CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49711/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto: - rideterminarsi, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, le pene inflittegli con sentenze emesse il 22 gennaio 2007 ed il 5 giugno 2012, rispettivamente dallo stesso Ufficio giudiziario e dal G.i.p del Tribunale di Taranto; - riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze emesse da: 1) Tribunale di Taranto in data 16 dicembre 1992 (condanna per i reati di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. nonché detenzione illegale di armi ed esplosivi, violazione tutte commesse il 24 agosto 1992); lì 2) Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto in data 30 novembre 1995 (condanna per detenzione illegale di armi e munizioni nonché per ricettazione violazioni commesse il 12 settembre 1994); 3) Corte di assise di appello di Taranto in data 30 giugno 2010 (condanna per il reato di associazione di stampo mafioso commesso dal gennaio 1994 al novembre 2004 a pena che, in virtù del riconoscimento della continuazione, assorbe quella della sentenza sub 2); 4) Corte di appello di Lecce in data 24 giugno 2011 (condanna per violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per piè reati di estorsione). Secondo la Corte territoriale, la richiesta di rideterminazione della pena è infondata posto che il fatto - reato oggetto dalla sentenza del 22 gennaio 2007 era stato commesso e giudicato durante la vigenza del di., 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella I., 21 febbraio 2006, n. 49. Tale provvedimento normativo aveva mitigato la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R, n. 309 del 1990, avente ad oggetto la detenzione e cessione di droghe cosiddette pesanti, abbassando il limite edittale a sei anni di reclusione. Il delineato regime più favorevole era venuto meno a seguito della sentenza della Consulta n. 32 del 2014, che aveva ripristinato l'originaria pena edittale minima, pari ad otto anni di reclusione. Ne segue che la pena base di otto anni inflitta a Guarini, con la sentenza in esecuzione, costituiva il frutto della scelta del giudice di infliggere una pena superiore al minimo edittale all'epoca vigente, pari a sei anni. L'aumento a titolo di continuazione inflitto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R, n. 309 del 1990, oggetto della sentenza in data 5 giugno 2012, è anch'esso coerente con il minimo edittale della pena previsto all'epoca della pronuncia in caso di riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità per le violazioni relative alla detenzione di droghe pesanti. Non aveva fondamento neanche la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in quanto: - i fatti di cui alla sentenza sub 1) - considerata la già intervenuta unificazione di quelli oggetto della sentenza sub 2) e 3) - sono stati commessi due anni prima rispetto all'inizio della partecipazione di Guarini all'associazione mafiosa oggetto di della sentenza sub 3) (il clan Martinese), quando cioè non era possibile una loro programmazione unitaria; - l'associazione dedita al narcotraffico di cui alla sentenza sub 4) è del tutto diversa, per compagine, ambito territoriale e ed poca di attività rispetto a quella della sentenza sub 3), sicché non è ravvisabile alcun collegamento tra le due organizzazioni, anche con riferimento ai reati scopo.2. Ricorre per cassazione Guarini, per il tramite del difensore di fiducia articolando due motivi 2.1. Con il primo deduce, in relazione alla denegata rideterminazione della pena, violazione di legge processuale nonché vizio di motivazione. Lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente ritenuto che nella fase temporale in cui sono state emesse le sentenze in data 22 gennaio 2007 e 5 giugno 2012 il minimo edittale applicabile per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in relazione alle droghe pesanti fosse quello più favorevole di 6 anni, introdotto soltanto dalla pronuncia di incostituzionalità n 32 del 2014 e non quello di 8 anni. A tale conclusione può pervenirsi solo attribuendo ai giudici della cognizione un orientamento interpretativo "pioneristico e precursore". 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla denegata applicazione della disciplina della continuazione. L'ordinanza impugnata ha contraddittoriamente ritenuto, da una parte, avvinti dal vincolo della continuazione i fatti di cui alle sentenze sub 1) e 3) pur commessi a 10 anni di distanza e, dall'altra, ha negato l'unitarietà del disegno criminoso tra i fatti oggetto delle ulteriori sentenze pur commessi in epoca più ravvicinata in considerazione della data di accertamento dell'associazione mafiosa indicata dalla sentenza sub 3), che, per di più, non esclude affatto l'esistenza del sodalizio negli anni precedenti. Tra i reati dei quali è chiesta l'unificazione esistono, al contrario, elementi di collegamento ben più preganti quali: il ristretto arco temporale in cui sono stati commessi, il territorio in cui sono stati commessi e le modalità realizzative. In particolare, i reati, associativi e no, accertati dalla sentenza sub 4) sono stati commessi dal 2002 al 2003, quando ancora Guarino era organicamente inserito nell'associazione mafiosa, accertata dalla pronuncia sub 3). Tale simultaneo inserimento non poteva non essere avvenuto in esecuzione delle medesime linee programmatiche che avevano portato Guarini ad aderire al gruppo mafioso martinese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e comunque perché sollecita valutazioni estranee al giudizio di legittimità. 1. La tesi prospettata nel primo motivo è erronea perché non tiene conto del dato pacifico che nel periodo tra compreso tra la data di entrata in vigore del d.I., 30 dicembre 2005, n. 272t ed il 25 febbraio 2014, data della sentenza della Corte costituzionale n. 32, la pena edittale minima prevista per la violazione dell'art. 73 d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309 era quella di sei anni di reclusione, oltre la multa, ovvero la stessa ritornata in vigore dopo la pronuncia della Consulta n. 40 del 2019. Pertanto la sentenza emessa il 22 gennaio 2007 ha necessariamente determinato la pena inflitta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di 101 grammi di cocaina) partendo dal minimo edittale, identico a quello reintrodotto dalla Corte costituzionale nel 2019. Non è suscettibile di rideterminazione neanche la pena inflitta con la sentenza emessa il 5 giugno 2012 e successivamente unificata, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., a quella di cui alla sentenza del gennaio 2007 atteso che il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio per le fattispecie integranti il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 non è stato introdotto, con effetti retroattivi, da pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale ma da modifiche normative (il d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10) Ha, quindi avuto luogo un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali ai sensi dell'art. 2, quanto comma, cod. pen. in base al quale, in sede esecutiva, le norme più favorevoli non possono trovare applicazione se la sentenza di condanna irrevocabile è stata pronunciata anteriormente all'entrata in vigore delle stesse (Sez. 1, n. 21882 del 18/03/2021, P., Rv. 281442 - 01 Sez. 1, n. 40317 del 13/07/2015 Testagrossa, Rv. 265129 - 01). 2. Anche il secondo motivo, relativo alla continuazione, non si sottre alla dichiarazione di inammissibilità. Va rammentato che l'art. 81, secondo comma, cod. pen. postula che i fatti siano riferibili ad un "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, non si identifica «con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Plumari, Rv. 266615). Occorre per il riconoscimento della continuazione, quindi, «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). La nozione di continuazione delineata nell'art. 81, secondo comma, cod. pen., richiede che i fatti siano riferibili ad un «medesimo» (dunque originario) disegno criminoso. Siffatta unicità di disegno implica che l'agente abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti, in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Deve, dunque, escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Infine, l'inciso «anche in tempi diversi» contenuto nell'art. 81, comma secondo, cod. pen., non consente di negare ogni rilevanza all'aspetto del tempo di commissione dei reati: come la vicinanza temporale non costituisce di per sé «indizio necessario» dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione anti doverosa, comportano che le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in proporzione inversa all'aumento del distacco temporale tra i singoli episodi criminosi». 3. Coerentemente con i principi sin qui esposti, il giudice dell'esecuzione per escludere il medesimo disegno criminoso ha apprezzato, senza incorrere nelle denunziate illogicità e con argomentazioni ancorate ad elementi fattuali che non possono essere rivisitati in questa sede, la distanza temporale e l'assenza di elementi di collegamento. Con riferimento ai reati oggetto delle sentenze sub 1), 2) e 3) ha evidenziato che Guarini, al momento dell'inizio dell'operatività dell'associazione di cui alla sentenza sub 3), indicata dal giudice della cognizione, con accertamento non modificabile in sede esecutiva, nell'anno 1994 non poteva certamente programmare i reati di cui alle ulteriori sentenze perché già commessi. Con riferimento ai rapporti tra i reati di cui alle sentenze sub 3) e 4), ha, altrettanto pertinentemente, evidenziato che tra l'associazione mafiosa e l'associazione dedita al narcotraffico, per quanto operative in un periodo parzialmente sovrapponibile, difettano elementi di collegamento idonei ad ipotizzare fondatamente che la costituzione di quella divenuta operativa per ultima rappresenti lo sviluppo prevedibile dell'adesione alla prima, verificatasi dieci anni prima. L'autonomia delle determinazioni criminose è confermata dal diverso ruolo ricoperto dal Guarini nei due consessi (mero partecipe dell'associazione mafiosa, capo ed organizzatore di quella dedita al narcotraffico) nonché dalla diversa composizione della compagine sociale. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, sì stima equo determinare in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor