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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 09046/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e, nel caso di specie, la prevalenza della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla contestata recidiva e le altre circostanze aggravanti, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); considerata, inoltre, la corretta motivazione del giudice di merito nella parte in cui ha negato la concessione della menzionata circostanza attenuante, alla luce delle gravi modalità del fatto, dei numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato il ricorrente e considerato, infine, il non trascurabile danno arrecato alla persona offesa (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 18/02/2025 Il consigliere [OSCURATO:PERSONA] nte I nA4so Luciano r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e, nel caso di specie, la prevalenza della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. sulla contestata recidiva e le altre circostanze aggravanti, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); considerata, inoltre, la corretta motivazione del giudice di merito nella parte in cui ha negato la concessione della menzionata circostanza attenuante, alla luce delle gravi modalità del fatto, dei numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato il ricorrente e considerato, infine, il non trascurabile danno arrecato alla persona offesa (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere [OSCURATO:PERSONA] nte I nA4so Luciano r
Sentenza Cassazione n. 09046/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris