CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 luglio 2025
Cassazione n. 21337/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esistente -Numero registro generale 387/2025Numero sezionale 3122/2025Numero di raccolta generale 21337/2025Data pubblicazione 25/07/2025avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 2 dicembre2024, comunicata tramite p.e.c. in data 4 dicembre 2024, nelprocedimento civile iscritto al n. 3282/2024 R.G.;lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssaAnna [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il proposto regolamento;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12giugno 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello.1. Ifis NPL, ora [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di decretoingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, eseguì in danno deldebitore [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva notificato atto di precetto,pignoramento presso terzi, sottoponendo ad esecuzione i crediti dilavoro dipendenti vantati dall’esecutato nei confronti del terzopignorato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; il Giudice dell’esecuzione emisea favore del creditore pignorante ordinanza ex art. 553 cod. proc.civ., con cui assegnò a quest’ultimo il credito staggito, imponendo alterzo pignorato di versare i ratei di lavoro dipendente già maturati ematurandi sino alla concorrenza del credito precettato (per €13.026,78), aumentato delle spese e degli accessori.Stante l’inadempimento del terzo pignorato, Ifis NPL 2021 SPVs.r.l., cessionaria del credito, azionando l’ordinanza di assegnazione,intimò al terzo pignorato di pagare l’importo di euro 8.503,68, parialla quota della retribuzione netta di [OSCURATO:PERSONA] maturata dalla data dinotifica del pignoramento sino alla data della intimazione, “oltre alletrattenute mensili maturate e divenute esigibili successivamente alladata del precetto, e comunque fino a concorrenza dell’importo di cuialla menzionata ordinanza di assegnazione (compresi spese eNumero registro generale 387/2025Numero sezionale 3122/2025Numero di raccolta generale 21337/2025Data pubblicazione 25/07/2025compensi ivi liquidati ed interessi ivi liquidati ma non ancoraquantificati, oltre successive occorrende)”.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione al precettoed il Tribunale di Roma, con l’ordinanza in questa sede impugnata, hadichiarato la propria incompetenza, rilevando che l’importo intimatoera pari alla complessiva somma di euro 8.503,68 e, dunque,inferiore ad euro 10.000,00, con conseguente competenza per valoredel Giudice di pace di Roma.2. Avverso tale ordinanza ricorre, con due motivi, [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo dichiararsi la competenza per valore delTribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]., hadepositato memoria difensiva.3. Fissata l’adunanza camerale per la trattazione del ricorso, ilProcuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data 11 giugno2025.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni dalla decisione.Ragioni della decisione1. Preliminarmente, deve darsi atto che la memoria illustrativa èstata tardivamente depositata dalla ricorrente oltre il termine di diecigiorni prima dell’adunanza camerale, previsto dall’art. 380-bis.1. cod.proc. civ.: di essa non può, quindi, tenersi alcun conto.2. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo la violazione degliartt. 10 e 17 cod. proc. civ., censura l’ordinanza impugnata per nonavere considerato che il valore deve essere determinato avendoriguardo alla somma precettata nella sua interezza, comprensiva nonsolo delle quote di retribuzione già maturate sino alla data di notificaNumero registro generale 387/2025Numero sezionale 3122/2025Numero di raccolta generale 21337/2025Data pubblicazione 25/07/2025del precetto, ma anche di quelle successive maturate sino allaconcorrenza dell’importo assegnato nel titolo esecutivo.3. Con il secondo motivo, censurando l’ordinanza gravata perviolazione degli artt. 10 e 17 cod. proc. civ., la ricorrente ribadisceche l’affiancamento alla richiesta di una somma determinata di altroimporto indeterminato, ma determinabile in base al titolo esecutivo,avrebbe dovuto comportare una conferma della competenza delTribunale.4. Preliminarmente allo scrutinio dei motivi di ricorso, deve darsid’ufficio, dal Tribunale con decreto reso ai sensi dell’art. 171-bis cod.proc. civ. in data 8 maggio 2024 e che, alla successiva udienza del 1°luglio 2024, la parte opposta si è limitata ad aderire al rilievo delGiudice, cosicché, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente,non rileva che la creditrice si sia tardivamente costituita nel giudiziodi opposizione e non si pone una questione di eventuale decadenzadella stessa creditrice dalla possibilità di sollevare l’eccezione.5. Posto ciò, venendo al merito dell’impugnazione, non v’èdubbio che, ai fini di quanto previsto dall’art. 17 cod. proc. civ., per laindividuazione della competenza per valore del giudice, occorreprendere a riferimento il credito precettato di cui si chiedel’adempimento in via esecutiva, senza neppure tener contodell’aumento della metà ex art. 546 cod. proc. civ., nel caso dipignoramento presso terzi (Cass., sez. 6 – 3, n. 37581/2021; Cass.,sez. 6 - 3, 31/01/2022, n. 2882).Nel caso de quo, con l’atto di precetto non si chiede il solopagamento della somma di euro 8.503,68, corrispondente alle quotedella retribuzione già maturate alla data della intimazione (5 febbraio2019), ma anche il pagamento delle ulteriori somme assegnate conl’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., pari ad euro 13.026,28, oltreNumero registro generale 387/2025Numero sezionale 3122/2025Numero di raccolta generale 21337/2025Data pubblicazione 25/07/2025interessi (dal 09/03/2018) e spese legali.Ebbene, mentre la prima somma richiesta rientra certamentenell’ambito della competenza per valore del Giudice di pace, lasomma precettata, considerata nella sua interezza (e comprensivacosì di un addendo genericamente, ma univocamente, determinato),determina la competenza per valore del Tribunale.Difatti, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire conriguardo ad opposizioni esecutive nelle quali il creditore oppostoaveva svolto domanda riconvenzionale avente ad oggettol’accertamento di un ulteriore proprio credito nei confronti deldebitore esecutato, da cumulare con quello precettato (Cass., sez. 3,n. 918, n. 1058, n. 4678, n. 5774, n. 5797 e n. 7114 del 2025), ilcriterio di cui all’art. 17 cod. proc. civ. attiene certamente allacompetenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna –invece – un’ipotesi di competenza per materia o funzionale e la suaapplicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regolagenerale di cui all’art. 10, comma secondo, cod. proc. civ., chedisciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, neiconfronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore(così, da ultimo, Cass., sez. 3, 27/11/2024, n. 30581, nonmassimata; Cass., sez. 3, 22/02/2025, n. 4678).Dalla sommatoria del valore degli importi determinati dalcreditore e di quelli determinabili in base al titolo (ordinanza diassegnazione), espressamente richiamato nel precetto, discende cheil valore della domanda ‹‹per cui si procede››, ex art. 17 cod. proc.civ., è superiore a quello di euro 10.000,00.6. A tanto consegue la statuizione della competenza, per ragionedi valore, a conoscere della complessiva controversia, del Tribunale diRoma, davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo aiNumero registro generale 387/2025Numero sezionale 3122/2025Numero di raccolta generale 21337/2025Data pubblicazione 25/07/2025sensi del d.m. n. 55 del 2014, sulla base dell’art. 5, comma 5, deldetto d.m., secondo cui «Qualora il valore effettivo della controversianon risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopraenunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero,essendo il processo sul regolamento di competenza un processo suuna questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque,non riguarda la controversia nella sua interezza, non apparegiustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicatidal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio diregolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddettocomma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass., sez. 3,29/03/2023, n. 8912; Cass., sez. 6 – 3, 14/01/2020, n. 504; Cass.,sez. 6 – 3, 23/10/2015, n. 21672; Cass., sez. 6 – 3, 25/02/2015, n.3881; Cass., sez. 6 – 3, 29/01/2015, n. 1706). P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi alquale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 2.800,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 12 giugno 2025IL PRESIDENTENumero registro generale 16674/2025Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 13987/2026Data pubblicazione 13/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] ERROREMATERIALE – OMESSAComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere R.G. n. 16674/2025ANTONELLA PELLECCHIA - Consigliere - Cron. ____________RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.- CC – 09/01/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAnel procedimento iscritto al n. 16674/2025 R.G. per correzionedi errore materiale relativa alla ordinanza della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE n. 21337/2025, emessa in data 25 luglio 2025 sul ricorsoiscritto al n. 387/2025 R.G., già pendente traPIZZERIA [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –e daIFIS [OSCURATO:SOCIETA]. E, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– resistente –udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 09gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato cheNumero registro generale 16674/2025Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 13987/2026Data pubblicazione 13/05/2026con ordinanza n. 21337/2025 pubblicata in data 25 luglio 2025,questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al R.G. n. 387/2025,dichiarata la competenza del Tribunale di Roma in accoglimento delregolamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha condannato laresistente [OSCURATO:PERSONA] 2021-1 [OSCURATO:SOCIETA]. alla refusione delle spese delgiudizio di legittimità in favore della ricorrente;a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata daldifensore costituito di parte ricorrente e per la trattazione di essa èstata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanzacamerale di cui in epigrafe, in relazione alla quale il Pubblico Ministeronon ha depositato conclusioni;il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;Considerato chenel proporre istanza per regolamento di competenza, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,formulò, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., istanza di attribuzione dellespese processuali relative al giudizio di cassazione, richiesta ribaditanella memoria illustrativa;nella menzionata ordinanza di questa Corte, evidentemente permero lapsus calami, è stata tuttavia omessa, nella pronuncia relativaalle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore;in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagliordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazionequalificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiorerapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titoloesecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazioner.g. n. 16674/2025 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 16674/2025Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 13987/2026Data pubblicazione 13/05/2026ex art. 391-bis cod. proc. civ. (ex multis, Cass. 17/05/2017, n. 12437;Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037; daultimo, Cass. 16/01/2024, n. 1625; Cass. 29/07/2024, n. 21170);va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corten. 21337/2025, con l’aggiunta della clausola di distrazione, sia nellamotivazione che nel dispositivo, secondo quanto precisato neldispositivo della presente ordinanza;poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formatoelettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare undocumento informatico contenente la copia del provvedimento correttoe del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmenteed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio a quanto stabilitodall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ.;non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento,siccome avente natura amministrativa e non giurisdizionale (Cass.,Sez. U, 14/11/2024, n. 29432; Cass. 16/01/2024, n. 1625);p. q. m.dispone la correzione della ordinanza n. 21337/2025 emessa daquesta Corte in data 25 luglio 2025, nel senso che:- in motivazione, alla pagina 6, rigo quattordici, in fine, sianoaggiunte le parole «con distrazione delle spese in favore del difensoredella ricorrente indicato in epigrafe, per dichiarazione di anticipo resa»;- in dispositivo, alla pagina 6, rigo ventuno, dopo le parole «dilegge» sia aggiunta la frase «, con distrazione in favore del difensorecostituito, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di anticiporesa».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ..r.g. n. 16674/2025 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 16674/2025Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 13987/2026Data pubblicazione 13/05/2026Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 09 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 16674/2025 4Cons. est. Raffaele RossiDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.