CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 35166/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diAntonio [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Salerno in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 11 giugno 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha: - escluso in relazione al capo B della rubrica delle imputazioni la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.; - confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un reato di tentata rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo A della rubrica delle imputazioni) e ad altro reato di rapina consumata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo B) procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio oltre alla pena accessorie. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per erronea valutazione sulla configurabilità della desistenza volontaria o del recesso attivo in relazione alla contestazione di tentata rapina di cui al capo A della rubrica delle imputazioni, risultando dagli atti che in occasione di tale episodio la persona offesa si era allontanata spontaneamente senza che l’imputato avesse dato luogo ad ulteriori atti di violenza o minaccia; 2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per avere errato la Corte di appello nel non riconoscere all’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 64 n. 3 cod. pen. [sembrerebbe art. 62 n. 4 cod. pen. – ndr.] relativa al fatto di lieve entità in relazione al reato di cui al capo B della rubrica delle imputazioni; 3. Vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata la cui configurabilità non sarebbe stata a sua volta adeguatamente motivata. Rilevato che, quanto al primo motivo di ricorso, la Corte di appello (pag. 11), con motivazione congrua non manifestamente illogica e rispondente ai principi di diritto in materia, ha spiegato le ragioni per le quali nel caso in esame non è prospettabile una “desistenza volontaria” evidenziando come l’azione delittuosa si è interrotta esclusivamente a cagione del rifiuto opposto dalla persona offesa, in ciò conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in materia; che la Corte di merito ha adeguatamente richiamato, alle pagine 11-12 della sentenza impugnata, il principio di diritto secondo il quale, in presenza della fuga della vittima, è correttamente ravvisato il tentativo e non già la desistenza volontaria, giacché quest’ultima postula che l'interruzione dell'azione criminosa sia la conseguenza di una autonoma e libera determinazione dell'agente e non di fattori esterni che abbiano impedito o reso vana la prosecuzione dell'azione (Sez. 1, n. 13104 del 13/12/2024, dep. 2025, R., Rv. 287875 - 01); [OSCURATO:PERSONA] poi che la Corte di appello (pagg. 13 e 14) ha anche debitamente motivato sulla impossibilità di riconoscere all’imputato l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione ai fatti di cui al capo B della rubrica delle imputazioni, facendo corretta applicazione del principio secondo il quale «Ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 02); [OSCURATO:PERSONA] altresì che il terzo motivo di ricorso che denuncia il mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata e l’assenza di motivazione in relazione alla stessa recidiva non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di