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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 02504/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26598-2020 proposto da: D&D [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3658/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/07/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26598/2020 Numero sezionale 10198/2021 Numero di raccolta generale 2504/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con ricorso notificato il 14 ottobre 2020 D&D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, pubblicata in data 21/7/2020, con cui è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno svolta nei confronti del Comune di Anzio per la rimozione di alcune fioriere recanti insegne pubblicitarie di cui era divenuta concessionaria dopo avere acquisito l’azienda GP Pubblicità.

Il Comune intimato ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

2. La sentenza impugnata, per quanto qui di interesse, nel confermare in parte la sentenza di primo grado, pur riconoscendo la illegittimità del comportamento del Comune e la sua astratta responsabilità nell’avere tolto le fioriere con insegne pubblicitarie, di proprietà della ricorrente, dalla pubblica via, ha ritenuto tuttavia non provato il danno conseguente alla condotta, non essendo emerso che la società avesse richiesto la restituzione di importi sborsati e financo che i contratti di concessione fossero stati rinnovati nel 2003, né che la società si fosse dovuta attivare richiedendo ulteriori spazi pubblicitari alla pubblica amministrazione; in particolare, ha ritenuto che fosse emerso che le fioriere erano state conservate e messe a disposizione della titolare; ha ritenuto, inoltre, che non fosse stato allegato alcunché in relazione al danno morale.

Tutto ciò a prescindere - ha aggiunto - dal fatto che l’autorizzazione all’installazione dei segnalatori era stata Ric. 2020 n. 26598 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26598/2020 Numero sezionale 10198/2021 Numero di raccolta generale 2504/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 concessa ad altro soggetto e che la cessione d’azienda fosse inopponibile al Comune, in quanto la società cessionaria avrebbe dovuto conseguire una nuova concessione (p. 4 della sentenza).

Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia l’ omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione ex art. 360 n. 5 c.p.c. ( ovvero che le concessioni si fossero rinnovate per silenzio - assenso in seguito a presentazione di dichiarazione annuale, che detta circostanza non fosse stata contestata dal Comune e che le riproduzioni fotografiche mostrassero come le insegne fossero state lasciate all’aperto dal Comune che giammai ha provveduto alla restituzione dei medesimi).

1.1. Il motivo è inammissibile perché, trattandosi di pronuncia per questo aspetto conforme alla prima decisione, esso incontra il limite di cui all’art. 348 ter, ultimo comma , c.p.c. introdotto nella novella del 2012 per i giudizi di appello e nulla viene prospettato in ordine a eventuali difformità di giudizio tra le due sentenze di merito, onde consentirne lo scrutinio da parte del giudice di legittimità ( v. per tutte Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019).

Inoltre, esso tende a porre in discussione l’esito della complessiva istruttoria compiuta nella fase di merito, piuttosto che a mettere in rilievo vere e proprie omissioni di fatti decisivi e rilevanti, inducendo il giudice di legittimità a svolgere un inammissibile nuovo giudizio di merito.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost ex art. 360 n. 4 c.p.c. e violazione dell’art.329, co. 2 c.p.c., in tesi ponendosi la motivazione in manifesto contrasto con il giudicato interno circa la Ric. 2020 n. 26598 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26598/2020 Numero sezionale 10198/2021 Numero di raccolta generale 2504/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 sussistenza dell’inadempimento da parte della P.A. concedente l’autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari.

2.1. Il motivo è inammissibile perché la motivazione, lungi dall’essere contraddittoria o apparente, si pone in linea con i parametri di interna logicità richiesti affinché possa ritenersi rispettosa del c.d. minimo costituzionale, avendo argomentato sulla mancata prova del danno, nonostante l’accertato inadempimento, facendo mostra dell’ iter logico seguito nella valutazione delle circostanze allegate ai fini della prova del danno che, come è noto, si pone quale elemento costitutivo della responsabilità civile.

Sul punto si veda, per tutte, Cass.

SU n. 8053/2014 in tema di motivazione apparente o gravemente contradittoria.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il giudice erroneamente applicato la disciplina in ordine alla liquidazione equitativa del danno, in conseguenza del travisamento delle prove in cui è incorso il giudice d’appello.

Il motivo presuppone la fondatezza del primo motivo, relativo alla pretesa omessa valutazione di tutte le prove acquisite in atti e, dunque, è assorbito.

Difatti, come indicato dal giudice dell’appello, la liquidazione del danno in via equitativa presuppone che sia provata l’esistenza dei danni risarcibili, nel caso concreto ritenuti non adeguatamente provati quanto alla loro sussistenza in concreto e, non solo, quanto alla loro riconducibilità all’attrice, subentrata nella posizione della iniziale concessionaria senza autorizzazione del Comune.

4. Il motivo, inoltre, tende a mettere inammissibilmente in crisi una valutazione di merito svolta secondo paradigmi Ric. 2020 n. 26598 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26598/2020 Numero sezionale 10198/2021 Numero di raccolta generale 2504/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 normativi corretti, e non l’interpretazione o l’applicazione della normativa in tema di liquidazione equitativa del danno.

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; la ricorrente viene pertanto condannata alle spese e al pagamento del [OSCURATO:PERSONA], se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 6.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2021, nella camera di consiglio della sezione sesta - sotto sez. terza civile. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 26598 sez.

M3 - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26598-2020 proposto da: D&D [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3658/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/07/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26598/2020 Numero sezionale 10198/2021 Numero di raccolta generale 2504/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con ricorso notificato il 14 ottobre 2020 D&D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, pubblicata in data 21/7/2020, con cui è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno svolta nei confronti del Comune di Anzio per la rimozione di alcune fioriere recanti insegne pubblicitarie di cui era divenuta concessionaria dopo avere acquisito l’azienda GP Pubblicità. Il Comune intimato ha notificato controricorso, illustrato da successiva memoria. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 2. La sentenza impugnata, per quanto qui di interesse, nel confermare in parte la sentenza di primo grado, pur riconoscendo la illegittimità del comportamento del Comune e la sua astratta responsabilità nell’avere tolto le fioriere con insegne pubblicitarie, di proprietà della ricorrente, dalla pubblica via, ha ritenuto tuttavia non provato il danno conseguente alla condotta, non essendo emerso che la società avesse richiesto la restituzione di importi sborsati e financo che i contratti di concessione fossero stati rinnovati nel 2003, né che la società si fosse dovuta attivare richiedendo ulteriori spazi pubblicitari alla pubblica amministrazione; in particolare, ha ritenuto che fosse emerso che le fioriere erano state conservate e messe a disposizione della titolare; ha ritenuto, inoltre, che non fosse stato allegato alcunché in relazione al danno morale. Tutto ciò a prescindere - ha aggiunto - dal fatto che l’autorizzazione all’installazione dei segnalatori era stata Ric. 2020 n. 26598 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26598/2020 Numero sezionale 10198/2021 Numero di raccolta generale 2504/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 concessa ad altro soggetto e che la cessione d’azienda fosse inopponibile al Comune, in quanto la società cessionaria avrebbe dovuto conseguire una nuova concessione (p. 4 della sentenza). Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia l’ omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione ex art. 360 n. 5 c.p.c. ( ovvero che le concessioni si fossero rinnovate per silenzio - assenso in seguito a presentazione di dichiarazione annuale, che detta circostanza non fosse stata contestata dal Comune e che le riproduzioni fotografiche mostrassero come le insegne fossero state lasciate all’aperto dal Comune che giammai ha provveduto alla restituzione dei medesimi). 1.1. Il motivo è inammissibile perché, trattandosi di pronuncia per questo aspetto conforme alla prima decisione, esso incontra il limite di cui all’art. 348 ter, ultimo comma , c.p.c. introdotto nella novella del 2012 per i giudizi di appello e nulla viene prospettato in ordine a eventuali difformità di giudizio tra le due sentenze di merito, onde consentirne lo scrutinio da parte del giudice di legittimità ( v. per tutte Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019). Inoltre, esso tende a porre in discussione l’esito della complessiva istruttoria compiuta nella fase di merito, piuttosto che a mettere in rilievo vere e proprie omissioni di fatti decisivi e rilevanti, inducendo il giudice di legittimità a svolgere un inammissibile nuovo giudizio di merito. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost ex art. 360 n. 4 c.p.c. e violazione dell’art.329, co. 2 c.p.c., in tesi ponendosi la motivazione in manifesto contrasto con il giudicato interno circa la Ric. 2020 n. 26598 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26598/2020 Numero sezionale 10198/2021 Numero di raccolta generale 2504/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 sussistenza dell’inadempimento da parte della P.A. concedente l’autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari. 2.1. Il motivo è inammissibile perché la motivazione, lungi dall’essere contraddittoria o apparente, si pone in linea con i parametri di interna logicità richiesti affinché possa ritenersi rispettosa del c.d. minimo costituzionale, avendo argomentato sulla mancata prova del danno, nonostante l’accertato inadempimento, facendo mostra dell’ iter logico seguito nella valutazione delle circostanze allegate ai fini della prova del danno che, come è noto, si pone quale elemento costitutivo della responsabilità civile. Sul punto si veda, per tutte, Cass. SU n. 8053/2014 in tema di motivazione apparente o gravemente contradittoria. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il giudice erroneamente applicato la disciplina in ordine alla liquidazione equitativa del danno, in conseguenza del travisamento delle prove in cui è incorso il giudice d’appello. Il motivo presuppone la fondatezza del primo motivo, relativo alla pretesa omessa valutazione di tutte le prove acquisite in atti e, dunque, è assorbito. Difatti, come indicato dal giudice dell’appello, la liquidazione del danno in via equitativa presuppone che sia provata l’esistenza dei danni risarcibili, nel caso concreto ritenuti non adeguatamente provati quanto alla loro sussistenza in concreto e, non solo, quanto alla loro riconducibilità all’attrice, subentrata nella posizione della iniziale concessionaria senza autorizzazione del Comune. 4. Il motivo, inoltre, tende a mettere inammissibilmente in crisi una valutazione di merito svolta secondo paradigmi Ric. 2020 n. 26598 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 26598/2020 Numero sezionale 10198/2021 Numero di raccolta generale 2504/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 normativi corretti, e non l’interpretazione o l’applicazione della normativa in tema di liquidazione equitativa del danno. 5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; la ricorrente viene pertanto condannata alle spese e al pagamento del [OSCURATO:PERSONA], se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 6.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021, nella camera di consiglio della sezione sesta - sotto sez. terza civile. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 26598 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M
Sentenza Cassazione n. 02504/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris