CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 41556/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 05/11/2020, confermava la sentenza emessa con rito abbreviato in data 05/11/2019, dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, con la quale ARCURI Oscar era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina aggravata, furto aggravato, uso indebito di carta di credito e lesioni personali a lui ascritti. Ricorre per cassazione l'ARCURI, deducendo vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile, perché generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nella specie, il ricorrente lamenta una carenza motivazionale del tutto insussistente quanto alle doglianze prospettate in appello (concernenti la misura del trattamento sanzionatorio). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA],re/Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] P/AZIENZA l