CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 4_33C._04._ Sul ricorso n. 18548-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E CINEMA s.r.I., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale 2-022 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni, n. 110, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 191/22/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 21.01.2015; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 aprile 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona del Sost. Proc. Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché quelle delle parti; RGN 8548/2015 [OSCURATO:PERSONA] rici L Rilevato che All'esito di una verifica fiscale alla società [OSCURATO:SOCIETA]. fu notificato un avviso d'accertamento con cui l'Agenzia delle entrate rideterminò l'imponibile relativo all'anno 2008, ai fini Ires, Iva ed Irap, per con maggiori imposte per l'importo complessivo di C 121.926,00, oltre sanzioni. Con l'atto impositivo erano state contestate minusvalenze non spettanti costi non deducibili e altre voci incidenti sulla quantificazione dell'imponibile della società. Contestando gli esiti dell'accertamento, la società adì la Commissione tributaria provinciale di Roma, che ne accolse in parte le ragioni. Anche la Commissione tributaria regionale del Lazio accolse parzialmente l'appello con la sentenza n. 191/22/2015. La pronuncia è stata censurata dalla società con quattro motivi, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha depositato un "atto di costituzione", al solo fine della eventuale partecipazione alla pubblica udienza. Nelle more del processo la contribuente ha chiesto l'estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in I. 1 dicembre 2016, n. 225 All'esito della pubblica udienza del 20 aprile 2022, celebrata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata riservata. Considerato che La ricorrente ha depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. rottamazione delle cartelle). Il giudizio ha ad oggetto l'avviso d'accertamento n. TK3035405830/2008, a cui non è possibile risalire dalla documentazione depositata dalla società per la definizione delle pendenze fiscali risultanti da cartelle di pagamento rottamate. Si impone dunque l'acquisizione di notizie più dettagliate in ordine all'oggetto del condono, cui la contribuente ha fatto ricorso, compresa la relativa documentazione, e ciò nel contraddittorio della stessa Agenzia delle entrate. RGN 18548/2015 Consi e rel. Feclerici ULt.-1- P.Q.M. Dispone che parte ricorrente notifichi alla controricorrente, e per essa all'Avvocatura dello Stato, la documentazione relativa alla definizione dei carichi pendenti, assegnando termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. Rinvia a nuovo ruolo la trattazione della causa. Manda alla cancelleria per le