CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANCELLEMAI SENTENZA ''.. I 25 LUG 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 13/12/2022 del tribunale di Napoli; L'IL-17-5: visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 dicembre 2022 il tribunale di Napoli, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti era stata emessa sentenza n. 997/1997 divenuta irrevocabile l'otto aprile 1999, con cui era stata ordinata la demolizione di opere abusive realizzate dal medesimo imputato, rigettava l'impugnazione tesa ad eccepire l'assenza di un titolo esecutivo validamente formato, in ragione dell'intervenuto giudizio in contumacia celebratosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Deduce la violazione dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen., in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal giudice, la domanda del Varriale non era fondata sulle medesime doglianze a suo tempo proposte da tale [OSCURATO:PERSONA], atteso che le stesse afferivano al profilo della effettiva irrevocabilità del titolo in relazione alla impossibilità di accedere al fascicolo processuale, alla violazione del ne bis in idem convenzionale e alla intervenuta estinzione dell'ingiunzione a demolire per decorso dei termini di prescrizione, mentre la domanda del Varriale si fondava sul diverso tema della non esecutività del titolo, per la intervenuta nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Nullità non sanata dai tre gradi di giudizio. Da qui una motivazione apparente sul punto. 4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 4 dicembre 2019, rappresentandosi il diritto dell'imputato a essere rimesso in termini in caso di mancata conoscenza del provvedimento nel corso del termine per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale, allorquando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dell'imputato. 5. Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, va ricordato che sulla scorta della previsione dell'art. 568, comma terzo, il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. In linea con tale assunto si rinviene il principio per cui l'erede, quale terzo, come tale in via generale può agire in sede di esecuzione per tutela propri diritti ma senza potere incidere sul merito processuale. Consegue che quindi la domanda del ricorrente, volta invero a porre in discussione profili inerenti a processi altrui, era inammissibile. Inammissibilità che questa Corte può sancire nonostante il mancato rilievo del giudice dell'esecuzione, alla luce del principio per cui, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono rilevarsi, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr. in tal senso, seppure tema di inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice dell'appello cautelare, Sez. 3 - n. 35715 del 17/09/2020 Rv. 280694 - 01). Per completezza, va aggiunto che il ricorrente non si è confrontato appieno con la ordinanza impugnata, nonostante il noto principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a 2 z fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Nel caso in esame infatti, il giudice, pur avendo non correttamente sostenuto l'identità delle doglianze proposte dal Varriale con quelle sollevate dal Mazzarella, ha proseguito nella formulazione della sua motivazione, evidenziando, oltre alla genericità del ricorso rispetto alle allegazioni fornite, anche l'intervenuto esaurimento " da parte dell'interessato" dei mezzi di impugnazione ordinaria con cui le questioni avrebbero dovuto essere prospettate. In particolare, riguardo a tale ultimo punto il ricorrente rimane sostanzialmente silente, limitandosi solo a ribadire la mancata notifica del decreto di citazione ( che invero non è dimostrata dagli atti allegati al ricorso, da cui, piuttosto, si evince un ordine di notifica ad un domicilio diverso da quello eletto ex art. 161 cod. proc. pen., individuato - legittimamente, dalla polizia di Stato - come "reale", e come tale astrattamente non preclusivo della notifica stessa ove destinata effettivamente all'imputato), così da incorrere anche nella redazione di un ricorso "a- specifico", in assenza di pertinenti osservazioni rispetto ai rilievi del giudice. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu