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.", nonché "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.".

Eccepisce, in primo luogo, "la violazione dell'art. 112 cpc in cui è incorsa la Corte di Appello atteso che nonostante parte resistente ([OSCURATO:PERSONA]) avesse abbandonato la domanda di riassunzione, come avanzata in sede di ricorsi, e nonostante avesse coltivato esclusivamente la domanda di condanna al pagamento di somme aventi titolo di cui ai ricorsi introduttivi, ed alla stregua delle note autorizzate datate 8.6.2017 di parte resistente ([OSCURATO:PERSONA]), ha condannato parte ricorrente, in via alternativa, alla riassunzione nel termine di gg. 3 di [OSCURATO:PERSONA]".

In secondo luogo, eccepisce "altresì la violazione dell'art. 112 cpc da parte della Corte di Appello atteso che, nonostante parte ricorrente avesse censurato la sentenza di prime cure sotto il profilo della riassunzione, per intervenuta rinuncia da parte resistente, la stessa ha omesso di pronunciarsi al riguardo con violazione dell'art. 111 Costituzione stante l'assenza di motivazione per omesso esame sul punto". 2) con il secondo motivo la ricorrente deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in modo particolare degli artt. 113, 115 e 116 cpc in combinato disposto con l'art. 111 Costituzione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.", nonché "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.".

Sostiene che la "Corte di Appello è incorsa nella violazione degli artt. 113, 115, 116 cpc allorquando ha ritenuto provato il lavoro straordinario sulla scorta di risultanze testimoniali ritenute, erroneamente, univoche ed adeguate con violazione dell'art. 111 Costituzione stante l'assenza di motivazione a riguardo". 3) con il terzo motivo deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in modo particolare degli artt. 113, 115 e 116 cpc, in relazione all'art. 360, cornma 1, n. 3) c.p.c.", nonché "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.".

Assume la violazione delle norme su indicate "da parte della Corte di Appello allorquando ha ritenuto di asseverare i conteggi nei ricorsi originali avanti al Tribunale nonostante la contestazione degli stessi da parte del ricorrente fin dalla prima memoria difensiva". 4) il primo motivo è inammissibile sotto molteplici profili. 4.1) più nello specifico, anche di recente è stato riaffermato da questa Corte che l'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non gia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con mod., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (così Cass. civ., sez.

II, 24.5.2021, n. 14140), avendo la Corte più volte sancito che l'omessa pronuncia su un motivo di appello può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, n. 4) c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr., ad es., Cass. civ., sez.

I, 9.12.2019, n. 32023). 4.2) nel caso di specie - notato che la ricorrente, pur richiamando l'art. 112 c.p.c., fa invece riferimento ai mezzi di cui a n. 3) e 5) dell'art. 360, comma primo, c.p.c., e non anche a quello di cui al n. 4) dello stesso primo comma - la censura in esame è formulata in modo da contravvenire al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione. 4.3) più in particolare, l'attuale impugnante ha qui sostenuto che, a pag. 6 del suo ricorso in appello, aveva dedotto che, nonostante la lavoratrice ricorrente avesse abbandonato la domanda di riassunzione, come avanzata nei suoi ricorsi, e nonostante avesse coltivato esclusivamente la domanda di condanna al pagamento di somme di danaro, il Tribunale, in palese violazione dell'art. 112 c.p.c., condannava la società resistente, attuale ricorrente in sede di legittimità, alla riassunzione della [OSCURATO:PERSONA], con condanna al risarcimento nella misura di sei mensilità, lamentando, perciò, che la Corte di merito, nonostante tale preciso motivo di doglianza, nulla aveva inteso rispondere in proposito.

Manca, tuttavia, la ricorrente di specificare in quale dei suoi motivi in appello fossero state fatte valere tali sue deduzioni, onde investire il giudice di secondo grado del potere-dovere di esprimersi a riguardo, pur dando conto che lo stesso giudice aveva riferito i suoi motivi d'appello in termini diversi, considerando sì che fosse stata eccepita, nel primo motivo di appello, anche la violazione dell'art.112 c.p.c. da parte del primo giudice, ma su un piano del tutto differente da quello sostenuto nelle su riportate deduzioni della Vinanda (cfr. pag. 13 del ricorso a questa Corte). 5) parimenti inammissibile è il secondo motivo.

In tal caso, infatti, sono impropri e distonici rispetto a quanto effettivamente dedotto i vizi che la ricorrente promiscuamente indica, ossia, quelli di cui a n. 3) e n. 5) del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ. 5.1) deve anzitutto ribadirsi il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (v. tra le altre Cass.

I civ. n. 16526 del 5/8/2016.

Cfr. altresì Cass.

III civ. n. 5066 del 5/3/2007: il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione - o il capo di essa - censurata, ovvero la specificazione di illogicità, o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi, mentre non può farsi valere il contrasto dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poiché, diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito; inoltre, e più recentemente, Cass.

H civ. n. 27415 del 29/10/2018, ha insegnato che l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, di guisa che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Analogamente, secondo Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 7/4/2014, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 5.2) orbene, anche nello svolgimento del secondo motivo, la ricorrente non ha assolto praticamente a nessuno degli oneri deduttivi come specificati nelle decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte, mancando del tutto d'indicare quali sarebbero i fatti/ decisivi per il giudizio, che il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare, e come e quando essi fossero stati oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta, come si è visto, un'assenza di motivazione circa la prova del lavoro straordinario, in ipotesi da far valere ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ. (e non per violazione di norme di diritto a mente del n. 3) della medesima disposizione), laddove subito dopo tale rilievo essa per prima riporta il passo dell'impugnata sentenza in cui la Corte di merito aveva riaffermato da quali fonti di prova fosse desumibile la dimostrazione del lavoro straordinario (cfr. tra la pag. 14 e la pag. 15 della ricorso in esame), contestata dall'allora appellante.

Quanto, poi, alla pretesa violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., dallo sviluppo del motivo in esame si trae chiaramente che la ricorrente intende in realtà contrapporre la propria valutazione delle risultanze a disposizione circa il lavoro straordinario all'apprezzamento probatorio comunque compiuto dalla Corte territoriale, senza peraltro specificare come quest'ultima avrebbe violato le norme sopra richiamate e senza aver precisato in quali termini avesse appellato la pronuncia di primo grado a riguardo. 6) infondato, infine, è il terzo ed ultimo motivo.

Anche in questo caso, invero, e per le stesse ragioni sopra esposte, la censura manca di specificare quali sarebbero i fatti decisivi per il giudizio che la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare e come e quando gli stessi fatti sarebbero stati discussi tra le parti rispetto al pur prospettato vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ..

La stessa ricorrente, poi, riporta quanto scritto dal giudice a quo tra la pag. 4 e la pag. 5 dell'impugnata sentenza. 6.1) ebbene, nella specie, la decisione oggetto di ricorso, nella parte motiva richiamata dalla ricorrente, è conforme ad un consolidato indirizzo di questa Corte (cfr., oltre a Cass. sez. lav., 15.10.2015, n. 20844, richiamata dal giudice a quo, tra le altre, Id., 12.3.2018, n. 5949; id., 6.12.2017, n. 29236; id., 18.2.2011, n. 4051).

A torto, infatti, rispetto a tale orientamento, la società ricorrente richiama le proprie pressoché uniformi deduzioni di primo grado nelle due memorie difensive con le quali essa si era costituita nei due giudizi, poi riuniti, introdotti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Invero, le sue generiche deduzioni: "Con riguardo poi alle retribuzioni si eccepisce che parte ricorrente ha incassato tutte le somme a lei dovute in forza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti ed in forza delle retribuzioni come previste per legge" (in un giudizio) e "Con riguardo al quantum richiesto dalla ricorrente ed alle eccedenze ed altre voci come richieste, si eccepisce che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha incassato tutte le somme a lei dovute in forza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti ed in forza delle retribuzioni come previste per legge" (nell'altro giudizio), non valevano di certo ad esimere l'allora convenuta dal contestare specificamente i separati conteggi prodotti dalla lavoratrice nei due procedimenti.

Quanto, poi, all'affermazione, questa sì, del tutto identica in entrambe le memorie, secondo cui: "Si contestano specificamente i conteggi come allegati in sede di ricorso", è del tutto evidente che l'autoqualificazione di siffatta contestazione in termini di asserita specificità non è ovviamente idonea e sufficiente a far reputare effettivamente specifiche contestazioni così sedicenti, ma che tali non sono affatto, e che risultano a tal punto generiche da essere equipollenti a contestazioni mancanti.

Incensurabilmente, perciò, la Corte territoriale, per l'appunto facendo riferimento a tali generiche contestazioni delle memorie difensive di primo grado, aveva creduto essere ormai tardive le contestazioni formulate dalla Vinanda a riguardo soltanto con l'atto di appello.

Per conseguenza, dev'essere esclusa la violazione delle norme richiamate dalla ricorrente, né quest'ultima, di là dai vizi espressamente fatti valere, potrebbe sostenere che il giudice di secondo grado abbia erroneamente considerato operante a riguardo una preclusione processuale in realtà insussistente, perché, al contrario, la sua generica contestazione dei conteggi in questione rendeva gli stessi ormai vincolanti già per il primo giudice e la relativa preclusione non poteva essere superata in grado d'appello. 7) pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della soccombente al pagamento delle relative spese, liquidate come in dispositivo, e da distrarre in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi anticipatario. 8) atteso l'esito negativo dell'impugnazione de qua, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., e che distrae in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te: bcv-v) ORDINANZA sul ricorso 25111/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA a r.l., in persona del suo liquidatore pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, n. 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1324/2019 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 28.2.2019, R.G. n. 1037/2018. LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore: [OSCURATO:PERSONA] che: 1) con sentenza resa il 30.10.2017, il Tribunale di Benevento, decidendo nei due procedimenti introdotti, con distinti ricorsi da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] a r.I., e poi riuniti, così provvedeva: "1 dichiara illegittimo il licenziamento intimato in data 31.10.2011 e per l'effetto ordina al datore di lavoro di riassumere la [OSCURATO:PERSONA] nel termine di gg. 3 con condanna al risarcimento nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatti quantificata in euro 1306,66; 2 condanna la resistente al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle differenze retributive, ferie non godute, mensilità aggiuntive e tfr, quest'ultimo limitatamente al secondo rapporto, che liquida in complessivi 32441,88 di cui 22511,89 per il rapporto 13.2.2008 al 31.10.2011 e euro 9929,99 per il rapporto dall'8.10.12 al [OSCURATO:DATA_NASCITA] oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo"; condannando la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, come liquidate. 2) la Corte d'appello di Napoli, sull'appello proposto contro tale decisione dalla società datrice di lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, e in parziale riforma della impugnata sentenza, ordinava a detta società di riassumere la [OSCURATO:PERSONA] nel termine di gg. 3 o, in mancanza, a risarcirle il danno versando una indennità nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, quantificata in C 1.306,66; e compensava le spese del grado. 3) per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva che in modo improprio il primo giudice avesse disposto congiuntamente la riassunzione e la condanna al pagamento di sei mensilità di retribuzione, laddove in base all'invocata L. 108/1990 e in particolare, secondo l'art. 8 L. 604/1966, la previsione da applicare era che quando il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a versargli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; disattendeva, invece, per il resto i motivi d'appello della datrice di lavoro. 4) avverso la sentenza di secondo grado la [OSCURATO:PERSONA] a r.I., nel frattempo posta in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5) ha resistito al ricorso la [OSCURATO:PERSONA], mediante controricorso. 6) sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria. CONSIDERATO che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in modo particolare dell'art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 111 Costituzione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.", nonché "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.". Eccepisce, in primo luogo, "la violazione dell'art. 112 cpc in cui è incorsa la Corte di Appello atteso che nonostante parte resistente ([OSCURATO:PERSONA]) avesse abbandonato la domanda di riassunzione, come avanzata in sede di ricorsi, e nonostante avesse coltivato esclusivamente la domanda di condanna al pagamento di somme aventi titolo di cui ai ricorsi introduttivi, ed alla stregua delle note autorizzate datate 8.6.2017 di parte resistente ([OSCURATO:PERSONA]), ha condannato parte ricorrente, in via alternativa, alla riassunzione nel termine di gg. 3 di [OSCURATO:PERSONA]". In secondo luogo, eccepisce "altresì la violazione dell'art. 112 cpc da parte della Corte di Appello atteso che, nonostante parte ricorrente avesse censurato la sentenza di prime cure sotto il profilo della riassunzione, per intervenuta rinuncia da parte resistente, la stessa ha omesso di pronunciarsi al riguardo con violazione dell'art. 111 Costituzione stante l'assenza di motivazione per omesso esame sul punto". 2) con il secondo motivo la ricorrente deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in modo particolare degli artt. 113, 115 e 116 cpc in combinato disposto con l'art. 111 Costituzione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.", nonché "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.". Sostiene che la "Corte di Appello è incorsa nella violazione degli artt. 113, 115, 116 cpc allorquando ha ritenuto provato il lavoro straordinario sulla scorta di risultanze testimoniali ritenute, erroneamente, univoche ed adeguate con violazione dell'art. 111 Costituzione stante l'assenza di motivazione a riguardo". 3) con il terzo motivo deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in modo particolare degli artt. 113, 115 e 116 cpc, in relazione all'art. 360, cornma 1, n. 3) c.p.c.", nonché "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.". Assume la violazione delle norme su indicate "da parte della Corte di Appello allorquando ha ritenuto di asseverare i conteggi nei ricorsi originali avanti al Tribunale nonostante la contestazione degli stessi da parte del ricorrente fin dalla prima memoria difensiva". 4) il primo motivo è inammissibile sotto molteplici profili. 4.1) più nello specifico, anche di recente è stato riaffermato da questa Corte che l'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non gia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con mod., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (così Cass. civ., sez. II, 24.5.2021, n. 14140), avendo la Corte più volte sancito che l'omessa pronuncia su un motivo di appello può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, n. 4) c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr., ad es., Cass. civ., sez. I, 9.12.2019, n. 32023). 4.2) nel caso di specie - notato che la ricorrente, pur richiamando l'art. 112 c.p.c., fa invece riferimento ai mezzi di cui a n. 3) e 5) dell'art. 360, comma primo, c.p.c., e non anche a quello di cui al n. 4) dello stesso primo comma - la censura in esame è formulata in modo da contravvenire al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione. 4.3) più in particolare, l'attuale impugnante ha qui sostenuto che, a pag. 6 del suo ricorso in appello, aveva dedotto che, nonostante la lavoratrice ricorrente avesse abbandonato la domanda di riassunzione, come avanzata nei suoi ricorsi, e nonostante avesse coltivato esclusivamente la domanda di condanna al pagamento di somme di danaro, il Tribunale, in palese violazione dell'art. 112 c.p.c., condannava la società resistente, attuale ricorrente in sede di legittimità, alla riassunzione della [OSCURATO:PERSONA], con condanna al risarcimento nella misura di sei mensilità, lamentando, perciò, che la Corte di merito, nonostante tale preciso motivo di doglianza, nulla aveva inteso rispondere in proposito. Manca, tuttavia, la ricorrente di specificare in quale dei suoi motivi in appello fossero state fatte valere tali sue deduzioni, onde investire il giudice di secondo grado del potere-dovere di esprimersi a riguardo, pur dando conto che lo stesso giudice aveva riferito i suoi motivi d'appello in termini diversi, considerando sì che fosse stata eccepita, nel primo motivo di appello, anche la violazione dell'art.112 c.p.c. da parte del primo giudice, ma su un piano del tutto differente da quello sostenuto nelle su riportate deduzioni della Vinanda (cfr. pag. 13 del ricorso a questa Corte). 5) parimenti inammissibile è il secondo motivo. In tal caso, infatti, sono impropri e distonici rispetto a quanto effettivamente dedotto i vizi che la ricorrente promiscuamente indica, ossia, quelli di cui a n. 3) e n. 5) del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ. 5.1) deve anzitutto ribadirsi il principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (v. tra le altre Cass. I civ. n. 16526 del 5/8/2016. Cfr. altresì Cass. III civ. n. 5066 del 5/3/2007: il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione - o il capo di essa - censurata, ovvero la specificazione di illogicità, o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi, mentre non può farsi valere il contrasto dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poiché, diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito; inoltre, e più recentemente, Cass. H civ. n. 27415 del 29/10/2018, ha insegnato che l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, di guisa che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Analogamente, secondo Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 7/4/2014, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 5.2) orbene, anche nello svolgimento del secondo motivo, la ricorrente non ha assolto praticamente a nessuno degli oneri deduttivi come specificati nelle decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte, mancando del tutto d'indicare quali sarebbero i fatti/ decisivi per il giudizio, che il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare, e come e quando essi fossero stati oggetto di discussione tra le parti. Lamenta, come si è visto, un'assenza di motivazione circa la prova del lavoro straordinario, in ipotesi da far valere ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ. (e non per violazione di norme di diritto a mente del n. 3) della medesima disposizione), laddove subito dopo tale rilievo essa per prima riporta il passo dell'impugnata sentenza in cui la Corte di merito aveva riaffermato da quali fonti di prova fosse desumibile la dimostrazione del lavoro straordinario (cfr. tra la pag. 14 e la pag. 15 della ricorso in esame), contestata dall'allora appellante. Quanto, poi, alla pretesa violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., dallo sviluppo del motivo in esame si trae chiaramente che la ricorrente intende in realtà contrapporre la propria valutazione delle risultanze a disposizione circa il lavoro straordinario all'apprezzamento probatorio comunque compiuto dalla Corte territoriale, senza peraltro specificare come quest'ultima avrebbe violato le norme sopra richiamate e senza aver precisato in quali termini avesse appellato la pronuncia di primo grado a riguardo. 6) infondato, infine, è il terzo ed ultimo motivo. Anche in questo caso, invero, e per le stesse ragioni sopra esposte, la censura manca di specificare quali sarebbero i fatti decisivi per il giudizio che la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare e come e quando gli stessi fatti sarebbero stati discussi tra le parti rispetto al pur prospettato vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ.. La stessa ricorrente, poi, riporta quanto scritto dal giudice a quo tra la pag. 4 e la pag. 5 dell'impugnata sentenza. 6.1) ebbene, nella specie, la decisione oggetto di ricorso, nella parte motiva richiamata dalla ricorrente, è conforme ad un consolidato indirizzo di questa Corte (cfr., oltre a Cass. sez. lav., 15.10.2015, n. 20844, richiamata dal giudice a quo, tra le altre, Id., 12.3.2018, n. 5949; id., 6.12.2017, n. 29236; id., 18.2.2011, n. 4051). A torto, infatti, rispetto a tale orientamento, la società ricorrente richiama le proprie pressoché uniformi deduzioni di primo grado nelle due memorie difensive con le quali essa si era costituita nei due giudizi, poi riuniti, introdotti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Invero, le sue generiche deduzioni: "Con riguardo poi alle retribuzioni si eccepisce che parte ricorrente ha incassato tutte le somme a lei dovute in forza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti ed in forza delle retribuzioni come previste per legge" (in un giudizio) e "Con riguardo al quantum richiesto dalla ricorrente ed alle eccedenze ed altre voci come richieste, si eccepisce che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha incassato tutte le somme a lei dovute in forza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti ed in forza delle retribuzioni come previste per legge" (nell'altro giudizio), non valevano di certo ad esimere l'allora convenuta dal contestare specificamente i separati conteggi prodotti dalla lavoratrice nei due procedimenti. Quanto, poi, all'affermazione, questa sì, del tutto identica in entrambe le memorie, secondo cui: "Si contestano specificamente i conteggi come allegati in sede di ricorso", è del tutto evidente che l'autoqualificazione di siffatta contestazione in termini di asserita specificità non è ovviamente idonea e sufficiente a far reputare effettivamente specifiche contestazioni così sedicenti, ma che tali non sono affatto, e che risultano a tal punto generiche da essere equipollenti a contestazioni mancanti. Incensurabilmente, perciò, la Corte territoriale, per l'appunto facendo riferimento a tali generiche contestazioni delle memorie difensive di primo grado, aveva creduto essere ormai tardive le contestazioni formulate dalla Vinanda a riguardo soltanto con l'atto di appello. Per conseguenza, dev'essere esclusa la violazione delle norme richiamate dalla ricorrente, né quest'ultima, di là dai vizi espressamente fatti valere, potrebbe sostenere che il giudice di secondo grado abbia erroneamente considerato operante a riguardo una preclusione processuale in realtà insussistente, perché, al contrario, la sua generica contestazione dei conteggi in questione rendeva gli stessi ormai vincolanti già per il primo giudice e la relativa preclusione non poteva essere superata in grado d'appello. 7) pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della soccombente al pagamento delle relative spese, liquidate come in dispositivo, e da distrarre in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi anticipatario. 8) atteso l'esito negativo dell'impugnazione de qua, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., e che distrae in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore imp