CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1969
Cassazione n. 09794/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/11/1956 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo emiliano, in data 20 aprile 2018, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di rapina aggravata di cui al capo a) del primo episodio ed al capo a) del secondo episodio e li aveva di conseguenza condannati alle pene per ciascuno ritenute eque e di giustizia; osservato che il primo motivo dell'unico ricorso, recante una censura articolata nell'interesse dello Iommelli e con cui la difesa deduce l'erronea applicazione della legge in relazione all'art.114 cod. pen., non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si tratta di violazioni di legge non previamente devolute alla cognizione della Corte d'appello e che non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione; considerato che il secondo motivo, proposto nell'interesse di entrambi, ed inerente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., è del tutto generico ma, in ogni caso, manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno disatteso le relative doglianze difensive, già articolate con l'atto di appello, con argomentazioni sorrette dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667 e Sez. 2, n. 18858 del 27/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250114) e da una motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 3 sull'idoneità dei travisamenti, ancorché rudimentali, a rendere difficoltoso il riconoscimento degli agenti); ritenuto che l'ulteriore censura, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 3 sulla mitezza degli aumenti per continuazione rispetto alla gravità dei fatti ed alla capacità a delinquere degli imputati); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbrai