Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10145/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s; —1i — Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso la sentenza di questa Corte - Prima Sezione Penale - n. 23897 del 07/03/2025 che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 5 aprile 2024 per il reato di furto ed estorsione aggravata; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, articolato in più censure, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato atteso che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento. (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep.2024, Dema, Rv. 286048) Nel caso di specie il ricorrente lamenta il contenuto della decisione sotto il profilo della motivazione dallo stesso non condivisa ma non un errore di percezione del fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; s; —1i — Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso la sentenza di questa Corte - Prima Sezione Penale - n. 23897 del 07/03/2025 che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 5 aprile 2024 per il reato di furto ed estorsione aggravata; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, articolato in più censure, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato atteso che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento. (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep.2024, Dema, Rv. 286048) Nel caso di specie il ricorrente lamenta il contenuto della decisione sotto il profilo della motivazione dallo stesso non condivisa ma non un errore di percezione del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 10145/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris