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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 03943/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/06/2021 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di persone offese, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'ambito del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. proc. pen., deducendo mancato avviso al difensore delle persone offese dell'effettuazione degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc.pen., sulle risultanze dei quali si basa l'ordinanza di archiviazione; erroneità della consulenza nonché nullità ed abnormità del provvedimento in esame, in quanto emesso in insanabile contrasto con i principi generali dell'ordinamento e, segnatamente, con gli artt. 3 e 24 Cost.

2. Il provvedimento in disamina non può in alcun modo ritenersi abnorme.

Sez.

U, 26 marzo-22 giugno 2009 n. 25957, Toni , Rv. 243590, ha infatti chiarito che l'abnormità può essere riscontrata: a) allorchè il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto); b) allorchè il provvedimento giudiziale costituisca estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto dall'ordinamento, è stato esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella prefigurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).

Sono queste le ipotesi di c.d. abnormità strutturale.

Accanto ad essa si colloca l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo.

Non può dunque ritenersi l'abnormità di un provvedimento qualora esso costituisca estrinsecazione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento e non determini la stasi del procedimento, come nel caso in disamina, in cui l'ordinanza impugnata costituisce espressione del potere di disporre l'archiviazione, pacificamente spettante al giudice per le indagini preliminari, e determina non la stasi ma la chiusura del procedimento, come è connaturale alla funzione che l'ordinamento le attribuisce.

3. Occorre poi rilevare che presupposto dell'abnormità è la mancanza di un mezzo di impugnazione.

L'abnormità è infatti ravvisabile esclusivamente in mancanza di ulteriori strumenti di gravame lato sensu ovvero di rimedi offerti dal sistema per ovviare all'anomalia della pronuncia giudiziale (Sez.

U, 26 marzo-22 giugno 2009 n. 25957 , Toni , rv 243590).

Viceversa, nel caso in disamina, esiste un appropriato strumento per rimuovere l'efficacia del provvedimento emanato dal G.i.p., e cioè il reclamo ex art. 410-bis cod. proc.pen.

Trova dunque applicazione il disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., onde qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen., va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] PQM Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/06/2021 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di persone offese, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'ambito del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. proc. pen., deducendo mancato avviso al difensore delle persone offese dell'effettuazione degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc.pen., sulle risultanze dei quali si basa l'ordinanza di archiviazione; erroneità della consulenza nonché nullità ed abnormità del provvedimento in esame, in quanto emesso in insanabile contrasto con i principi generali dell'ordinamento e, segnatamente, con gli artt. 3 e 24 Cost. 2. Il provvedimento in disamina non può in alcun modo ritenersi abnorme. Sez. U, 26 marzo-22 giugno 2009 n. 25957, Toni , Rv. 243590, ha infatti chiarito che l'abnormità può essere riscontrata: a) allorchè il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto); b) allorchè il provvedimento giudiziale costituisca estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto dall'ordinamento, è stato esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella prefigurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Sono queste le ipotesi di c.d. abnormità strutturale. Accanto ad essa si colloca l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. Non può dunque ritenersi l'abnormità di un provvedimento qualora esso costituisca estrinsecazione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento e non determini la stasi del procedimento, come nel caso in disamina, in cui l'ordinanza impugnata costituisce espressione del potere di disporre l'archiviazione, pacificamente spettante al giudice per le indagini preliminari, e determina non la stasi ma la chiusura del procedimento, come è connaturale alla funzione che l'ordinamento le attribuisce. 3. Occorre poi rilevare che presupposto dell'abnormità è la mancanza di un mezzo di impugnazione. L'abnormità è infatti ravvisabile esclusivamente in mancanza di ulteriori strumenti di gravame lato sensu ovvero di rimedi offerti dal sistema per ovviare all'anomalia della pronuncia giudiziale (Sez. U, 26 marzo-22 giugno 2009 n. 25957 , Toni , rv 243590). Viceversa, nel caso in disamina, esiste un appropriato strumento per rimuovere l'efficacia del provvedimento emanato dal G.i.p., e cioè il reclamo ex art. 410-bis cod. proc.pen. Trova dunque applicazione il disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., onde qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen., va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] PQM Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, i
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