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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 07467/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053ZDST) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 56/RG. 25350 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ali las avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza e lesioni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente, cioè da soggetto privo di legittimazione processuale; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053ZDST) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 56/RG. 25350 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ali las avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza e lesioni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente, cioè da soggetto privo di legittimazione processuale; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2026
Sentenza Cassazione n. 07467/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris