CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07910/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Interlocutoriasul ricorso iscritto al n. 7706/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato-ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587)-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE-intimata-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 5431/2018 depositata il 01/08/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7706/2019Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 7910/2026Data pubblicazione 31/03/2026La ricorrente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria delmedesimo immobile ad uso negozio sito nella capitale in via MarioDe’ Fiori, impugnò avanti la [OSCURATO:PERSONA] diRoma un avviso d’accertamento di revisione del classamento,nell’anno 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n.311/2004. Con lo stesso avviso, permanendo la categoria C1, eraelevata la classe da 5 a 13 con conseguente aumento della renditada € 1.588,26 a € 5.319,76.Il primo giudice, nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e consentenza n. 25820/10/15, accolse il ricorso ritenendo carente lamotivazione dell’avviso impugnato.L’Agenzia propose appello e la [OSCURATO:PERSONA],nel contraddittorio con l’odierna ricorrente e nella contumaciadell’altra comproprietaria, con la sentenza indicata in epigrafeaccolse il gravame.Secondo il giudice d’appello, la motivazione dell’avviso dovevaritenersi sufficiente atteso il richiamo alle varie determinazioni:- del direttore dell’(allora) Agenzia del Territorio 16/2/2005;- dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];- dello stesso Comune di [OSCURATO:PERSONA] con richiesta all’Agenzia diprocedere alla revisione in relazione a talune “microzone”;- del direttore suindicato 30/11/2010;e sulla base delle argomentazioni svolte dalla giurisprudenzaall’epoca prevalente nonché della sentenza della Corte Costituzionalen. 249/2017, che ha respinto la questione di costituzionalità delcitato art. 1, comma 335 della legge n. 311/2004.Secondo la CTR qui impugnata, nell’avviso erano evidenziati, oltre airiferimenti normativi e procedimentali, anche i rilevati scostamentisuperiori alla soglia del 35% tra il rapporto valore medio di mercatoe valore medio catastale nonché analogo rapporto relativoall’insieme delle microzone comunali, esplicitando altresì i dati2 di 4Numero registro generale 7706/2019Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 7910/2026numerici relativi ai suddetti valori e rapporti, nonché illustrando leData pubblicazione 31/03/2026caratteristiche della microzona medesima (quartiere Centro storico)in cui è sito il fabbricato, afferenti alla qualità urbana del contesto.Idoneo è stato altresì ritenuto il richiamo alla incrementata vocazionecommerciale della via di ubicazione, correlata anche al livello deiservizi di trasporto pubblico e all’intensità dei flussi pedonali iviriscontrati. La CTR ha altresì respinto l’istanza di accertare laredditività in concreto dell’immobile, ritenendo di potersi appellareal notorio in ordine al fatto che la zona in cui è il negozio è quella inassoluto più pregiata di tutta la città in considerazione del trafficoturistico notevolissimo e della vicinanza con esercizi particolarmenteeleganti. Ha infine richiamato una pronuncia di questa Corte (n.21176/2016) che ha sostanzialmente riferito al contribuente l’oneredi provare, nel caso di significativo scostamento di valore rispettoall’insieme delle microzone comunali, che il proprio immobile abbiacaratteristiche tali da sottrarlo alla ratio del riclassamento permicrozona d’appartenenza. Non avendo la contribuente allegato eprovato la circostanza, anche sotto questo profilo si è ritenuta lafondatezza dell’appello.Ricorre per cassazione la contribuente con cinque motivi di censura,integrati da successiva memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della nullità dellasentenza per violazione dell’art. 331, comma 2, del c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Sostiene che laCommissione Regionale, dopo avere ordinato l’integrazione delcontraddittorio nei confronti della comproprietaria non costituita eavere accertato come l’Agenzia appellante non vi avesseottemperato, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello aisensi della citata disposizione codicistica.3 di 4Numero registro generale 7706/2019Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 7910/2026L’Agenzia delle Entrate Provinciale di [OSCURATO:PERSONA], ha indicato nelData pubblicazione 31/03/2026controricorso di avere (ri)depositato, in data 24/5/2017 e avanti laCommissione Regionale, l’atto d’appello “poiché notificato ancheall’altro comproprietario sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”.1.1 Trattandosi di eccezione in rito, la sua soluzione apparepregiudiziale alla trattazione del merito del ricorso. Per la soluzioneè pertanto necessario acquisire il fascicolo d’ufficio dalla Corte dimerito, atteso che dai documenti in atti non emerge né l’ordined’integrazione del contraddittorio né la sentenza accenna alproblema, non indicando neppure nell’intestazione il nome dellaScodro, pur facendovi riferimento nella narrativa dello svolgimentodel processo e limitandosi a indicare come la stessa non si siacostituita in appello.1.2 Va inoltre osservato come la ricorrente, pur lamentando laviolazione del contraddittorio, non risulti avere a sua volta notificatoil proprio ricorso all’allora comproprietaria.1.3 Questa Corte deve pertanto adottare un’ordinanza interlocutoriaper consentire l’esame degli atti del giudizio di merito, cui può avereaccesso lamentandosi un errore procedurale, nonché per integrare ilcontraddittorio anche in questa fase. P.Q.Mla Corte1) dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio nel grado d’appello;2) fissa alla ricorrente il termine di 90 giorni dalla comunicazionedella presente ordinanza per la notifica del ricorso per cassazione aGiada Scodro;3) rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, il 14/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO4 di 4