CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 38224/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 1400 sez. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -Relatore- UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 23698/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di: CAPASSO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38224/2025 Roma, lì, 25/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. L’imputato, a mezzo dell’unico difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], disposto con sentenza emessa dalla Sezione sesta di questa Corte, n. 48833 del 12/10/2023, ha rideterminato, secondo la qualificazione giuridica di mero partecipe all’associazione tematica di stupefacenti descritta al capo 1 declinata dalla Corte rescindente, la sanzione complessivamente inflitta al ricorrente per i reati contestati ai capi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, in anni 9, mesi 1, giorni 10 di reclusione, così rigettando la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di mitigazione del trattamento sanzionatorio, tanto per il reato associativo posto a base della piramide sanzionatoria, quanto per gli aumenti disposti per continuazione con i numerosi reati satellite. 2. I motivi dedotti a sostegno della impugnazione trattano gli argomenti che in appresso sinteticamente si riportano, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., mancanza di motivazione (nel tratto grafico) della sentenza impugnata, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, evidenziando la disparità di trattamento rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], imputato del medesimo reato associativo e gravato da precedenti penali, cui le circostanze attenuanti generiche sono invece state riconosciute. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, per aspecificità del motivo speso in tema di trattamento sanzionatorio (discosto dal minimo edittale previsto dal comma 2 dell’art. 74 d.P.R. 309/90) ed infondatezza -mera- del motivo che censura l’omessa motivazione del rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute invece al coimputato [OSCURATO:PERSONA], gravato da precedenti penali. 2. Il ricorrente si duole del fatto che, a seguito di annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 11/11/2022, intervenuto in tema di corretta identificazione del ruolo rivestito nell’associazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto rivalutare funditus il tema del trattamento sanzionatorio e quello delle circostanze attenuanti generiche (per entrambi gli imputati). Nel giudizio di rinvio, infatti, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame, non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione, secondo un rapporto di interferenza progressiva, questioni che erano state dichiarate assorbite dalla pronuncia di annullamento (sul tema Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). 3. Il rilievo è astrattamente ineccepibile; tuttavia, l’argomento dedotto sulla motivazione del trattamento sanzionatorio non si confronta con le ragioni che il giudice del rinvio ha posto a sostegno (pag. 6, primo capoverso) della decisione assunta sul punto, ove si argomentano, con asciutta puntualità, le ragioni che hanno determinato l’irrogazione di una sanzione (di poco) discosta dal minimo edittale. 3.1. Il motivo, aspecifico e meramente reiterativo, non è pertanto ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l’art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., che richiama il testo dell’art. 581, comma 1, lett. d, stesso codice (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., in motivazione, pag. 7, sub 3., non massimata). 4. Il motivo speso in riferimento alla motivazione -omessa sul punto devoluto- in tema di rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (ove si censurava la sentenza di primo grado, che aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poi riconosciute dal giudice del rinvio al coimputato [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al medesimo reato associativo) non è fondato. 4.1. La doglianza proposta nella sede di legittimità non propone ragioni in concreto spendibili, atteso che la qualità di incensurato (o delinquente primario che dir si voglia) non può per legge (art. 62 bis, terzo comma, cod. proc. pen.) sostenere il riconoscimento delle attenuanti innominate; né si adducono elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti innominate, limitandosi a dolersi della mancanza di motivazione della Corte di merito in ordine alla censura svolta con i motivi di gravame (pag. da 42 a 44 dei motivi di appello sul trattamento sanzionatorio ed alle circostanze attenuanti generiche) specificamente dedicati al tema. 4.2. Orbene, è pur vero che questa stessa Sezione della Corte ha, con la sentenza “Verdicaro”, recentemente affermato, su tema genericamente analogo, ma niente affatto coincidente, il seguente principio: È censurabile in sede di legittimità la decisione resa in grado di appello in cui sia stata del tutto omessa la presa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che la pronunzia reiettiva dell'impugnazione sia sorretta, sul punto, da motivazione implicita, quand'anche le ragioni a fondamento del rigetto possano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. Diversamente opinando, si finirebbe (argomenta la decisione) per consentire al giudice di legittimità di sostituire irritualmente il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata (Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, Verdicaro, Rv. 287330-01). [OSCURATO:PERSONA] sta che nella fattispecie processuale all’esame la Corte di merito ha viceversa certamente “preso in carico” il motivo di gravame -che peraltro nulla innovava rispetto al tema trattato dalla decisione di primo grado (Sez. 3, n. 54179 del 17/09/2018, D., Rv. 275440-01) ed agli argomenti ivi evidenziati per negare accesso alle attenuanti innominate-, avendolo indicato nella sezione della sentenza che espone i motivi di appello, per poi rigettarlo con una motivazione “implicita” tratta dagli argomenti concreti diffusamente posti a sostegno della misura della sanzione irrogata. 4.3. Deve, pertanto, ancora una volta affermarsi con vigore che gli argomenti (vieppiù ove diffusi, profondi e fondati su dati di fatto incontroversi) spesi in ordine al trattamento sanzionatorio ben possono fungere da parametro per ritenere, in difetto di contestazioni specifiche della parte, argomentato aliunde il negato accesso alle circostanze innominate (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; in tema di negato apprezzamento della particolare tenuità del fatto, v. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01), giacché il patrimonio di elementi cognitivi (il significante) da esaminare può ritenersi almeno in parte sovrapponibile e i singoli elementi che costituiscono tale patrimonio possono, quindi, svolgere una duplice funzione valutativa. 4.4. Quanto alla disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], evidente ne è la ratio giustificatrice, avendo il predetto ottenuto il riconoscimento delle circostanze innominate in ragione del buon comportamento processuale tenuto in appello (concordato sulla pena, con rinunzia ai motivi di spesi in tema di responsabilità per i fatti ascritti). La disparità risulta perciò giustificata dalla differente valutazione della capacità a delinquere manifestata dai due imputati, uno solo dei quali, con la rinuncia parziale ai motivi di appello, ha mostrato resipiscenza e rimeditazione delle proprie condotte antigiuridiche (Sez. 6, n. 12692 del 30/01/2024, Ardizzone, Rv. 286191 - 02). 5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 ottobre 2025. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]