CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33441/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle distrazioni accertate -, il secondo motivo - che lamenta la violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e dell'art. 27 Cost. - e il terzo motivo - che assume che la violazione degli artt. 2639 cod. civ., 110 cod. pen., 216 e 223 legge fall. e il vizio di motivazione in ragione dell'attribuzione all'imputato della qualità di amministratore di fatto senza alcuna base probatoria e con motivazione inidonea lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre ritualmente il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); il che esime dal dilungarsi per osservare che la prospettazione difensiva è, comunque, manifestamente infondata in quanto in tema di reatifallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichia P.Q.M) ( 2