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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25749/2026

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ato in Jugoslavia il 08/08/1973 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Torino; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, quanto al primo motivo, ed accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza con rinvio per un nuovo esame, in relazione al secondo motivo. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel corpo dell'ordinanza del 7 maggio 2025 il Magistrato di sorveglianza di Alessandria ha premesso la ricostruzione delle seguenti circostanze di fatto: - [OSCURATO:PERSONA] - condannato con sentenza della Corte di appello di Torino del 27 settembre 2022, irrevocabile il 16 novembre 2023, alla pena di anni tre di reclusione - ha beneficiato, con ordinanza resa 1'8 luglio 2024 in sede esecutiva, della sostituzione di detta pena con la detenzione domiciliare sostitutiva di cui all'art. 56 legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche; - la sentenza di condanna appena menzionata era stata medio tempore ricompresa nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso, il 4 gennaio 2024, dalla Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Torino con sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; - l'[OSCURATO:PERSONA] ha formulato richiesta di accesso a misure alternative alla detenzione; - essa è stata con ordinanza dell'i ottobre 2024 dichiarata inammissibile, quanto alla richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, e rigettata quanto alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale; - a seguito del ripristino dell'ordine di esecuzione, l'[OSCURATO:PERSONA] si è reso irreperibile.

Tutto ciò premesso, il Magistrato di sorveglianza ha accolto la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero - rivolta originariamente alla Corte di appello di Torino, quale Giudice dell'esecuzione, e da quest'ultima trasmessa per competenza - di revoca della detenzione domiciliare sostitutiva.

Ha, a supporto di detta decisione, formulato anzitutto un giudizio di infondatezza dell'eccezione con la quale il difensore del condannato ha eccepito l'irregolarità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (così formulata: «risultava presente la nomina di un avvocato di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Torino, traendo il presente procedimento origine dalla trasmissione per competenza da parte della Corte d'appello di Torino»).

Ha, al riguardo, sostenuto che il procedimento di sorveglianza svoltosi innanzi a sé costituisca un nuovo procedimento nel quale non può dispiegare effetti la nomina di un difensore di fiducia effettuata nell'ambito di quello svoltosi in precedenza innanzi alla Corte di appello.

Ha nel merito ritenuto che la condotta della quale l'[OSCURATO:PERSONA] si è macchiato (l'essersi sottratto all'esecuzione della pena) renda manifesta l'inidoneità della misura della detenzione domiciliare applicata dal Giudice della cognizione in 2sostituzione della pena della reclusione ed ha, così, come anticipato, disposto la revoca della detenzione domiciliare della quale il predetto aveva beneficiato.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 24 Cost, 178, lett. c), 179, 666 e 678 cod. proc. pen., e 62 legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il difensore lamenta che l'ordinanza impugnata sia affetta da nullità assoluta posto che l'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 62, comma 1, e 66 legge 689/81 è stato notificato ad un difensore d'ufficio anziché al difensore di fiducia che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva nominato nel corpo dell'istanza del 14 dicembre 2023 volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'applicazione di una delle pene sostitutive, istanza dalla quale si era originato il procedimento poi conclusosi con l'applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva («la predetta violazione ha inciso sulla regolare instaurazione del contraddittorio, precludendo ogni possibilità per l'assistito»).

Sostiene, infatti, che la previsione di cui all'art. 62 legge n. 689/81 - che prevede che il provvedimento di esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva sia notificato al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio - debba trovare applicazione anche nel caso, ritenuto analogo, in cui sia stata avanzata richiesta di revoca del beneficio concesso.

Evidenzia, a conforto della propria proposta, che la Corte di appello di Torino, cui detta richiesta di revoca era stata in prima istanza erroneamente indirizzata, ha notificato l'avviso di fissazione dell'udienza alla sua persona, quale difensore di fiducia, e non già ad un difensore di ufficio.

Lamenta che il Magistrato di sorveglianza, nel determinarsi in senso diverso, ha fatto applicazione di un principio di diritto valevole per le misure alternative alla detenzione ma inapplicabile alla materia delle sanzioni sostitutive.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 159, 161, 178, lett. c), 179, 666 e 678 cod. proc. pen., 24 Cost in ordine all'erronea dichiarazione di irreperibilità del condannato.

Il difensore premette come, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di sorveglianza trovino applicazione in favore del condannato tutte le garanzie previste dall'ordinamento per l'imputato nel procedimento di cognizione, in quanto applicabili, anche con riguardo alla materia delle notifiche.

Evidenzia, sulla scorta di ciò, come l'avviso di fissazione dell'udienza ex artt. 62 e 66 legge n. 689/81 debba essere ritualmente notificato all'interessato e come, per l'ipotesi di irreperibilità dello stesso, si debba fare ricorso al rito notificatorio previsto per gli irreperibili ai sensi degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.

Lamenta che al rispetto di detta procedura il Magistrato di sorveglianza sia venuto meno posto che l'[OSCURATO:PERSONA], nel nominarlo suo difensore di fiducia, aveva eletto domicilio presso lo studio, luogo nel quale, quindi, doveva essere effettuata la notifica a suo favore.

Rimarca, in ogni caso, che l'[OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato irreperibile sulla scorta del verbale di vane ricerche del 22 marzo 2025 che si presenta, all'evidenza, inidoneo allo scopo posto che non sono state effettuate con completezza le ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen.

Evidenzia, infatti, che il condannato non è stato cercato né presso il luogo di nascita né, tantomeno, presso gli ultimi domicili conosciuti e risultanti dal provvedimento di cumulo in atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Infondato è, invero, il primo dei motivi sui quali esso è fondato.

L'art. 66, comma 2, della legge del 24 novembre 1981 n. 689, nel disciplinare il procedimento per la revoca della detenzione domiciliare sostitutiva, richiama espressamente la disciplina di cui all'art. 666 cod. proc. pen.

Detta norma, al suo terzo comma, dispone che «il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori.

L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.

Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria».

A detta disposizione il decidente ha dato puntuale applicazione.

Correttamente, in particolare, questi ha proceduto a designare all'[OSCURATO:PERSONA] un difensore di ufficio, non avendo il condannato nominato, in relazione alla specifica procedura instauratasi a seguito della richiesta dell'organo di accusa volta ad ottenere la revoca della detenzione domiciliare sostitutiva, un difensore di fiducia e non potendosi, peraltro, ritenere attuale e valida la nomina che costui aveva nel passato effettuato, all'atto della presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'applicazione di una delle pene sostitutive, stante la reciproca autonomia dei due procedimenti.

L'argomento cui il difensore è ricorso per contrastare la valutazione operata dal Magistrato di sorveglianza, come detto coerente al principio appena tracciato, appare privo di forza persuasiva.

L'invocata applicazione in via analogica al caso in esame della disciplina di cui all'art. 62 della legge n. 689/81 (norma che prevede che, allorché debba essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato ed «il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensorenominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio») non tiene in adeguata considerazione la profonda differenza strutturale tra le due ipotesi qui in esame.

L'art. 62 della legge n. 689/81 regola, infatti, la necessaria fase esecutiva di una determinazione già assunta a mezzo di sentenza e non suscettibile, in detto contesto, di alcuna modifica; la richiesta di revoca della pena sostitutiva avanzata dall'organo di accusa instaura, al contrario, un nuovo ed autonomo procedimento, ab origine puramente eventuale, potenzialmente idoneo ad incidere sulle determinazioni delle quali il condannato abbia in precedenza beneficiato nel corpo della sentenza o nella successiva fase esecutiva.

3. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso nella parte in cui il difensore ha contestato la validità del decreto con il quale l'assistito è stato dichiarato irreperibile sulla scorta delle ricerche operate da personale appartenente alla Stazione dei carabinieri di Oviglio e ricostruite nel corpo del verbale dell'Il ottobre 2024.

Costituisce espressione di un consolidato orientamento quello per il quale ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, la completezza delle ricerche debba essere valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza «ex post» sulla legittimità della procedura (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634 - 01).

Orbene, dall'esame degli atti raccolti al fascicolo - verifica di fatto cui questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr., Sez.

U, n. 42972 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 22092 e, tra le Sezioni semplici, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273525 - 01) - è dato apprezzare un profilo di incompiutezza delle ricerche: il condannato è stato dai militari ricercato presso l'indirizzo di strada Collinetta n. 6 del comune di Masio (Al), indicato come luogo di domicilio, ma non anche ai numeri civici 169/23 di via Bologna e 71 di via Chambery, interno 37, del comune di Torino, entrambi indicati nel corpo del provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino il primo quale luogo di dimora ed il secondo quale domicilio dichiarato dell'[OSCURATO:PERSONA].

Il decreto di irreperibilità emesso nei riguardi del condannato è pertanto affetto da una causa di nullità che travolge la validità dei successivi atti processuali che su di esso rinvengono legittimazione.

Alla luce di ciò, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Alessandria per un nuovo giudizio, libero nell'esito, ma emendato dall'appena evidenziato vizio procedurale. 5 P.Q.MDepositata in Canceiieria oggi Roma, lì O 9 2026IL FUNZIONARIO IUDIZIAF210 IL FUNZIOs.\: • ZIARIO ta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato in Jugoslavia il 08/08/1973 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Torino; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, quanto al primo motivo, ed accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza con rinvio per un nuovo esame, in relazione al secondo motivo. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel corpo dell'ordinanza del 7 maggio 2025 il Magistrato di sorveglianza di Alessandria ha premesso la ricostruzione delle seguenti circostanze di fatto: - [OSCURATO:PERSONA] - condannato con sentenza della Corte di appello di Torino del 27 settembre 2022, irrevocabile il 16 novembre 2023, alla pena di anni tre di reclusione - ha beneficiato, con ordinanza resa 1'8 luglio 2024 in sede esecutiva, della sostituzione di detta pena con la detenzione domiciliare sostitutiva di cui all'art. 56 legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche; - la sentenza di condanna appena menzionata era stata medio tempore ricompresa nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso, il 4 gennaio 2024, dalla Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Torino con sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; - l'[OSCURATO:PERSONA] ha formulato richiesta di accesso a misure alternative alla detenzione; - essa è stata con ordinanza dell'i ottobre 2024 dichiarata inammissibile, quanto alla richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, e rigettata quanto alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale; - a seguito del ripristino dell'ordine di esecuzione, l'[OSCURATO:PERSONA] si è reso irreperibile. Tutto ciò premesso, il Magistrato di sorveglianza ha accolto la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero - rivolta originariamente alla Corte di appello di Torino, quale Giudice dell'esecuzione, e da quest'ultima trasmessa per competenza - di revoca della detenzione domiciliare sostitutiva. Ha, a supporto di detta decisione, formulato anzitutto un giudizio di infondatezza dell'eccezione con la quale il difensore del condannato ha eccepito l'irregolarità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (così formulata: «risultava presente la nomina di un avvocato di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Torino, traendo il presente procedimento origine dalla trasmissione per competenza da parte della Corte d'appello di Torino»). Ha, al riguardo, sostenuto che il procedimento di sorveglianza svoltosi innanzi a sé costituisca un nuovo procedimento nel quale non può dispiegare effetti la nomina di un difensore di fiducia effettuata nell'ambito di quello svoltosi in precedenza innanzi alla Corte di appello. Ha nel merito ritenuto che la condotta della quale l'[OSCURATO:PERSONA] si è macchiato (l'essersi sottratto all'esecuzione della pena) renda manifesta l'inidoneità della misura della detenzione domiciliare applicata dal Giudice della cognizione in 2sostituzione della pena della reclusione ed ha, così, come anticipato, disposto la revoca della detenzione domiciliare della quale il predetto aveva beneficiato. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 24 Cost, 178, lett. c), 179, 666 e 678 cod. proc. pen., e 62 legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il difensore lamenta che l'ordinanza impugnata sia affetta da nullità assoluta posto che l'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 62, comma 1, e 66 legge 689/81 è stato notificato ad un difensore d'ufficio anziché al difensore di fiducia che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva nominato nel corpo dell'istanza del 14 dicembre 2023 volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'applicazione di una delle pene sostitutive, istanza dalla quale si era originato il procedimento poi conclusosi con l'applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva («la predetta violazione ha inciso sulla regolare instaurazione del contraddittorio, precludendo ogni possibilità per l'assistito»). Sostiene, infatti, che la previsione di cui all'art. 62 legge n. 689/81 - che prevede che il provvedimento di esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva sia notificato al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio - debba trovare applicazione anche nel caso, ritenuto analogo, in cui sia stata avanzata richiesta di revoca del beneficio concesso. Evidenzia, a conforto della propria proposta, che la Corte di appello di Torino, cui detta richiesta di revoca era stata in prima istanza erroneamente indirizzata, ha notificato l'avviso di fissazione dell'udienza alla sua persona, quale difensore di fiducia, e non già ad un difensore di ufficio. Lamenta che il Magistrato di sorveglianza, nel determinarsi in senso diverso, ha fatto applicazione di un principio di diritto valevole per le misure alternative alla detenzione ma inapplicabile alla materia delle sanzioni sostitutive. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 159, 161, 178, lett. c), 179, 666 e 678 cod. proc. pen., 24 Cost in ordine all'erronea dichiarazione di irreperibilità del condannato. Il difensore premette come, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di sorveglianza trovino applicazione in favore del condannato tutte le garanzie previste dall'ordinamento per l'imputato nel procedimento di cognizione, in quanto applicabili, anche con riguardo alla materia delle notifiche. Evidenzia, sulla scorta di ciò, come l'avviso di fissazione dell'udienza ex artt. 62 e 66 legge n. 689/81 debba essere ritualmente notificato all'interessato e come, per l'ipotesi di irreperibilità dello stesso, si debba fare ricorso al rito notificatorio previsto per gli irreperibili ai sensi degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen. Lamenta che al rispetto di detta procedura il Magistrato di sorveglianza sia venuto meno posto che l'[OSCURATO:PERSONA], nel nominarlo suo difensore di fiducia, aveva eletto domicilio presso lo studio, luogo nel quale, quindi, doveva essere effettuata la notifica a suo favore. Rimarca, in ogni caso, che l'[OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato irreperibile sulla scorta del verbale di vane ricerche del 22 marzo 2025 che si presenta, all'evidenza, inidoneo allo scopo posto che non sono state effettuate con completezza le ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. Evidenzia, infatti, che il condannato non è stato cercato né presso il luogo di nascita né, tantomeno, presso gli ultimi domicili conosciuti e risultanti dal provvedimento di cumulo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Infondato è, invero, il primo dei motivi sui quali esso è fondato. L'art. 66, comma 2, della legge del 24 novembre 1981 n. 689, nel disciplinare il procedimento per la revoca della detenzione domiciliare sostitutiva, richiama espressamente la disciplina di cui all'art. 666 cod. proc. pen. Detta norma, al suo terzo comma, dispone che «il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria». A detta disposizione il decidente ha dato puntuale applicazione. Correttamente, in particolare, questi ha proceduto a designare all'[OSCURATO:PERSONA] un difensore di ufficio, non avendo il condannato nominato, in relazione alla specifica procedura instauratasi a seguito della richiesta dell'organo di accusa volta ad ottenere la revoca della detenzione domiciliare sostitutiva, un difensore di fiducia e non potendosi, peraltro, ritenere attuale e valida la nomina che costui aveva nel passato effettuato, all'atto della presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'applicazione di una delle pene sostitutive, stante la reciproca autonomia dei due procedimenti. L'argomento cui il difensore è ricorso per contrastare la valutazione operata dal Magistrato di sorveglianza, come detto coerente al principio appena tracciato, appare privo di forza persuasiva. L'invocata applicazione in via analogica al caso in esame della disciplina di cui all'art. 62 della legge n. 689/81 (norma che prevede che, allorché debba essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato ed «il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensorenominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio») non tiene in adeguata considerazione la profonda differenza strutturale tra le due ipotesi qui in esame. L'art. 62 della legge n. 689/81 regola, infatti, la necessaria fase esecutiva di una determinazione già assunta a mezzo di sentenza e non suscettibile, in detto contesto, di alcuna modifica; la richiesta di revoca della pena sostitutiva avanzata dall'organo di accusa instaura, al contrario, un nuovo ed autonomo procedimento, ab origine puramente eventuale, potenzialmente idoneo ad incidere sulle determinazioni delle quali il condannato abbia in precedenza beneficiato nel corpo della sentenza o nella successiva fase esecutiva. 3. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso nella parte in cui il difensore ha contestato la validità del decreto con il quale l'assistito è stato dichiarato irreperibile sulla scorta delle ricerche operate da personale appartenente alla Stazione dei carabinieri di Oviglio e ricostruite nel corpo del verbale dell'Il ottobre 2024. Costituisce espressione di un consolidato orientamento quello per il quale ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, la completezza delle ricerche debba essere valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza «ex post» sulla legittimità della procedura (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634 - 01). Orbene, dall'esame degli atti raccolti al fascicolo - verifica di fatto cui questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr., Sez. U, n. 42972 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 22092 e, tra le Sezioni semplici, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. e altri, Rv. 273525 - 01) - è dato apprezzare un profilo di incompiutezza delle ricerche: il condannato è stato dai militari ricercato presso l'indirizzo di strada Collinetta n. 6 del comune di Masio (Al), indicato come luogo di domicilio, ma non anche ai numeri civici 169/23 di via Bologna e 71 di via Chambery, interno 37, del comune di Torino, entrambi indicati nel corpo del provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino il primo quale luogo di dimora ed il secondo quale domicilio dichiarato dell'[OSCURATO:PERSONA]. Il decreto di irreperibilità emesso nei riguardi del condannato è pertanto affetto da una causa di nullità che travolge la validità dei successivi atti processuali che su di esso rinvengono legittimazione. Alla luce di ciò, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Alessandria per un nuovo giudizio, libero nell'esito, ma emendato dall'appena evidenziato vizio procedurale. 5 P.Q.MDepositata in Canceiieria oggi Roma, lì O 9 2026IL FUNZIONARIO IUDIZIAF210 IL FUNZIOs.\: • ZIARIO ta
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