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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09342/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41 -bis ord. pen.; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della lunga carcerazione e della regolare condotta tenuta, dati che il primo giudice ha valutato, ma ritenuto insufficienti ad escludere, a fronte del tenore di una specifica conversazione, oggetto di captazione, la attualità capacità del detenuto a mantenere collegamenti con il sodalizio di appartenenza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] anchi o. [OSCURATO:PERSONA] eppe Sandrini 9,[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41 -bis ord. pen.; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della lunga carcerazione e della regolare condotta tenuta, dati che il primo giudice ha valutato, ma ritenuto insufficienti ad escludere, a fronte del tenore di una specifica conversazione, oggetto di captazione, la attualità capacità del detenuto a mantenere collegamenti con il sodalizio di appartenenza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] anchi o. [OSCURATO:PERSONA] eppe Sandrini 9,[OSCURATO:PERSONA]