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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09815/2024

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni del difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Rossi e Piccirilli e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Vacante, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio, con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite con memoria del 28/12/2023 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Rapino e del solo Rossi nell'interesse del Silveri, con condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pescara del 28/11/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere per i reati contestati ai capi r) e t) della rubrica, rideterminando conseguentemente la pena e confermando nel resto la condanna inflitta per plurimi episodi di usura come da imputazione agli stessi rispettivamente elevata.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3.

Ricorso Rossi.

3.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli elementi costitutivi di tutti i reati di usura contestati dal capo a) al capo s) della rubrica, mancando la prova del tasso di interesse praticato, non apparendo a tal fine sufficiente la mera indicazione, anche contraddittoria, da parte delle persone offese del tasso di interesse praticato sull'importo dei presunti prestiti e sul capitale restituito; la Corte di appello ha usato formule di stile, rilevando che il tasso praticato per le operazioni di scambio è inevitabilmente usurario.

3.2. Violazione di legge e vizio della motivazione per essere state poste alla base dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni delle persone offese, sebbene le stesse si siano caratterizzate per genericità, imprecisione ed in assenza di qualsiasi riscontro, oltre che contraddittorie con riguardo a tutti gli elementi delle fattispecie contestate, non apparendo a tal fine sufficie la risposta generica e riferita a dati sovrapponibili fornita dalla Corte di appello, con particolare riferimento: - al capo a) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] semplicemente riassunte senza alcun vaglio critico; - al capo b) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], teste del tutto incerto e generico; - al capo c) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], capo per il quale tra l'altro il reato doveva essere dichiarato estinto dovendosi riferire l'ultima condotta all'anno 2009; - al capo d) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], ritenute incongruenti, ma comunque poste alla base della affermazione di responsabilità; - al capo e) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di precisi elementi di prova e di condotte che comunque per come 2 Ile asseritamente accertate si dovevano ritenere prescritte, - al capo f) per le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], riportando quali date di commissione della condotta contestata dal 2010 al 2012 sebbene l'unico assegno a riprova risultava incassato in data 2011, unico ed insufficiente elemento a riscontro delle dichiarazioni della persona offesa; - al capo i) per le dichiarazioni rese dal Cancelli, che ab origine escludeva la sussistenza di un accordo usurario, poiché le somme maggiorate erano state consegnate di sua spontanea volontà, senza alcuna precisa identificazione dell'epoca e caratteristiche dell'asserto accordo usurario; - al capo m) risultando del tutto omessa la motivazione sulla condotta oggetto di contestazione, nonostante la proposizione di specifico motivo di appello sul punto in questione, in relazione tra l'altro a condotta da considerarsi prescritta, a prescindere dalle dichiarazioni della persona offesa che chiariva come le somme ulteriore corrisposte erano collegate al piacere che gli aveva fatto il Rossi; - al capo n) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi del tutto contraddittorie, essendosi lo stesso limitato a confermare quanto dichiarato a s.i.t.; - al capo o) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che escludevano la ricorrenza di un accordo usurario e chiariva come le somme di denaro ulteriori erano un regalo, nel limite della normalità, ricorrendo dunque una vera e propria liberalità da parte dello stesso; - al capo p) per le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], amico del ricorrente da sempre, che dichiarava di non aver preteso alcun interesse e che metteva lui qualcosa in più a titolo amichevole; - al capo q) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che escludevano qualsiasi coinvolgimento del Rossi, anche in considerazione della documentazione acquisita; - al capo s) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che richiamava il cambio assegni riferendosi ad una cortesia resa nei suoi confronti dal Rossi; la semplice conferma a seguito di contestazioni non vale a supportare l'accusa.

3.3. Violazione di legge in relazione agli art. 157 e 161 cod. pen., nonché vizio della motivazione perché omessa in ordine all'intervenuta estinzione per decorso del termine di prescrizione delle condotte imputate ai capi c) e) m).

3.4. Violazione di legge ed omessa motivazione in relazione agli art. 62, n.4 e 5 cod. pen., nonché quanto all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, negate con motivazione laconica e di stile, considerato che in relazione a ciascun capo di imputazione, tenuto conto delle risultanze istruttorie sussistono i presupposti per la concessione.

4. Ricorso Piccirilli.

Sono stati proposti motivi in parte sovrapponibili a quelli proposti dal Rossi.

4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli elementi costitutivi di tutti i reati di usura contestati ai capi a) c) n) q) della rubrica, mancando la prova del tasso di interesse praticato, non apparendo a tal fine sufficiente la mera indicazione, anche contraddittoria, da parte della persona offesa del tasso di interesse praticato sull'importo dei presunti prestiti e sul capitale restituito.

4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione per essere state poste alla base della affermazione di responsabilità le dichiarazioni delle persone offese, sebbene le stesse si siano caratterizzate per genericità, imprecisione ed in assenza di qualsiasi riscontro, oltre che contraddittorie con riguardo a tutti gli elementi della fattispecie contestata, non apparendo a tal fine la risposta generica e riferita a dati sovrapponibili fornita dalla corte di appello, con particolare riferimento: - al capo a) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] semplicemente riassunte senza alcun vaglio critico; le condotte imputate al Piccirilli avrebbero dovuto essere riqualificate come favoreggiamento reale, con conseguente prescrizione del reato così ascritto, in assenza di qualsiasi accertamento sulla c.d. usura presunta in considerazione del tasso usurario all'epoca vigente; la motivazione per giungere a ritenere il concorso del ricorrente è radicalmente erronea ed incoerente; - al capo c) atteso che il Piccirilli si era solo limitato a presentare alla persona offesa il Rossi, per una operazione finanziaria che risultava posta in essere solo dal Rossi, inoltre il reato doveva essere dichiarato prescritto, attese le dichiarazioni della persona offesa che dichiarava di avere utilizzato tale sistema creditizio sino al 2009; il giudice avrebbe dovuto procedere alla assoluzione del ricorrente come avvenuto per i capi g) ed h): al capo n) per le dichiarazioni del Diodati, in assenza di qualsiasi contatto con il Piccirilli, avendo la Corte ritenuto provata la condotta esclusivamente sulla base degli esiti del sequestro per la presenza degli assegni e di una agenda; al massimo poteva essere configurato il favoreggiamento reale; la Corte di appello ha sovrapposto le valutazioni rese in relazione al Rossi quanto alla posizione del Piccirilli; al capo q) avendo la Corte di appello rimesso alle persone offese la determinazione del tasso usurario; il Piccirilli doveva essere assolto in mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato o in subordine il fatto doveva essere riqualificato come favoreggiamento reale.

4.3. Violazione di legge in relazione agli art. 157 e 161 cod. pen., nonché vizio della motivazione perché omessa in ordine all'intervenuta estinzione per decorso del termine di prescrizione delle condotte imputate ai capi c); in sede di discussione era stata proposta esplicita richiesta in tal senso, la richiesta non solo non è stata accolta ma non risulta alcuna motivazione sul punto; la Corte di appello ha immotivatamente attribuito valenza probatoria alle annotazioni presenti sull'agenda del Piccirilli.

4.4. Violazione di legge e vizio della motivazione perché totalmente omessa in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione richieste nel corso del giudizio di appello; tra l'altro i benefici potevano trovare applicazione anche di ufficio nella ricorrenza, come nel caso in esame, dei presupposti previsti dalla legge.5. [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto al capo a) con particolare riferimento alla consapevolezza dell'accordo usurario e del concorso nel reato; manca qualsiasi prova sul punto; la Corte si basa su tre elementi indiziari privi di qualsiasi valenza probatoria (presenza del Vacante agli incontri tra la persona offesa Campili e il Rossi, elemento erroneamente valutato anche in contraddizione con le conclusioni per identica condotta contestata al capo c) per il quale il ricorrente veniva assolto; negoziazione degli assegni del Campili dopo che questi li aveva consegnati al Rossi, in contrasto con la decisione di cui al capo h) per la quale il ricorrente veniva assolto; rimostranze poste in essere dal vacante nei confronti della persona offesa, elemento introdotto per la prima volta dalla Corte di appello).

5.2. Vizio della perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto al capo d) con specifico riferimento alla prova del commesso reato; le tre deposizioni testimoniali e le intercettazioni non sono sufficienti e dirimenti per ritenere la responsabilità del ricorrente, soprattutto in considerazione dell'esito del controesame della difesa in sede di esame delle persone offese, che si limitavano di fatto a confermare quanto dichiarato in sede di indagine, mentre le somme prestate venivano restituite senza interessi; anche la deposizione del Marino, non poteva ritenersi risolutiva, così come l'intercettazione nella quale si parla di simulare un incidente stradale.

5.3. Vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto al capo e) con particolare riferimento alla consapevolezza dell'accordo usurario e del concorso nel reato, il coinvolgimento del ricorrente è semplicemente frutto di una erronea lettura degli atti processuali da parte del giudice di prime cure, al limite del travisamento della prova; i rapporti con il Rapino, la consegna di un assegno tratto sul conto corrente del Vacante incassato e mai restituito, la emissione di quattro cambiali sottoscritte dalla madre del Rapino non sono elementi indicativi della condotta contestata; il Tribunale si sofferma su altri prestiti effettuati dal Rossi per i quali il Vacante non è mai menzionato ritenendo comunque una responsabilità dello stesso; la Corte afferma apoditticamente che il Vacante era addetto alla richiesta di restituzione dei soldi prestati dal Rossi; anche la dichiarazione del Rapino, che richiamava le pressanti minacce pronunciate alla presenza del Rossi, che portavano alla emissione delle cambiali non hanno portata univoca.

5.4. Violazione di legge in relazione all'art. 644 cod. pen. quanto al capo o) per insussistenza del reato ascritto; il ruolo del Vacante sulla base delle dichiarazioni del Remigio è estremamente limitato; si trattava di minime somme in relazione alle quali era prevista una restituzione con tassi di interessi in misura del 5% e dunque ampiamente inferiore alla misura del 19% prevista all'epoca.6.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

7. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha ribadito le proprie conclusioni e chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] non sono consentiti, oltre che manifestamente infondati.

I motivi predetti, ampiamente sovrapponibili in relazione ai capi di imputazione rispettivamente ascritti ai ricorrenti, sono difatti del tutto reiterativi dei motivi di appello proposti sul tema della corretta ed effettiva individuazione del tasso di interesse praticato.

In tal senso, occorre considerare come il motivo sia stato posto in termini assolutamente identici in sede di appello e abbia ricevuto una logica ed argomentata considerazione da parte del giudice di secondo grado, che non si presta a censure in questa sede.

Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

La Corte di appello, contrariamente a quanto allegato con i motivi predetti dalle difese, ha ampiamente ricostruito il contesto in cui maturavano le condotte illecite contestate, il ruolo specifico dei due ricorrenti, i plurimi elementi di riscontro, sia documentali che testimoniali, oltre al portato delle captazioni, mai richiamate dalle difese, ed ha puntualmente individuato il tasso usurario emergente in modo chiaro, coerente, lineare, e sostanzialmente costante, dalle dichiarazioni delle persone offese, oltre che dai documenti rinvenuti in sede di perquisizione e sequestro.

A fronte delle argomentazioni spese in tal senso da entrambi i giudici di merito con motivazione 6 h conforme (con richiamo ad un tasso "mensile" tra il 5 e il 15 per cento, con conseguente chiara determinazione del tasso annuale), i motivi proposti si caratterizzano non solo in questa fase, ma già in sede di appello, per estrema genericità, ricadendo nel vizio di aspecificità, essendosi limitate le difese ad una contestazione generica con mero richiamo astratto alla disciplina legale in tema di interessi usurari, senza confrontarla con il caso concreto esaminato e inquadrarla conseguentemente anche dal punto di vista temporale quanto al parametro di riferimento.

Occorre, inoltre, considerare come nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dei ricorrenti con motivazione del tutto conforme e piena condivisione delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado.

Vi è stata, dunque, non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa.

Si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01).

Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841- 01), sicché neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all'evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie.2.

Il secondo motivo proposto dal Piccirilli e il secondo motivo proposto dal Rossi, con l'eccezione della argomentazione relativa al capo m) (come si dirà in seguito), non sono consentiti, atteso che i ricorrenti, con argomentazioni del tutto sovrapponibili, in relazione alle imputazioni agli stessi contestate, si limitano a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702- 01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), a fronte di una motivazione del tutto chiara, logica ed argomentata della Corte di appello, che, come sopra già evidenziato, ha preso in considerazione una serie di significativi elementi per ritenere provata la responsabilità dei ricorrenti per i fatti ascritti, tenendo in particolare considerazione il complesso delle dichiarazioni rese dalle persone offese, analizzandole puntualmente, considerandone la portata specifica, ricostruendo tempi e caratteristiche degli accordi intercorsi e conseguente natura usuraria del tasso di interesse praticato, con motivazione congrua che non si presta a censure.

2.1. La motivazione risulta invece effettivamente omessa quanto alla contestazione di cui alla lettera m) della rubrica elevata nei confronti del Rossi a fronte di motivo di appello sul punto.

La sentenza dovrà dunque essere annullata con rinvio, affinché la Corte di appello provveda in ordine alla carenza motivazionale evidenziata.

3. Anche il terzo motivo proposto dal Rossi e il terzo motivo proposto dal Piccirilli si caratterizzano per l'identità delle doglianze proposte e per la critica generica, basata su di una lettura parcellizzata delle argomentazioni spese dalla decisione impugnata, in tema di intervenuto decorso del termine di prescrizione.

I motivi sono manifestamente infondati.

La Corte di appello ha, difatti, concretamente riscontrato, nell'ambito della motivazione, le condotte contestate e la loro collocazione temporale, non solo sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, ma anche tenuto conto della documentazione acquisita, con particolare riferimento ai promemoria nella disponibilità del Piccirilli, che evidenziavano la portata delle condotte oggetto di contestazione in modo tale da escludere l'intervenuta prescrizione delle stesse al momento della decisione della Corte di appello.

Nel caso di specie si deve rilevare la lettura parcellizzata proposta dalla difesa con riferimento esclusivamente, tra l'altro per minima parte delle imputazioni, ad assegni e date di consegna degli stessi, atteso che tale limite temporale è risultato smentito, nella considerazione della Corte di appello, con motivazione congrua, dal complesso delle emergenze processuali, che hanno chiarito come le persone offese nell'impossibilità di consegnare ulteriori assegni provvedevano alla consegna di somme in contanti, così come riscontrabile tra l'altro dalla documentazione sequestrata, con particolare riferimento alla agenda nella disponibilità del Piccirilli ed agli assegni specificamente richiamati in motivazione.

Emerge una ricostruzione puntuale e motivata dello specifico ruolo svolto dal Piccirilli e dal Rossi, con la quale i ricorrenti non si confrontano, limitandosi ad una lettura parcellizzata e incompleta.

4. Il quarto motivo proposto dal Rossi oltre che non consentito, perché reiterativo, è del tutto generico avendo omesso di confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che ha puntualmente motivato, condividendo la valutazione relativa alla dosimetria della pena effettuata dal giudice di primo grado, richiamando parametri del tutto indicativi della particolare offensività della stessa, del tutto incompatibili, all'evidenza, con le osservazioni della difesa in.

Tema di trattamento circostanziale.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto ed anzi articola un motivo del tutto generico, non essendo stato effettivamente evidenziato alcun profilo di irragionevolezza in ordine alla dosimetria della pena in concreto irrogata.

Difatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione).

Il giudice, dunque, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

5. È invece fondato il quarto motivo di ricorso proposto dal Piccirilli, attesa l'esplicita richiesta, in relazione alle conclusioni articolate nell'ambito dell'atto di appello, di rideterminazione della pena con concessione dei benefici di legge.

Sul punto la motivazione risulta omessa e non emerge alcuna implicita considerazione del tema così devoluto.

La Corte di appello dovrà, dunque, in sede di rinvio affrontare il tema predetto.

I due punti appena evidenziati, omessa motivazione quanto al capo m) per il Rossi ed omessa motivazione in ordine alla mancata concessione dei doppi benefici per il Piccirilli, dovranno essere dunque affrontati in sede di rinvio, mentre deve essere dichiarata nel resto l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per Rossi e Piccirilli.

6. I motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente.

Tali motivi non sono consentiti, oltre che manifestamente infondati.

Anche in questo caso i motivi, a carattere del tutto reiterativo dei motivi di appello, si caratterizzano per la volontà di proporre una lettura del merito alternativa non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

Inoltre, nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente con motivazione del tutto conforme e piena condivisione delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado.

Vi è stata, dunque, non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa.

Si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01).

Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Il ricorrente, con le sue reiterative argomentazioni, omette di confrontarsi con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello quanto alla sua posizione (pag. 21 e seg.) ed alla piena consapevolezza ed intenzionalità in ordine alle condotte oggetto di imputazione.

La Corte di appello, in relazione a tutte le condotte ascritte, ha descritto analiticamente una serie di elementi univoci, rafforzati dai chiari e significativi rapporti intercorrenti con il Rossi e riscontrati dalla documentazione in sequestro e dal significativo esito delle captazioni, del tutto pretermesse dalla difesa, oltre che dalle chiare dichiarazioni delle persone offese che ricostruivano il ruolo attivo svolto dal ricorrente in ordine alle pretese usurarie.

Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo m) con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul suddetto capo; dichiara irrevocabile nel resto l'affermazione di responsabilità; annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sospensione condizionale della pena e della non menzione, con rinvio a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni del difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Rossi e Piccirilli e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Vacante, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio, con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite con memoria del 28/12/2023 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Rapino e del solo Rossi nell'interesse del Silveri, con condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pescara del 28/11/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere per i reati contestati ai capi r) e t) della rubrica, rideterminando conseguentemente la pena e confermando nel resto la condanna inflitta per plurimi episodi di usura come da imputazione agli stessi rispettivamente elevata. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3. Ricorso Rossi. 3.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli elementi costitutivi di tutti i reati di usura contestati dal capo a) al capo s) della rubrica, mancando la prova del tasso di interesse praticato, non apparendo a tal fine sufficiente la mera indicazione, anche contraddittoria, da parte delle persone offese del tasso di interesse praticato sull'importo dei presunti prestiti e sul capitale restituito; la Corte di appello ha usato formule di stile, rilevando che il tasso praticato per le operazioni di scambio è inevitabilmente usurario. 3.2. Violazione di legge e vizio della motivazione per essere state poste alla base dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni delle persone offese, sebbene le stesse si siano caratterizzate per genericità, imprecisione ed in assenza di qualsiasi riscontro, oltre che contraddittorie con riguardo a tutti gli elementi delle fattispecie contestate, non apparendo a tal fine sufficie la risposta generica e riferita a dati sovrapponibili fornita dalla Corte di appello, con particolare riferimento: - al capo a) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] semplicemente riassunte senza alcun vaglio critico; - al capo b) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], teste del tutto incerto e generico; - al capo c) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], capo per il quale tra l'altro il reato doveva essere dichiarato estinto dovendosi riferire l'ultima condotta all'anno 2009; - al capo d) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], ritenute incongruenti, ma comunque poste alla base della affermazione di responsabilità; - al capo e) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di precisi elementi di prova e di condotte che comunque per come 2 Ile asseritamente accertate si dovevano ritenere prescritte, - al capo f) per le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], riportando quali date di commissione della condotta contestata dal 2010 al 2012 sebbene l'unico assegno a riprova risultava incassato in data 2011, unico ed insufficiente elemento a riscontro delle dichiarazioni della persona offesa; - al capo i) per le dichiarazioni rese dal Cancelli, che ab origine escludeva la sussistenza di un accordo usurario, poiché le somme maggiorate erano state consegnate di sua spontanea volontà, senza alcuna precisa identificazione dell'epoca e caratteristiche dell'asserto accordo usurario; - al capo m) risultando del tutto omessa la motivazione sulla condotta oggetto di contestazione, nonostante la proposizione di specifico motivo di appello sul punto in questione, in relazione tra l'altro a condotta da considerarsi prescritta, a prescindere dalle dichiarazioni della persona offesa che chiariva come le somme ulteriore corrisposte erano collegate al piacere che gli aveva fatto il Rossi; - al capo n) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi del tutto contraddittorie, essendosi lo stesso limitato a confermare quanto dichiarato a s.i.t.; - al capo o) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che escludevano la ricorrenza di un accordo usurario e chiariva come le somme di denaro ulteriori erano un regalo, nel limite della normalità, ricorrendo dunque una vera e propria liberalità da parte dello stesso; - al capo p) per le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], amico del ricorrente da sempre, che dichiarava di non aver preteso alcun interesse e che metteva lui qualcosa in più a titolo amichevole; - al capo q) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che escludevano qualsiasi coinvolgimento del Rossi, anche in considerazione della documentazione acquisita; - al capo s) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che richiamava il cambio assegni riferendosi ad una cortesia resa nei suoi confronti dal Rossi; la semplice conferma a seguito di contestazioni non vale a supportare l'accusa. 3.3. Violazione di legge in relazione agli art. 157 e 161 cod. pen., nonché vizio della motivazione perché omessa in ordine all'intervenuta estinzione per decorso del termine di prescrizione delle condotte imputate ai capi c) e) m). 3.4. Violazione di legge ed omessa motivazione in relazione agli art. 62, n.4 e 5 cod. pen., nonché quanto all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, negate con motivazione laconica e di stile, considerato che in relazione a ciascun capo di imputazione, tenuto conto delle risultanze istruttorie sussistono i presupposti per la concessione. 4. Ricorso Piccirilli. Sono stati proposti motivi in parte sovrapponibili a quelli proposti dal Rossi. 4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli elementi costitutivi di tutti i reati di usura contestati ai capi a) c) n) q) della rubrica, mancando la prova del tasso di interesse praticato, non apparendo a tal fine sufficiente la mera indicazione, anche contraddittoria, da parte della persona offesa del tasso di interesse praticato sull'importo dei presunti prestiti e sul capitale restituito. 4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione per essere state poste alla base della affermazione di responsabilità le dichiarazioni delle persone offese, sebbene le stesse si siano caratterizzate per genericità, imprecisione ed in assenza di qualsiasi riscontro, oltre che contraddittorie con riguardo a tutti gli elementi della fattispecie contestata, non apparendo a tal fine la risposta generica e riferita a dati sovrapponibili fornita dalla corte di appello, con particolare riferimento: - al capo a) per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] semplicemente riassunte senza alcun vaglio critico; le condotte imputate al Piccirilli avrebbero dovuto essere riqualificate come favoreggiamento reale, con conseguente prescrizione del reato così ascritto, in assenza di qualsiasi accertamento sulla c.d. usura presunta in considerazione del tasso usurario all'epoca vigente; la motivazione per giungere a ritenere il concorso del ricorrente è radicalmente erronea ed incoerente; - al capo c) atteso che il Piccirilli si era solo limitato a presentare alla persona offesa il Rossi, per una operazione finanziaria che risultava posta in essere solo dal Rossi, inoltre il reato doveva essere dichiarato prescritto, attese le dichiarazioni della persona offesa che dichiarava di avere utilizzato tale sistema creditizio sino al 2009; il giudice avrebbe dovuto procedere alla assoluzione del ricorrente come avvenuto per i capi g) ed h): al capo n) per le dichiarazioni del Diodati, in assenza di qualsiasi contatto con il Piccirilli, avendo la Corte ritenuto provata la condotta esclusivamente sulla base degli esiti del sequestro per la presenza degli assegni e di una agenda; al massimo poteva essere configurato il favoreggiamento reale; la Corte di appello ha sovrapposto le valutazioni rese in relazione al Rossi quanto alla posizione del Piccirilli; al capo q) avendo la Corte di appello rimesso alle persone offese la determinazione del tasso usurario; il Piccirilli doveva essere assolto in mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato o in subordine il fatto doveva essere riqualificato come favoreggiamento reale. 4.3. Violazione di legge in relazione agli art. 157 e 161 cod. pen., nonché vizio della motivazione perché omessa in ordine all'intervenuta estinzione per decorso del termine di prescrizione delle condotte imputate ai capi c); in sede di discussione era stata proposta esplicita richiesta in tal senso, la richiesta non solo non è stata accolta ma non risulta alcuna motivazione sul punto; la Corte di appello ha immotivatamente attribuito valenza probatoria alle annotazioni presenti sull'agenda del Piccirilli. 4.4. Violazione di legge e vizio della motivazione perché totalmente omessa in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione richieste nel corso del giudizio di appello; tra l'altro i benefici potevano trovare applicazione anche di ufficio nella ricorrenza, come nel caso in esame, dei presupposti previsti dalla legge.5. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto al capo a) con particolare riferimento alla consapevolezza dell'accordo usurario e del concorso nel reato; manca qualsiasi prova sul punto; la Corte si basa su tre elementi indiziari privi di qualsiasi valenza probatoria (presenza del Vacante agli incontri tra la persona offesa Campili e il Rossi, elemento erroneamente valutato anche in contraddizione con le conclusioni per identica condotta contestata al capo c) per il quale il ricorrente veniva assolto; negoziazione degli assegni del Campili dopo che questi li aveva consegnati al Rossi, in contrasto con la decisione di cui al capo h) per la quale il ricorrente veniva assolto; rimostranze poste in essere dal vacante nei confronti della persona offesa, elemento introdotto per la prima volta dalla Corte di appello). 5.2. Vizio della perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto al capo d) con specifico riferimento alla prova del commesso reato; le tre deposizioni testimoniali e le intercettazioni non sono sufficienti e dirimenti per ritenere la responsabilità del ricorrente, soprattutto in considerazione dell'esito del controesame della difesa in sede di esame delle persone offese, che si limitavano di fatto a confermare quanto dichiarato in sede di indagine, mentre le somme prestate venivano restituite senza interessi; anche la deposizione del Marino, non poteva ritenersi risolutiva, così come l'intercettazione nella quale si parla di simulare un incidente stradale. 5.3. Vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto al capo e) con particolare riferimento alla consapevolezza dell'accordo usurario e del concorso nel reato, il coinvolgimento del ricorrente è semplicemente frutto di una erronea lettura degli atti processuali da parte del giudice di prime cure, al limite del travisamento della prova; i rapporti con il Rapino, la consegna di un assegno tratto sul conto corrente del Vacante incassato e mai restituito, la emissione di quattro cambiali sottoscritte dalla madre del Rapino non sono elementi indicativi della condotta contestata; il Tribunale si sofferma su altri prestiti effettuati dal Rossi per i quali il Vacante non è mai menzionato ritenendo comunque una responsabilità dello stesso; la Corte afferma apoditticamente che il Vacante era addetto alla richiesta di restituzione dei soldi prestati dal Rossi; anche la dichiarazione del Rapino, che richiamava le pressanti minacce pronunciate alla presenza del Rossi, che portavano alla emissione delle cambiali non hanno portata univoca. 5.4. Violazione di legge in relazione all'art. 644 cod. pen. quanto al capo o) per insussistenza del reato ascritto; il ruolo del Vacante sulla base delle dichiarazioni del Remigio è estremamente limitato; si trattava di minime somme in relazione alle quali era prevista una restituzione con tassi di interessi in misura del 5% e dunque ampiamente inferiore alla misura del 19% prevista all'epoca.6. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 7. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha ribadito le proprie conclusioni e chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] non sono consentiti, oltre che manifestamente infondati. I motivi predetti, ampiamente sovrapponibili in relazione ai capi di imputazione rispettivamente ascritti ai ricorrenti, sono difatti del tutto reiterativi dei motivi di appello proposti sul tema della corretta ed effettiva individuazione del tasso di interesse praticato. In tal senso, occorre considerare come il motivo sia stato posto in termini assolutamente identici in sede di appello e abbia ricevuto una logica ed argomentata considerazione da parte del giudice di secondo grado, che non si presta a censure in questa sede. Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). La Corte di appello, contrariamente a quanto allegato con i motivi predetti dalle difese, ha ampiamente ricostruito il contesto in cui maturavano le condotte illecite contestate, il ruolo specifico dei due ricorrenti, i plurimi elementi di riscontro, sia documentali che testimoniali, oltre al portato delle captazioni, mai richiamate dalle difese, ed ha puntualmente individuato il tasso usurario emergente in modo chiaro, coerente, lineare, e sostanzialmente costante, dalle dichiarazioni delle persone offese, oltre che dai documenti rinvenuti in sede di perquisizione e sequestro. A fronte delle argomentazioni spese in tal senso da entrambi i giudici di merito con motivazione 6 h conforme (con richiamo ad un tasso "mensile" tra il 5 e il 15 per cento, con conseguente chiara determinazione del tasso annuale), i motivi proposti si caratterizzano non solo in questa fase, ma già in sede di appello, per estrema genericità, ricadendo nel vizio di aspecificità, essendosi limitate le difese ad una contestazione generica con mero richiamo astratto alla disciplina legale in tema di interessi usurari, senza confrontarla con il caso concreto esaminato e inquadrarla conseguentemente anche dal punto di vista temporale quanto al parametro di riferimento. Occorre, inoltre, considerare come nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dei ricorrenti con motivazione del tutto conforme e piena condivisione delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado. Vi è stata, dunque, non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa. Si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841- 01), sicché neanche la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, C., Rv. 275853-01): ciò è all'evidenza riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive negli aspetti fondamentali sollevati con motivazione congrua, articolata logicamente e priva di aporie.2. Il secondo motivo proposto dal Piccirilli e il secondo motivo proposto dal Rossi, con l'eccezione della argomentazione relativa al capo m) (come si dirà in seguito), non sono consentiti, atteso che i ricorrenti, con argomentazioni del tutto sovrapponibili, in relazione alle imputazioni agli stessi contestate, si limitano a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702- 01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), a fronte di una motivazione del tutto chiara, logica ed argomentata della Corte di appello, che, come sopra già evidenziato, ha preso in considerazione una serie di significativi elementi per ritenere provata la responsabilità dei ricorrenti per i fatti ascritti, tenendo in particolare considerazione il complesso delle dichiarazioni rese dalle persone offese, analizzandole puntualmente, considerandone la portata specifica, ricostruendo tempi e caratteristiche degli accordi intercorsi e conseguente natura usuraria del tasso di interesse praticato, con motivazione congrua che non si presta a censure. 2.1. La motivazione risulta invece effettivamente omessa quanto alla contestazione di cui alla lettera m) della rubrica elevata nei confronti del Rossi a fronte di motivo di appello sul punto. La sentenza dovrà dunque essere annullata con rinvio, affinché la Corte di appello provveda in ordine alla carenza motivazionale evidenziata. 3. Anche il terzo motivo proposto dal Rossi e il terzo motivo proposto dal Piccirilli si caratterizzano per l'identità delle doglianze proposte e per la critica generica, basata su di una lettura parcellizzata delle argomentazioni spese dalla decisione impugnata, in tema di intervenuto decorso del termine di prescrizione. I motivi sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha, difatti, concretamente riscontrato, nell'ambito della motivazione, le condotte contestate e la loro collocazione temporale, non solo sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, ma anche tenuto conto della documentazione acquisita, con particolare riferimento ai promemoria nella disponibilità del Piccirilli, che evidenziavano la portata delle condotte oggetto di contestazione in modo tale da escludere l'intervenuta prescrizione delle stesse al momento della decisione della Corte di appello. Nel caso di specie si deve rilevare la lettura parcellizzata proposta dalla difesa con riferimento esclusivamente, tra l'altro per minima parte delle imputazioni, ad assegni e date di consegna degli stessi, atteso che tale limite temporale è risultato smentito, nella considerazione della Corte di appello, con motivazione congrua, dal complesso delle emergenze processuali, che hanno chiarito come le persone offese nell'impossibilità di consegnare ulteriori assegni provvedevano alla consegna di somme in contanti, così come riscontrabile tra l'altro dalla documentazione sequestrata, con particolare riferimento alla agenda nella disponibilità del Piccirilli ed agli assegni specificamente richiamati in motivazione. Emerge una ricostruzione puntuale e motivata dello specifico ruolo svolto dal Piccirilli e dal Rossi, con la quale i ricorrenti non si confrontano, limitandosi ad una lettura parcellizzata e incompleta. 4. Il quarto motivo proposto dal Rossi oltre che non consentito, perché reiterativo, è del tutto generico avendo omesso di confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che ha puntualmente motivato, condividendo la valutazione relativa alla dosimetria della pena effettuata dal giudice di primo grado, richiamando parametri del tutto indicativi della particolare offensività della stessa, del tutto incompatibili, all'evidenza, con le osservazioni della difesa in. Tema di trattamento circostanziale. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto ed anzi articola un motivo del tutto generico, non essendo stato effettivamente evidenziato alcun profilo di irragionevolezza in ordine alla dosimetria della pena in concreto irrogata. Difatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, dunque, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). 5. È invece fondato il quarto motivo di ricorso proposto dal Piccirilli, attesa l'esplicita richiesta, in relazione alle conclusioni articolate nell'ambito dell'atto di appello, di rideterminazione della pena con concessione dei benefici di legge. Sul punto la motivazione risulta omessa e non emerge alcuna implicita considerazione del tema così devoluto. La Corte di appello dovrà, dunque, in sede di rinvio affrontare il tema predetto. I due punti appena evidenziati, omessa motivazione quanto al capo m) per il Rossi ed omessa motivazione in ordine alla mancata concessione dei doppi benefici per il Piccirilli, dovranno essere dunque affrontati in sede di rinvio, mentre deve essere dichiarata nel resto l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per Rossi e Piccirilli. 6. I motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente. Tali motivi non sono consentiti, oltre che manifestamente infondati. Anche in questo caso i motivi, a carattere del tutto reiterativo dei motivi di appello, si caratterizzano per la volontà di proporre una lettura del merito alternativa non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Inoltre, nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente con motivazione del tutto conforme e piena condivisione delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado. Vi è stata, dunque, non solo la medesima decisione, ma anche una concordanza nell'analisi e nella valutazione dei risultati probatori posti a fondamento della stessa. Si deve ricordare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Il ricorrente, con le sue reiterative argomentazioni, omette di confrontarsi con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello quanto alla sua posizione (pag. 21 e seg.) ed alla piena consapevolezza ed intenzionalità in ordine alle condotte oggetto di imputazione. La Corte di appello, in relazione a tutte le condotte ascritte, ha descritto analiticamente una serie di elementi univoci, rafforzati dai chiari e significativi rapporti intercorrenti con il Rossi e riscontrati dalla documentazione in sequestro e dal significativo esito delle captazioni, del tutto pretermesse dalla difesa, oltre che dalle chiare dichiarazioni delle persone offese che ricostruivano il ruolo attivo svolto dal ricorrente in ordine alle pretese usurarie. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo m) con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul suddetto capo; dichiara irrevocabile nel resto l'affermazione di responsabilità; annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sospensione condizionale della pena e della non menzione, con rinvio a
Sentenza Cassazione n. 09815/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris