Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20599/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 15 novembre 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi, del 27 maggio 2014, che lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 poiché, al fine di trarne profitto, in concorso materiale e morale con [OSCURATO:PERSONA], si impossessavano di una cosa mobile altrui (ed in particolare di un quantitativo indeterminato ma determinabile in via presuntiva di energia elettrica) sottraendola all'Ente erogatore attraverso il reiterato prelievo mediante l'impiego di apparecchi elettrodomestici alimentati tramite l'energia abusivamente prelevata, mediante l'apposizione di un interruttore a monte del contatore ENEL; con l'aggravante di aver commesso il fatto mediante violenza sulle cose, consistita nella medesima manomissione, e di averlo commesso su cosa esposta per necessità a pubblica fede. 2.Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in ordine agli artt. 624 e 625, co. 1 n. 2 e 7, c.p., a seguito del nuovo regime di improcedibilità, per difetto di querela, introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. n. 150/2022.

Con secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per quel che concerne la condotta di partecipazione al reato ascritto.

Infine, con terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta erronea contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1 n. 2. 3.In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

Atteso che il secondo motivo è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, laddove i giudici di secondo grado avevano già dato conto del fatto che i rilievi difensivi, censuranti l'assenza di elementi solidi e certi idonei a comprovare la responsabilità dell'imputato, risultassero del tutto generici ed inidonei a screditare le univoche emergenze processuali fondanti il giudizio di penale responsabilità dell'imputato.

Né la difesa si confronta con il consolidato principio di diritto, affermato anche di recente, dalla S.C., secondo cui la consapevole illecita fruizione di energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore, sicché risponde del reato anche chi si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo effettuato da terzi (cfr. Sez.

V, n. 24592, 30 aprile 2021, Rv. 281440) (sent. impugnata pag 4).

Difatti, alla luce di quanto attestato dai CC della stazione di Rizziconm nel verbale di arresto dell'imputato eseguito in flagranza di reato — atto pubblico fidefacente fino a querela di falso — il Raso alla vista dei militari, si portava repentinamente presso il capanno all'interno del quale abbassava l'interruttore che consentiva l'illecito prelievo dell'energia elettrica (sent. impugnata pag. 5). ritenuto che anche il terzo motivo è manifestamente infondato per analoghe ragioni, atteso che la Corte d'appello aveva già specificato come il trattamento sanzionatorio meritasse conferma poiché contenuto nel minimo edittale ed adeguato alla entità dei fatti mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, reputate le modalità del fatto pluriaggravato senz'altro ostative ad ogni più indulgente giudizio invocato dalla parte.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 15 novembre 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi, del 27 maggio 2014, che lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 poiché, al fine di trarne profitto, in concorso materiale e morale con [OSCURATO:PERSONA], si impossessavano di una cosa mobile altrui (ed in particolare di un quantitativo indeterminato ma determinabile in via presuntiva di energia elettrica) sottraendola all'Ente erogatore attraverso il reiterato prelievo mediante l'impiego di apparecchi elettrodomestici alimentati tramite l'energia abusivamente prelevata, mediante l'apposizione di un interruttore a monte del contatore ENEL; con l'aggravante di aver commesso il fatto mediante violenza sulle cose, consistita nella medesima manomissione, e di averlo commesso su cosa esposta per necessità a pubblica fede. 2.Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in ordine agli artt. 624 e 625, co. 1 n. 2 e 7, c.p., a seguito del nuovo regime di improcedibilità, per difetto di querela, introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. n. 150/2022. Con secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per quel che concerne la condotta di partecipazione al reato ascritto. Infine, con terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta erronea contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1 n. 2. 3.In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Atteso che il secondo motivo è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, laddove i giudici di secondo grado avevano già dato conto del fatto che i rilievi difensivi, censuranti l'assenza di elementi solidi e certi idonei a comprovare la responsabilità dell'imputato, risultassero del tutto generici ed inidonei a screditare le univoche emergenze processuali fondanti il giudizio di penale responsabilità dell'imputato. Né la difesa si confronta con il consolidato principio di diritto, affermato anche di recente, dalla S.C., secondo cui la consapevole illecita fruizione di energia elettrica altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore, sicché risponde del reato anche chi si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo effettuato da terzi (cfr. Sez. V, n. 24592, 30 aprile 2021, Rv. 281440) (sent. impugnata pag 4). Difatti, alla luce di quanto attestato dai CC della stazione di Rizziconm nel verbale di arresto dell'imputato eseguito in flagranza di reato — atto pubblico fidefacente fino a querela di falso — il Raso alla vista dei militari, si portava repentinamente presso il capanno all'interno del quale abbassava l'interruttore che consentiva l'illecito prelievo dell'energia elettrica (sent. impugnata pag. 5). ritenuto che anche il terzo motivo è manifestamente infondato per analoghe ragioni, atteso che la Corte d'appello aveva già specificato come il trattamento sanzionatorio meritasse conferma poiché contenuto nel minimo edittale ed adeguato alla entità dei fatti mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, reputate le modalità del fatto pluriaggravato senz'altro ostative ad ogni più indulgente giudizio invocato dalla parte. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell