CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39800/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, confermata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina aggravata, rimodulava il trattamento sanzionatorio a suo carico; considerato che l'unico motivo del ricorso a firma dell'Avv. B. Foti è reiterativo di censure in punto di attendibilità della p.o. congruamente scrutinate e motivatamente disattese dalla Corte di merito (pag. 5,6) con un percorso logico privo di fratture e palesi illogicità; che anche il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non supera il preliminare vaglio d'ammissibilità, stante la riproposizione di censure in fatto alla ricostruzione operata dai giudici di merito in assenza di decisivi travisamenti delle prove dichiarative acquisite e la sollecitazione ad una alternativa lettura del compendio probatorio che esula dal perimetro del sindacato di legittimità; rilevato che in particolare la Corte di merito ha dato conto a pag. 6 delle ragioni che rendono affidabile la narrazione della p.o. con riferimento all'avvenuto spossamento dei biglietti oggetto di contestazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il