CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 agosto 1984
Cassazione n. 44119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1984 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 19/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato per cui si procede e due condanne definitive riportate per ricettazione, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul diniego risulta essere connotata da lineare e coerente logicità e conforme al dato normativo (si veda, in proposito, pag. 3 sulla perpetrazione di reati contro il patrimonio, furti e ricettazioni, commessi in un lungo periodo di tempo - dal 2010 al 2017 - quale elemento sintomatico di una scelta di vita criminale dell'imputato in contrasto con l'unicità del disegno criminoso); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]