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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13517/2026

Testo disponibile della fonte

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Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.1865 del 2017, depositata il 25 maggio 2017, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/20261.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento n.

TVP010501604/2012, relativo all’anno diimposta 2007, con cui gli era stato contestato, a fini IRPEF e relativeaddizionali, un reddito occultato al fisco di euro 45.193,20, ricostruito conil metodo di accertamento sintetico del c.d. redditometro, ai sensi dell’art.38 d.P.R. n. 600 del 1973, sul presupposto della disponibilità diun’imbarcazione da diporto e di un appartamento a fronte di un redditodichiarato pari a zero.2.

La CTP di Taranto aveva dichiarato inammissibile il ricorso per ilmancato esperimento del tentativo obbligatorio di definizione previstodall’art. 17 bis del d. lgs. n. 546 del 1992 e la CTR della Puglia, adita inappello dal contribuente, aveva rigettato il gravame ritenendo che ilricorrente non avesse assolto all’onere della prova contraria.3.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000,dell’art. 42 commi 2,3 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 38 commi 4,5,6,d.P.R. n. 600 del 1973 e dei d.m. 10.9.1992 e 19.11.1992 per aver la CTRritenuto legittimo l’avviso di accertamento fondato sul c.d. redditometroancorché privo di adeguata motivazione in ordine al disconoscimento dellegiustificazioni addotte dal contribuente tese a dimostrare il possesso di unadisponibilità patrimoniale adeguata a far fronte alle spese di mantenimentodei c.d. beni indice.Il ricorrente aveva, infatti, indicato redditi percepiti da lui e dal coniuge nelperiodo di imposta dal 2001 al 2006 per euro 1.476.851 così dimostrandola disponibilità di risorse tali da giustificare l’acquisto del natante e laNumero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/2026capacità di sostenere le spese per la sua manutenzione ma l’Agenzia delleEntrate aveva ignorato la sua difesa mancando di adeguare l’accertamentosintetico alla sua specifica realtà reddituale in violazione del complessodelle disposizioni che disciplinano le modalità di impiego dello strumento delc.d. redditometro.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

La giurisprudenza della Corte ha chiarito che il metodo diaccertamento fondato sull’applicazione dei parametri del c.d. redditometro,ai sensi dell’art. 38 comma 4 d.P.R. n. 600 del 1973, consente attraversola constatata disponibilità da parte del contribuente di determinati beniindice di capacità contributiva celata o attraverso la verifica di speseincrementative del patrimonio incompatibili con l’entità del redditodichiarato, di ricostruire il maggior reddito imponibile in modo sinteticomediante l’applicazione coefficienti prefissati.1.3.

L’assolvimento dell’obbligo di motivazione dell’avviso diaccertamento fondato sull’applicazione del metodo in questione si esauriscenell’esposizione analitica da parte dell’ufficio dei dati ed elementi certirelativi alle spese ed ai beni indici della capacità contributiva, senza alcunanecessità di adattamento e motivazione specifica in ordine all’applicazionedei parametri fissati sulla base di un valutazione generale e astratta dal c.d.redditometro per la determinazione in via sintetica del reddito ( Cass. 327del 2006; Cass. n. 27309 del 2014) e, qualora il contribuente,ottemperando all’invito, abbia provveduto a trasmettere all’Ufficio le propriededuzioni deve contenere un’adeguata replica volta a superare le sue difese( Cass. n. 4624 del 2008).Non sussiste, pertanto, la previsione che impone all’amministrazionefinanziaria il « necessario adeguamento alla realtà del contribuente oggettodi verifica» dei parametri su cui si fonda l’accertamento sintetico, invocatadal ricorrente attraverso il richiamo alla giurisprudenza relativa alla diversafattispecie dell’accertamento induttivo del reddito di impresa.Numero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/20261.4.

Con riguardo, poi, al difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento sotto il profilo della valutazione delle giustificazioni addottedal contribuente la CTR ha implicitamente rigettato la relativa censura ma,per quanto emerge dallo stralcio dell’atto riportato nel ricorso percassazione, l’atto impositivo ha adeguatamente confutato le difese delcontribuente che aveva sottolineato le disponibilità patrimoniali relative adanni precedenti, ritenendo che non avesse fornito informazioni pertinenti aifini della corretta quantificazione del reddito dell’anno di imposta 2007.Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate dal ricorrente.2.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsaapplicazione dell’art. 38 commi 4,5,6 d.pr n. 600 del 1973 e dei d.m.10.9.1992 e 19.11.1992 per aver la CTR ritenuto che la prova contrarianecessaria a superare le risultanze del redditometro sia integrata dalla soladimostrazione del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fontee non anche dal possesso di disponibilità patrimoniali tali da provare che ilmaggior reddito accertato non esiste o esiste in misura inferiore.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Nel delineare il contenuto della prova contraria gravante sulcontribuente ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 per superare lepresunzioni derivanti dall’accertamento sintetico del reddito con il metododel c.d. redditometro la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ove sicontesti, in particolare, al contribuente di aver sostenuto speseincrementative o di manutenzione del patrimonio che rivelino una capacitàcontributiva superiore a quella risultante dal reddito dichiarato, ilcontribuente deve provare non solo la disponibilità di risorse finanziariesufficienti a sostenerle, esenti o già soggette a ritenuta, ma deve anchefornire la prova, con idonea documentazione, dell’esistenza di circostanzesintomatiche del fatto che siano state effettivamente impiegate persopportare le spese contestate, come l’entità e la durata del possesso.Numero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/20262.3.

Afferma, al riguardo, la Corte che « Nel metodo di accertamentosintetico basato sul redditometro, la disponibilità di determinati benicostituisce una presunzione legale relativa di capacità contributiva.

Ilcontribuente ha l'onere di provare con idonea documentazione che il redditopresunto non esiste o che è costituito da redditi esenti o da redditi soggettia ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

La prova contraria offerta dalcontribuente nel contesto del redditometro deve dimostrare l'esistenza el'effettivo utilizzo di ulteriori redditi per mantenere le spese contestate.

Nonè sufficiente la mera disponibilità di ulteriori redditi, ma è necessarioprovare circostanze sintomatiche del loro impiego per coprire le spese. »(Cass. n. 18768 del 2024; Cass. n. 16098 del 2024).2.4.

In particolare, poi, la Corte chiarisce, nella motivazionedell’ordinanza n. 16098 del 2024, che « la norma chiede qualcosa di piùdella mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggettia ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova chedetti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate,chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanzesintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

In talsenso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idoneadocumentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della"durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità diancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilitàdi detti redditi per consentite la riferibilità della maggiore capacitàcontributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprioa tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzatiper finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, perché in talcaso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese o il tenoredi vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi nondichiarati Cass. 20/01/2017, n. 1510; Cass. 16/07/2015, n. 14885; Cass.Numero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/202623/03/2018, n. 7389; Cass. 10/07/2018, n. 18097; ed ancora Cass.30/07/2019, n. 20479; Cass. 4/08/2020, n. 16637. »2.5.

Nel caso di specie la CTR si è attenuta ai principi richiamati laddoveha ritenuto necessario che il contribuenti dimostri, attraverso idoneadocumentazione, l’esistenza e il possesso di redditi esenti o soggetti aritenuta alla fonte o più in generale che il reddito presunto non esiste o chei fondi necessari per l’investimento provengono da terzi, provando « nonsolo l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso ma anche che ladisponibilità è stata reale e che non si è trattato di una semplice « transito»nella disponibilità del contribuente».3.

Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 38 commi 4,5,6d.pr n. 600 del 1973 e dei d.m. 10.9.1992 e 19.11.1992 per aver la CTRritenuto che il contribuente non avesse dimostrato di poter far fronte allespese di mantenimento dei beni indice, mancando di porre alla base delladecisione, quali fatti incontestati, l’ingente disponibilità patrimoniale di cuigodeva in ragione dei redditi percepiti anche da parte del coniuge nelperiodo tra il 2001 e il 2007 e la misura di gran lunga inferiore delle spesenecessarie al mantenimento dei beni indice.3.1.

Il motivo è inammissibile perché volto, attraverso l’apparentededuzione della violazione di norme di legge, ad ottenere la rivalutazionedel materiale probatorio ed il riesame nel merito.3.2.

La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato il principiosecondo cui « in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limitilegali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteNumero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/2026apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione (Cass. n. 6774 del 2022; Cass. n. 1229 del2019).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche osservato che in temadi ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita conla prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez.

Un., n.20867 del 2020). » ( Cass. n. 24732 del 2025).3.3.

Anche la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configurasoltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quellanorma, non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parteonerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto unerroneo apprezzamento dell’esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 (Cass. n. 19064del 2006; Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n.18092 del 2020).3.4.

Nel caso di specie ricorrente non ha neanche dedotto il fatto che laCTR abbia erroneamente posto a suo carico l’onere della prova contraria maha lamentato sostanzialmente che lo avrebbe erroneamente ritenuto nonassolto.

Il ricorrente pare, poi, desumere dal tenore dell’art. 115 c.p.c. ilprincipio secondo cui il giudice sarebbe vincolato a trarre senz’altro daifatti non contestati la prova della fondatezza della pretesa della parte che liNumero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/2026ha dedotti mentre la norma gli impone semplicemente di valutarli eapprezzarli liberamente.

Ed è quanto ha fatto la CTR nel valutare glielementi di prova anche non contestati offerti dal contribuente in ordine allesue disponibilità patrimoniali e alla misura delle spese di mantenimento deibeni indice, ritenendoli insufficienti ad integrare la prova contraria di cuiall’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 sotto il profilo della durata ed effettivitàdel possesso delle risorse finanziarie, con un giudizio di merito nonrivisitabile in cassazione.4.

Il quarto ed il quinto motivo, relativi entrambi all’eccezione di giudicatoesterno sollevata dal ricorrente nel corso del giudizio di appello mediante laproduzione della sentenza all’udienza di discussione, possono essere trattaticongiuntamente e sono: il primo inammissibile per difetto di interesse ed ilsecondo infondato.4.1.

Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsaapplicazione degli arti. 32, 57 e 58 d. lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 116c.p.c. per aver la CTR ritenuto l’inutilizzabilità del documento relativo allasentenza n. 389 del 2013 della CTP di Taranto che aveva annullatol’accertamento sintetico fondato sul redditometro, relativo all’anno diimposta 2006, prodotto all’udienza di discussione nel giudizio di appellononostante si trattasse di documento ben noto all’amministrazionefinanziaria e che, quindi, nessuna violazione del contraddittorio era seguitaalla tardività della produzione in giudizio.4.2.

Con il quinto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità per violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. per aver la CTR deciso in contrasto con il giudicato esternoformatosi a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTP diTaranto n. 389 del 2013 che aveva annullato l’avviso di accertamentorelativo all’anno di imposta 2006 fondato su analoghi presupposti.Numero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/20264.3.

Con riferimento alla capacità espansiva potenziale del giudicatoformatosi fra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità diimposta diversa da quella oggetto del giudizio, la Corte ha ripetutamenteaffermato il principio, ormai consolidato, secondo cui «In tema diaccertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva,resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta,estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fattiche, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effettilungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendoperciò essere trattati come un unico periodo d'imposta;[…] » ( [OSCURATO:PERSONA].

UCass. n. 13916 del 2006.

Cass n. 6953 del 2015; Cass 8291 del 2025).Dunque, la sentenza passata in giudicato che accerta il contenuto e l’entitàdegli obblighi del contribuente per un determinato anno di imposta, esplicagli effetti del giudicato esterno nei giudizi relativi ad anni di imposta diversi,pendenti fra le stesse parti con riferimento allo stesso tributo, limitatamentea «quegli elementi costitutivi delle fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmentepermanente». (Cass. n. 8291 del 2025).

Pertanto « la sentenza del giudicetributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi delcontribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativiad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti trale stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi dellafattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta,assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può averealcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni sifondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverseannualità» ( Cass n. 1372 del 2024 Cass. n.6953 del 2015; Cass. n. 38950del 2021).4.4.

Nel caso di specie la sentenza che dovrebbe spiegare efficacia digiudicato esterno nel presente giudizio ha fondato la decisione diNumero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/2026annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006su elementi variabili in funzione del tempo che non sono comuni allasituazione relativa all’anno 2007.

In particolare, la decisione diannullamento si fonda sulla mancanza di adeguata motivazione dell’attoimpositivo, affermando che « Poiché l’Agenzia delle Entrate non ha motivatole ragioni per le quali non ha inteso prendere in considerazione legiustificazione del ricorrente, che paiono fondate, la Commissione accoglieil ricorso».

E la motivazione del provvedimento non è un elemento comunea due atti di accertamento diversi relativi ad annualità diverse.

In ogni caso,la valutazione di verosimile fondatezza delle circostanze dedotte dalcontribuente a prova contraria con riferimento alle contestazioni mossedall’ufficio in relazione all’anno di imposta 2006, contenuta nella sentenzapassata in giudicato, non può avere efficacia vincolante con riferimento allevalutazioni da svolgere in relazione all’anno di imposta 2007, essendo chiaroche se le disponibilità patrimoniali degli anni pregressi potevano esseresufficienti a giustificare le spese dell’anno precedente non necessariamentelo sono per tutti gli anni a venire.4.5.

L’infondatezza del motivo relativo all’efficacia di giudicato esternoinvocata dal ricorrente lo priva dell’interesse alla censura mossa con ilquarto motivo in relazione alla ritenuta inutilizzabilità del relativodocumento.5.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.6.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.7.

Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico delricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez.

U. 2020, n. 4315).

P.Q.MNumero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/2026Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento afavore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 2300 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Il PresidenteANDREINA GIUDICEPIETRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.1865 del 2017, depositata il 25 maggio 2017, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento n. TVP010501604/2012, relativo all’anno diimposta 2007, con cui gli era stato contestato, a fini IRPEF e relativeaddizionali, un reddito occultato al fisco di euro 45.193,20, ricostruito conil metodo di accertamento sintetico del c.d. redditometro, ai sensi dell’art.38 d.P.R. n. 600 del 1973, sul presupposto della disponibilità diun’imbarcazione da diporto e di un appartamento a fronte di un redditodichiarato pari a zero.2. La CTP di Taranto aveva dichiarato inammissibile il ricorso per ilmancato esperimento del tentativo obbligatorio di definizione previstodall’art. 17 bis del d. lgs. n. 546 del 1992 e la CTR della Puglia, adita inappello dal contribuente, aveva rigettato il gravame ritenendo che ilricorrente non avesse assolto all’onere della prova contraria.3. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000,dell’art. 42 commi 2,3 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 38 commi 4,5,6,d.P.R. n. 600 del 1973 e dei d.m. 10.9.1992 e 19.11.1992 per aver la CTRritenuto legittimo l’avviso di accertamento fondato sul c.d. redditometroancorché privo di adeguata motivazione in ordine al disconoscimento dellegiustificazioni addotte dal contribuente tese a dimostrare il possesso di unadisponibilità patrimoniale adeguata a far fronte alle spese di mantenimentodei c.d. beni indice.Il ricorrente aveva, infatti, indicato redditi percepiti da lui e dal coniuge nelperiodo di imposta dal 2001 al 2006 per euro 1.476.851 così dimostrandola disponibilità di risorse tali da giustificare l’acquisto del natante e laNumero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/2026capacità di sostenere le spese per la sua manutenzione ma l’Agenzia delleEntrate aveva ignorato la sua difesa mancando di adeguare l’accertamentosintetico alla sua specifica realtà reddituale in violazione del complessodelle disposizioni che disciplinano le modalità di impiego dello strumento delc.d. redditometro.1.1. Il motivo è infondato.1.2. La giurisprudenza della Corte ha chiarito che il metodo diaccertamento fondato sull’applicazione dei parametri del c.d. redditometro,ai sensi dell’art. 38 comma 4 d.P.R. n. 600 del 1973, consente attraversola constatata disponibilità da parte del contribuente di determinati beniindice di capacità contributiva celata o attraverso la verifica di speseincrementative del patrimonio incompatibili con l’entità del redditodichiarato, di ricostruire il maggior reddito imponibile in modo sinteticomediante l’applicazione coefficienti prefissati.1.3. L’assolvimento dell’obbligo di motivazione dell’avviso diaccertamento fondato sull’applicazione del metodo in questione si esauriscenell’esposizione analitica da parte dell’ufficio dei dati ed elementi certirelativi alle spese ed ai beni indici della capacità contributiva, senza alcunanecessità di adattamento e motivazione specifica in ordine all’applicazionedei parametri fissati sulla base di un valutazione generale e astratta dal c.d.redditometro per la determinazione in via sintetica del reddito ( Cass. 327del 2006; Cass. n. 27309 del 2014) e, qualora il contribuente,ottemperando all’invito, abbia provveduto a trasmettere all’Ufficio le propriededuzioni deve contenere un’adeguata replica volta a superare le sue difese( Cass. n. 4624 del 2008).Non sussiste, pertanto, la previsione che impone all’amministrazionefinanziaria il « necessario adeguamento alla realtà del contribuente oggettodi verifica» dei parametri su cui si fonda l’accertamento sintetico, invocatadal ricorrente attraverso il richiamo alla giurisprudenza relativa alla diversafattispecie dell’accertamento induttivo del reddito di impresa.Numero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/20261.4. Con riguardo, poi, al difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento sotto il profilo della valutazione delle giustificazioni addottedal contribuente la CTR ha implicitamente rigettato la relativa censura ma,per quanto emerge dallo stralcio dell’atto riportato nel ricorso percassazione, l’atto impositivo ha adeguatamente confutato le difese delcontribuente che aveva sottolineato le disponibilità patrimoniali relative adanni precedenti, ritenendo che non avesse fornito informazioni pertinenti aifini della corretta quantificazione del reddito dell’anno di imposta 2007.Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate dal ricorrente.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsaapplicazione dell’art. 38 commi 4,5,6 d.pr n. 600 del 1973 e dei d.m.10.9.1992 e 19.11.1992 per aver la CTR ritenuto che la prova contrarianecessaria a superare le risultanze del redditometro sia integrata dalla soladimostrazione del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fontee non anche dal possesso di disponibilità patrimoniali tali da provare che ilmaggior reddito accertato non esiste o esiste in misura inferiore.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Nel delineare il contenuto della prova contraria gravante sulcontribuente ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 per superare lepresunzioni derivanti dall’accertamento sintetico del reddito con il metododel c.d. redditometro la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ove sicontesti, in particolare, al contribuente di aver sostenuto speseincrementative o di manutenzione del patrimonio che rivelino una capacitàcontributiva superiore a quella risultante dal reddito dichiarato, ilcontribuente deve provare non solo la disponibilità di risorse finanziariesufficienti a sostenerle, esenti o già soggette a ritenuta, ma deve anchefornire la prova, con idonea documentazione, dell’esistenza di circostanzesintomatiche del fatto che siano state effettivamente impiegate persopportare le spese contestate, come l’entità e la durata del possesso.Numero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/20262.3. Afferma, al riguardo, la Corte che « Nel metodo di accertamentosintetico basato sul redditometro, la disponibilità di determinati benicostituisce una presunzione legale relativa di capacità contributiva. Ilcontribuente ha l'onere di provare con idonea documentazione che il redditopresunto non esiste o che è costituito da redditi esenti o da redditi soggettia ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La prova contraria offerta dalcontribuente nel contesto del redditometro deve dimostrare l'esistenza el'effettivo utilizzo di ulteriori redditi per mantenere le spese contestate. Nonè sufficiente la mera disponibilità di ulteriori redditi, ma è necessarioprovare circostanze sintomatiche del loro impiego per coprire le spese. »(Cass. n. 18768 del 2024; Cass. n. 16098 del 2024).2.4. In particolare, poi, la Corte chiarisce, nella motivazionedell’ordinanza n. 16098 del 2024, che « la norma chiede qualcosa di piùdella mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggettia ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova chedetti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate,chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanzesintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In talsenso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idoneadocumentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della"durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità diancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilitàdi detti redditi per consentite la riferibilità della maggiore capacitàcontributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprioa tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzatiper finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, perché in talcaso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese o il tenoredi vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi nondichiarati Cass. 20/01/2017, n. 1510; Cass. 16/07/2015, n. 14885; Cass.Numero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/202623/03/2018, n. 7389; Cass. 10/07/2018, n. 18097; ed ancora Cass.30/07/2019, n. 20479; Cass. 4/08/2020, n. 16637. »2.5. Nel caso di specie la CTR si è attenuta ai principi richiamati laddoveha ritenuto necessario che il contribuenti dimostri, attraverso idoneadocumentazione, l’esistenza e il possesso di redditi esenti o soggetti aritenuta alla fonte o più in generale che il reddito presunto non esiste o chei fondi necessari per l’investimento provengono da terzi, provando « nonsolo l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso ma anche che ladisponibilità è stata reale e che non si è trattato di una semplice « transito»nella disponibilità del contribuente».3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 38 commi 4,5,6d.pr n. 600 del 1973 e dei d.m. 10.9.1992 e 19.11.1992 per aver la CTRritenuto che il contribuente non avesse dimostrato di poter far fronte allespese di mantenimento dei beni indice, mancando di porre alla base delladecisione, quali fatti incontestati, l’ingente disponibilità patrimoniale di cuigodeva in ragione dei redditi percepiti anche da parte del coniuge nelperiodo tra il 2001 e il 2007 e la misura di gran lunga inferiore delle spesenecessarie al mantenimento dei beni indice.3.1. Il motivo è inammissibile perché volto, attraverso l’apparentededuzione della violazione di norme di legge, ad ottenere la rivalutazionedel materiale probatorio ed il riesame nel merito.3.2. La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato il principiosecondo cui « in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limitilegali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteNumero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/2026apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facentipiena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione (Cass. n. 6774 del 2022; Cass. n. 1229 del2019). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche osservato che in temadi ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita conla prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n.20867 del 2020). » ( Cass. n. 24732 del 2025).3.3. Anche la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configurasoltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quellanorma, non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parteonerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto unerroneo apprezzamento dell’esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 (Cass. n. 19064del 2006; Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n.18092 del 2020).3.4. Nel caso di specie ricorrente non ha neanche dedotto il fatto che laCTR abbia erroneamente posto a suo carico l’onere della prova contraria maha lamentato sostanzialmente che lo avrebbe erroneamente ritenuto nonassolto. Il ricorrente pare, poi, desumere dal tenore dell’art. 115 c.p.c. ilprincipio secondo cui il giudice sarebbe vincolato a trarre senz’altro daifatti non contestati la prova della fondatezza della pretesa della parte che liNumero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/2026ha dedotti mentre la norma gli impone semplicemente di valutarli eapprezzarli liberamente. Ed è quanto ha fatto la CTR nel valutare glielementi di prova anche non contestati offerti dal contribuente in ordine allesue disponibilità patrimoniali e alla misura delle spese di mantenimento deibeni indice, ritenendoli insufficienti ad integrare la prova contraria di cuiall’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 sotto il profilo della durata ed effettivitàdel possesso delle risorse finanziarie, con un giudizio di merito nonrivisitabile in cassazione.4. Il quarto ed il quinto motivo, relativi entrambi all’eccezione di giudicatoesterno sollevata dal ricorrente nel corso del giudizio di appello mediante laproduzione della sentenza all’udienza di discussione, possono essere trattaticongiuntamente e sono: il primo inammissibile per difetto di interesse ed ilsecondo infondato.4.1. Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsaapplicazione degli arti. 32, 57 e 58 d. lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 116c.p.c. per aver la CTR ritenuto l’inutilizzabilità del documento relativo allasentenza n. 389 del 2013 della CTP di Taranto che aveva annullatol’accertamento sintetico fondato sul redditometro, relativo all’anno diimposta 2006, prodotto all’udienza di discussione nel giudizio di appellononostante si trattasse di documento ben noto all’amministrazionefinanziaria e che, quindi, nessuna violazione del contraddittorio era seguitaalla tardività della produzione in giudizio.4.2. Con il quinto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità per violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. per aver la CTR deciso in contrasto con il giudicato esternoformatosi a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTP diTaranto n. 389 del 2013 che aveva annullato l’avviso di accertamentorelativo all’anno di imposta 2006 fondato su analoghi presupposti.Numero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/20264.3. Con riferimento alla capacità espansiva potenziale del giudicatoformatosi fra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità diimposta diversa da quella oggetto del giudizio, la Corte ha ripetutamenteaffermato il principio, ormai consolidato, secondo cui «In tema diaccertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva,resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta,estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fattiche, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effettilungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendoperciò essere trattati come un unico periodo d'imposta;[…] » ( [OSCURATO:PERSONA]. UCass. n. 13916 del 2006. Cass n. 6953 del 2015; Cass 8291 del 2025).Dunque, la sentenza passata in giudicato che accerta il contenuto e l’entitàdegli obblighi del contribuente per un determinato anno di imposta, esplicagli effetti del giudicato esterno nei giudizi relativi ad anni di imposta diversi,pendenti fra le stesse parti con riferimento allo stesso tributo, limitatamentea «quegli elementi costitutivi delle fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmentepermanente». (Cass. n. 8291 del 2025). Pertanto « la sentenza del giudicetributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi delcontribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativiad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti trale stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi dellafattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta,assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può averealcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni sifondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverseannualità» ( Cass n. 1372 del 2024 Cass. n.6953 del 2015; Cass. n. 38950del 2021).4.4. Nel caso di specie la sentenza che dovrebbe spiegare efficacia digiudicato esterno nel presente giudizio ha fondato la decisione diNumero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/2026annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006su elementi variabili in funzione del tempo che non sono comuni allasituazione relativa all’anno 2007. In particolare, la decisione diannullamento si fonda sulla mancanza di adeguata motivazione dell’attoimpositivo, affermando che « Poiché l’Agenzia delle Entrate non ha motivatole ragioni per le quali non ha inteso prendere in considerazione legiustificazione del ricorrente, che paiono fondate, la Commissione accoglieil ricorso». E la motivazione del provvedimento non è un elemento comunea due atti di accertamento diversi relativi ad annualità diverse. In ogni caso,la valutazione di verosimile fondatezza delle circostanze dedotte dalcontribuente a prova contraria con riferimento alle contestazioni mossedall’ufficio in relazione all’anno di imposta 2006, contenuta nella sentenzapassata in giudicato, non può avere efficacia vincolante con riferimento allevalutazioni da svolgere in relazione all’anno di imposta 2007, essendo chiaroche se le disponibilità patrimoniali degli anni pregressi potevano esseresufficienti a giustificare le spese dell’anno precedente non necessariamentelo sono per tutti gli anni a venire.4.5. L’infondatezza del motivo relativo all’efficacia di giudicato esternoinvocata dal ricorrente lo priva dell’interesse alla censura mossa con ilquarto motivo in relazione alla ritenuta inutilizzabilità del relativodocumento.5. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.7. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico delricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. 2020, n. 4315). P.Q.MNumero registro generale 29391/2017Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 13517/2026Data pubblicazione 10/05/2026Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento afavore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 2300 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Il PresidenteANDREINA GIUDICEPIETRO
Sentenza Cassazione n. 13517/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris