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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2021

Cassazione n. 29897/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26796/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste, pubblicata in data 12.4.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - la notifica del ricorso per cassazione è stata invalidamente effettuata presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e deve essere rinnovata, dato che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato; P.Q.M.

Oggetto: gratuito patrocinio ordina la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, concedendo il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 30.9.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26796/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste, pubblicata in data 12.4.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - la notifica del ricorso per cassazione è stata invalidamente effettuata presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e deve essere rinnovata, dato che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato; P.Q.M. Oggetto: gratuito patrocinio ordina la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, concedendo il termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 30.9.202
Sentenza Cassazione n. 29897/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris