Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:503
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0711
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
22 giugno 2023 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Sussistenza di un interesse ad agire nel procedimento principale – Obbligo di verifica del giudice del rinvio»
Nelle cause riunite C‑711/21 e C‑712/21,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio), con decisioni del 4 novembre 2021, pervenute in cancelleria il 25 novembre 2021, nei procedimenti
XXX
(C‑711/21),
XXX
(C‑712/21)
contro
[OSCURATO:PERSONA] belge
, rappresentato dal secrétaire d’[OSCURATO:PERSONA] à l’Asile e la Migration,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, L.S. Rossi, J.‑C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per XXX e XXX, da D. Andrien, avocat;
–
per il governo belga, da M. Jacobs, C. Pochet e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistite da S. Matray, avocate;
–
per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman e H. S. Gijzen, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da A. Azema e A. Katsimerou, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 marzo 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 4, 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché dell’articolo 5, dell’articolo 6, paragrafo 6, e dell’articolo 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (
GU 2008, L 348, pag. 98
).
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie tra due cittadini di paesi terzi e l’[OSCURATO:PERSONA] belge (Stato belga), relativamente alla legittimità delle decisioni di rimpatrio di cui tali due cittadini sono stati oggetto.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 5 della direttiva 2008/115 così dispone:
«Nell’applicazione della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono nella debita considerazione:
a)
l’interesse superiore del bambino;
b)
la vita familiare;
c)
le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;
e rispettano il principio di non-refoulement».
4
L’articolo 6 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.
(...)
6. La presente direttiva non osta a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri decidano di porre fine al soggiorno regolare e dispongano contestualmente il rimpatrio e/o l’allontanamento e/o il divieto d’ingresso in un’unica decisione o atto amministrativo o giudiziario in conformità della legislazione nazionale, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo III e da altre pertinenti disposizioni del diritto comunitario e nazionale».
5
A norma dell’articolo 13 di detta direttiva:
«1. Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.
2. L’autorità o l’organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l’esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno.
(...)».
Diritto belga
6
L’articolo 7 della legge del 15 dicembre 1980, che disciplina l’ingresso nel territorio, il soggiorno, lo stabilimento, e l’allontanamento degli stranieri (
Moniteur belge
del 31 dicembre 1980, pag. 29535), nella versione applicabile alle controversie principali, così recitava:
«Fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute in un trattato internazionale, il ministro o un suo delegato possono emettere nei confronti dello straniero, che non è autorizzato né ammesso a soggiornare per più di tre mesi o a stabilirsi nel Regno, un ordine di lasciare il territorio entro un termine prestabilito oppure devono rilasciare, nei casi di cui al punto 1
o
, 2°, 5°, 11° o 12°, un ordine di lasciare il territorio entro un termine prestabilito:
1
o
qualora egli resti nel Regno senza essere in possesso dei documenti richiesti dall’articolo 2;
(...)».
7
L’articolo 52/3, paragrafo 1, di tale legge era così formulato:
«Qualora il Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides [(Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio)] non tenga conto della domanda di asilo o neghi il riconoscimento dello status di rifugiato o la concessione dello status di protezione sussidiaria allo straniero e quest’ultimo soggiorni in modo irregolare nel Regno, il ministro o il soggetto delegato da quest’ultimo devono emettere senza indugio l’ordine di lasciare il territorio, giustificato da uno dei motivi di cui all’articolo 7, primo comma, punti da 1
o
a 12°. La decisione è notificata immediatamente all’interessato ai sensi dell’articolo 51/2.
Nel caso in cui il [OSCURATO:PERSONA] du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio) respinga il ricorso proposto dallo straniero avverso una decisione adottata dal Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi ai sensi dell’articolo 39/2, paragrafo 1, punto 1
o
, ed il soggiorno dello straniero nel Regno sia irregolare, il ministro o il suo delegato devono disporre senza indugio la proroga dell’ordine di lasciare il territorio previsto al primo comma. La decisione è notificata immediatamente all’interessato ai sensi dell’articolo 51/2.
(...)».
8
Ai sensi dell’articolo 74/13 di detta legge:
«In sede di adozione di una decisione di allontanamento, il ministro o il suo delegato tengono in considerazione l’interesse superiore del bambino, la vita familiare e le condizioni di salute del cittadino di uno Stato terzo di cui trattasi».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑711/21
9
Il 20 luglio 2017 il Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio; in prosieguo: il «CGRA») ha rifiutato di riconoscere a XXX lo status di rifugiato e di concedergli il beneficio della protezione sussidiaria.
10
Il 26 luglio 2017 è stato emesso nei confronti di XXX un ordine di lasciare il territorio.
11
Il 21 agosto 2017 XXX ha proposto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio; in prosieguo: il «CCE») un ricorso avverso la decisione del CGRA recante rigetto della sua domanda di protezione internazionale.
12
Il 24 agosto 2017 XXX ha proposto dinanzi al CCE un ricorso avverso la decisione che gli ordinava di lasciare il territorio.
13
L’11 gennaio 2018 il CCE ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione del CGRA.
14
Con sentenza del 22 ottobre 2019, pronunciata a seguito di un’udienza nel corso della quale XXX ha depositato una nota integrativa e documenti relativi alla sua vita privata nonché alle sue condizioni di salute, il CCE ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione che gli ordinava di lasciare il territorio.
15
Il CCE ha ritenuto che XXX non avesse più interesse a contestare detto ordine di lasciare il territorio per il motivo, da un lato, che tale giudice aveva definitivamente respinto la sua domanda di protezione internazionale e, dall’altro, che la censura principale dedotta da XXX si basava sul fatto che detto ordine di lasciare il territorio non poteva essere emesso fintantoché il procedimento di ricorso avverso la decisione del CGRA era pendente dinanzi ad esso.
16
Il CCE ha ritenuto, in forza della sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi (C‑181/16; in prosieguo: la «sentenza Gnandi,
EU:C:2018:465
), di dover prendere in considerazione gli eventi relativi alla vita familiare e alle condizioni di salute di XXX solo se questi ultimi fossero anteriori alla conclusione della procedura di protezione internazionale. Orbene, gli eventi dedotti da XXX, nella nota integrativa depositata presso il CCE, sono successivi alla data della sentenza del CCE che ha respinto il ricorso avverso la decisione del CGRA.
17
Investito di un’impugnazione avverso detta sentenza del CCE, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che, nell’ambito di un ricorso di annullamento avverso una decisione che ordina di lasciare il territorio, il CCE deve, in linea di principio, procedere a un esame
ex tunc
di tale decisione.
18
Il giudice del rinvio ritiene, in secondo luogo, che la sentenza Gnandi non consenta di determinare, in modo certo, fino a quale momento il cittadino di un paese terzo possa dedurre un mutamento delle circostanze intervenuto dopo l’adozione della decisione di rimpatrio nei suoi confronti e che presenti una rilevanza significativa per la valutazione della sua situazione alla luce della direttiva 2008/115 e, in particolare, dell’articolo 5 di quest’ultima.
19
Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che non sia escluso che gli articoli 4, 7 e 47 della Carta nonché le disposizioni della direttiva 2008/115 impongano al giudice nazionale, che è incaricato di esaminare la legittimità dell’ordine di lasciare il territorio notificato a un cittadino di un paese terzo, a seguito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale, di tener conto dei mutamenti della vita familiare o delle condizioni di salute di tale cittadino intervenuti fino alla data in cui detto giudice statuisce.
20
Date tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se gli articoli 4, 7 e 47 della [Carta] e gli articoli 5, 6, paragrafo 6, e 13 della direttiva 2008/115, letti alla luce della [sentenza Gnandi], debbano essere interpretati nel senso che il giudice adito mediante un ricorso proposto avverso una decisione di rimpatrio adottata a seguito di una decisione di diniego della concessione di protezione internazionale può, nel valutare la legittimità della decisione di rimpatrio, tener conto unicamente dei mutamenti delle circostanze che presentino rilevanza significativa per la valutazione della situazione con riguardo al succitato articolo 5 verificatisi prima della chiusura della procedura di protezione internazionale da parte del Consiglio per il contenzioso degli stranieri.
2)
Se le circostanze considerate nell’articolo 5 della direttiva 2008/15 debbano essersi verificate in un momento in cui il soggiorno dello straniero era regolare o in cui questi era autorizzato a restare».
Causa C‑712/21
21
Il 30 settembre 2016 il CGRA ha rifiutato di riconoscere a XXX lo status di rifugiato e di concedergli il beneficio della protezione sussidiaria.
22
Il 6 ottobre 2016 è stato emesso nei confronti di XXX un ordine di lasciare il territorio.
23
Il 28 ottobre 2016 XXX ha proposto ricorso dinanzi al CCE avverso la decisione del CGRA recante rigetto della sua domanda di protezione internazionale.
24
Il 7 novembre 2016 XXX ha proposto dinanzi al CCE un ricorso avverso la decisione che gli ordinava di lasciare il territorio.
25
Con sentenza del 19 gennaio 2017, il CCE ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione del CGRA.
26
Con sentenza del 22 ottobre 2019, successiva ad un’udienza nel corso della quale XXX ha depositato una nota integrativa e documenti relativi alla sua vita privata, il CCE ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione che gli ordinava di lasciare il territorio per motivi analoghi a quelli menzionati ai punti 15 e 16 della presente sentenza.
27
Investito di un’impugnazione avverso tale sentenza, il giudice del rinvio ritiene, per motivi analoghi a quelli esposti ai punti da 17 a 19 della presente sentenza, che la portata della sentenza Gnandi debba essere precisata al fine di determinare fino a quale momento un mutamento delle circostanze relative alla vita familiare di un cittadino di un paese terzo, che sia stato oggetto di una decisione di rimpatrio, possa essere preso in considerazione dal giudice incaricato di statuire sulla regolarità di una siffatta decisione. Per contro, detto giudice ritiene che non sia necessario interrogare la Corte, nell’ambito della causa di cui trattasi, sull’ipotesi di un’eventuale violazione dell’articolo 4 della Carta, dal momento che nessun pregiudizio di tale natura è stato invocato da XXX.
28
Date tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se gli articoli 7 e 47 della [Carta] e gli articoli 5, 6, paragrafo 6, e 13 della direttiva 2008/115, letti alla luce della [sentenza Gnandi], debbano essere interpretati nel senso che il giudice adito mediante un ricorso proposto avverso una decisione di rimpatrio adottata a seguito di una decisione di diniego della concessione di protezione internazionale può, nel valutare la legittimità della decisione di rimpatrio, tener conto unicamente dei mutamenti delle circostanze che presentino rilevanza significativa per la valutazione della situazione con riguardo al succitato articolo 5 verificatisi prima della chiusura della procedura di protezione internazionale da parte del Consiglio per il contenzioso degli stranieri.
2)
Se le circostanze considerate nell’articolo 5 della direttiva 2008/15 debbano essersi verificate in un momento in cui il soggiorno dello straniero era regolare o in cui questi era autorizzato a restare».
29
Con decisione del presidente della Corte del 4 gennaio 2022, le cause C‑711/21 e C‑712/21 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
30
In primo luogo, da una giurisprudenza costante discende che, pur se le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza, ciò non toglie che il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere. La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia. Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito [sentenza del 14 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság [OSCURATO:PERSONA],
C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU
,
EU:C:2020:367
, punto
167
e giurisprudenza ivi citata].
31
Pertanto, se la Corte deve potersi rimettere, nella maniera più ampia, all’apprezzamento del giudice nazionale in ordine alla necessità delle questioni sottopostele, essa deve essere posta in grado di esprimere qualsiasi valutazione concernente l’espletamento della propria funzione, particolarmente al fine di verificare la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale che le è rivolta, e il giudice nazionale, nell’avvalersi delle possibilità offerte dall’articolo 267 TFUE, deve tener presente la funzione specifica di cui la Corte è investita in materia (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia,
244/80
,
EU:C:1981:302
, punti
19
e
20
, nonché del 9 dicembre 2010, Fluxys,
C‑241/09
,
EU:C:2010:753
, punto
31
).
32
È dunque indispensabile che i giudici nazionali chiariscano, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per i quali essi ritengono necessaria alla definizione della controversia la soluzione delle questioni da loro poste (sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia,
244/80
,
EU:C:1981:302
, punto
17
, e del 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA],
C‑341/01
,
EU:C:2004:254
, punto
29
).
33
In secondo luogo, l’effetto utile della cooperazione giurisdizionale instaurata dalla procedura di cui all’articolo 267 TFUE impone che il giudice del rinvio risponda nella maniera più completa possibile ai quesiti che gli sono posti dalla Corte, se necessario, dopo aver sentito al riguardo le parti del procedimento principale.
34
Nel caso di specie, il governo belga contesta la ricevibilità delle questioni pregiudiziali con la motivazione che il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) dovrebbe dichiarare irricevibili le impugnazioni dinanzi ad esso pendenti per una ragione estranea alle disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione mediante tali questioni. Il governo di cui trattasi sostiene dunque che i ricorrenti nei procedimenti principali hanno ottenuto, dopo la proposizione di tali impugnazioni, un diritto di soggiorno nel territorio belga e che, di conseguenza, hanno perso il loro interesse ad agire dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato).
35
A tale riguardo, occorre rilevare che, qualora risultasse che i ricorrenti nei procedimenti principali hanno effettivamente perso il loro interesse a chiedere l’annullamento delle sentenze del CCE di cui trattasi nei procedimenti principali, le questioni pregiudiziali non sarebbero più pertinenti per la soluzione delle controversie pendenti dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) e la Corte dovrebbe dichiarare il non luogo a statuire [v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema),
C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18
,
EU:C:2019:982
, punto
70
].
36
In tale ottica, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) è stato invitato a precisare alla Corte se i ricorrenti nei procedimenti principali disponessero ormai di un diritto di soggiorno nel territorio belga e, in caso affermativo, se esso intendesse mantenere le sue questioni pregiudiziali.
37
[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha risposto che l’avvocato dei ricorrenti nei procedimenti principali aveva sostenuto che, se è vero che a questi ultimi era stato riconosciuto un diritto di soggiorno provvisorio nel territorio belga, restava il fatto che, qualora un siffatto diritto di soggiorno non fosse stato prorogato, le autorità belghe avrebbero potuto riprendere il procedimento di rimpatrio sulla base delle decisioni di rimpatrio già esistenti, che non erano state revocate. Tenuto conto di tali spiegazioni, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha comunicato che intendeva mantenere le sue questioni pregiudiziali.
38
Alla luce di detta risposta, il giudice relatore e l’avvocato generale hanno chiesto al governo belga di informare la Corte sullo stato attuale delle decisioni di rimpatrio di cui trattasi nei procedimenti principali.
39
Tale governo ha affermato, in sostanza, che dette decisioni di rimpatrio erano state abrogate dalle decisioni che concedevano un diritto di soggiorno ai ricorrenti nei procedimenti principali e che, pertanto, anche quando un siffatto diritto di soggiorno sarà cessato, l’autorità nazionale competente non potrà proseguire il procedimento di rimpatrio nei confronti dei ricorrenti nei procedimenti principali sulla base di dette decisioni di rimpatrio.
40
Detto governo ha altresì menzionato una giurisprudenza recente del [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) in forza della quale la decisione di rimpatrio di cui è oggetto un cittadino di un paese terzo scompare dall’ordinamento giuridico non appena a detto cittadino viene riconosciuto un diritto di soggiorno, il che comporta che il dispositivo della sentenza del CCE che ha confermato tale decisione di rimpatrio, e che è impugnata dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato), non può più arrecare pregiudizio al cittadino di cui trattasi, il quale è, quindi, privato dell’interesse richiesto per domandarne l’annullamento.
41
Alla luce di tale risposta, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) è stato invitato dalla Corte a indicarle se intendesse mantenere le sue questioni pregiudiziali e, in caso affermativo, per quali ragioni.
42
[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) ha risposto che intendeva mantenere le sue questioni pregiudiziali. Esso ha motivato tale decisione ricordando, da un lato, la posizione sostenuta dall’avvocato dei ricorrenti nei procedimenti principali, pur riconoscendo che il governo belga sosteneva una posizione contraria. Dall’altro lato, ha sottolineato che i procedimenti dinanzi ad esso pendenti erano sospesi in attesa della risposta della Corte e che, senza una nuova discussione in contraddittorio tra le parti in udienza e senza una nuova sentenza che risolvesse la questione del mantenimento dell’interesse dei ricorrenti nei procedimenti principali all’annullamento delle sentenze del CCE, esso non poteva dichiarare che le decisioni di rimpatrio erano scomparse dall’ordinamento giuridico e che detti ricorrenti non avevano più interesse ad agire.
43
Ne consegue che, nonostante l’espressa richiesta della Corte in tal senso, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) non ha posto la Corte in condizione di assicurarsi che, tenuto conto della comparsa di elementi successivi ai rinvii pregiudiziali, le questioni pregiudiziali da esso presentate rimanessero pertinenti per l’esito dei ricorsi proposti dai ricorrenti nei procedimenti principali e quindi giustificate da una necessità inerente alla soluzione effettiva delle controversie di cui è investito.
44
Orbene, anzitutto, come sottolineato ai punti 32 e 33 della presente sentenza, lo strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali costituito dalla procedura istituita dall’articolo 267 TFUE implica che un giudice nazionale debba fornire, nella massima misura possibile, una risposta utile ai quesiti che gli sono posti dalla Corte.
45
Il fatto di riferirsi semplicemente alla posizione di una parte nel procedimento principale non è sufficiente al riguardo. Infatti, sebbene, così facendo, il giudice del rinvio menzioni gli argomenti di tale parte, esso non precisa in alcun modo in che misura intenda o meno fare propri tali argomenti e se ne deduca che una risposta alla questione sollevata sia necessaria per consentirgli di emettere la propria decisione (v., in tal senso, ordinanza del 4 ottobre 2022, Teritorialna direktsia na NAP – Plovdiv,
C‑49/20
, non pubblicata,
EU:C:2022:770
, punto
65
e giurisprudenza ivi citata).
46
Inoltre, se è vero che, conformemente all’articolo 23, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la decisione con cui il giudice del rinvio si rivolge alla Corte sospende il procedimento, da quanto precede discende tuttavia che detta disposizione non può essere intesa nel senso che essa vieta a tale giudice del rinvio, una volta che questi abbia interrogato la Corte, di sentire le parti relativamente alle risposte che occorre fornire ai quesiti che gli sono stati posti nell’ambito della procedura di cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE.
47
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, occorre ancora ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante della Corte, una disposizione di diritto nazionale che impedisce l’attuazione della procedura di cui all’articolo 267 TFUE deve essere disapplicata senza che il giudice interessato debba chiederne o attenderne la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [sentenze del 14 dicembre 1995, Peterbroeck,
C‑312/93
,
EU:C:1995:437
, punto
13
, nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso),
C‑824/18
,
EU:C:2021:153
, punto
141
].
48
Ne consegue che ogni giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione del suo diritto nazionale che non gli consenta di fornire una risposta utile alle domande che la Corte gli rivolge nell’ambito della procedura di cui all’articolo 267 TFUE.
49
Si deve, infine, aggiungere che la presente causa si distingue da quella che ha dato luogo alla sentenza del 15 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (
C‑194/19
,
EU:C:2021:270
). Infatti, in quest’ultima causa, da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato) aveva risposto al quesito posto dalla Corte nel senso che la controversia dinanzi ad esso pendente continuava ad avere un oggetto e, dall’altro, non era stato portato a conoscenza della Corte il fatto che tale giudice avesse elaborato una giurisprudenza in forza della quale esso giudicava che, in casi analoghi alla controversia principale, si dovesse ritenere che i ricorrenti avessero perso il loro interesse ad agire.
50
Da tutte le considerazioni che precedono risulta che le presenti domande di pronuncia pregiudiziale devono essere dichiarate irricevibili.
Sulle spese
51
Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] (Consiglio di Stato, Belgio), con decisioni del 4 novembre 2021, sono irricevibili.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.