CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21401/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege all’indirizzo Pec in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CristinaCarola Giordano, con domicilio digitale ex lege all’indirizzo Pec in atti-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege all’indirizzo Pec in atti-controricorrente-Numero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1187/2023depositata il 29/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1187/2023della Corte d’Appello di Torino, con la quale era stato respinto l’appelloproposto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della sentenza n.518/2022 del Tribunale di Alessandria che, a propria volta, aveva soloparzialmente accolto l’opposizione proposta dalla predetta [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1140/2019, emesso dal Tribunale diAlessandria su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto ed ottenuto il predetto decretoingiuntivo, per l’ammontare di € 304.699,30, adducendo un propriocredito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per varie forniture di gas.L’ingiunzione era stata quindi oggetto di opposizione da parte diPetrolia S.r.l., contestandosi in via principale l’eccessivo ammontare deiconsumi contabilizzati da [OSCURATO:SOCIETA]. (soprattutto dopo la sostituzione diuno dei contatori, effettuata unilateralmente da quest’ultima, el’installazione di un proprio contatore, da parte dell’opponente, inrelazione ad altra utenza), di cui peraltro alcuni già pagati, e, in viasubordinata, opponendo in compensazione il credito relativo agli importiche [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto portare in detrazione nell’anno diimposta di riferimento se [OSCURATO:SOCIETA]. avesse tempestivamentecontabilizzato i consumi oggetto della pretesa monitoria.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva replicato di non essere titolare dei contatori,affidati invece al distributore [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che aveva in effettiproceduto alla contabilizzazione dei consumi in questione anche per ilperiodo in cui uno dei contatori relativi alle utenze di [OSCURATO:SOCIETA]. nonaveva comunicato elettronicamente i dati di consumo (motivo per il qualeNumero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026era stato sostituito). La predetta opposta, peraltro, aveva esposto comePetrolia S.r.l. avrebbe dovuto sollevare le proprie rimostranze nei confrontidelle misurazioni del gas ottemperando alla procedura regolata dal D.M.[OSCURATO:PERSONA] n. 93 del 2017, n. 93, e dalla Delibera dell’Autoritàper l’energia elettrica ed il gas del 12.12.2013, n. 574/2013/R/GAS.Nel giudizio di opposizione aveva poi effettuato intervento adesivodipendente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., chiedendo l’accoglimento delle domandedi [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale di Alessandria, ritenuto ammissibile l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva in parte l’opposizione, esponendo che PetroliaS.r.l. avrebbe dovuto – per contestare le rilevazioni dei consumi ritenuteeccessive – dare corso alla procedura prevista dalla Delibera dell’Autoritàper l’energia elettrica ed il gas del 12.12.2013, n. 574, e riducendol’ammontare dovuto (sino ad € 219.972,94) in forza dei pagamenti parzialigià effettuati.1.2. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello nei confronti di tale sentenza,contestando: a) la decisione del giudice di prime cure di ritenereammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e, poi, di condannare lastessa [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese anche nei confronti dellapredetta intervenuta; b) l’attitudine dimostrativa dei documenti, dimessidalle controparti, in ordine al corretto funzionamento dei contatori deiconsumi; c) il proprio onere di tenere i contatti con l’ente distributore delgas; d) la valutazione dei mezzi di prova da parte del tribunale; e) ilmancato espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio volta allavalutazione della regolarità del contatore del gas.Con appello incidentale, [OSCURATO:SOCIETA]. contestava invece lacompensazione delle spese di lite tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la stessa AlegasS.r.l., mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. chiedeva la reiezione del gravameprincipale.Numero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026La Corte d’appello di Torino respingeva il gravame, ritenendoammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e considerando regolari icontatori oggetto delle doglianze di [OSCURATO:SOCIETA]. (anche in forza delrilievo per cui quest’ultima non aveva mai chiesto la verifica dei gruppi dimisurazione secondo le prescrizioni della delibera ARERA n. 574 del12.12.2013), mentre accoglieva invece l’appello incidentale di AlegasS.r.l., non ritenendo sussistere i presupposti per la compensazione dellespese di lite.2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha dunque proposto ricorso per Cassazione, affidandol’impugnazione a cinque motivi e sollevando preliminarmente eccezione dilegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. 22 del 2007.Si sono costituite nel presente giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] GasS.p.a., che hanno resistito con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, la ricorrente ha sollevato questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 22, comma 3, del d.Lgs. n. 22 del 2007 per eccessodi delega ed inosservanza dei limiti dell’ordinamento nazionale in relazioneal diritto dell’Unione, con riferimento agli artt. 76 e 117 Cost.In proposito, la ricorrente ha esposto che, con l’art. 22 della l. 62 del2005, il Governo era stato delegato ad adottare un decreto legislativo peril recepimento della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, indicando iprincipi ed i criteri da rispettare. Nel d.lgs. n. 22 del 2007 il Governoaveva tuttavia inserito una disposizione che era non solo ulteriore rispettoai criteri indicati nella legge delega, ma anche incompatibile con essi.La ricorrente censura di incostituzionalità, sotto questo aspetto, l’art.22, comma 3, del predetto d.lgs., laddove è previsto che «I dispositivi ed isistemi di misura di cui all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzionidi misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali laNumero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controllimetrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata invigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anchesenza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo diutilizzazione».Nell’impostazione argomentativa della ricorrente, tale previsionecomporta l’introduzione di una sanatoria sostanziale della situazione difatto esistente, in assenza di qualsivoglia criterio o principio in tal sensonell’ambito della legge delega ed in contrasto con l’applicazione dellanormativa, anche comunitaria, volta a rendere obbligatorio l’utilizzo distrumenti di misurazione dotati di specifici requisiti marcati CE: in quantotale, la previsione si pone in contrasto sia con l’art. 76 che con l’art. 117della Costituzione.Ciò premesso in punto di non manifesta infondatezza della questionedi legittimità, la ricorrente ha quindi evidenziato la rilevanza dellaquestione stessa in riferimento al fatto che i contatori correlati alle utenzedi [OSCURATO:SOCIETA]. rientravano nel perimetro applicativo del predetto art. 22,comma 3, d.lgs n. 22 del 2007, in quanto strumenti di misura già installatial momento dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo e per i quali lanormativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede(va) controllimetrologici legali.Se la disposizione contestata venisse dichiarata incostituzionale, icontatori in questione dovrebbero considerarsi non regolari e dunque,argomenta conclusivamente la ricorrente, le spettanze di [OSCURATO:SOCIETA]dovrebbero essere ricalcolate.1.1. Non ritiene questa Corte di rimettere alla Corte Costituzionale laquestione di legittimità sollevata da parte ricorrente.1.1.1 Premesso che la proposizione della questione di legittimità inesame non è di per sé impedita dal fatto di essere stata sollevata per laprima volta nel presente grado di giudizio (dato che non sussistonoNumero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026preclusioni al riguardo: cfr Cass. n. 7629 del 21/03/2025), deve poianzitutto evidenziarsi come la questione stessa non rivesta carattere didecisività nel presente giudizio.La motivazione contenuta nella sentenza della Corte d’appello diTorino – nella parte in cui è stata ritenuta infondata la doglianza diPetrolia S.r.l. secondo cui la documentazione in atti non consentiva diritenere comprovato il corretto funzionamento dei contatori a servizio delleutenze della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. – risulta anzitutto imperniata sul rilievo,fattuale, secondo cui (contrariamente a quanto lamentato da PetroliaS.r.l.) «Tutta la documentazione costituente i libretti metrologici deicorrettori relativi ai gruppi di misura installati in relazione alle predetteutenze risulta in effetti compiutamente prodotta dalla parte intervenuta(cfr. doc. 1 e docc. 11 – 18 allegati all'atto di intervento di [OSCURATO:PERSONA] doc. 21 e 22 allegati alla seconda memoria istruttoria di [OSCURATO:PERSONA] RetiGas)» e su quello, parimenti fattuale, per cui era stato chiarito che latipologia di verifica periodica al cui esito veniva apposto sui contatori uncontrassegno era unicamente quella concernente gruppi di misura munitidi “correttore” e che, in tale ottica, doveva ritenersi adempiuto l’obbligo diverifica periodica dei contatori oggetto di causa. La corte territoriale, sulpunto, ha quindi esposto che «A fronte della documentazione fotograficaprodotta dall’opponente ora appellante al doc. 17, composto da n. 8fotografie di altrettanti contatori, [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì evidenziato che“esaminando la documentazione in oggetto si nota però che solo due degliotto contatori raffigurati sono corredati dal correttore e, precisamente,quelli di cui alle foto n. 1 e n. 8, che raffigurano i gruppi di misura collocatirispettivamente in [OSCURATO:PERSONA] n. 69 (foto 1 [OSCURATO:SOCIETA]) e in via Boves n. 6(foto 8 [OSCURATO:SOCIETA]). Ebbene, come risulta dalle fotografie che si producono(docc. 2 e 3), se l'opponente avesse prestato maggiore attenzione,avrebbe senz'altro notato la presenza di una targhetta autoadesiva dicolore verde, distruttibile al distacco, che viene rilasciata all'esito positivoNumero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026della verificazione periodica. La presenza di tale “contrassegno” è benevidente, oltre che in via Pontida ed in via Boves, anche sui restanti settegruppi di misura muniti di correttore in uso a [OSCURATO:SOCIETA] (docc. 4 - 10)”.Parte intervenuta aveva altresì chiarito che, “poiché il sopra descrittocontrassegno di colore verde viene apposto all'esito positivo della verificasul correttore, è logico che i gruppi di misura non dotati di tale strumentone siano sprovvisti: questa è la ragione per cui esso non figura suicontatori di cui ai fotogrammi dal n. 2 al n. 7 del doc. 17 di parteopponente. Sempre relativamente ai gruppi di misura in questione, siproduce altresì la documentazione attestante che l'installazione, lamanutenzione e le verifiche periodiche sono state effettuateconformemente alla normativa vigente (docc. 11 - 18). Le prossimeverifiche verranno effettuate da un organismo di ispezione che è già statoindividuato a seguito di regolare gara”.».È in tale contesto che, quasi incidentalmente, la Corte d’appello ha poiinserito un riferimento all’art. 22 del d.lgs n. 22 del 2007 («Inoltre anorma del dettato di cui all’art. 22 del D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 22…», conriproduzione pedissequa del contenuto della norma), stigmatizzandoquindi la genericità delle contestazioni mosse da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso idati emergenti dalla documentazione dimessa dalle controparti erichiamando quindi il consolidato orientamento di questa Corte in punto dionere della prova in ordine al malfunzionamento dei contatori (di cui aCass. n. 297 del 9.1.2020), infine concludendo che «…a fronte delladocumentazione e dei chiarimenti resi come sopra in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]. deve ritenersi compiutamente provato che gli apparecchi dimisurazione installati presso le utenze in contestazione erano tutticontrollati regolarmente – e dunque funzionanti – secondo le diversetipologie utilizzate in piena conformità alla disciplina normativa in vigore.Per contro [OSCURATO:SOCIETA]. non ha provato in alcun modo che le siano statiNumero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026addebitati nei periodi riguardati consumi anomali ed eccessivi rispetto aquelli mediamente effettuati».Nel contesto di tale iter logico-giuridico, il riferimento all’art. 22 deld.lgs n. 22 del 2007 non esplica valenza dirimente, presentandosi intermini quasi incidentali e non assurgendo ad elemento fondativo delladecisione della corte territoriale, basata – diversamente – sullavalorizzazione della portata istruttoria del materiale documentale in atti.Dunque, in tale ottica, la questione concernente la legittimitàcostituzionale del più volte menzionato art. 22 del d.lgs n. 22 del 2007non esplica, in concreto, alcuna funzione decisiva al fine della risoluzionedella controversia in analisi.1.1.2. Né potrebbe ritenersi di qualificare in termini di decisività laquestione in oggetto opinando che l’illegittimità della norma in esamecomporterebbe “irregolarità” dei contatori allocati sulle utenze di PetroliaS.r.l, in quanto non commerciabili, con conseguente invalidità dellerilevazioni da essi effettuate e necessità di procedere ad una ricostruzioneintegrale dei consumi correlati al credito originariamente dedotto daAlegas S.r.l.Tale dinamica argomentativa risulta infatti introdurre in causa unprofilo (l’inutilizzabilità delle misurazioni derivante dalla incommerciabilitàdei contatori) mai precedentemente oggetto di allegazione ad opera diPetrolia S.r.l. e che non può surrettiziamente essere veicolato nelperimetro del giudizio attraverso la questione di legittimità costituzionalein questione che, anzi, proprio sotto questo profilo risulta vieppiùdestituita del requisito della decisività.Ciò, peraltro, al netto della considerazione per cui [OSCURATO:SOCIETA]. haimperniato la propria prospettazione unicamente sulla dedotta irregolaritàdei contatori, per contrasto della normazione delegata con la legge delegae la normativa comunitaria, senza tuttavia allegare alcunché in ordine alfatto che l’installazione di un contatore nuovo avrebbe comportatoNumero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026misurazioni diverse da quelle oggetto di causa e tantomeno che tali(nuove) misurazioni sarebbero state più favorevoli alla stessa PetroliaS.r.l.1.1.3. Infine, ritiene questa Corte che non sia ravvisabile il requisitodella non manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale sollevata dalla ricorrente.Il vizio di eccesso di delega ricorre allorché la disposizione introdottadal legislatore delegato risulti priva di un adeguato fondamento neiprincipi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, la quale assume lafunzione di norma costituzionalmente interposta, richiedendosi a tal fineun giudizio di coerenza e continuità logica tra delega e norma delegata(Corte cost., n. 75 del 2012; in senso conforme, Cons. Stato, sez. V, n.4642 del 2021; Cass., Sez. Un., n. 17615 del 2023).È altresì acquisito che l’attività del legislatore delegato, pur nonesaurendosi in una mera riproduzione dei contenuti della legge delega,deve tuttavia configurarsi quale sviluppo coerente e completamento dellescelte operate dal legislatore delegante, senza estensione a ambiti noncontemplati (Cass., sez. IV pen., n. 42954 del 2024).Nel caso di specie, la disposizione censurata – consentendo laprosecuzione dell’utilizzo di strumenti di misura già messi in servizio,ancorché non soggetti a controlli metrologici legali secondo la normativaprevigente – è stata qualificata come una sanatoria generalizzata,introduttiva di una disciplina innovativa estranea ai criteri della leggedelega (l. n. 62 del 2005), volta al recepimento della direttiva2004/22/CE.Tale qualificazione non è condivisibile.La disposizione in esame non introduce alcuna sanatoria in sensoproprio, intesa quale intervento normativo volto a rimuovere in viagenerale effetti di precedenti violazioni o irregolarità, inserendosi in unalogica di disciplina transitoria e di continuità dell’utilizzo degli strumentiNumero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026già immessi sul mercato, coerente con l’impostazione della normativaeuropea di riferimento, consentendo la possibilità (non dicommercializzazione e di nuova messa in servizio ma) di protrazionedell’utilizzo dei dispostivi già messi in servizio, anche se non sottoposti acontrollo metrologico in base alla normativa in vigore sino al 30/10/2006,purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.L’art. 23 della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 31 marzo 2004, prevede del resto che «In deroga all'articolo8, paragrafo 2, gli Stati membri consentono, per le funzioni di misurazioneper cui hanno prescritto l'impiego di uno strumento di misura sottoposto acontrolli legali, la commercializzazione e la messa in servizio deglistrumenti di misura che si conformino alle norme applicabili anteriormenteal 30 ottobre 2006 fino alla scadenza della validità dell'omologazione ditali strumenti o, in caso di omologazione di validità indefinita, per unperiodo massimo di dieci anni a decorrere dal 30 ottobre 2006»,contemplando espressamente, dunque, un regime derogatorio per glistrumenti conformi alla normativa previgente, consentendone laprotrazione dell’utilizzo per un determinato periodo temporale, cosìintroducendo un meccanismo di graduale adeguamento al nuovo sistemaarmonizzato.Ne consegue che la previsione di cui all’art. 22, comma 3, d.lgs. n. 22del 2007, lungi dal porsi in rottura rispetto alla finalità della delega, risultafunzionalmente coordinata con essa, in quanto diretta a disciplinare la fasedi transizione tra il regime previgente e quello introdotto in attuazionedella direttiva, senza incidere sul nucleo essenziale degli obblighicomunitari, che rimane incentrato sul divieto di immissione sul mercato dinuovi strumenti non conformi.In tale prospettiva, difetta il presupposto stesso dell’eccesso di delega,non ravvisandosi né una deviazione dalle finalità della legge delega nél’introduzione di una disciplina autonoma ed eccedente rispetto alNumero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026programma normativo delineato dal legislatore delegante (cfr. Corte cost.,n. 425 del 2000).Neppure può ritenersi che la disposizione in esame introduca unaderoga incompatibile con il diritto dell’Unione europea, tale da integrareun ulteriore profilo di illegittimità ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost.,di strumenti già installati, senza incidere sulla disciplina della lorocommercializzazione e immissione sul mercato, che resta integralmenteconforme ai vincoli derivanti dalla direttiva.In sostanza, il nucleo strutturale della direttiva, nella parte in cui miraa precludere la commercializzazione di nuovi strumenti di misurazione nonsottoposti a controlli legali, non risulta intaccato dalla previsione oggettodelle doglianze della ricorrente, in quanto afferente al ben diversoperimetro degli strumenti di misurazione già commercializzati e non piùsuscettibili di ulteriore commercializzazione (in considerazione del limitecostituito dalla loro rimozione dal luogo dove sono già stati installati).2. Con il primo motivo di ricorso, intitolato “falsa applicazione dell’art.22, D.Lgs. n. 22 del 2007 (Art. 360, n. 3 c.p.c.)”, la ricorrente lamental’erroneità del riferimento normativo operato dalla corte territoriale all’art.22 del d.lgs n. 22 del 2007, nell’ambito della complessiva motivazione concui è stato ritenuto (come già ricordato supra) che la documentazionedimessa dalle controricorrenti nei pregressi gradi di giudizio fosse ostativaall’accoglimento delle domande di [OSCURATO:SOCIETA]La ricorrente, in particolare, lamenta la non conferenza del richiamonormativo predetto, in quanto estraneo alla materia dei controlli daeseguire sui contatori ed attinente invece al profilo dei presupposti per laloro messa in servizio (“La Corte ha illegittimamente applicato normeinconferenti, affermando che non siano necessari controlli periodici sucontatori del gas (e non convertitori/correttori ma solo su contatori) sullabase dell’art. 22 D. Lgs 22/2007.”).Numero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026In proposito, rilevato preliminarmente che le stesse argomentazionidella ricorrente confortano la valutazione già precedentemente espressa inordine alla mancanza di decisività, nel caso di specie, della valutazionecirca la portata applicativa dell’art. 22 del d.lgs n. 22 del 2007, ritienequesta Corte come il motivo di ricorso in oggetto non possa considerarsiammissibile, in quanto non si confronta concretamente con il tenorespecifico della complessiva motivazione adottata dalla corte territoriale inpunto di attendibilità delle misurazioni operate dai contatori correlati alleutenze di [OSCURATO:SOCIETA]Come già indicato in precedenza, infatti, la decisione della Corted’appello di Torino si fonda strutturalmente sulla valutazione dell’attitudinedimostrativa della documentazione in atti, in cui il riferimento all’art. 22del d.lgs n. 22 del 2007 si configura come un riferimento incidentale,sostanzialmente avulso dalla sequenza argomentativa posta a fondamentodella decisione raggiunta.3. Il secondo motivo di ricorso, denominato “falsa applicazione dell’art3 DM 93/2017 e allegato IV (Art 360 c.p.c. n. 3)” risulta mosso acontestazione della valutazione della corte territoriale secondo cui nel casodi specie non dovevano essere eseguiti controlli sui contatori del gas prividi convertitore/correttore.La non condivisibilità di tale valutazione è invocata dalla ricorrenteadducendo anche sotto questo aspetto l’erroneità del riferimento operatodalla Corte d’appello all’art. 22 del d.lgs n. 22 del 2007, dal momento chela tematica dei controlli successivi alla commercializzazione dei contatori èregolata dal DM n. 93 del 2017 (allegato IV), che non opera distinzioni disorta tra strumenti di misurazione muniti o meno di convertitori e/ocorrettori, mentre le disposizioni del menzionato decreto legislativo siriferiscono ai presupposti della messa in servizio dei contatori («…la Corted’Appello di Torino ha erroneamente ritenuto che non dovessero esserecondotti controlli – rectius nessun tipo di controllo – sui contatori del gasNumero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026in servizio presso le utenze di [OSCURATO:PERSONA] gestite da [OSCURATO:PERSONA] privi diconvertitore/correttore. Erroneamente in quanto, come si è visto sopra,non è il D.Lgs. 22 del 2007 a disciplinare quella materia ma il diverso DMn. 93/2017 e il suo Allegato IV a regolarla»).Le disposizioni del predetto DM n. 93 del 2017, argomenta laricorrente, evidenziano invece come i controlli in questione debbano averead oggetto i contatori in quanto tali, non gli eventualiconvertitori/correttori ivi apposti e, dunque, a prescindere da questi ultimi.3.1. Il motivo deve, anzitutto, ritenersi inammissibile nella parte in cuianche in questo caso non si confronta con il tenore concreto dellamotivazione contestata, avendo ascritto alla sentenza la valorizzazione diuna previsione normativa (il già più volte menzionato art. 22 del d.lgs n.22 del 2007), mentre nella sentenza in questione è fatto riferimentoproprio al contenuto del DM n. 93 del 2017 («La normativa di riferimentosi rinviene nel decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] n. 93 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 4, ove si legge che “gli strumenti di misura sonosottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previstenell'allegato IV”.», così a pg. 13 della sentenza impugnata).3.2. Il motivo è parimenti inammissibile laddove è volto a censurarel’interpretazione fornita dalla corte territoriale in ordine al portatoapplicativo delle disposizioni del predetto DM n. 93 del 2017.La ricorrente ha infatti censurato la sentenza in questione prospettandoche, nella stessa, sarebbe stato esposto che sui contatori privi diconvertitore/correttore non dovesse essere eseguito alcun tipo dicontrollo.La Corte d’appello, invece, non ha tout court esposto che solo i gruppidi misurazione muniti di correttore debbano essere sottoposti averificazione periodica, avendo invece indicato (in aderenza alleprospettazioni difensive di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) che «…la verificaperiodica a seguito della quale viene rilasciato un “contrassegno” è quellaNumero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026che viene effettuata esclusivamente sui gruppi di misura muniti dicorrettore».La valutazione esposta dalla corte territoriale, dunque, lungidall’indicare che solo i contatori muniti di convertitore sarebbero oggettodi verificazione periodica, si risolve nel ritenere che solo tali contatorisarebbero oggetto di verifiche la cui positiva conclusione comporta ilrilascio di un contrassegno (con rilievo nei cui confronti non sono peraltromosse contestazioni nel motivo di ricorso in oggetto).Dunque, anche in questo caso, la ricorrente non si è confrontata con iltenore concreto della motivazione, prospettando invece un diversocontenuto della stessa, sottoposto poi a censura con il motivo di ricorso inanalisi.4. Con il terzo motivo di ricorso (“error in procedendo per omessavalutazione di prove (Art. 360 c.p.c., n. 4)”) la ricorrente contesta sia lavalutazione della corte territoriale con cui è stata ritenuta priva di valenzaistruttoria la verifica dei consumi effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]. medianteinstallazione di un proprio contatore, parallelo a quello ufficiale, inrelazione all’utenza di [OSCURATO:PERSONA], n. 6., sia il rilievo per cui la sostituzionedel contatore posto in [OSCURATO:PERSONA] (da parte di [OSCURATO:PERSONA]), pur inassenza di sottoscrizione dell’utente sul relativo verbale, non poteva cheessere avvenuta con il consenso dell’utente stesso.Quanto al primo profilo, la ricorrente contesta in particolare il rilievodella Corte d’appello secondo cui la verifica condotta mediantel’installazione del secondo contatore si poneva in contrasto con lanormativa di riferimento sul punto (la delibera dell’Autorità per l’energiaelettrica e il gas del 21/12/2013, n. 574, disciplinante le modalità dicontestazione delle misurazioni), oltre ad attingere un solo contatore tra ledecine in uso a [OSCURATO:SOCIETA]., e, infine, senza che fosse possibile stabilirese il predetto contatore riguardasse o meno i consumi di cui era statochiesto il pagamento in sede monitoria. A fondamento della doglianza, laNumero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026ricorrente ha esposto che la stessa documentazione dimessa da AlegasS.r.l. dimostrava che il contatore in questione rientrava tra quelli i cuiconsumi, come rilevati, erano stati inseriti nelle fatture azionate con ilricorso per decreto ingiuntivo da [OSCURATO:SOCIETA]. Per la ricorrente, inoltre, laprocedura disciplinata dalla delibera 574/2013 non escludeva la possibilitàdi fare ricorso ad altre modalità di riscontro che, seppur con valenzaindiziaria, potevano avere rilevanza istruttoria.Quanto al secondo profilo, la ricorrente ha stigmatizzato la mancatavalutazione da parte della corte territoriale delle regole di settore (tra cuiproprio la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del21/12/2013, n. 574) concernenti gli obblighi degli enti di distribuzione incaso di sostituzione dei contatori.4.1. Le doglianze correlate all’installazione di un proprio contatore, daparte di [OSCURATO:SOCIETA]., per l’utenza di [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili perdifetto di autosufficienza ex art 366, n. 6, c.p.c.: le allegazioni dellaricorrente («La stessa documentazione di [OSCURATO:SOCIETA] dimostra invece che ilPDR cui la sentenza fa riferimento rientra tra quelli oggetto di contenziosoe le relative fatture sono poste a base del monitorio (docc. [OSCURATO:SOCIETA] n. 3_3,3_4, 32 e 33)») fanno infatti riferimento a documenti dimessi neipregressi gradi di giudizio, il cui contenuto non emerge dal ricorso.Tale rilievo assorbe le ulteriori argomentazioni esposte dalla ricorrentenel contesto del motivo in oggetto in relazione al contatore di [OSCURATO:PERSONA].4.2. Sono inammissibili anche le contestazioni mosse dalla ricorrentein ordine alle valutazioni espresse dalla corte territoriale onde ritenereinfondate le doglianze espresse da [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento allasostituzione del contatore di [OSCURATO:PERSONA].Le censure della ricorrente, infatti, non attengono all’omessavalutazione di risultanze istruttorie da parte della Corte d’appello (eventoastrattamente suscettibile di integrare una violazione dell’art. 115 c.p.c.)ma concernono direttamente la valutazione discrezionale che, delleNumero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026complessive circostanze sottoposte a giudizio, la predetta corte haeffettuato (laddove ha ritenuto che « Il verbale non reca in effetti, comerilevato dall’appellante, sottoscrizione dell’”utente”; la circostanza noncomprova peraltro che l’intervento sia stato effettuato all’insaputa ed inassenza di alcuno da parte di [OSCURATO:SOCIETA].. Pare infatti verosimile quantoallegato in merito da parte opposta, nel rilevare come fosse necessaria lapresenza di un delegato o incaricato di [OSCURATO:SOCIETA] per procedere allasostituzione del pezzo riscontrato difettoso per poter accedere al localecaldaia ove era posizionato il misuratore. Non risulta peraltro che aseguito delle comunicazioni trasmesse da [OSCURATO:SOCIETA]. in merito alriscontro del mancato funzionamento del trasduttore ed ai consumi rilevatiper l’utenza riguardata dal 2015 all’aprile 2017 (v. ancora documento n.37 di parte opposta), [OSCURATO:SOCIETA] abbia mai sollevato tempestivecontestazioni»).Ciò, peraltro, senza che siano mosse dalla ricorrente specifichecensure all’esposizione degli elementi indiziari valorizzati dalla corteterritoriale e, tantomeno, prospettando la ravvisabilità di un vizio di“sussunzione”, l’unico mediante il quale è veicolabile la violazione o falsaapplicazione della prova presuntiva.5. Il quarto motivo di ricorso, intitolato “omessa pronunciasull’efficacia della delibera Arera n. 193 del 2012 (Art. 360 c.p.c., n. 4)”,«…mancata attuazione di quanto previsto dalla delibera ARERA n193/2012/R/GAS del 18 maggio 2012 (doc. 16), proposta in primo gradoe reiterata in appello (p. 4 dell’atto di citazione in appello)», sorrettadall’argomentazione per cui «Una pronuncia al riguardo sarebbe risultatadirimente in ordine alla vicenda, in quanto l’installazione di smart meters,in sostituzione di quelli vetusti attualmente in servizio per le utenze dellaparte ricorrente, avrebbe determinato il completo adempimento da parteNumero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026di [OSCURATO:SOCIETA] agli impegni contrattuali di garantire strumenti di misuraadeguati (e dunque conformi alle norme che li regolano)».Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, dal momentoche la contestazione è espressamente ascritta ad una “omissione dipronuncia” (dunque ad una violazione dell’art. 112 c.p.c.) e non essendotuttavia dato individuare – dal tenore del ricorso – quale sia la domanda(o, al limite, l’eccezione) in ordine alla quale la Corte d’appello di Torinonon avrebbe reso pronuncia, dal momento che l’unica attività processualevalorizzata dalla parte a tal fine è costituita dal riferimento ad una“contestazione” concernente la mancata attuazione di una delibera ARERAe che dunque, già su un piano astratto, non appare riconducibile ad unaomessa pronuncia.6. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato la“violazione norme processuali sulla natura e ammissibilità della CTU (art.360 c.p.c., n. 4)”, censurando la decisione della Corte d’appello di nonprocedere all’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio in ordine allaricostruzione dei consumi relativi all’utenza di [OSCURATO:PERSONA], in quantoavente valenza esplorativa.[OSCURATO:SOCIETA]. ha fondato tale doglianza sul rilievo per cui, “Trattandosidi materia altamente tecnica, la parte ha fornito elementi sufficientementecircostanziati nei limiti di quanto un soggetto non qualificato (in speciel’utente) è in grado di rilevare. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] non solo ha depositato unaperizia di parte (che come noto ha natura di allegazione tecnica) ma haevidenziato le carenze specifiche relative ai singoli strumenti di misurasenza tuttavia che tali aspetti venissero neppure analizzati, atteso chedalle pronunce emerge un esame superficiale della documentazioneprodotta in atti”.Il motivo è inammissibile.In proposito si ricorda come questa Corte abbia avuto modo di indicareche «…il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumentoNumero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice delmerito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione (Cass. 1marzo 2007, n. 4853). Se è vero, poi, che il giudice di merito è tenuto amotivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione dellaconsulenza proveniente da una delle parti (ad es.: Cass. 1 settembre2015, n. 17399; Cass. 3 gennaio 2011, n. 72), va osservato che nelvigore nella nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., risultantedall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in I. n. 134/2012, è mancante ogniriferimento letterale alla "motivazione" della sentenza impugnata, con laconseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053)» (così,in motivazione, Cass. n. 7472 del 23/03/2017, nel cui contesto è statodato atto di come la corte territoriale avesse espressamente motivato ilmancato espletamento della consulenza tecnica d’ufficio). Nella stessapronuncia richiamata, poi, è stato indicato come la contestazione in ordineal mancato espletamento di consulenza tecnica d’ufficio potrebbe essereveicolata – ricorrendone i presupposti – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. (con valutazione seguita da n. 25281 del 25/08/2023).Nel caso di specie è agevole rilevare come la mancata ammissione diconsulenza tecnica d’ufficio da parte della Corte d’appello di Torino siastata estensivamente motivata («…la C.T.U. dedotta da [OSCURATO:SOCIETA]. evolta ad analizzare la ricostruzione dei consumi relativi all’utenza di ViaNumero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026Lamarmora n.31 nel periodo di guasto del contatore e valutare, quindi, laregolarità, sotto il profilo metrologico, dei contatori installati presso leutenze gas in contestazione, risulta certamente esplorativa - come delresto ritenuto dal primo Giudice - in carenza di prova alcuna di anomaliedei consumi in questione, laddove le stesse verifiche pure autonomamentecondotte da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla predetta utenza, seppureeffettuate in epoca incerta, risultano comunque – secondo le stesseallegazioni esposte dall’appellante – successive agli addebiti incontestazione, risultanti, per l’anno 2019, relativi a fatture emesse neiprimi mesi di tale anno»), né sarebbe comunque possibile proporreimpugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 (a prescindere dal fattoche la ricorrente ha richiamato unicamente il n. 4 di tale norma), inquanto la decisione della corte territoriale risulta ricalcare – avendoloanche specificato – il tenore della decisione del Tribunale di Alessandria, sìche, in presenza di una doppia statuizione dal contenuto conforme,troverebbe applicazione il disposto dell’art. 360, comma 4, c.p.c. (nonvertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di giudizio sussumibile nell’ambitoapplicativo dell’art. 70, comma 1, c.p.c.).7. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 6665/2024Numero sezionale 2077/2026Numero di raccolta generale 21401/2026Data pubblicazione 23/06/2026Condanna la ricorrente alla refusione in favore di ciascuna dellecontroricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate perciascuna in complessivi € 7.500,00 per compensi professionali, oltre allespese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 12/06/2026Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]