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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 09794/2023

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24578-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] il quale agisce anche personalmente, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; Ric. 2021 n. 24578 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 2 - -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 30/A/2021 della [OSCURATO:PERSONA] -SEZIONE GIURISDIZIONALE D'[OSCURATO:PERSONA] - PALERMO, depositata il 22/02/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino inammissibile il primo motivo del ricorso e rigettino il secondo. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di indagini della Guardia di Finanza venne accertata a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. una serie di irregolarità nella procedura per la concessione delle agevolazioni previste d al la legge n.488 del 1992 richieste ed ottenute dalla Società per la realizzazione di un nuovo impianto.

Il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] revocò, pertanto, il 24 novembre 2011, il contributo concesso alla Società, ordinandone la restituzione.

Il decreto di revoca venne impugnato dalla Società innanzi al [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia che declinò la giurisdizione a favore del giudice ordinario.

Il giudizio innanzi al Tribunale di Catania fu definito , con sentenza depositata il 24 giugno 2019, mentre il giudi zio di appello avverso detta sentenza è ancora pendente.

Ric. 2021 n. 24578 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 3 - L’Agente per la riscossione, nel frattempo, emise cartella,con la quale chiese il pagamento dei contributi ricevuti, che venne impugnata dalla Società.

Eguale sorte ebbe il preavviso di iscrizione ipotecaria comunicato alla Società dopo l’emissione della suddetta cartella.

Nelle more, la Procura della Corte dei conti avviò apposito procedimento nei confronti della Società e dell’amministratore di questa, [OSCURATO:PERSONA], ritenendo indebita la percezione dei contributi agevolati.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, con sentenza n.975 del 2013, dopo avere affermato la propria giurisdizione,da un lato, respinse la domanda formulata nei confronti dell’Amministratore, dall’altro dichiarò inammissibile la domanda proposta nei confronti della Società per carenza di interesse ad agire, posto che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. aveva già notificato cartella di pagamento per l’importo dei contributi.

La decisione, appellata da entrambe le parti, fu parzialmente riformata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Sicilia, con sentenza 10 settembre 2014 n. 388/A/2014, la quale annullò la sentenza impugnata con riguardo alla Società, rimettendo gli atti alla Sezione giurisdizionale di primo grado per il giudizio di merito, e sospese il giudizio nei confronti dell’amministratore della Società sino alla definizione del nuovo giudizio di primo grado.

Avverso questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso, per motivi attinenti alla giurisdizione, dichiarato inammissibile da queste Sezioni Unite, con sentenza n. 10937/2017 del 5 maggio 2017.

Riassunto il giudizio nei confronti della Società ad opera della Procura regionale, la Sezione giurisdizionale di primo grado, con sentenza n. 35 del 10 gennaio 2019, dich iarò inammissibile Ric. 2021 n. 24578 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 4 - l’intervento spiegato dall’amministratore, [OSCURATO:PERSONA], e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore del Ministero dello Sviluppo economico della somma di euro 831.526,74 oltre rivalutazione monetaria e interessi.

La decisione era appellata dalla Società , mentre la Procura Generale provvedeva a riassumere il giudizio sospeso nei confronti dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza del 22 febbraio 2021 n. 30/A/2021 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello, per la Regione Siciliana, previa riunione delle impugnazioni, ha accolto l’appello della Procura presso la Corte dei Conti e rigettato quelli delle parti private, condannando [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, al pagamento dell’importo di euro 831.562,74 oltre rivalutazione monetaria e interessi.

In particolare, il giudice contabile riaffermava la propria giurisdizione rilevando, da un canto, come su tale questione si fosse già pronunciato con la sentenza parziale n.388 del 2014 e, dall’altro, che la giurisdizione contabile sui privati percettori di contributi pubblici erapacifica , in virtù di arresti della giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez.

U. n. 13245/2019, id. 7 gennaio 2020 n.111).

Ribadiva che tale giurisdizione non incontrava ostacoli nell’adozione di strumenti alternativi di cui era titolare la pubblica Amministrazione danneggiata, né concorrente ricorso ad altre giurisdizioni come già affermato da queste Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] contabile di appello respingeva, poi, tutte le altre eccezioni di difetto di giurisdizione, sollevate, sotto ulteriori profili, dalla Società e dal suo amministratore nonché l’eccezione di prescrizione di ogni pretesa restitutoria/risarcitoria in capo al MISE e/o alla Procura contabile e confermava anche, nel merito, la sentenza di condanna in solido della Società e del suo amministratore, [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 24578 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 5 - Avverso questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte, articolando due motivi.

Il Procuratore generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato, ex art.380 bis .1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso e il rigetto del secondo.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente , va esaminata l’eccezione, sollevata in controricorso dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, d’inammissibilità del ricorso, laddove rivolto alla sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di appello, n. 388/A/2014 , siccome passata in giudicato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalla Società, da parte di queste Sezioni Unite , con la citata sentenza n.10937 del 2017. 1.1 L’eccezione è infondata.

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di appello, chiamata a pronunciarsi sulle impugnazioni, proposte sia dalla Procura che dalle parti private, avverso la sentenza di primo grado (di rigetto della domanda avanzata nei confronti dell’amministratore e di inammissibilità per difetto di interesse della domanda avanzata nei confronti della Società), con la sentenza n. 388/A/2014, ha riaffermato la propria giurisdizione, ha annullato la prima decisione resa nei confronti della Società ravvisando l’interesse in capo alla Procura e rinviato per l’esame nel merito al primo Giudice.

Relativamente all’amministratore [OSCURATO:PERSONA], reputando che la statuizione di esclusione della sua responsabilità dovesse essere esaminata unitamente a quella della Società, il Giudice contabile di appello ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del nuovo giudizio di primo grado.

Ric. 2021 n. 24578 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 6 - Avverso questa sentenza le parti private proposero ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, dichiarato inammissibile, con sentenza n.10937/17 del 6 dicembre 2017, da queste Sezione unite le quali statuirono i seguenti principi di diritto: a) in relazione alla posizione dell’amministratore, la sentenza di appello della Corte dei conti, che, provvedendo sull’appello principale contro la sentenza di primo grado, relativo alla statuizione di rigetto dell’ azione contabile, decida sull’appello incidentale confermando quest’ultima e non decida, invece , sull’appello principale, sospendendo il giudizio su di esso in attesa della definizione di altro giudizio, non è immediatamente ricorribile in Cassazione, in quanto è riconducibile al regime del terzo comma dell’art.360 cod. proc. civ.

Essa è ricorribile soltanto allorquando sopraggiunga la decisione definitiva ; b) qualora nel regime dell’art.105 del r.d. n.1038 del 1933, il giudice contabile di appello -esaminando la sentenza di primo grado su un giudizio di responsabilità per danno erariale contro una società ed il suo amministratore, la quale, previa affermazione della giurisdizione contabile nei confronti di entrambi, abbia rigettato la domanda contro la società per altra ragione di rito (nella specie interesse a ricorrere) e nel merito quella dell’amministratore- rigetti l’appello incidentale sulla giurisdizione di entrambi i pretesi responsabili e, accogliendo l’appello principale del pubblico ministero contabile sul rigetto per l’altra ragione di rito contro la società, disponga, a norma del primo comma di questa norma, il rinvio al giudice di primo grado quanto alla sua posizione, ma, nel contempo, sospenda il giudizio di appello quanto alla posizione dell’amministratore oggetto dell’appello principale, motivando che la decisione sulle due responsabilità dev’essere comune, la sentenza d’appello così resa non è immediatamente ricorribile in cassazione, quanto alla statuizione confermativa della giurisdizione, giacchè essa Ric. 2021 n. 24578 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 7 - non ha definito il giudizio di appello davanti al Giudice contabile, atteso che la sua pendenza nello stato di quiescenza è riferibile non solo all’amministratore, ma anche alla Società . 1.2 Così ricostruiti i termini fattuali della vicenda processuale appare evidente che, attesa la natura (di non definitività) della sentenza impugnata, come delineata da queste Sezioni Unite e alla luce dei principi ivi affermati, n essun giudicato si possa essere formato, per quello che rileva in questa sede, in punto di giurisdizione.

2. Con il primo motivo -rubricato: Illegittimità ed erroneità di Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d’appello per la regione siciliana, n.388/2014 e n.30/A/2021, per difetto della giurisdizione erariale in base all’art.111, u.c., Cost. e all’artt. 360, n.1, e 362, primo comma, c.p.c.

Violazione del giusto processo e del principio di sua ragionevole durata ex art. 111 Cost. e art. 6 Cedu- i ricorre nti lamentano il difetto di giurisdizione, per violazione del principio del ne bis in idem, per la violazione del diritto di difesa e per la violazione dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata.

I ricorrenti, premesso che risultano già definiti due giudizi civili innanzi al Tribunale di Catania, riguardanti, l’uno, la legittimità del provvedimento di revoca del contributo, l’altro riguardante la cartella di pagamento emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., titolo esecutivo, evidenziano il carattere sussidiario e/o residuale della giurisdizione erariale che dovrebbe, pertanto, essere esercitata solo in assenza di altri strumenti di recupero delle risorse pubbliche.

Deducono, in particolare, che la duplicazione dei procedimenti, di cogniz ione sul rapporto e di recupero delle somme, contrasta con i principi invocati, anche perché costringe il privato ad agire in varie sedi giudiziarie.

Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, il procedimento amministrativo di revoca del finanziamento e il giudizio di responsabilità contabile costituiscono, entrambi, procedimenti Ric. 2021 n. 24578 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 8 - sostanzialmente sanzionatori rispetto ai quali rilevano i cd. ”criteri Engels” delineati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ai fini dell’applicazione delle disposizioni di garanzia CEDU ( artt. 6 e 7 e art 4 protocollo 7).

3. Con il secondo motivo si deduce l’erroneità ed illegittimità delle sentenze impugnate per l’insussistenza della giurisdizione erariale sugli amministratori di società.

I ricorrenti deducono che, erro neamente , le sentenze impugnate abbiano ritenuto la giurisdizione erariale nei confronti dell’amministratore di una società per azioni, il quale è soggetto alle comuni azioni di responsabilità, mentre nessuna norma consente al giudice contabile di “rompere” lo schermo della personalità giuridica di una società di capitali e ritenere la responsabilità diretta degli amministratori per fatti (pretesi)illeciti erariali.

Lamentano, poi, che il Giudice contabile, con la sentenza n.388/A/2014, avesse sospeso il giudizio, facendo applicazione dell’art.105 R.D. n. 1038 del 1933 nei confronti dell’amministratore, [OSCURATO:PERSONA].

4. Appare d’uopo rammenta re che il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché́ il controllo delle Sezioni Unite è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale.

Ne consegue che, anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'accertamento in ordine a errores in procedendo o a errores in iudicando rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è Ric. 2021 n. 24578 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 9 - stata esercitata (Cass., Sez.

Un., 26 agosto 2019, n. 21692; Cass., Sez.

Un., 19 marzo 2020, n. 7457; Cass., Sez.

Un., 14 settembre 2020, n. 19085) .

Si è, infatti, chiarito (Cass., Sez.

Un., 14 novembre 2018, n. 29285) che non ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale, si risolve in un difetto di giurisdizione sindacabile ad opera della Corte di cassazione.

E' naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrere nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione, può̀essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché́ la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame.

Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attivit à̀ processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt.362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (così, Cass. , Sez.

U. n. 19085 del 2020 cit.) 4.1 Va, inoltre, ribadito che,anche, la violazione, da parte del giudice speciale di norme del diritto dell'Unione europea o della CEDU che si risolva in un error in iudicando (sia pure de iure procedendi ) Ric. 2021 n. 24578 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 10 - non è sindacabile ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo in questione è circoscritto all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale - l'accertamento delle quali rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione - concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale (cfr. Cass., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6460; Cass. Sez.

Un., 14 dicembre 2021, n.39784).

5. Alla luce di tali principi, il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, la facoltà spettante alla [OSCURATO:PERSONA] trazione di promuovere le ordinarie azioni civilistiche per ottenere la restituzione del finanziamento concesso e l’azione di risarcimento del danno erariale, il cui esercizio è, invece, demandato al Procuratore presso la Corte dei conti, operano su piani diversi, ancorché investano gli stessi fatti materiali, e restano distinte e reciprocamente indipendenti.

La prima è, infatti, volta al recupero dell’importo erogato, a tutela dell’interesse particolare dell’Amministrazione interessata; la seconda mira alla tutela dell’interesse pubblico generale al buon andamento della pubblica Amministrazione e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria.

Si è, infatti, evidenziato(v.

Cass., Sez.

Un. 19 febbraio 2019 n. 4883) il carattere necessario dell’azione che il Procuratore contabile è legittimato a promuovere ex art. 53, comma 7 - bis del d.lgs. n.165/2001, che mai potrebbe essere condizionata, in senso positivo o negativo, dalle singole amministrazioni danneggiate che possono promuovere dinanzi al giudice ordinario l’azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto in relazione agli scopi specifici che ciascuna di esse persegue (così anche Cass., Sez.

U n., 18 dicembre 2014, n.26659).

Ric. 2021 n. 24578 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 11 - Nel giudizio contabile il Procuratore della Corte dei conti agisce non quale rappresentante o sostituto dell’Amministrazione danneggiata, ma quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali e indifferenziati (così Cass. , Sez.

U n. n. 4883 del 2019 nel richiamare,al riguardo, Corte Cost. n.104 del 1989 , n. 1 del 2007 e n.291 del 2008).

La diversità di funzioni e di presupposti delle due azioni esclude, pertanto, che possa prospettarsi una violazione del principio del ne bis in idem, in quanto (v.

Cass. 14 luglio 2015 n.14632; Cass. Sez.

Un. 28 novembre 2013 n.26582), come già detto, il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, è finalizzato al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice; mentre il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, è volto alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria.

Si è, quindi, ripetutamente, affermato il condiviso principio secondo cui in tema di responsabilità erariale la giurisdizione civile e penaleda un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono il medesimo fatto materiale; l’eventuale interferenza che Ric. 2021 n. 24578 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 12 - può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione (cfr., tra le altre, Cass., Sez.

Un. , n. 26582 del 28/11/2013; Cass., Sez.

U . , 19 febbraio 2019 n.4883; id. n. 36205 del 23/11/2021). 5.1 Nel caso in esame, il Giudice contabile , premesso che il contributo non risultava restituito e che la cartella era stata sospesa, ha evidenziato (v. pag. 39 della sentenza impugnata) che nessuna preclusione poteva essere postulata per l’esercizio dell’azione di responsabilità, escludendone il carattere sussidiario e affermando la possibilità della proposizione della relativa domanda sino all’integrale ristoro, fermo restando che in sede esecutiva occorrerà effettuare le dovute decurtazioni e riduzioni, nel raffronto tra le somme al cui pagamento il convenuto sia stato condannato sia dal giudice contabile sia da quello ordinario(v. pagg. 42 e 43 de lla sentenza impugnata) . 5.2 E’ evidente, alla luce dei principi espressi in materia da queste Sezioni Unite, sopra illustrati e condivisi dal Collegio, che con tale argomentazione(fondata, peraltro, su orientamento consolidato della stessa Corte dei conti) il Giudice contabile di appello abbia esercitato, senza travalicarne i limiti, la giurisdizione speciale allo stesso attribuita sicché può affermarsi il seguente principio in tema di responsabilità erariale, la reciproca indipendenza tra la giurisdizione civile e penale, da un lato , e la giurisdizione contabile, dall’altro, anche quando investono il medesimo fatto materiale, comporta che l’eventuale interferenza tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, preclusa solo a fronte di un già avvenuto integrale risarcimento del danno la cui eventuale duplicazione potrà risol versi in sede esecutiva, senza dar e luogo a una questione di giurisdizione .

Ric. 2021 n. 24578 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 13 - 5.3Le ulteriori censure – sollevate , sempre, con il primo motivo e con le quali si prospetta una lesione al diritto di difesa, la violazione dei principi del giusto processo e del ne bis idem, anche alla stregua della giurisprudenza CEDU- sono egualmente inammissibili in quanto si risolvono in denunce di violazioni endoprocessuali, non inerenti, al pari di altri errores in procedendo, all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa ma solo al modo in cui è stata esercitata (cfr. Cass., Sez.

Un., n. ri 10416 e 787 del 2014 , citate). 6.Il secondo motivo di ricorso è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. 6.1 E’ inammissibile, risolvendosi nella prospettazione di un eventuale error in procedendo, la censura rivolta alla sentenza n. 388/A/2014 per avere disposto la sospensione del procedimento nei riguardi dell’amministratore della Società, [OSCURATO:PERSONA]. 6.2 E’ i nfondata la censura con la quale si prospetta l’insussistenza della giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori di società per azioni.Questa Corte a Sezioni Unite ha, reiteratamente, affermato la giurisdizione della Corte dei conti sugli amministratori di società beneficiarie di contributi pubblici qualora gli stessi abbiano distratto le somme ricevute dalle finalità per le quali erano state erogate, così ingerendosi sulle procedure finalizzate alla concessione del finanziamento e alla sua utilizzazione (v. tra le altre, di recente, Cass., Sez.

Un., n. 15893 del 17/05/2022 In tema di danno erariale, in caso di erogazione da parte dell'amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità Ric. 2021 n. 24578 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 14 - programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti ; in termini , anche, Cass. , Sez.

Un,. n. 15570 del 04/06/2021). 7.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, quindi,rigettato.

8. Non v' è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualitàdi parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti.

9. Sussistono i presupposti processuali per l’applicabilità del disposto normativo relativo al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24578-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] il quale agisce anche personalmente, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 2 - -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 30/A/2021 della [OSCURATO:PERSONA] -SEZIONE GIURISDIZIONALE D'[OSCURATO:PERSONA] - PALERMO, depositata il 22/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino inammissibile il primo motivo del ricorso e rigettino il secondo. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di indagini della Guardia di Finanza venne accertata a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. una serie di irregolarità nella procedura per la concessione delle agevolazioni previste d al la legge n.488 del 1992 richieste ed ottenute dalla Società per la realizzazione di un nuovo impianto. Il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] revocò, pertanto, il 24 novembre 2011, il contributo concesso alla Società, ordinandone la restituzione. Il decreto di revoca venne impugnato dalla Società innanzi al [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia che declinò la giurisdizione a favore del giudice ordinario. Il giudizio innanzi al Tribunale di Catania fu definito , con sentenza depositata il 24 giugno 2019, mentre il giudi zio di appello avverso detta sentenza è ancora pendente. Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 3 - L’Agente per la riscossione, nel frattempo, emise cartella,con la quale chiese il pagamento dei contributi ricevuti, che venne impugnata dalla Società. Eguale sorte ebbe il preavviso di iscrizione ipotecaria comunicato alla Società dopo l’emissione della suddetta cartella. Nelle more, la Procura della Corte dei conti avviò apposito procedimento nei confronti della Società e dell’amministratore di questa, [OSCURATO:PERSONA], ritenendo indebita la percezione dei contributi agevolati. La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, con sentenza n.975 del 2013, dopo avere affermato la propria giurisdizione,da un lato, respinse la domanda formulata nei confronti dell’Amministratore, dall’altro dichiarò inammissibile la domanda proposta nei confronti della Società per carenza di interesse ad agire, posto che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. aveva già notificato cartella di pagamento per l’importo dei contributi. La decisione, appellata da entrambe le parti, fu parzialmente riformata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Sicilia, con sentenza 10 settembre 2014 n. 388/A/2014, la quale annullò la sentenza impugnata con riguardo alla Società, rimettendo gli atti alla Sezione giurisdizionale di primo grado per il giudizio di merito, e sospese il giudizio nei confronti dell’amministratore della Società sino alla definizione del nuovo giudizio di primo grado. Avverso questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso, per motivi attinenti alla giurisdizione, dichiarato inammissibile da queste Sezioni Unite, con sentenza n. 10937/2017 del 5 maggio 2017. Riassunto il giudizio nei confronti della Società ad opera della Procura regionale, la Sezione giurisdizionale di primo grado, con sentenza n. 35 del 10 gennaio 2019, dich iarò inammissibile Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 4 - l’intervento spiegato dall’amministratore, [OSCURATO:PERSONA], e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore del Ministero dello Sviluppo economico della somma di euro 831.526,74 oltre rivalutazione monetaria e interessi. La decisione era appellata dalla Società , mentre la Procura Generale provvedeva a riassumere il giudizio sospeso nei confronti dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 22 febbraio 2021 n. 30/A/2021 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello, per la Regione Siciliana, previa riunione delle impugnazioni, ha accolto l’appello della Procura presso la Corte dei Conti e rigettato quelli delle parti private, condannando [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, al pagamento dell’importo di euro 831.562,74 oltre rivalutazione monetaria e interessi. In particolare, il giudice contabile riaffermava la propria giurisdizione rilevando, da un canto, come su tale questione si fosse già pronunciato con la sentenza parziale n.388 del 2014 e, dall’altro, che la giurisdizione contabile sui privati percettori di contributi pubblici erapacifica , in virtù di arresti della giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. n. 13245/2019, id. 7 gennaio 2020 n.111). Ribadiva che tale giurisdizione non incontrava ostacoli nell’adozione di strumenti alternativi di cui era titolare la pubblica Amministrazione danneggiata, né concorrente ricorso ad altre giurisdizioni come già affermato da queste Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] contabile di appello respingeva, poi, tutte le altre eccezioni di difetto di giurisdizione, sollevate, sotto ulteriori profili, dalla Società e dal suo amministratore nonché l’eccezione di prescrizione di ogni pretesa restitutoria/risarcitoria in capo al MISE e/o alla Procura contabile e confermava anche, nel merito, la sentenza di condanna in solido della Società e del suo amministratore, [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 5 - Avverso questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte, articolando due motivi. Il Procuratore generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato, ex art.380 bis .1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso e il rigetto del secondo. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente , va esaminata l’eccezione, sollevata in controricorso dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, d’inammissibilità del ricorso, laddove rivolto alla sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di appello, n. 388/A/2014 , siccome passata in giudicato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalla Società, da parte di queste Sezioni Unite , con la citata sentenza n.10937 del 2017. 1.1 L’eccezione è infondata. La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di appello, chiamata a pronunciarsi sulle impugnazioni, proposte sia dalla Procura che dalle parti private, avverso la sentenza di primo grado (di rigetto della domanda avanzata nei confronti dell’amministratore e di inammissibilità per difetto di interesse della domanda avanzata nei confronti della Società), con la sentenza n. 388/A/2014, ha riaffermato la propria giurisdizione, ha annullato la prima decisione resa nei confronti della Società ravvisando l’interesse in capo alla Procura e rinviato per l’esame nel merito al primo Giudice. Relativamente all’amministratore [OSCURATO:PERSONA], reputando che la statuizione di esclusione della sua responsabilità dovesse essere esaminata unitamente a quella della Società, il Giudice contabile di appello ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del nuovo giudizio di primo grado. Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 6 - Avverso questa sentenza le parti private proposero ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, dichiarato inammissibile, con sentenza n.10937/17 del 6 dicembre 2017, da queste Sezione unite le quali statuirono i seguenti principi di diritto: a) in relazione alla posizione dell’amministratore, la sentenza di appello della Corte dei conti, che, provvedendo sull’appello principale contro la sentenza di primo grado, relativo alla statuizione di rigetto dell’ azione contabile, decida sull’appello incidentale confermando quest’ultima e non decida, invece , sull’appello principale, sospendendo il giudizio su di esso in attesa della definizione di altro giudizio, non è immediatamente ricorribile in Cassazione, in quanto è riconducibile al regime del terzo comma dell’art.360 cod. proc. civ. Essa è ricorribile soltanto allorquando sopraggiunga la decisione definitiva ; b) qualora nel regime dell’art.105 del r.d. n.1038 del 1933, il giudice contabile di appello -esaminando la sentenza di primo grado su un giudizio di responsabilità per danno erariale contro una società ed il suo amministratore, la quale, previa affermazione della giurisdizione contabile nei confronti di entrambi, abbia rigettato la domanda contro la società per altra ragione di rito (nella specie interesse a ricorrere) e nel merito quella dell’amministratore- rigetti l’appello incidentale sulla giurisdizione di entrambi i pretesi responsabili e, accogliendo l’appello principale del pubblico ministero contabile sul rigetto per l’altra ragione di rito contro la società, disponga, a norma del primo comma di questa norma, il rinvio al giudice di primo grado quanto alla sua posizione, ma, nel contempo, sospenda il giudizio di appello quanto alla posizione dell’amministratore oggetto dell’appello principale, motivando che la decisione sulle due responsabilità dev’essere comune, la sentenza d’appello così resa non è immediatamente ricorribile in cassazione, quanto alla statuizione confermativa della giurisdizione, giacchè essa Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 7 - non ha definito il giudizio di appello davanti al Giudice contabile, atteso che la sua pendenza nello stato di quiescenza è riferibile non solo all’amministratore, ma anche alla Società . 1.2 Così ricostruiti i termini fattuali della vicenda processuale appare evidente che, attesa la natura (di non definitività) della sentenza impugnata, come delineata da queste Sezioni Unite e alla luce dei principi ivi affermati, n essun giudicato si possa essere formato, per quello che rileva in questa sede, in punto di giurisdizione. 2. Con il primo motivo -rubricato: Illegittimità ed erroneità di Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d’appello per la regione siciliana, n.388/2014 e n.30/A/2021, per difetto della giurisdizione erariale in base all’art.111, u.c., Cost. e all’artt. 360, n.1, e 362, primo comma, c.p.c. Violazione del giusto processo e del principio di sua ragionevole durata ex art. 111 Cost. e art. 6 Cedu- i ricorre nti lamentano il difetto di giurisdizione, per violazione del principio del ne bis in idem, per la violazione del diritto di difesa e per la violazione dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata. I ricorrenti, premesso che risultano già definiti due giudizi civili innanzi al Tribunale di Catania, riguardanti, l’uno, la legittimità del provvedimento di revoca del contributo, l’altro riguardante la cartella di pagamento emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., titolo esecutivo, evidenziano il carattere sussidiario e/o residuale della giurisdizione erariale che dovrebbe, pertanto, essere esercitata solo in assenza di altri strumenti di recupero delle risorse pubbliche. Deducono, in particolare, che la duplicazione dei procedimenti, di cogniz ione sul rapporto e di recupero delle somme, contrasta con i principi invocati, anche perché costringe il privato ad agire in varie sedi giudiziarie. Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, il procedimento amministrativo di revoca del finanziamento e il giudizio di responsabilità contabile costituiscono, entrambi, procedimenti Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 8 - sostanzialmente sanzionatori rispetto ai quali rilevano i cd. ”criteri Engels” delineati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ai fini dell’applicazione delle disposizioni di garanzia CEDU ( artt. 6 e 7 e art 4 protocollo 7). 3. Con il secondo motivo si deduce l’erroneità ed illegittimità delle sentenze impugnate per l’insussistenza della giurisdizione erariale sugli amministratori di società. I ricorrenti deducono che, erro neamente , le sentenze impugnate abbiano ritenuto la giurisdizione erariale nei confronti dell’amministratore di una società per azioni, il quale è soggetto alle comuni azioni di responsabilità, mentre nessuna norma consente al giudice contabile di “rompere” lo schermo della personalità giuridica di una società di capitali e ritenere la responsabilità diretta degli amministratori per fatti (pretesi)illeciti erariali. Lamentano, poi, che il Giudice contabile, con la sentenza n.388/A/2014, avesse sospeso il giudizio, facendo applicazione dell’art.105 R.D. n. 1038 del 1933 nei confronti dell’amministratore, [OSCURATO:PERSONA]. 4. Appare d’uopo rammenta re che il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché́ il controllo delle Sezioni Unite è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che, anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'accertamento in ordine a errores in procedendo o a errores in iudicando rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 9 - stata esercitata (Cass., Sez. Un., 26 agosto 2019, n. 21692; Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7457; Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19085) . Si è, infatti, chiarito (Cass., Sez. Un., 14 novembre 2018, n. 29285) che non ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale, si risolve in un difetto di giurisdizione sindacabile ad opera della Corte di cassazione. E' naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrere nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione, può̀essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché́ la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attivit à̀ processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt.362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (così, Cass. , Sez. U. n. 19085 del 2020 cit.) 4.1 Va, inoltre, ribadito che,anche, la violazione, da parte del giudice speciale di norme del diritto dell'Unione europea o della CEDU che si risolva in un error in iudicando (sia pure de iure procedendi ) Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 10 - non è sindacabile ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo in questione è circoscritto all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale - l'accertamento delle quali rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione - concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale (cfr. Cass., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6460; Cass. Sez. Un., 14 dicembre 2021, n.39784). 5. Alla luce di tali principi, il primo motivo di ricorso è inammissibile. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, la facoltà spettante alla [OSCURATO:PERSONA] trazione di promuovere le ordinarie azioni civilistiche per ottenere la restituzione del finanziamento concesso e l’azione di risarcimento del danno erariale, il cui esercizio è, invece, demandato al Procuratore presso la Corte dei conti, operano su piani diversi, ancorché investano gli stessi fatti materiali, e restano distinte e reciprocamente indipendenti. La prima è, infatti, volta al recupero dell’importo erogato, a tutela dell’interesse particolare dell’Amministrazione interessata; la seconda mira alla tutela dell’interesse pubblico generale al buon andamento della pubblica Amministrazione e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria. Si è, infatti, evidenziato(v. Cass., Sez. Un. 19 febbraio 2019 n. 4883) il carattere necessario dell’azione che il Procuratore contabile è legittimato a promuovere ex art. 53, comma 7 - bis del d.lgs. n.165/2001, che mai potrebbe essere condizionata, in senso positivo o negativo, dalle singole amministrazioni danneggiate che possono promuovere dinanzi al giudice ordinario l’azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto in relazione agli scopi specifici che ciascuna di esse persegue (così anche Cass., Sez. U n., 18 dicembre 2014, n.26659). Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 11 - Nel giudizio contabile il Procuratore della Corte dei conti agisce non quale rappresentante o sostituto dell’Amministrazione danneggiata, ma quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali e indifferenziati (così Cass. , Sez. U n. n. 4883 del 2019 nel richiamare,al riguardo, Corte Cost. n.104 del 1989 , n. 1 del 2007 e n.291 del 2008). La diversità di funzioni e di presupposti delle due azioni esclude, pertanto, che possa prospettarsi una violazione del principio del ne bis in idem, in quanto (v. Cass. 14 luglio 2015 n.14632; Cass. Sez. Un. 28 novembre 2013 n.26582), come già detto, il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, è finalizzato al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice; mentre il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, è volto alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria. Si è, quindi, ripetutamente, affermato il condiviso principio secondo cui in tema di responsabilità erariale la giurisdizione civile e penaleda un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono il medesimo fatto materiale; l’eventuale interferenza che Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 12 - può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione (cfr., tra le altre, Cass., Sez. Un. , n. 26582 del 28/11/2013; Cass., Sez. U . , 19 febbraio 2019 n.4883; id. n. 36205 del 23/11/2021). 5.1 Nel caso in esame, il Giudice contabile , premesso che il contributo non risultava restituito e che la cartella era stata sospesa, ha evidenziato (v. pag. 39 della sentenza impugnata) che nessuna preclusione poteva essere postulata per l’esercizio dell’azione di responsabilità, escludendone il carattere sussidiario e affermando la possibilità della proposizione della relativa domanda sino all’integrale ristoro, fermo restando che in sede esecutiva occorrerà effettuare le dovute decurtazioni e riduzioni, nel raffronto tra le somme al cui pagamento il convenuto sia stato condannato sia dal giudice contabile sia da quello ordinario(v. pagg. 42 e 43 de lla sentenza impugnata) . 5.2 E’ evidente, alla luce dei principi espressi in materia da queste Sezioni Unite, sopra illustrati e condivisi dal Collegio, che con tale argomentazione(fondata, peraltro, su orientamento consolidato della stessa Corte dei conti) il Giudice contabile di appello abbia esercitato, senza travalicarne i limiti, la giurisdizione speciale allo stesso attribuita sicché può affermarsi il seguente principio in tema di responsabilità erariale, la reciproca indipendenza tra la giurisdizione civile e penale, da un lato , e la giurisdizione contabile, dall’altro, anche quando investono il medesimo fatto materiale, comporta che l’eventuale interferenza tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, preclusa solo a fronte di un già avvenuto integrale risarcimento del danno la cui eventuale duplicazione potrà risol versi in sede esecutiva, senza dar e luogo a una questione di giurisdizione . Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 13 - 5.3Le ulteriori censure – sollevate , sempre, con il primo motivo e con le quali si prospetta una lesione al diritto di difesa, la violazione dei principi del giusto processo e del ne bis idem, anche alla stregua della giurisprudenza CEDU- sono egualmente inammissibili in quanto si risolvono in denunce di violazioni endoprocessuali, non inerenti, al pari di altri errores in procedendo, all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa ma solo al modo in cui è stata esercitata (cfr. Cass., Sez. Un., n. ri 10416 e 787 del 2014 , citate). 6.Il secondo motivo di ricorso è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. 6.1 E’ inammissibile, risolvendosi nella prospettazione di un eventuale error in procedendo, la censura rivolta alla sentenza n. 388/A/2014 per avere disposto la sospensione del procedimento nei riguardi dell’amministratore della Società, [OSCURATO:PERSONA]. 6.2 E’ i nfondata la censura con la quale si prospetta l’insussistenza della giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori di società per azioni.Questa Corte a Sezioni Unite ha, reiteratamente, affermato la giurisdizione della Corte dei conti sugli amministratori di società beneficiarie di contributi pubblici qualora gli stessi abbiano distratto le somme ricevute dalle finalità per le quali erano state erogate, così ingerendosi sulle procedure finalizzate alla concessione del finanziamento e alla sua utilizzazione (v. tra le altre, di recente, Cass., Sez. Un., n. 15893 del 17/05/2022 In tema di danno erariale, in caso di erogazione da parte dell'amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 14 - programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti ; in termini , anche, Cass. , Sez. Un,. n. 15570 del 04/06/2021). 7.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, quindi,rigettato. 8. Non v' è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualitàdi parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti. 9. Sussistono i presupposti processuali per l’applicabilità del disposto normativo relativo al versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. Ri
Sentenza Cassazione n. 09794/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris