CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45570/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 14/12/2020 che, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen., riconoscendo l'ipotesi attenuata e dichiarando la prescrizione in ordine agli altri reati contestati di cui ai capi A), B), C) e D), quest'ultimo sino al 14/12/2010. 2. Al riguardo, deduce: 2.1. vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze ed al calcolo della pena stante l'intervenuta riqualificazione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. nell'ipotesi lieve; 2.2. violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della riduzione conseguente al rito abbreviato. 3. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 28/10/2022, sul rilievo del primo motivo, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato. 4. Con nota in data 15/11/2022 la difesa del ricorrente ha allegato certificato di morte dell'imputato (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con richiesta di pronunciare sentenza di non doversi procedere e di liquidazione degli onorari del presente giudizio essendo l'imputato stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (ricorso presentato in data 02/02/2021, decreto del 24/11/2014 Tribunale di Brescia). 5. Tanto premesso, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Rv. 247790-01; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384). 6. Vanno, infine, riconosciuti al difensore del ricorrente gli onorari relativi alla presente fase di legittimità, in quanto il deposito del ricorso per cassazione è avvenuto il 02/02/2021 e l'imputato risulta deceduto il 13/04/2021. Alla liquidazione - da limitarsi alle voci della tariffa esame e studio e predisposizione degli atti introduttivi, essendo poi venuto meno il rapporto professionale in conseguenza del decesso (nel senso che la morte dell'imputato fa cessare gli effetti della nomina, Sez. 5, n. 29235 del 26/04/2018, Rv. 273192 - 01) - provvederà con proprio decreto il giudice del merito competente ex art. 82, comma 2, T.U. spese di giustizia, indicandosi per quanto di ragione per la presente fase l'importo complessivo di C 2.394.00, oltre accessori di legge da porsi a carico dell'Erario. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Liquida in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo onorari per il gratuito patrocinio per la fase di legittimità la somma complessiva di C 2.394.00, oltre accessori di legge a carico del