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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1984

Cassazione n. 08719/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 del GIP TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 17/09/2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela applicava, su richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi due e giorni otto di reclusione ed euro 300 di multa per i reati di detenzione e porto di arma clandestina e di danneggiamento, avvinti dal vincolo della continuazione e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. equivalente rispetto alla contestata recidiva; [OSCURATO:PERSONA] che, quale unico motivo di doglianza, si deduce violazione di legge in relazione all'art. 69 cod. pen.; in particolare, sebbene la pena patteggiata avesse previsto l'equivalenza della recidiva rispetto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., nell'aumentare la pena ex art. 81, comma 4 cod. pen., si è tenuto conto, egualmente della recidiva; Rilevato che il calcolo della pena è del tutto corrispondente all'accordo intervenuto tra le parti e la recidiva contestata solo per il reato satellite non rileva direttamente e non è stata espressamente presa in considerazione, mentre l'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen. appare pienamente compatibile con i limiti di legge; che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei richiamati profili giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; che il percorso argomentativo seguito dal Giudice, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 del GIP TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 17/09/2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela applicava, su richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi due e giorni otto di reclusione ed euro 300 di multa per i reati di detenzione e porto di arma clandestina e di danneggiamento, avvinti dal vincolo della continuazione e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. equivalente rispetto alla contestata recidiva; [OSCURATO:PERSONA] che, quale unico motivo di doglianza, si deduce violazione di legge in relazione all'art. 69 cod. pen.; in particolare, sebbene la pena patteggiata avesse previsto l'equivalenza della recidiva rispetto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., nell'aumentare la pena ex art. 81, comma 4 cod. pen., si è tenuto conto, egualmente della recidiva; Rilevato che il calcolo della pena è del tutto corrispondente all'accordo intervenuto tra le parti e la recidiva contestata solo per il reato satellite non rileva direttamente e non è stata espressamente presa in considerazione, mentre l'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen. appare pienamente compatibile con i limiti di legge; che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei richiamati profili giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; che il percorso argomentativo seguito dal Giudice, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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