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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27908/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6 della Corte di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 marzo 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, formulando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e apparenza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, in relazione alla valutazione dell’attendibilitàdelle persone offese (trascurando il rapporto di parentela o stretta amicizia tra idichiaranti e la comune iniziativa processuale) e del compendio probatorio(qualificando congetturalmente come idonei riscontri individualizzanti elementieterogenei, richiamati in maniera cumulativa e indistinta, e valorizzando contrareum un elemento a discarico quale la mancata spendita della qualità di avvocato).2.2.

Violazione degli artt. 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e illogicità dellamotivazione, in relazione alla ribadita sussistenza di artifici e raggiri causalmentericollegati alle singole dazioni, pur compatibili con attività consulenzialepenalmente neutra, affermando la spendita del titolo professionale sulla base dielementi ambigui.2.3.

Violazione dell’art. 124 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione,per quel che attiene all’individuazione del dies a quo per la proposizione dellaquerela e, in genere, alla tempestività di quest’ultima, pur dopo avere collocatoentro il maggio 2020 la piena conoscenza della mancata iscrizione delle cause edella mancata iscrizione all’albo, facendo impropriamente leva su una presuntavolontà attendista di Amato e sull’efficacia ingannatoria delle rassicurazioni offertesuccessivamente dall’imputato.2.4.

Violazione degli artt. 81, 133 e 640 cod. pen. e carenza della motivazione,in ordine al trattamento sanzionatorio, confermato senza offrire compiuta rispostaai motivi di gravame (anche in tema di mancata contestazione di una condottacontinuata).3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamenteinfondati, generici e non consentiti.2.

Il primo motivo reitera argomenti, schiettamente fattuali, giàcompiutamente disattesi dai giudici di merito.La doppia conforme motivazione su cui riposa la pronuncia di condanna haampiamente chiarito, all’esito di un ampio ed approfondito scrutinio, la pienae priva di superfetazioni, si è rilevata – a riprova dell’autonomia delle accuse –sovrapponibile solo per quel che concerne le condotte fraudolente adoperate percarpire l’altrui buona fede, così da escludere ogni maliziosa concertazione) e lapresenza di solidi riscontri (fonti dichiarative, come il fratello di Lauri,particolarmente qualificato, ed elementi documentali, come il conferimento deimandati, la corrispondenza telematica, i pagamenti PostePay, la falsa fattura); latesi difensiva della offerta di aiuto quale semplice “consulente”, è statamotivatamente disattesa, evidenziando la «fumosità di una tale figura», lamancanza del minimo conforto nella provvista istruttoria, l’incompatibilità con«l’artificiosa manipolazione della realtà, creata anche grazie all’abilitàaffabulatoria» descritta dalle parti civili, l’irrilevanza del difetto di tracce scrittedella millantata qualità, ben spiegabile nel contesto già illustrato (pp. 6-8).Tale congruo apparato argomentativo, scevro di vizi logico-giuridici, èimpermeabile allo scrutinio di legittimità.

In ogni caso, va evidenziato che non èdeducibile la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa oerronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili (Sez.

U, n. 29541del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04.)3.

Il secondo motivo non è consentito, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc. pen.Le doglianze in tema di sussistenza di artifici e raggiri e di nesso eziologicocon le dazioni (su cui pure la Corte territoriale si sofferma, nell’offrire risposta allealtre censure sull’affermazione di responsabilità) non risultano – come puòagevolmente evincersi dall’atto di gravame – previamente a suo tempo dedottecome motivo di appello.La preclusione processuale, che impedisce di eccepire l’adeguatezza dellarisposta dei giudici partenopei, trova il proprio fondamento nella necessità dievitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza disecondo grado con riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo dellaCorte di appello, nella pienezza valutativa della giurisdizione di merito, perché nonsegnalato con i motivi di gravame (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi,Rv. 270316-01).

La chiara ratio della norma la pone, dunque, con ogni evidenza,come un rimedio contro il rischio di un annullamento del provvedimento impugnatoda parte della Corte di cassazione, in relazione ad un punto intenzionalmentesottratto alla cognizione del giudice di appello.4.

Il terzo motivo non si confronta adeguatamente con l’effettivo percorsoargomentativo della sentenza impugnata, cadendo così in un’insuperabilegenericità.La Corte di merito, invero, ha ben illustrato la protrazione dell’attivitàdecettiva dell’imputato, anche fingendosi iscritto ad altro Foro, sino all’agosto2020 (epoca di notorie restrizioni alla libertà di movimento) non come segmentodella condotta prevista dal fatto tipico, ma quale copertura della frode giàrealizzata, tale da impedire alle persone offese – pure impegnate, ciascuna per sé,nella verifica della ragione dei ritardi nei pagamenti promessi loro – una compiutaconoscenza dei fatti (pp. 8-9).giudici di merito sono coerenti con il costante insegnamento di questa Corte, percui il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di pienacognizione del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, da partedell’interessato, sulla base di elementi seri e concreti, non avendo rilevanza il merosospetto (Sez. 3, n. 8259 del 10/12/2024, dep. 2025, Gatta, Rv. 287642-01; Sez.2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081-01; Sez. 6, n. 3719 del24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954-01).

Peraltro, la prova del difetto ditempestività della querela resta a carico di chi ne deduce la tardività, di modo chedeve ritenersi tempestiva la proposizione della querela, anche quando vi siaincertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementicostitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termineprevisto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art.124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base disupposizioni prive di adeguato supporto probatorio (cfr. Sez.

U, n. 12213 del21/12/2017, dep. 2018, Zuccchi, Rv. 272170-01; Sez. 6, n. 24380 del12/03/2015, P., Rv. 264165-01).5.

Il quarto motivo è manifestamente infondato.La sentenza impugnata, richiamando anche il precedente specifico, illustracorrettamente le ragioni di conferma della «pena, prossima ai minimi edittali e giàbenevolmente mitigata dal riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche», tenuto conto della fitta rete di raggiri («di una certa raffinatezza, indicidi abilità dissimulatoria e di professionalità nel delitto»), protratti nel tempo, indanno di più persone, e sorretti da una pervicace determinazione resistente anchedi fronte alle evidenze.Peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito.

Nel caso in cui venga irrogata una pena moltoal di sotto della media edittale, l’obbligo motivazionale si attenua: è sufficiente chesi richiami il criterio di adeguatezza della pena o che si dia conto dell'impiego deicriteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche solo con espressioni del tipo: “penacongrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravitàdel reato o alla capacità a delinquere; resta, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia digran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).Per quanto riguarda poi il computo dosimetrico, il Tribunale avevacorrettamente individuato la pena base, senza attribuirla specificamente a uno deidue episodi truffaldini in contestazione sostanzialmente sovrapponibili,procedendo poi all’aumento ex art. 81 cod. pen., avuto riguardo all’implicitorichiamo a un medesimo disegno criminoso che ricomprendeva le due distinteazioni delittuose chiaramente desumibile dalla letterale formulazionedell’imputazione e, soprattutto, da quanto concretamente accertato all’esitodell’istruttoria dibattimentale (p. 14).6.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di unasomma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente,valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000,n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 della Corte di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 marzo 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, formulando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e apparenza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, in relazione alla valutazione dell’attendibilitàdelle persone offese (trascurando il rapporto di parentela o stretta amicizia tra idichiaranti e la comune iniziativa processuale) e del compendio probatorio(qualificando congetturalmente come idonei riscontri individualizzanti elementieterogenei, richiamati in maniera cumulativa e indistinta, e valorizzando contrareum un elemento a discarico quale la mancata spendita della qualità di avvocato).2.2. Violazione degli artt. 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e illogicità dellamotivazione, in relazione alla ribadita sussistenza di artifici e raggiri causalmentericollegati alle singole dazioni, pur compatibili con attività consulenzialepenalmente neutra, affermando la spendita del titolo professionale sulla base dielementi ambigui.2.3. Violazione dell’art. 124 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione,per quel che attiene all’individuazione del dies a quo per la proposizione dellaquerela e, in genere, alla tempestività di quest’ultima, pur dopo avere collocatoentro il maggio 2020 la piena conoscenza della mancata iscrizione delle cause edella mancata iscrizione all’albo, facendo impropriamente leva su una presuntavolontà attendista di Amato e sull’efficacia ingannatoria delle rassicurazioni offertesuccessivamente dall’imputato.2.4. Violazione degli artt. 81, 133 e 640 cod. pen. e carenza della motivazione,in ordine al trattamento sanzionatorio, confermato senza offrire compiuta rispostaai motivi di gravame (anche in tema di mancata contestazione di una condottacontinuata).3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamenteinfondati, generici e non consentiti.2. Il primo motivo reitera argomenti, schiettamente fattuali, giàcompiutamente disattesi dai giudici di merito.La doppia conforme motivazione su cui riposa la pronuncia di condanna haampiamente chiarito, all’esito di un ampio ed approfondito scrutinio, la pienae priva di superfetazioni, si è rilevata – a riprova dell’autonomia delle accuse –sovrapponibile solo per quel che concerne le condotte fraudolente adoperate percarpire l’altrui buona fede, così da escludere ogni maliziosa concertazione) e lapresenza di solidi riscontri (fonti dichiarative, come il fratello di Lauri,particolarmente qualificato, ed elementi documentali, come il conferimento deimandati, la corrispondenza telematica, i pagamenti PostePay, la falsa fattura); latesi difensiva della offerta di aiuto quale semplice “consulente”, è statamotivatamente disattesa, evidenziando la «fumosità di una tale figura», lamancanza del minimo conforto nella provvista istruttoria, l’incompatibilità con«l’artificiosa manipolazione della realtà, creata anche grazie all’abilitàaffabulatoria» descritta dalle parti civili, l’irrilevanza del difetto di tracce scrittedella millantata qualità, ben spiegabile nel contesto già illustrato (pp. 6-8).Tale congruo apparato argomentativo, scevro di vizi logico-giuridici, èimpermeabile allo scrutinio di legittimità. In ogni caso, va evidenziato che non èdeducibile la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa oerronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili (Sez. U, n. 29541del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04.)3. Il secondo motivo non è consentito, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc. pen.Le doglianze in tema di sussistenza di artifici e raggiri e di nesso eziologicocon le dazioni (su cui pure la Corte territoriale si sofferma, nell’offrire risposta allealtre censure sull’affermazione di responsabilità) non risultano – come puòagevolmente evincersi dall’atto di gravame – previamente a suo tempo dedottecome motivo di appello.La preclusione processuale, che impedisce di eccepire l’adeguatezza dellarisposta dei giudici partenopei, trova il proprio fondamento nella necessità dievitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza disecondo grado con riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo dellaCorte di appello, nella pienezza valutativa della giurisdizione di merito, perché nonsegnalato con i motivi di gravame (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi,Rv. 270316-01). La chiara ratio della norma la pone, dunque, con ogni evidenza,come un rimedio contro il rischio di un annullamento del provvedimento impugnatoda parte della Corte di cassazione, in relazione ad un punto intenzionalmentesottratto alla cognizione del giudice di appello.4. Il terzo motivo non si confronta adeguatamente con l’effettivo percorsoargomentativo della sentenza impugnata, cadendo così in un’insuperabilegenericità.La Corte di merito, invero, ha ben illustrato la protrazione dell’attivitàdecettiva dell’imputato, anche fingendosi iscritto ad altro Foro, sino all’agosto2020 (epoca di notorie restrizioni alla libertà di movimento) non come segmentodella condotta prevista dal fatto tipico, ma quale copertura della frode giàrealizzata, tale da impedire alle persone offese – pure impegnate, ciascuna per sé,nella verifica della ragione dei ritardi nei pagamenti promessi loro – una compiutaconoscenza dei fatti (pp. 8-9).giudici di merito sono coerenti con il costante insegnamento di questa Corte, percui il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di pienacognizione del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, da partedell’interessato, sulla base di elementi seri e concreti, non avendo rilevanza il merosospetto (Sez. 3, n. 8259 del 10/12/2024, dep. 2025, Gatta, Rv. 287642-01; Sez.2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081-01; Sez. 6, n. 3719 del24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954-01). Peraltro, la prova del difetto ditempestività della querela resta a carico di chi ne deduce la tardività, di modo chedeve ritenersi tempestiva la proposizione della querela, anche quando vi siaincertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementicostitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termineprevisto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art.124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base disupposizioni prive di adeguato supporto probatorio (cfr. Sez. U, n. 12213 del21/12/2017, dep. 2018, Zuccchi, Rv. 272170-01; Sez. 6, n. 24380 del12/03/2015, P., Rv. 264165-01).5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.La sentenza impugnata, richiamando anche il precedente specifico, illustracorrettamente le ragioni di conferma della «pena, prossima ai minimi edittali e giàbenevolmente mitigata dal riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche», tenuto conto della fitta rete di raggiri («di una certa raffinatezza, indicidi abilità dissimulatoria e di professionalità nel delitto»), protratti nel tempo, indanno di più persone, e sorretti da una pervicace determinazione resistente anchedi fronte alle evidenze.Peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la graduazionedella pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito. Nel caso in cui venga irrogata una pena moltoal di sotto della media edittale, l’obbligo motivazionale si attenua: è sufficiente chesi richiami il criterio di adeguatezza della pena o che si dia conto dell'impiego deicriteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche solo con espressioni del tipo: “penacongrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravitàdel reato o alla capacità a delinquere; resta, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia digran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).Per quanto riguarda poi il computo dosimetrico, il Tribunale avevacorrettamente individuato la pena base, senza attribuirla specificamente a uno deidue episodi truffaldini in contestazione sostanzialmente sovrapponibili,procedendo poi all’aumento ex art. 81 cod. pen., avuto riguardo all’implicitorichiamo a un medesimo disegno criminoso che ricomprendeva le due distinteazioni delittuose chiaramente desumibile dalla letterale formulazionedell’imputazione e, soprattutto, da quanto concretamente accertato all’esitodell’istruttoria dibattimentale (p. 14).6. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di unasomma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente,valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000,n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]
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