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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07981/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e bancarotta semplice documentale (capo B), a lui ascritti nella veste di amministratore della Domus forniture srl, dichiarata fallita il 18 ottobre 2019; Ritenuto che il primo motivo e il secondo di ricorso, che deducono vizio di motivazione in riferimento alle risultanze del complesso probatorio e alla penale responsabilità dell'imputato rispetto ai capi a) e b), sono inammissibili perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5-6) e inoltre sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo, è inedito; Vista la memoria depositata dal difensore dell'imputato, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e bancarotta semplice documentale (capo B), a lui ascritti nella veste di amministratore della Domus forniture srl, dichiarata fallita il 18 ottobre 2019; Ritenuto che il primo motivo e il secondo di ricorso, che deducono vizio di motivazione in riferimento alle risultanze del complesso probatorio e alla penale responsabilità dell'imputato rispetto ai capi a) e b), sono inammissibili perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5-6) e inoltre sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo, è inedito; Vista la memoria depositata dal difensore dell'imputato, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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