Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 36603/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO ttZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di LE$CCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, con sentenza in data 13/1/2021 ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO il 19/6/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] é [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 646 e 633, 639 bis cod. pen. 1.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla presenza della condizione di procedibilità; -violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. I ricorsi sono inammissibili.

2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza di prove quanto alla responsabilità penale degli imputati e la carenza di una valida condizione di procedibilità quanto all'appropriazione indebita.

Le doglianze, reiterative di quanto già dedotto nei motivi di appello, sono manifestamente infondate.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle dichiarazioni rese dalla Zasa ed evidenziando le ragioni per le quali sono da ritenersi attendibili, ha fornito corretta e adeguata risposta alle generiche critiche della difesa circa la sussistenza di prova dei reati.

Anche la doglianza sollevata quanto alla indicata carenza della condizione di procedibilità è manifestamente infondata.

Diversamente da quanto sostenuto, infatti, dalle sentenze di merito risulta che la persona offesa ha presentato tempestivamente la querela e tale circostanza rende del tutto irrilevante che sia successivamente entrato in vigore jg il D.Lvo 36/2018.

2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della presenza di precedenti penali e alla modalità delle condotte poste in essere, anche appropriandosi di beni personali della persona offesa.Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili :4;1 ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO ttZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di LE$CCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, con sentenza in data 13/1/2021 ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO il 19/6/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] é [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 646 e 633, 639 bis cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla presenza della condizione di procedibilità; -violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza di prove quanto alla responsabilità penale degli imputati e la carenza di una valida condizione di procedibilità quanto all'appropriazione indebita. Le doglianze, reiterative di quanto già dedotto nei motivi di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle dichiarazioni rese dalla Zasa ed evidenziando le ragioni per le quali sono da ritenersi attendibili, ha fornito corretta e adeguata risposta alle generiche critiche della difesa circa la sussistenza di prova dei reati. Anche la doglianza sollevata quanto alla indicata carenza della condizione di procedibilità è manifestamente infondata. Diversamente da quanto sostenuto, infatti, dalle sentenze di merito risulta che la persona offesa ha presentato tempestivamente la querela e tale circostanza rende del tutto irrilevante che sia successivamente entrato in vigore jg il D.Lvo 36/2018. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della presenza di precedenti penali e alla modalità delle condotte poste in essere, anche appropriandosi di beni personali della persona offesa.Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili :4;1 ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36603/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris