CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 29057/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
occo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:SOCIETA].;[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] Anna, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo didichiarare inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La vicenda trae origine dalla procedura di prevenzione a carico di MELUZIOAntonio, [OSCURATO:PERSONA] Angelo e DELL’ANGELO Liberato. Con decreto n. 9/2002 del 6maggio 2002, il Tribunale di Salerno applicava nei confronti dei predetti la misuradi prevenzione personale e patrimoniale, nonché, nei confronti dei terzi interessati,la misura di prevenzione patrimoniale. Il decreto era confermato dalla Corte diappello di Salerno con decreto n. 20-bis del 9 luglio 2009. Seguivano plurimi giudizidi legittimità e di rinvio: la Corte di cassazione, con sentenza del 24 febbraio 2011,annullava con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che provvedeva con decretodel 23 aprile 2013; la Corte di cassazione, con sentenza del 26 marzo 2015,annullava nuovamente con rinvio, cui seguiva il decreto della Corte di appello diNapoli del 14 maggio 2018; infine, con sentenza del 13 febbraio 2019, la Corte dicassazione disponeva un ulteriore annullamento con rinvio. All’esito, la Corte diappello di Napoli, con decreto n. 131-bis/2021 del 13 settembre 2021, divenutoirrevocabile il 3 novembre 2021, revocava la confisca disposta con il decreto delTribunale di Salerno del 6 maggio 2002.2. Dopo la revoca della confisca, gli amministratori giudiziari, dottori AdolfoBittarelli e [OSCURATO:PERSONA], depositavano, in data 8 luglio 2024, il rendiconto finalerelativo al periodo 2000-2013, poi approvato il 3 ottobre 2024 in assenza diopposizioni. Gli amministratori giudiziari chiedevano quindi alla Corte di appello diNapoli di essere autorizzati alla restituzione delle somme acquisite nel corso dellaprocedura, come individuate nella colonna “saldo” del rendiconto. In ordine allemodalità di restituzione, rappresentavano che, a fronte di un importo complessivodi euro 1.116.656,03, potevano essere utilizzate le somme pari a euro 491.700,00giacenti sul libretto acceso alla procedura presso Unicredit, mentre, per il residuoimporto – indicato nella richiesta in euro 624.956,23, ma riportato in altri atti ineuro 624.956,03, cifra aritmeticamente corrispondente alla differenza tra i predettiimporti – proponevano un bonifico diretto in favore dei beneficiari da partedell’Ufficio spese di giustizia.Con ordinanza del 10 gennaio 2025, la Corte di appello di Napoli dichiaravala propria incompetenza e la competenza funzionale del Tribunale di Salerno,sezione misure di prevenzione.A seguito di richiesta di integrazione del giudice delegato, gli amministratorigiudiziari, con nota pervenuta il 27 gennaio 2025, chiarivano che l’importo di euro1.116.656,03 corrispondeva ai “frutti di gestione” del periodo 2000-2013, già alnetto delle spese specificamente riconducibili ai singoli beni; che sul libretto dellaprocedura non vi era disponibilità sufficiente a fronteggiare integralmente larestituzione della residua differenza, in ragione dei costi della procedura sostenutinel periodo 2000-2013; che i compensi liquidati agli amministratori giudiziarierano analiticamente indicati nei rendiconti annuali 2000-2013 e che le relativesomme erano state prelevate dal libretto della procedura, sul quale erano confluititutti gli incassi, sicché avevano gravato sul totale degli incassi e non su specificheposizioni. Dagli atti e dal rendiconto emergeva, in particolare, che gliamministratori giudiziari avevano percepito, tra il 2002 e il 2011, a titolo diliquidazione dei compensi, l’importo complessivo di circa euro 639.711,00, gravatosulla procedura.3. Con ordinanza del 3 febbraio 2025, il Tribunale di Salerno autorizzava gliamministratori giudiziari a restituire agli aventi diritto il solo importo di euro491.700,00, corrispondente alle somme liquide nella disponibilità della procedura.Il Tribunale osservava che la restituzione, anche parziale, di beni già sottoposti asequestro e confisca di prevenzione, in caso di accoglimento dell’impugnazioneproposta dalla parte privata, deve essere disposta con riguardo alla consistenzaloro impiego, ma detratte le spese di gestione, diverse da quelle relative alpagamento dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario. Rilevava, inoltre,che la quantificazione delle spese di gestione e dell’eventuale incremento di valoreviene in rilievo all’esito dell’approvazione del rendiconto. Nel caso concreto, purrisultando frutti di gestione per euro 1.116.656,03, il Tribunale riteneva che, inragione dei costi della procedura e della concreta disponibilità esistente sul libretto,potesse essere autorizzata soltanto la restituzione della somma di euro491.700,00, non anche il pagamento, da parte dell’Ufficio spese di giustizia, delresiduo importo di euro 624.956,03. Il Tribunale precisava che gli ordinari costi digestione, in caso di restituzione dei beni, gravano sul titolare e, dunque, sullaparte privata rientrata in bonis.4. Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione la difesa diCATAROZZO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e CATAROZZOAnna, nonché della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], e la difesa diMEDIL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA],di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, di GAUDIUSO [OSCURATO:PERSONA], quale erede di DELL’ANGELO Liberato,e di PROTA Rocco.5. Con sentenza n. 24353/2025, pronunciata il 5 giugno 2025 e depositatail 2 luglio 2025, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione qualificava leimpugnazioni come opposizioni ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. edisponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno. La Corte osservavache il provvedimento impugnato non era stato reso nell’ambito del procedimentodi approvazione del rendiconto di cui all’art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011, essendosuccessivo a tale approvazione, ma quale provvedimento del giudicedell’esecuzione in materia di restituzione di cose sequestrate, adottato su iniziativadegli amministratori giudiziari; in mancanza di una disciplina specifica nel d.lgs. n.159 del 2011, doveva pertanto farsi riferimento agli artt. 676 e 667, comma 4,cod. proc. pen.6. Fissata, innanzi al Tribunale di Salerno, l’udienza del 12 gennaio 2026, ledifese si riportavano ai motivi scritti e ne chiedevano l’accoglimento. Il PubblicoMinistero insisteva per la conferma del provvedimento, prospettando una ragionedi ordine formale, correlata all’assenza di uno strumento che consentisse allo Statoo all’Ufficio spese di giustizia di agire in via restitutoria nei confronti del prevenuto,trattandosi di rapporto intercorrente tra lo Stato e gli amministratori giudiziari. Ledifese replicavano che, nella specie, le spese erano a carico dello Stato e che,pertanto, non si poneva un problema di surroga.7. Con ordinanza deliberata all’esito della camera di consiglio del 12 gennaio2026 e depositata il 27 gennaio 2026, il Tribunale di Salerno rigettava le istanzeproposte e confermava l’ordinanza del 3 febbraio 2025. Il Tribunale riteneva chel’art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011 distingua le spese necessarie o utili per laconservazione e l’amministrazione dei beni, da un lato, e le somme per ilpagamento dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario, dall’altro.Secondo il Tribunale, solo le spese di gestione devono essere prelevate dallaprocedura e, in caso di incapienza, possono essere anticipate dallo Stato con dirittoal recupero nei confronti del titolare del bene. Diversamente, per i compensi degliamministratori giudiziari, la legge prevede che, se la procedura è capiente, essiricadano sulla medesima, mentre, in caso contrario, siano anticipati dallo Stato,senza diritto al recupero; la previsione secondo cui, in caso di revoca dellaconfisca, le somme siano poste a carico dello Stato non consentirebbe, tuttavia,di porre a carico dell’Erario i frutti di gestione maturati, ma non più disponibili. IlTribunale richiamava il principio della restituzione dei beni secondo la loro“consistenza attuale” e osservava che, ove la fruttuosità vi sia stata, ma non siapiù disponibile al momento della restituzione, essa non può essere posta a caricodello Stato mediante una forzatura interpretativa dell’art. 42 d.lgs. n. 159 del2011. A sostegno di tale conclusione richiamava anche il parere reso dalProcuratore generale presso la Corte di cassazione nel precedente giudizio,secondo cui l’imposizione allo Stato delle spese di gestione determinerebbe uningiustificato privilegio in favore dei destinatari della restituzione. [OSCURATO:PERSONA] che nessuna opposizione era stata proposta avverso il rendicontodefinitivamente approvato, sicché le doglianze non potevano tradursi in unasostanziale rimessione in discussione dello stesso. Il Tribunale condannava,inoltre, gli istanti al pagamento delle spese processuali.8. Avverso l’ordinanza deliberata il 12 gennaio 2026 e depositata il 27gennaio 2026 ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente premette di essere stata attinta da misura di prevenzionepatrimoniale nell’ambito della procedura a carico di [OSCURATO:PERSONA] Antonio e altri e che,all’esito, erano stati ritenuti insussistenti i presupposti per la confisca. Deduce chenel corso della procedura erano maturati frutti per euro 1.116.656,03 ed eranostati liquidati agli amministratori compensi per euro 639.711,00 prelevati dallaprocedura, rendendo la giacenza residua (euro 491.700,00) insufficiente arestituire agli aventi diritto l’intero importo. Il Tribunale, pur richiamando ilprincipio secondo cui i compensi degli amministratori giudiziari vanno posti a caricodello Stato in caso di sua soccombenza, aveva tuttavia autorizzato soltanto larestituzione dell’importo materialmente disponibile.8.1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza per violazionedell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 42 e 43 d.lgs. n.159 del 2011. La ricorrente censura l’affermazione del Tribunale secondo cuinessuna doglianza poteva essere proposta dai terzi in relazione al piano di ripartoper non aver opposto il rendiconto datato 8 luglio 2024. Secondo la difesa, ilrendiconto si limitava a fotografare le consistenze economiche in entrata e uscita,mentre il pregiudizio derivava dalla mancata condivisione, da parte del Tribunale,del prospetto di restituzione predisposto dagli amministratori. La condivisione delrendiconto non equivaleva a rinunciare alla contestazione del provvedimentosuccessivo relativo al piano di riparto.8.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 42 e 43 d.lgs. n. 159 del 2011. La ricorrentesostiene che il Tribunale avrebbe confuso il regime delle spese ordinarie diconservazione (commi 1 e 2 dell’art. 42, ricadenti sui beni o sul proprietario) conquello dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario (comma 3, figuranecessitata dalla procedura, i cui costi non possono gravare sui terzi). Il prelievotemporaneo dal conto della gestione per le anticipazioni si assume che non incidasulla regola finale dell’imputazione allo Stato in caso di revoca della confisca. Lesomme utilizzate per il pagamento dei compensi avrebbero dovuto esserereintegrate dall’Erario. La difesa richiama, a sostegno, giurisprudenza di legittimità(Sez. 4, n. 15415/2024; Sez. 5, n. 24663/2018; Sez. 5, n. 26265/2025). In viasubordinata, la ricorrente prospetta questione di legittimità costituzionale dell’art.42 d.lgs. n. 159 del 2011, per contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost., nella parte incui consentirebbe, in presenza di utili di gestione utilizzati per anticipare icompensi, che tali importi non siano restituiti ai proprietari in caso di mancataconfisca o successiva revoca della stessa.9. Hanno proposto autonomo ricorso per cassazione anche CATAROZZOAntonella, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Anna,articolando due motivi in larga parte sovrapponibili a quelli della [OSCURATO:PERSONA] SanGiuseppe.9.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazionein relazione agli artt. 42 e 43 d.lgs. n. 159 del 2011, censurando l’affermazionesecondo cui la mancata opposizione al rendiconto finale precluderebbe le doglianzerelative alla successiva fase restitutoria. Sostengono che il rendiconto si limitavaa rappresentare le consistenze economiche della procedura e non era, pertanto,oggetto di contestazione, mentre il pregiudizio derivava dal successivo diniego delTribunale di dare integrale attuazione al prospetto di restituzione predisposto dagliamministratori giudiziari.9.2. Con il secondo motivo denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 42, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011,richiamando, per il resto, le censure già esposte al § 8.2. In particolare, deduconoche il Tribunale avrebbe indebitamente assimilato le ordinarie spese diconservazione e amministrazione dei beni, destinate a gravare sul compendio osul titolare rientrato in bonis, ai compensi spettanti agli amministratori giudiziariper l’esercizio del munus pubblicum, che, in caso di revoca della misura, devonoessere posti a carico dello Stato. Sottolineano che, nella specie, la minoredisponibilità dei frutti non dipendeva da un evento estraneo alla procedura, maproprio dal loro impiego per anticipare compensi agli amministratori giudiziari,sicché l’Erario avrebbe dovuto reintegrare le somme così utilizzate. Richiamano, asostegno, la giurisprudenza di legittimità indicata anche dall’altra ricorrente e, invia subordinata, prospettano questione di legittimità costituzionale dell’art. 42d.lgs. n. 159 del 2011, per contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost., ove interpretatonel senso di consentire che, in caso di revoca della misura, restino definitivamentea carico dei proprietari i compensi degli amministratori giudiziari anticipatimediante prelievo dagli utili della gestione.10. Hanno, infine, proposto autonomo ricorso per cassazione anche MELUZIOAntonio, GAUDIUSO [OSCURATO:PERSONA], quale erede di DELL’ANGELO Liberato, PROTA Rocco eMEDIL s.r.l.I ricorrenti premettono, quanto alle singole posizioni patrimoniali, cherisultavano saldi attivi riferibili a beni e rapporti specificamente individuati: euro30.665,00 per il terreno di [OSCURATO:PERSONA] Antonio sito in contrada [OSCURATO:PERSONA]; euro160.470,00 per la società [OSCURATO:PERSONA], originariamente sequestrata indanno di DELL’ANGELO Liberato; euro 6.189,80 ed euro 5.577,65 per due immobiliriconducibili a PROTA Rocco; euro 91.334,25 per [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione allalocazione dell’immobile di proprietà al Comune di Battipaglia.10.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art.40 d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione per contraddittorietà trapremesse e decisione. I ricorrenti censurano il Tribunale per avere declinato lapropria giurisdizione in ordine alla richiesta di autorizzazione a prelevaredall’Ufficio spese di giustizia le somme residue. La questione, non implicandovalutazioni di merito sull’attività gestionale, ma la mera riconduzione dei compensitra le poste a carico dell’Erario, rientrava pienamente nei poteri ordinatori delgiudice della prevenzione. I ricorrenti aggiungono che il provvedimento èintrinsecamente contraddittorio, poiché il Tribunale non ha dichiarato il propriodifetto di giurisdizione, ma è entrato nel merito della pretesa rigettando ladomanda di restituzione. Tale modo di procedere sfociava, secondo la difesa, inun vizio di motivazione apparente o inesistente.10.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art.43 d.lgs. n. 159 del 2011, per illegittima revoca o modifica del rendiconto ormaidefinitivo e per mancata esecuzione dello stesso. Si rileva che l’incapienza delsaldo del libretto non costituiva circostanza ignota al Tribunale al momentodell'omologa del rendiconto, essendo i compensi analiticamente riportati sin dalprincipio. Pertanto, il Tribunale ha sostanzialmente modificato un rendicontodefinitivo, per giunta senza attivare la prescritta procedura partecipata inviolazione degli artt. 44 e ss. Inoltre, il Tribunale avrebbe travisato l'oggettodell'impugnazione, ritenendo inesistenti le doglianze poiché i terzi noncensuravano il rendiconto (fotografia contabile corretta), ma specificamente ilsuccessivo progetto di distribuzione difforme.10.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 42,commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione. I ricorrentisostengono che il Tribunale ha incluso sostanzialmente i compensi degliamministratori tra i costi gravanti sulla parte privata, valorizzando erroneamenteil criterio della “consistenza attuale”. Il prelievo temporaneo dal conto non mutala regola di imputazione finale allo Stato, come statuito da plurime sentenze dellaSuprema Corte (Cass. 15415/2024, 24663/2018, 26265/2025). La difesasottolinea come l'utilizzo del criterio della "consistenza attuale", di naturaeminentemente ragionieristica e contabile, abbia assunto nella decisione delTribunale una valenza del tutto abrogatrice della norma di cui all'art. 42. Ilrichiamo operato dal Tribunale a Cass. 6290/2021 sarebbe parimenti erroneo,poiché quest'ultima pronuncia non avalla affatto la tesi secondo cui le decurtazioniper anticipi restino a carico dei privati, ma ribadisce l'esigenza di una tutelapienamente ripristinatoria. Infine, i ricorrenti censurano il richiamo al parere delProcuratore generale reso in sede di precedente ricorso per Cassazione: la tesisecondo cui l’imputazione allo Stato di tali spese determinerebbe un “ingiustificatoprivilegio” per i terzi è censurata come irragionevole e contraria all’art. 3 Cost., inquanto i proprietari hanno subito un danno oggettivo, patendo per oltre venti annila privazione del godimento dei beni senza aver dato causa al provvedimento poirevocato. Secondo la difesa, l’opposta soluzione finirebbe per addossare aiproprietari, rientrati in bonis dopo la revoca della confisca, il costo delfunzionamento dell’amministrazione giudiziaria, con effetto sostanzialmenteablatorio o sanzionatorio.11. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi. Dopo avere rilevato che, a seguito della riqualificazionedell’originaria impugnazione in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod.proc. pen., il provvedimento adottato dal Tribunale è ricorribile per cassazione, hatuttavia ritenuto manifestamente infondate le doglianze difensive. Secondo ilProcuratore generale, la disciplina che pone a carico dello Stato, in via dianticipazione, le spese gestionali in caso di incapienza del conto della proceduraavrebbe carattere derogatorio e sarebbe quindi di stretta interpretazione; inoltre,far gravare sullo Stato tali spese al fine di consentire la distribuzione integrale deifrutti della gestione determinerebbe un ingiustificato privilegio in favore deidestinatari della restituzione, i quali verrebbero a trovarsi in posizione piùvantaggiosa rispetto a quella che avrebbero avuto se il bene non fosse statosottoposto a misura di prevenzione. Il Procuratore generale ha altresì ritenutomanifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalledifese, osservando che sarebbe proprio l’interpretazione difensiva a determinarepossibili profili di contrasto con l’art. 3 Cost.; ha infine rilevato che eventuali profilidi danno derivanti dall’eccesso o dall’illegittimità delle spese di gestione,comprensive dei compensi agli amministratori, avrebbero dovuto essere fattivalere nella sede di approvazione del rendiconto e di contestazione dei relativiprovvedimenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente per la strettaconnessione delle questioni prospettate, sono fondati nei termini di seguitoindicati.La questione devoluta alla Corte attiene al regime di imputazione, in caso direvoca della confisca di prevenzione, delle somme prelevate nel corso dellaprocedura per il pagamento dei compensi degli amministratori giudiziari e, più ingenerale, alla corretta individuazione delle poste che, nella fase restitutoria,possono essere detratte dai frutti della gestione.Il punto controverso non è l’esattezza contabile del rendiconto finale, né laquantificazione in sé dei frutti maturati, ma la diversa questione giuridica se, afronte di frutti di gestione pari a euro 1.116.656,03 e di una giacenza residua paria euro 491.700,00, il Tribunale potesse limitare la restituzione alla sola sommamaterialmente disponibile, valorizzando il criterio della “consistenza attuale” dellaprocedura, ovvero se dovesse verificare se la minore disponibilità derivasse, intutto o in parte, dal pagamento dei compensi liquidati agli amministratorigiudiziari, traendone le conseguenze imposte dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159del 2011.2. In via preliminare, non è condivisibile l’affermazione dell’ordinanzaimpugnata secondo cui le doglianze dei ricorrenti sarebbero precluse dallamancata opposizione al rendiconto finale.Il rendiconto approvato dà conto delle entrate, delle uscite, delle sommeriscosse, dei pagamenti effettuati e del saldo della gestione. Le contestazioni che,ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011, devono essere formulate nella fase diapprovazione del rendiconto riguardano la regolarità, la completezza e lacorrettezza contabile delle singole voci, non anche ogni successiva questionegiuridica relativa all’imputazione finale di determinate poste una volta venutameno, per effetto della revoca, la misura reale.Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno contestato l’esattezza delrendiconto, ma hanno fondato le proprie domande proprio sulle risultanze di essoe sui chiarimenti degli amministratori giudiziari, deducendo che la minoredisponibilità attuale del libretto della procedura era dipesa dal prelievo di sommedestinate al pagamento dei compensi degli amministratori giudiziari e che talisomme, in ragione della revoca della confisca, dovevano essere poste a caricodello Stato.Ne consegue che la mancata opposizione al rendiconto non precludeva laproposizione della domanda restitutoria nei termini in cui è stata formulata.L’approvazione del rendiconto cristallizza il dato contabile, ma non impedisce algiudice dell’esecuzione di stabilire quale sia, alla luce dell’art. 42 d.lgs. n. 159 del2011, il soggetto sul quale deve definitivamente gravare il costo di determinatespese.Non è invece condivisibile, nei termini in cui è formulata, la distinta censurasecondo cui il provvedimento impugnato avrebbe revocato o modificato ilrendiconto definitivamente approvato, senza osservare la procedura partecipatainvocata dai ricorrenti. La decisione sull’imputazione finale delle poste esull’estensione della restituzione non altera le registrazioni contabili già approvate,ma risolve una questione giuridica ulteriore e successiva. L’errore del Tribunalenon consiste, pertanto, nell’avere revocato il rendiconto, bensì nell’avere attribuitoalla mancata opposizione ad esso un effetto preclusivo che non gli competeva.3. È parimenti fondata, nei limiti di seguito precisati, la censura con cui sideduce che la questione rientrasse nei poteri del giudice della prevenzione,chiamato a pronunciarsi quale giudice dell’esecuzione.La Sesta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 24353 del 2025, ha giàqualificato le impugnazioni proposte avverso l’ordinanza del 3 febbraio 2025 comeopposizioni ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sul presupposto cheil Tribunale avesse provveduto, non nell’ambito del procedimento di approvazionedel rendiconto, ma quale giudice dell’esecuzione in materia di restituzione di cosesequestrate.La controversia, pertanto, non concerne un’azione risarcitoria nei confrontidegli amministratori giudiziari per eventuali profili di mala gestio, da esperire insede civile, ma riguarda il regime legale di imputazione di somme già liquidate epagate nel corso della procedura a titolo di compenso degli amministratorigiudiziari e la conseguente determinazione dell’importo da restituire agli aventidiritto dopo la revoca della confisca.Tale questione è interna alla fase esecutiva della misura di prevenzione edeve essere decisa dal giudice della prevenzione, cui compete dare attuazione allarestituzione dei beni e delle utilità derivanti dalla gestione, applicando la disciplinadettata dall’art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011.4. Nel merito, l’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazionedell’art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011.La disposizione distingue nettamente due categorie di esborsi.I commi 1 e 2 regolano le spese necessarie o utili per la conservazione el’amministrazione dei beni. Tali spese sono sostenute mediante prelevamento dallesomme riscosse a qualunque titolo o comunque nella disponibilità delprocedimento; se dalla gestione non è ricavabile denaro sufficiente, esse sonoanticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene incaso di revoca del sequestro o della confisca.Il comma 3 disciplina, invece, le somme per il pagamento dei compensispettanti all’amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per icoadiutori e per quelle di cui all’art. 35, comma 9. Tali somme sono inserite nelconto della gestione; se la confisca non viene disposta, ovvero se le disponibilitàdel conto non sono sufficienti, esse sono anticipate dallo Stato, senza diritto alrecupero. La norma aggiunge, con previsione di chiusura, che, se il sequestro o laconfisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.La formulazione della disposizione non consente di attribuire rilievo decisivoalla circostanza che, nel corso della procedura, i compensi siano statimaterialmente prelevati dal conto della gestione. Quel prelievo costituisce unamodalità di pagamento consentita dalla legge quando vi siano disponibilità liquidedella procedura, ma non determina, in caso di successiva revoca della misurareale, l’imputazione definitiva della relativa posta al titolare del bene. Né,specularmente, la mera qualificazione formale di una somma come “compensodell’amministratore giudiziario” consente di porne automaticamente l’interoimporto a carico dell’Erario, quando quel compenso remuneri anche attività digestione ordinaria o di prosecuzione dell’impresa, i cui costi il titolare del bene ol’ente avrebbero comunque dovuto sopportare in assenza della misura.Diversamente, la regola posta dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011risulterebbe sostanzialmente svuotata proprio nei casi in cui la procedura abbiaavuto inizialmente una capienza tale da consentire il pagamento dei compensimediante prelievo dalle somme gestite. Il dato della capienza provvisoria del contonon può, dunque, trasformarsi in criterio di imputazione finale del costo, poiché,nel quadro dell’art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011, l’imputazione finale dipende dallanatura delle attività remunerate e non dal mero – e del tutto casuale – datocontabile della capienza del conto.5. Tale conclusione è coerente con il principio, già affermato da questa Corte,secondo cui la restituzione, anche parziale, dei beni già sottoposti a sequestro econfisca di prevenzione deve essere disposta ed eseguita considerando laconsistenza attuale degli stessi, comprensiva degli eventuali incrementi di naturaeconomica derivanti dal loro impiego, detratte esclusivamente le spese di gestionediverse da quelle relative al pagamento dei compensi e dei rimborsi in favoredell’amministratore giudiziario e del coadiutore da lui nominato (Sez. 1, n. 14528del 11/03/2021, Carboni, Rv. 281184-01; Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014,Richichi, Rv. 260644-01).Il criterio della “consistenza attuale” non ha il significato attribuitoglidall’ordinanza impugnata. Esso non autorizza a restituire solo ciò chematerialmente residua sul libretto della procedura quando la diminuzione dellagiacenza sia dipesa dal pagamento di poste che la legge pone a carico dello Stato.La “consistenza attuale” rileva per determinare il risultato della gestione,comprensivo degli incrementi e dei frutti, ma al netto delle sole spese che, perlegge, seguono il bene. Essa non può essere utilizzata per sottrarredefinitivamente ai titolari rientrati in bonis somme impiegate per pagare poste che,ai sensi dell’art. 42, comma 3, devono gravare sullo Stato, e in particolare speseinerenti al funzionamento dell’ufficio.Né conduce a diversa conclusione Sez. 1, n. 6290 del 5 novembre 2021, dep.2022, Rv. 282657-02, richiamata dall’ordinanza impugnata. Tale pronuncia muovedalla distinzione tra tutela ripristinatoria e tutela risarcitoria e afferma che, aseguito della revoca della confisca, la restituzione deve avere riguardo allaconsistenza attuale del bene, comprensiva degli incrementi e dei proventieffettivamente derivati dalla gestione, ivi compresi i frutti civili maturati, secondoquanto risultante dal rendiconto. Quanto alla rivalutazione delle somme di denaro,la medesima sentenza precisa che, non vertendosi in ipotesi di responsabilità daillecito, essa non è automatica, ma richiede un’espressa domanda e un’adeguatadimostrazione del suo maggior importo rispetto ai frutti prodotti.Il principio non risolve, tuttavia, la diversa questione qui controversa, chenon concerne la rivalutazione monetaria delle somme da restituire o il ristoro diun pregiudizio ulteriore, bensì frutti effettivamente maturati e contabilizzati nelcorso della gestione, rispetto ai quali occorre accertare se e in quale misura laminore disponibilità finale sia riconducibile al pagamento di poste delle quali devestabilirsi, ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011, l’imputazione definitiva alcompendio amministrato o allo Stato.6. I condivisibili principi affermati da Sez. 5, n. 26265 del 25/06/2025, dep.17/07/2025, Fuggetti-Catapano, consentono di precisare ulteriormente il principiosuddetto.In quella pronuncia, questa Corte ha chiarito che l’amministratore giudiziariosvolge attività tra loro differenti: da un lato, compiti di gestione, custodia,conservazione e valorizzazione dei beni o dell’azienda sequestrata, assimilabili aquelli privatistici propri dell’amministratore ordinario di una società; dall’altro,compiti di natura pubblicistica, funzionali al perseguimento degli interessi dellaprocedura di prevenzione, quali, tra gli altri, la relazione particolareggiata di cuiall’art. 36 d.lgs. n. 159 del 2011, le attività connesse alla ricognizione dei creditori,l’eventuale contributo alla formazione dello stato passivo e, più in generale,l’ausilio all’autorità giudiziaria.Questa duplicità di funzioni si riflette sulla disciplina del compenso. Non ogniqualificata come attività di gestione ordinaria del compendio e, per ciò solo, postaa carico dell’ente o del titolare rientrato in bonis.Occorre, invece, distinguere le attività di gestione ordinaria i cui costil’impresa o il titolare del bene avrebbero comunque dovuto sopportare anche inassenza della misura – e che integrano spese di gestione – da quelle che trovanocausa esclusiva nel munus publicum esercitato dall’amministratore giudiziarioquale ausiliario del giudice.Ne deriva che, in caso di revoca del sequestro o della confisca, gravanosull’Erario i compensi correlati all’esercizio del munus publicum e alle attivitàpubblicistiche proprie dell’amministrazione giudiziaria; devono, invece, rimanerea carico del compendio amministrato le spese che, sulla base di una specificaindividuazione e di adeguata motivazione, risultino riferibili alla prosecuzionedell’impresa o alla gestione ordinaria del bene, in quanto costi che il titolare delbene o l’impresa avrebbero comunque sopportato anche in assenza della misura.La medesima pronuncia ha, inoltre, chiarito che il giudice non può limitarsiad affermare, in modo indistinto, che il compenso dell’amministratore giudiziarioè stato erogato per attività riconducibili alla prosecuzione dell’impresa o allagestione ordinaria del compendio. È necessaria una verifica concreta, analitica emotivata delle attività remunerate, con indicazione delle ragioni per cui esse sianoda ricondurre alla gestione ordinaria, anziché al munus pubblicistico propriodell’amministratore giudiziario.Tale verifica è mancata nel caso in esame.Il Tribunale ha dato atto che gli amministratori giudiziari avevano percepito,tra il 2002 e il 2011, compensi per circa euro 639.711,00, prelevati dal librettodella procedura sul quale erano confluiti tutti gli incassi. Ha, però, ritenuto decisivala sola circostanza che, al momento della restituzione, la procedura disponessematerialmente dell’importo di euro 491.700,00.Così argomentando, il Tribunale non ha accertato se e in quale misura lesomme prelevate fossero riferibili a compensi per l’esercizio dell’ufficio diamministratore giudiziario, a rimborsi per coadiutori o a spese relative alfunzionamento dell’amministrazione giudiziaria; né ha distinto tali poste daeventuali costi di gestione ordinaria del compendio, da spese necessarie o utili perla conservazione dei beni, o da esborsi che i titolari avrebbero comunquesopportato in assenza della misura.La verifica omessa era tanto più necessaria perché non compete a questaCorte stabilire in fatto che l’intera differenza tra i frutti indicati nel rendiconto (euro1.116.656,03) e la giacenza residua (euro 491.700,00) sia causalmentericonducibile ai compensi liquidati agli amministratori. L’importo complessivo ditali compensi, indicato in circa euro 639.711,00, non coincide con la differenzaoggetto della richiesta di reintegrazione e, secondo i chiarimenti degliamministratori, i prelievi avevano gravato indistintamente sul conto nel qualeerano confluiti tutti gli incassi. [OSCURATO:PERSONA] il nesso contabile e causale tra le singoleuscite e la minore disponibilità finale deve, quindi, essere ricostruito dal giudice dimerito sulla base degli atti della gestione.7. La soluzione qui adottata trova un ulteriore elemento di conferma in Sez.5, n. 874 del 20/10/2020, dep. 2021, Mosca, Rv. 280402-01.In quella decisione, questa Corte ha ribadito che le spese per i compensispettanti all’amministratore giudiziario e quelle sostenute dall’amministratore peri coadiutori, in caso di restituzione del bene già sequestrato, devono essere postea carico dello Stato, in quanto l’avvenuto spossessamento del privato non puòdeterminare, in caso di restituzione, pesi sul diritto di proprietà non giustificatidallo stesso andamento della gestione.La Corte ha, tuttavia, escluso che potessero essere qualificati comecoadiutori dell’amministratore giudiziario i lavoratori dipendenti dell’impresasequestrata, assunti con regolari contratti e destinati all’espletamento dell’attivitàaziendale. I relativi costi sono stati, pertanto, correttamente ricondotti alle spesenecessarie o utili per la conservazione e la gestione dell’impresa.Il principio è rilevante anche nella presente fattispecie, perché conferma chela distinzione non va operata in base al mero dato formale del prelievo dal contodella procedura, ma in base alla natura sostanziale della posta: i costi inerenti allagestione ordinaria del bene o dell’impresa seguono il bene; gravano invece sulloStato, in caso di revoca della misura, i compensi correlati all’esercizio del munuspublicum dell’amministratore giudiziario e le spese sostenute per i coadiutoridell’ufficio, ferma la necessità di distinguere questi ultimi dai dipendenti ocollaboratori impiegati nell’ordinaria attività aziendale.8. [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 33950 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la necessità di nonridurre la restituzione al mero dato statico della consistenza patrimoniale originariao della giacenza finale. In quella pronuncia si è ribadito che il sequestro diprevenzione non ha carattere statico, ma dinamico, poiché implica l’esercizio deipoteri gestori previsti dalla normativa di settore; esso introduce una gestione “perconto di chi spetta”, sicché i frutti prodotti dal bene durante la sottoposizione allamisura seguono, di regola, la sorte del bene principale, salva la detrazione dellespese di gestione propriamente dette.Il richiamo al carattere dinamico della gestione rafforza la conclusionesecondo cui, quando la misura venga revocata, la restituzione debba tendere allaricostituzione della situazione patrimoniale spettante all’avente diritto,comprensiva dei frutti maturati, salvo che la loro diminuzione dipenda da spese digestione effettivamente inerenti al bene o all’impresa. Non possono, invece, esseredefinitivamente sottratte al titolare somme impiegate per pagare spese che lalegge pone a carico dell’Erario.9. L’ordinanza impugnata, dunque, ha attribuito al criterio della “consistenzarichiamati principi di legittimità.Il Tribunale ha ritenuto che, poiché la fruttuosità maturata non era piùdisponibile sul conto della procedura, essa non potesse essere posta a carico delloStato. Ma tale affermazione omette il passaggio decisivo: occorreva stabilireperché quella fruttuosità non fosse più disponibile. Se la riduzione delladisponibilità era conseguenza di spese necessarie o utili per la conservazione el’amministrazione dei beni, la detrazione era legittima; se, invece, la diminuzionedipendeva dalla componente di compenso riferibile al munus publicumdell’amministratore giudiziario, dai rimborsi per i coadiutori dell’ufficio o dalle altrespese comprese nell’art. 42, comma 3, la relativa posta doveva essere imputataallo Stato; restavano, per contro, a carico del compendio i costi della gestioneordinaria o della prosecuzione dell’impresa e gli eventuali compensiautonomamente riferibili a tali attività, ove effettivamente liquidati.Non è, quindi, sufficiente affermare che il conto della procedura non ècapiente. La capienza o incapienza del conto rileva come dato contabile, ma nonrisolve la questione giuridica dell’imputazione definitiva della spesa.10. Né può condividersi l’argomento secondo cui l’imputazione allo Statodelle somme riferibili ai compensi e alle spese che, ai sensi dell’art. 42, comma 3,d.lgs. n. 159 del 2011, devono gravare sull’Erario determinerebbe un ingiustificatoprivilegio in favore dei destinatari della restituzione.L’imputazione allo Stato, in caso di revoca della misura, della componentedel compenso correlata al munus publicum e delle altre spese inerenti alfunzionamento dell’ufficio dell’amministrazione giudiziaria non attribuisce aiproprietari un vantaggio indebito, ma evita che essi sopportino definitivamentecosti imposti dalla procedura.La disciplina dell’art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011, letta alla luce della distinzionefunzionale precisata dai precedenti richiamati, conduce proprio a separare le spesedi gestione del bene, in quanto inerenti alla sua conservazione e produttività, dallesomme correlate all’esercizio del munus publicum e al funzionamento dell’ufficiodell’amministrazione giudiziaria, che, in quanto imposte dalla procedura, restanoa carico dello Stato quando il vincolo reale venga meno per effetto della revoca.Sicché, in definitiva, restano imputate al bene o all’ente amministrato lespese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni e i costidella gestione ordinaria o della prosecuzione dell’attività economica, secondo laverifica concreta richiesta dai precedenti richiamati.11. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata.Il giudice del rinvio dovrà anzitutto ricostruire, sulla base del rendiconto, deiprovvedimenti di liquidazione e di acconto, delle relazioni degli amministratorigiudiziari e degli ulteriori atti della procedura, quali uscite abbiano concorso adeterminare la differenza tra i frutti maturati e le somme rimaste disponibili per larestituzione, senza assumere come già dimostrato che l’intero scarto siariconducibile ai compensi degli amministratori.Dovrà quindi distinguere, con accertamento concreto e motivazione analitica,le spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni e icosti della gestione ordinaria o della prosecuzione dell’impresa – ivi compresi glieventuali compensi autonomamente riferibili a tali attività, ove effettivamenteliquidati – dalle somme che remunerano il munus publicum dell’amministratoregiudiziario e dalle spese per i coadiutori o per il funzionamento dell’ufficiocontemplate dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Le prime seguono ilbene o l’ente amministrato; le seconde, in caso di revoca del sequestro o dellaconfisca, vanno definitivamente poste a carico dello Stato.Solo all’esito di tale duplice verifica, contabile e funzionale, potrà essererideterminato l’importo effettivamente dovuto agli aventi diritto. L’annullamentonon comporta, dunque, il riconoscimento automatico agli aventi diritto dellaresidua differenza, aritmeticamente pari a euro 624.956,03, né l’integraleimputazione all’Erario dei circa euro 639.711,00 di compensi indicati negli atti, maimpone il nuovo esame nei termini sopra precisati.12. Restano assorbite le ulteriori doglianze, ivi compresa la questione dilegittimità costituzionale prospettata in via subordinata, poiché l’accoglimento neitermini indicati esclude il presupposto interpretativo sul quale il dubbio è statocostruito. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSalerno in diversa composizione.Così deciso il 21 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]