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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02575/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, essendo il ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell art. 23 c. 8 D.L. 137 / 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di MILANO, con sentenza in data 20/02/2020- dep. 6/03/2020, confermava la sentenza del TRIBUNALE di MILANO in composizione monocratica, pronunziata in data 9/01/2019 all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, con la quale SHI Jindong era stato condannato a pena di giustizia per i delitti di cui agli art. 474 e 648 cod. pen., riuniti per continuazione, accertati a MILANO il 5/09/2017, ritenuta quanto alla ricettazione l'ipotesi lieve e con la concessione della sospensione della pena alle condizioni di legge.

La condotta censurata era consistita nell'avere acquistato o ricevuto 13 display per cellulari recanti il marchio Samsug falsificato.

2. SHI Jindong propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen. per carenza e contraddittorietà della motivazione.

Censura che la CORTE abbia ricavato la prova della colpevolezza non già da quanto allegato dal P.M., bensì dal contenuto dei motivi di appello.

Il dato obiettivo è che all'imputato erano stati restituiti previo dissequestro oggetti analoghi, come vetri e/o display di prodotti Apple, LG, Nokia, e ciò presuppone che si trattasse di merce originale e non contraffatta: il che confermerebbe l'attendibilità del ricorrente, e l'assenza di dolo in capo a lui, allorché aveva affermato che aveva ritenuto gli oggetti sottoposti in originario sequestro in parte compatibili e in parte originali.

Aggiunge che il prezzo all'ingrosso, che costituirebbe - in quanto di scarsa entità - ìndice di consapevolezza della provenienza illecita dei beni, in realtà era stato ritenuto tale non alla stregua di listini ufficiali o delle dichiarazioni dei produttori.

In definitiva, le ragioni della condanna starebbero nelle dichiarazioni contraddittorie dell'imputato, che però tali non sarebbero, nell'asserita contraffazione di tutta la merce, in carenza di prova di ciò, nell'acquisto a un prezzo inferiore a quello al quale Amazon offre in vendita quei prodotti.

Al contrario, l'imputato era ben convinto di detenere per la vendita ricambi compatibili e ricambi originali, questi ultimi perché così indicati dal sito dal quale egli li acquistava, e la documentazione prodotta dalla difesa lo avrebbe attestato; violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per il vizio di motivazione sul diniego di qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 712 cod. pen.

Il ricorrente rimarca di non essere un venditore abusivo, di essere presente sul mercato anche con un proprio sito internet, e di avere sempre adempiuto agli obblighi fiscali; - violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per il vizio di motivazione sulla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Osserva come la motivazione posta a base del riconoscimento dell'ipotesi lieve della ricettazione contrasti con quella che ha fondato il rigetto della causa di non punibilità; violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con le quali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa sentenza impugnata va annullata con rinvio nei limiti esposti a seguire.

1. Infondato è il primo motivo perché, come la CORTE territoriale ha spiegato con motivazione congrua e coerente, gli elementi per ritenere l'imputato del tutto consapevole della contraffazione dei ricambi Samsung vanno identificati nel prezzo unitario riportato nella documentazione fiscale prodotta, incompatibile col valore degli originali, di quattro volte superiori, e nella evidenza della contraffazione medesima, alla constatazione operata dalla GdF.

Deve riprendersi in proposito il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C., per il quale la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività (Sez. 2, Sentenza n. 36139 del 19/07/2017 dep. 21/07/2017 Rv. 271140 imputato [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, Sentenza n. 29891 del 13/05/2015 Rv. 264444).

Ciò esclude altresì ogni riqualificazione in termini di incauto acquisto.

2. Infondato è anche il motivo riguardante la causa di non punibilità, che alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020 troverebbe applicazione anche all'ipotesi della ricettazione, non soltanto a quella della contraffazione.

L'indicazione quali elementi ostativi - fra gli altri - del numero non esiguo di pezzi contraffati e del loro valore non trascurabile, che sarebbe per il ricorrente in contraddizione con "valore della merce" e col "numero non elevato di prodotti contraffati rinvenuti e sequestrati", in primo grado ha condotto al riconoscimento dell'ipotesi lieve della ricettazione, ma non manifesta alcuna sostanziale incoerenza: i presupposti dell'applicazione dell'art. 648 co. 2 cod. pen. non sono sovrapponibili a quelli di cui all'art. 131 bis cod. pen., mentre nella specie la CORTE territoriale ha sottolineato come i display contraffatti fossero esposti per la vendita in vetrina, da parte di un esercente il commercio al dettaglio, a fianco a pezzi originali, e ciò era idoneo a trarre maggiormente in inganno.

3. Appare invece carente la motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche: il Collegio di appello non ha indicato le ragioni che ne ostacolino il riconoscimento, poiché ha rilevato la non sufficienza del corretto comportamento processuale, senza tuttavia precisare alcunché di ulteriore.

È ben vero che sul punto la valutazione è in fatto, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), e tuttavia essa va congruamente espressa: nella specie non vi è stato alcun riferimento agli elementi in proposito decisivi o comunque rilevanti, né soccorre la pronuncia di primo grado, che non ha riportato nulla sul punto.

L'atto di appello non si era limitato a segnalare il corretto comportamento processuale, ritenuto insufficiente dalla CORTE, ma aveva chiesto che il riconoscimento delle dette attenuanti avvenisse anche per le ragioni a favore della concessione della causa di non punibilità, che tuttavia - nell'ottica all'art. 62 bis cod. pen. - non sono state prese in esame dal Collegio di appello.

Il giudice del rinvio è pertanto chiamato a un nuovo esame per valutare in modo congruo l'eventuale sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre per il reato il ricorso va disatteso e va dichiarata irrevocabile l'affermazione della responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della CORTE di APPELLO di MILANO.

Rigetta il ricorso nel resto.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso a Roma il giorno 17/12/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, essendo il ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell art. 23 c. 8 D.L. 137 / 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di MILANO, con sentenza in data 20/02/2020- dep. 6/03/2020, confermava la sentenza del TRIBUNALE di MILANO in composizione monocratica, pronunziata in data 9/01/2019 all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, con la quale SHI Jindong era stato condannato a pena di giustizia per i delitti di cui agli art. 474 e 648 cod. pen., riuniti per continuazione, accertati a MILANO il 5/09/2017, ritenuta quanto alla ricettazione l'ipotesi lieve e con la concessione della sospensione della pena alle condizioni di legge. La condotta censurata era consistita nell'avere acquistato o ricevuto 13 display per cellulari recanti il marchio Samsug falsificato. 2. SHI Jindong propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen. per carenza e contraddittorietà della motivazione. Censura che la CORTE abbia ricavato la prova della colpevolezza non già da quanto allegato dal P.M., bensì dal contenuto dei motivi di appello. Il dato obiettivo è che all'imputato erano stati restituiti previo dissequestro oggetti analoghi, come vetri e/o display di prodotti Apple, LG, Nokia, e ciò presuppone che si trattasse di merce originale e non contraffatta: il che confermerebbe l'attendibilità del ricorrente, e l'assenza di dolo in capo a lui, allorché aveva affermato che aveva ritenuto gli oggetti sottoposti in originario sequestro in parte compatibili e in parte originali. Aggiunge che il prezzo all'ingrosso, che costituirebbe - in quanto di scarsa entità - ìndice di consapevolezza della provenienza illecita dei beni, in realtà era stato ritenuto tale non alla stregua di listini ufficiali o delle dichiarazioni dei produttori. In definitiva, le ragioni della condanna starebbero nelle dichiarazioni contraddittorie dell'imputato, che però tali non sarebbero, nell'asserita contraffazione di tutta la merce, in carenza di prova di ciò, nell'acquisto a un prezzo inferiore a quello al quale Amazon offre in vendita quei prodotti. Al contrario, l'imputato era ben convinto di detenere per la vendita ricambi compatibili e ricambi originali, questi ultimi perché così indicati dal sito dal quale egli li acquistava, e la documentazione prodotta dalla difesa lo avrebbe attestato; violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per il vizio di motivazione sul diniego di qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 712 cod. pen. Il ricorrente rimarca di non essere un venditore abusivo, di essere presente sul mercato anche con un proprio sito internet, e di avere sempre adempiuto agli obblighi fiscali; - violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per il vizio di motivazione sulla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen. Osserva come la motivazione posta a base del riconoscimento dell'ipotesi lieve della ricettazione contrasti con quella che ha fondato il rigetto della causa di non punibilità; violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con le quali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa sentenza impugnata va annullata con rinvio nei limiti esposti a seguire. 1. Infondato è il primo motivo perché, come la CORTE territoriale ha spiegato con motivazione congrua e coerente, gli elementi per ritenere l'imputato del tutto consapevole della contraffazione dei ricambi Samsung vanno identificati nel prezzo unitario riportato nella documentazione fiscale prodotta, incompatibile col valore degli originali, di quattro volte superiori, e nella evidenza della contraffazione medesima, alla constatazione operata dalla GdF. Deve riprendersi in proposito il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C., per il quale la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività (Sez. 2, Sentenza n. 36139 del 19/07/2017 dep. 21/07/2017 Rv. 271140 imputato [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, Sentenza n. 29891 del 13/05/2015 Rv. 264444). Ciò esclude altresì ogni riqualificazione in termini di incauto acquisto. 2. Infondato è anche il motivo riguardante la causa di non punibilità, che alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020 troverebbe applicazione anche all'ipotesi della ricettazione, non soltanto a quella della contraffazione. L'indicazione quali elementi ostativi - fra gli altri - del numero non esiguo di pezzi contraffati e del loro valore non trascurabile, che sarebbe per il ricorrente in contraddizione con "valore della merce" e col "numero non elevato di prodotti contraffati rinvenuti e sequestrati", in primo grado ha condotto al riconoscimento dell'ipotesi lieve della ricettazione, ma non manifesta alcuna sostanziale incoerenza: i presupposti dell'applicazione dell'art. 648 co. 2 cod. pen. non sono sovrapponibili a quelli di cui all'art. 131 bis cod. pen., mentre nella specie la CORTE territoriale ha sottolineato come i display contraffatti fossero esposti per la vendita in vetrina, da parte di un esercente il commercio al dettaglio, a fianco a pezzi originali, e ciò era idoneo a trarre maggiormente in inganno. 3. Appare invece carente la motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche: il Collegio di appello non ha indicato le ragioni che ne ostacolino il riconoscimento, poiché ha rilevato la non sufficienza del corretto comportamento processuale, senza tuttavia precisare alcunché di ulteriore. È ben vero che sul punto la valutazione è in fatto, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), e tuttavia essa va congruamente espressa: nella specie non vi è stato alcun riferimento agli elementi in proposito decisivi o comunque rilevanti, né soccorre la pronuncia di primo grado, che non ha riportato nulla sul punto. L'atto di appello non si era limitato a segnalare il corretto comportamento processuale, ritenuto insufficiente dalla CORTE, ma aveva chiesto che il riconoscimento delle dette attenuanti avvenisse anche per le ragioni a favore della concessione della causa di non punibilità, che tuttavia - nell'ottica all'art. 62 bis cod. pen. - non sono state prese in esame dal Collegio di appello. Il giudice del rinvio è pertanto chiamato a un nuovo esame per valutare in modo congruo l'eventuale sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre per il reato il ricorso va disatteso e va dichiarata irrevocabile l'affermazione della responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della CORTE di APPELLO di MILANO. Rigetta il ricorso nel resto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso a Roma il giorno 17/12/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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