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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35121/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2026 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];or. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato la pena di anni quattro, mesi uno di reclusione ed Euro 18.000,00 in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Con un *unico motivo lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge processuale con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

2. Il ricorso é inammissibile.

Ed invero deve farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01).

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il rico P.Q.MIl Consig jgstensore [OSCURATO:PERSONA] ¦ 1 OT 2026 L' ASS-F:TT-NTE q iT TUTTEARIO Dou.s.su Kuta emente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2026 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];or. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato la pena di anni quattro, mesi uno di reclusione ed Euro 18.000,00 in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Con un *unico motivo lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge processuale con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 2. Il ricorso é inammissibile. Ed invero deve farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01). 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il rico P.Q.MIl Consig jgstensore [OSCURATO:PERSONA] ¦ 1 OT 2026 L' ASS-F:TT-NTE q iT TUTTEARIO Dou.s.su Kuta emente