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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08206/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la difesa dell'imputato deduce: a) violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma 1, cod. pen. non essendo il ruolo del Bouharroud riconducibile a quello di "palo" in occasione della consumazione del reato di tentata rapina da parte di altro soggetto rimasto ignoto; b) vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla configurabilità del reato di tentata rapina per il quale è intervenuta condanna; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che: a) la persona offesa, nel ricostruire i fatti, si è costantemente riferita a due giovani stranieri che si erano impossessati del suo zaino e, nel tentativo di procurarsi l'impunità, la avevano minacciata di morte, brandendo al suo indirizzo una bottiglia di vetro rotta; b) dal racconto è risultato evidente che i due giovani hanno agito insieme, mossi da un comune intento criminoso e con le medesime modalità; c) è irrilevante chi dei due avesse materialmente indosso lo zaino, giacché è impensabile che per essere considerati concorrenti nel reato dovessero necessariamente tenerlo insieme; che la valutazione del secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbita da quanto appena evidenziato con riguardo alla ricostruzione dei fatti atteso che nessun travisamento dei fatti è ravvisabile nel caso in esame che possa portare ad una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove; che non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte di appello ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la difesa dell'imputato deduce: a) violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma 1, cod. pen. non essendo il ruolo del Bouharroud riconducibile a quello di "palo" in occasione della consumazione del reato di tentata rapina da parte di altro soggetto rimasto ignoto; b) vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla configurabilità del reato di tentata rapina per il quale è intervenuta condanna; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che: a) la persona offesa, nel ricostruire i fatti, si è costantemente riferita a due giovani stranieri che si erano impossessati del suo zaino e, nel tentativo di procurarsi l'impunità, la avevano minacciata di morte, brandendo al suo indirizzo una bottiglia di vetro rotta; b) dal racconto è risultato evidente che i due giovani hanno agito insieme, mossi da un comune intento criminoso e con le medesime modalità; c) è irrilevante chi dei due avesse materialmente indosso lo zaino, giacché è impensabile che per essere considerati concorrenti nel reato dovessero necessariamente tenerlo insieme; che la valutazione del secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbita da quanto appena evidenziato con riguardo alla ricostruzione dei fatti atteso che nessun travisamento dei fatti è ravvisabile nel caso in esame che possa portare ad una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove; che non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte di appello ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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