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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13110/2026

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ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Casanova unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 6205/2019, depositata il 7 novembre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – In data 14 settembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso,presso la Commissione tributaria provinciale di Viterbo, avverso lacartella di pagamento n. 125200500115184052, emessa a seguitoNumero registro generale 18878/2020Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 13110/2026Data pubblicazione 07/05/2026di iscrizione a ruolo di imposte, interessi e sanzioni per ilcomplessivo importo di euro 58.579,85, dovuto per omessiversamenti IVA ed IRAP, in relazione all’anno d’imposta 1998.

Ilcontribuente affermava di aver ottenuto l’estratto di ruolo, oggettodella suddetta cartella, a seguito di richiesta espressa all’alloraAgente della riscossione.

Il contribuente non negava di averricevuto la notifica della suddetta cartella, tuttavia affermava che lastessa risultava essere stata notificata in data 10 agosto 2005.

Ilricorrente, inoltre, affermava che alla notifica della cartella nonsarebbe seguita alcuna altra notifica di atti successivi e, pertanto,sosteneva che fosse trascorso il termine prescrizionale per lariscossione dei tributi, di cui era stato omesso il versamento, comepure degli interessi e sanzioni.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 3/2018, la Commissione tributaria provincialedi Viterbo accoglieva il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate proponevaIl contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenzan. 6205/2019, depositata il 7 novembre 2019, ha rigettatol'impugnazione.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi.Il contribuente si è costituito con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 18878/2020Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 13110/2026Data pubblicazione 07/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2946, 2948, 2953 e 2697 c.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si contesta la pronunciaimpugnata nella parte in cui, rilevando che la sentenza di primogrado è passata in giudicato il 30 ottobre 2007, ha ritenuto che lapresentazione del ricorso da parte del contribuente non possaconsiderarsi atto interruttivo della prescrizione, in quanto atto disoggetto diverso dal titolare del diritto della cui prescrizione sidiscute.

Per poter far valere l’interruzione, sarebbe quest'ultimo adover manifestare la volontà di interrompere l’inerzia, nella specienon espressa neanche per fatti concludenti.

Al riguardo, sisottolinea che l'art. 2943 c.c. nel disporre che «la prescrizione èinterrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia ungiudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo»,fa riferimento all’"inizio di un giudizio", senza individuare la partecreditrice o debitrice.

In tale ottica, sarebbe del tutto evidente che,nel momento in cui il contribuente impugna il credito vantatodall’Agenzia delle entrate e quest’ultima si difende per far valere lalegittimità del proprio credito, l’effetto interruttivo determinato dalgiudizio (seppur avviato dal contribuente) assorbe l’interafattispecie creditizia, a prescindere dal soggetto attore/ricorrente.1.1. – Il motivo è fondato.Presupposto della prescrizione ordinaria è l'inerzia del titolaredel diritto, sicché qualora intervenga un fatto umano, sia da partedel titolare sia da colui che trae vantaggio dal compimento dellaprescrizione, viene meno anche l'efficacia del periodo già decorso esi produce l'inizio di un nuovo termine prescrizionale, che decorredal compimento dell'atto.Numero registro generale 18878/2020Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 13110/2026Data pubblicazione 07/05/2026L'interruzione si verifica a seguito di un atto posto in esseredal titolare del diritto o a seguito di un comportamento di colui cheè interessato al compimento della prescrizione.La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con ilquale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovveroconservativo o esecutivo.La domanda giudiziale idonea a produrre l'interruzione deltermine prescrizionale è quella con cui inizia un giudizio dicognizione, conservativo o esecutivo, o anche la domanda propostanel corso di un giudizio già instaurato (art. 2943, commi 1 e 2,c.c.).

Si tratta, pertanto, di atti tipici e specificatamente enumerati,sicché è stata esclusa efficacia interruttiva alla comparsaconclusionale (Cass. n. 6517/1986) o alla memoria depositata nelcorso di un giudizio arbitrale (Cass. n. 24306/2011) o, nel rito dellavoro, al ricorso depositato prima della notifica (Cass. n.24031/2017).

Non ogni domanda ha effetto interruttivo dellaprescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede ilriconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepiscapoi la prescrizione (Cass. n. 24540/2009; Cass. n. 6570/2005).Questa S.C. ha precisato che la domanda giudiziale propostadal creditore, anche se dichiarata inammissibile, sia in primo gradoche in sede di appello, interrompe la prescrizione del credito,perché manifesta comunque la volontà del creditore di esercitare ilsuo diritto; diversamente, l'interruzione della prescrizione nonopera se la domanda giudiziale dichiarata inammissibile sia stataproposta dal debitore e il creditore non provi di aver provvedutotempestivamente a manifestare la propria volontà di esercitare ildiritto (Cass. n. 33003/2025, con riferimento all’ipotesi in cuil’appello sia stato proposto tardivamente, e non dalla partecreditrice, bensì da quella debitrice).Numero registro generale 18878/2020Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 13110/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ne consegue che la domanda ammissibile del debitore, dove sicostituisca il creditore, Affermando la legittimità della pretesa,come è accaduto nel caso di specie con la presentazione del ricorsoda parte del contribuente, è astrattamente idonea a interromperela prescrizione.2. – Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.

In ogni caso, Si evidenzia che l'Ufficio aveva rilevatocome l'intimazione di pagamento, contrariamente a quanto ritenutodalla Commissione tributaria provinciale, risultasse validamentenotificata in data 19 gennaio 2010. [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale, nella sentenza impugnata omette ogni pronuncia e/oconsiderazione di tale motivo di appello col quale venivadirettamente contestato l'unico fondamento della sentenza di primogrado.

Dalla mera lettura della sentenza, infatti, l'intimazione nonviene menzionata. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaleconfonderebbe la notifica della cartella quella dell'intimazione,ritenendo che dal passaggio in giudicato, in data 30 ottobre 2007,della sentenza emessa sulla cartella di pagamento, non vi furonoaltri atti interruttivi.2.1. – Il motivo è fondato.Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessapronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che ilgiudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmenteriportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, ondeNumero registro generale 18878/2020Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 13110/2026Data pubblicazione 07/05/2026consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale",intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto,in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, ilricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere diindicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procederead un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n.28072/2021; Cass. n. 15367/2014).Sulla questione prospettata, riportata testualmente all'internodel motivo ai fini della specificità, non vi è stata alcuna pronuncia.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non ha preso in considerazionela questione riguardante la notifica dell'intimazione che l'Agenziadelle entrate assume aver notificato il 19 gennaio 2010, omettendodi pronunciarsi sul motivo di appello col quale era stato evidenziatotale aspetto.

La questione dovrà essere riesaminata in sede dirinvio.3. – L'accoglimento del secondo motivo determinal'assorbimento del terzo (con cui si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione al medesimo motivo di appellosull’effetto interruttivo della prescrizione) e del quarto motivo (concui si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. sul fatto che l’Agenzia avesse interrottoil termine prescrizionale, con l’avvenuta notificazionedell’intimazione).4. – Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2946, 2948, 2953 e 2697 c.c. in relazioneNumero registro generale 18878/2020Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 13110/2026Data pubblicazione 07/05/2026all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale ha deciso ritenendo che le cartelle in questione e gli attidi intimazione, relative a debenze tributarie, fossero soggetti altermine di prescrizione quinquennale.

In merito all'affermazionesecondo cui, nella specie, sarebbe intervenuta la prescrizionequinquennale di cui all'art. 2948 c.c., non può che rilevarsi lacircostanza che, in materia di tributi erariali - secondo il principioaffermato dal giudice di legittimità a Sezioni Unite con la sentenzan. 23397 emessa il 17 novembre 2016 - in mancanza di unaspecifica previsione di un termine di prescrizione più breve, siapplica quello decennale di cui all'art. 2946 c.c.

Invero, il terminedi prescrizione da applicarsi successivamente alla notifica dellacartella deve ritenersi decennale, sulla scorta della norma generalee residuale recata dall’art. 2946 c.c. alla stregua del quale “salvi icasi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono perprescrizione con il decorso di dieci anni”.5.1. – Il motivo è fondato.In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il creditoerariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario terminedecennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro,l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e,quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressaprevisione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., nonpotendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale previstadall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

"per tutto ciò che deve pagarsiperiodicamente ad anno o in termini più brevi", in quantol'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione acadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed ilpagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuoveNumero registro generale 18878/2020Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 13110/2026Data pubblicazione 07/05/2026ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presuppostiimpositivi (Cass. n. 12740/2020).Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato medianteemissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamentodivenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, nonè assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R.n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, né al terminedi prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del1997, operando invece il termine di prescrizione decennale previstodall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, anche ove la definitività dellapretesa erariale consegua alla declaratoria di inammissibilitàdell'originario ricorso del contribuente (Cass. n. 25222/2024).Risulta, pertanto, errata l'affermazione secondo cui i creditirelativi a imposte erariali sono soggetti, nel caso di specie, altermine di prescrizione quinquennale.6. – In conclusione, il ricorso va accolto, con rinvio, anche perla determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversacomposizione.

P.Q.Maccoglie il primo, secondo e quinto motivo del ricorso, assorbiti irestanti.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per ladeterminazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Casanova unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 6205/2019, depositata il 7 novembre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – In data 14 settembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso,presso la Commissione tributaria provinciale di Viterbo, avverso lacartella di pagamento n. 125200500115184052, emessa a seguitoNumero registro generale 18878/2020Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 13110/2026Data pubblicazione 07/05/2026di iscrizione a ruolo di imposte, interessi e sanzioni per ilcomplessivo importo di euro 58.579,85, dovuto per omessiversamenti IVA ed IRAP, in relazione all’anno d’imposta 1998. Ilcontribuente affermava di aver ottenuto l’estratto di ruolo, oggettodella suddetta cartella, a seguito di richiesta espressa all’alloraAgente della riscossione. Il contribuente non negava di averricevuto la notifica della suddetta cartella, tuttavia affermava che lastessa risultava essere stata notificata in data 10 agosto 2005. Ilricorrente, inoltre, affermava che alla notifica della cartella nonsarebbe seguita alcuna altra notifica di atti successivi e, pertanto,sosteneva che fosse trascorso il termine prescrizionale per lariscossione dei tributi, di cui era stato omesso il versamento, comepure degli interessi e sanzioni.L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni.Con sentenza n. 3/2018, la Commissione tributaria provincialedi Viterbo accoglieva il ricorso.2. – Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate proponevaIl contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenzan. 6205/2019, depositata il 7 novembre 2019, ha rigettatol'impugnazione.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi.Il contribuente si è costituito con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 18878/2020Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 13110/2026Data pubblicazione 07/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2946, 2948, 2953 e 2697 c.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si contesta la pronunciaimpugnata nella parte in cui, rilevando che la sentenza di primogrado è passata in giudicato il 30 ottobre 2007, ha ritenuto che lapresentazione del ricorso da parte del contribuente non possaconsiderarsi atto interruttivo della prescrizione, in quanto atto disoggetto diverso dal titolare del diritto della cui prescrizione sidiscute. Per poter far valere l’interruzione, sarebbe quest'ultimo adover manifestare la volontà di interrompere l’inerzia, nella specienon espressa neanche per fatti concludenti. Al riguardo, sisottolinea che l'art. 2943 c.c. nel disporre che «la prescrizione èinterrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia ungiudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo»,fa riferimento all’"inizio di un giudizio", senza individuare la partecreditrice o debitrice. In tale ottica, sarebbe del tutto evidente che,nel momento in cui il contribuente impugna il credito vantatodall’Agenzia delle entrate e quest’ultima si difende per far valere lalegittimità del proprio credito, l’effetto interruttivo determinato dalgiudizio (seppur avviato dal contribuente) assorbe l’interafattispecie creditizia, a prescindere dal soggetto attore/ricorrente.1.1. – Il motivo è fondato.Presupposto della prescrizione ordinaria è l'inerzia del titolaredel diritto, sicché qualora intervenga un fatto umano, sia da partedel titolare sia da colui che trae vantaggio dal compimento dellaprescrizione, viene meno anche l'efficacia del periodo già decorso esi produce l'inizio di un nuovo termine prescrizionale, che decorredal compimento dell'atto.Numero registro generale 18878/2020Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 13110/2026Data pubblicazione 07/05/2026L'interruzione si verifica a seguito di un atto posto in esseredal titolare del diritto o a seguito di un comportamento di colui cheè interessato al compimento della prescrizione.La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con ilquale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovveroconservativo o esecutivo.La domanda giudiziale idonea a produrre l'interruzione deltermine prescrizionale è quella con cui inizia un giudizio dicognizione, conservativo o esecutivo, o anche la domanda propostanel corso di un giudizio già instaurato (art. 2943, commi 1 e 2,c.c.). Si tratta, pertanto, di atti tipici e specificatamente enumerati,sicché è stata esclusa efficacia interruttiva alla comparsaconclusionale (Cass. n. 6517/1986) o alla memoria depositata nelcorso di un giudizio arbitrale (Cass. n. 24306/2011) o, nel rito dellavoro, al ricorso depositato prima della notifica (Cass. n.24031/2017). Non ogni domanda ha effetto interruttivo dellaprescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede ilriconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepiscapoi la prescrizione (Cass. n. 24540/2009; Cass. n. 6570/2005).Questa S.C. ha precisato che la domanda giudiziale propostadal creditore, anche se dichiarata inammissibile, sia in primo gradoche in sede di appello, interrompe la prescrizione del credito,perché manifesta comunque la volontà del creditore di esercitare ilsuo diritto; diversamente, l'interruzione della prescrizione nonopera se la domanda giudiziale dichiarata inammissibile sia stataproposta dal debitore e il creditore non provi di aver provvedutotempestivamente a manifestare la propria volontà di esercitare ildiritto (Cass. n. 33003/2025, con riferimento all’ipotesi in cuil’appello sia stato proposto tardivamente, e non dalla partecreditrice, bensì da quella debitrice).Numero registro generale 18878/2020Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 13110/2026Data pubblicazione 07/05/2026Ne consegue che la domanda ammissibile del debitore, dove sicostituisca il creditore, Affermando la legittimità della pretesa,come è accaduto nel caso di specie con la presentazione del ricorsoda parte del contribuente, è astrattamente idonea a interromperela prescrizione.2. – Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. In ogni caso, Si evidenzia che l'Ufficio aveva rilevatocome l'intimazione di pagamento, contrariamente a quanto ritenutodalla Commissione tributaria provinciale, risultasse validamentenotificata in data 19 gennaio 2010. [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale, nella sentenza impugnata omette ogni pronuncia e/oconsiderazione di tale motivo di appello col quale venivadirettamente contestato l'unico fondamento della sentenza di primogrado. Dalla mera lettura della sentenza, infatti, l'intimazione nonviene menzionata. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaleconfonderebbe la notifica della cartella quella dell'intimazione,ritenendo che dal passaggio in giudicato, in data 30 ottobre 2007,della sentenza emessa sulla cartella di pagamento, non vi furonoaltri atti interruttivi.2.1. – Il motivo è fondato.Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessapronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che ilgiudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmenteriportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, ondeNumero registro generale 18878/2020Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 13110/2026Data pubblicazione 07/05/2026consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale",intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto,in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, ilricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere diindicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procederead un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n.28072/2021; Cass. n. 15367/2014).Sulla questione prospettata, riportata testualmente all'internodel motivo ai fini della specificità, non vi è stata alcuna pronuncia.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non ha preso in considerazionela questione riguardante la notifica dell'intimazione che l'Agenziadelle entrate assume aver notificato il 19 gennaio 2010, omettendodi pronunciarsi sul motivo di appello col quale era stato evidenziatotale aspetto. La questione dovrà essere riesaminata in sede dirinvio.3. – L'accoglimento del secondo motivo determinal'assorbimento del terzo (con cui si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione al medesimo motivo di appellosull’effetto interruttivo della prescrizione) e del quarto motivo (concui si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. sul fatto che l’Agenzia avesse interrottoil termine prescrizionale, con l’avvenuta notificazionedell’intimazione).4. – Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2946, 2948, 2953 e 2697 c.c. in relazioneNumero registro generale 18878/2020Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 13110/2026Data pubblicazione 07/05/2026all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] tributariaregionale ha deciso ritenendo che le cartelle in questione e gli attidi intimazione, relative a debenze tributarie, fossero soggetti altermine di prescrizione quinquennale. In merito all'affermazionesecondo cui, nella specie, sarebbe intervenuta la prescrizionequinquennale di cui all'art. 2948 c.c., non può che rilevarsi lacircostanza che, in materia di tributi erariali - secondo il principioaffermato dal giudice di legittimità a Sezioni Unite con la sentenzan. 23397 emessa il 17 novembre 2016 - in mancanza di unaspecifica previsione di un termine di prescrizione più breve, siapplica quello decennale di cui all'art. 2946 c.c. Invero, il terminedi prescrizione da applicarsi successivamente alla notifica dellacartella deve ritenersi decennale, sulla scorta della norma generalee residuale recata dall’art. 2946 c.c. alla stregua del quale “salvi icasi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono perprescrizione con il decorso di dieci anni”.5.1. – Il motivo è fondato.In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il creditoerariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario terminedecennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro,l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e,quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressaprevisione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., nonpotendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale previstadall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsiperiodicamente ad anno o in termini più brevi", in quantol'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione acadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed ilpagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuoveNumero registro generale 18878/2020Numero sezionale 1308/2026Numero di raccolta generale 13110/2026Data pubblicazione 07/05/2026ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presuppostiimpositivi (Cass. n. 12740/2020).Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato medianteemissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamentodivenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, nonè assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R.n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, né al terminedi prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del1997, operando invece il termine di prescrizione decennale previstodall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, anche ove la definitività dellapretesa erariale consegua alla declaratoria di inammissibilitàdell'originario ricorso del contribuente (Cass. n. 25222/2024).Risulta, pertanto, errata l'affermazione secondo cui i creditirelativi a imposte erariali sono soggetti, nel caso di specie, altermine di prescrizione quinquennale.6. – In conclusione, il ricorso va accolto, con rinvio, anche perla determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversacomposizione. P.Q.Maccoglie il primo, secondo e quinto motivo del ricorso, assorbiti irestanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per ladeterminazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 febbraio 2026.Il Presidente