CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 16 settembre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato lasentenza del Tribunale di Palermo del 1° marzo 2023 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] pena di 6 mesi di reclusione e 10.000 euro di multa per il reato dell’art. 53 T.U,L.P.S.(l’imputato è stato riconosciuto responsabile di aver detenuto, presso un locale di cui avevala disponibilità, 16 fuochi di artificio non classificati). Il fatto è avvenuto il 20 novembre 2020.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale, in quanto la prova dellaresponsabilità è stata desunta da dichiarazioni autoindizianti dell’imputato rese senzal’assistenza del difensore.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto i giudici del merito, puravendo ritenuto che, in assenza di tracciature delle fatture di acquisto, sia impossibilestabilire se i giochi pirotecnici sono legali oppure no, ciò nonostante hanno ritenutocomunque integrato il reato.3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo è infondato.Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che negli atti del dibattimentonon è presente il verbale delle dichiarazioni che avrebbe reso l’imputato nel corso dellaperquisizione della polizia giudiziaria; le dichiarazioni sono entrate in giudizio attraverso ladeposizione del teste di p.g. che le ha riferite in dibattimento.Ed, infatti, il motivo di appello, pur deducendo comunque la violazione della leggeprocessuale, lamentava, in realtà, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste di p.g. per averriferito quelle dell’imputato, che è un profilo di violazione di legge processuale diverso daquello dedotto nel giudizio di cassazione.In ogni caso, posto che, per giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità,l’eccezione di inutilizzabilità di una prova deve, a pena di inammissibilità dell’impugnazione,riguardare un elemento di prova necessario ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39603 del03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02: è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazionecon cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività inforza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato), nelcaso in esame la deduzione proposta in ricorso non ha idoneità a disarticolare il percorsologico della motivazione perchè, come già evidenziato nella sentenza di appello, ledichiarazioni dell’imputato si sono risolte soltanto nel riconoscere la paternità dei fuochi diartificio rinvenuti nel locale, ma, nel percorso logico del giudizi di responsabilità, l’attribuibilitàproprio a lui della detenzione di tali fuochi può prescindere da tali dichiarazioni, perché èadeguatamente sostenuta dalla prova della sua disponibilità del locale in cui essi furonorinvenuti.2. Anche il secondo motivo è infondato.La norma dell’art. 53, comma 1, T.U.L.P.S. dispone che “è vietato fabbricare, tenere incasa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, ovendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodentiche non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di unacommissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato lavalutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitariein materia di prodotti esplodenti”.La sanzione si rinviene nel comma 4 dello stesso articolo che dispone che “salvo che ilfatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusioneda sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.”.In definitiva, per avere rilevanza penale ai sensi dell’art. 53 citato, la detenzione(“tenere in casa o altrove”, per riprendere l’espressione desueta del testo normativo) deveavere ad oggetto: 1) prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dalMinistero dell'interno; 2) prodotti esplodenti che siano privi della marcatura CE.Come spiega un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'art. 53T.U.L.P.S. bipartisce gli esplosivi in esplosivi riconosciuti e classificati (art. 83 regolamento diesecuzione e allegato a al predetto regolamento) ed esplosivi non riconosciuti e classificati”(Sez. 1, n. 7420 del 06/05/1982, Verbano, Rv. 154786 - 01).Nel caso in esame, la sentenza di primo grado non ha effettuato un ragionamento sullafattispecie penale, si è limitata a trarre dalla prova della detenzione la prova dellaresponsabilità del fatto; quella di appello ha ritenuto, invece, che si rientri nella fattispeciepenale perché dal giudizio è emerso che i materiali detenuti non fossero tracciati, ovvero nonvi fosse prova, mediante fatture di acquisto, della loro provenienza.Il ricorso deduce che la mancata prova della provenienza non integra la fattispeciepenale, ed in sé ha ragione, perché la norma penale sanziona la detenzione dell’artificiopirotecnico “non classificato” o quello “privo di marcatura CE”, non la mancanza ditracciamento.Però, nel percorso logico della sentenza impugnata la mancanza di “tracciamento” deigiochi pirotecnici è considerata rilevante non in sé, ma quale prova, di carattere indiziario,della natura non classificata dell’artificio che fa assumere alla detenzione rilevanza penale.La conclusione è, d’altronde, coerente con la deposizione resa in giudizio dal teste dipolizia giudiziaria, che lo stesso ricorso riporta per stralcio, che ha affermato che lamarcatura CE è di semplice contraffazione, per cui il tracciamento della provenienzadell’artificio serve proprio per dare contezza che lo stesso sia regolarmente classificato.In definitiva, il ricorso finisce per attaccare la valutazione sulla sufficienza degli elementidi prova necessari per ritenere provata la detenzione di materiale “non classificato”, e lapossibilità di poter desumere la “non classificazione” in via indiretta ed indiziaria dallamancanza di tracciamento, operazione, che, però, essendosi risolta nel desumere un fattoignoto da un fatto noto (Sez. 6, n. 37108 del 02/12/2020, Frunza, Rv. 280195 – 01) diintrinseca valenza indicativa (Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv.272056 – 01), è priva di fratture logiche e sfugge al sindacato del giudice di legittimità.Il motivo è, pertanto, infondato.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]