CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 1982
Cassazione n. 33789/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1982 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.PARISIO Veronica ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento del 26/01/2021 che la aveva riconosciuta colpevole del reato di cui all'art.73 comma 5 dPR 309/90 in ragione della detenzione di sostanza stupefacente che aveva gettato dal finestrino dell'autovettura lato passeggero. 2.Lamenta la ricorrente vizio motivazionale in relazione all'affermazione della responsabilità, contestando la riferibilità dello stupefacente alla stessa e la asserita attendibilità delle dichiarazioni del conducente del mezzo. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. La motivazione, nella parte in cui riconosce la riferibilità dello stupefacente alla donna, che era stata vista dagli operanti mentre lo gettava dal finestrino dell'autoveicolo e ritiene accertata una detenzione finalizzata allo spaccio, tenuto conto dei profili ponderali della droga, risulta non manifestamente illogica o contraddittoria e non si presta al sindacato del giudice di legittimità. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore