Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 29399/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Conte di appello di Napoli, decidendo su rinvio della Corte di cassazione in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta per il delitto di cui al capo B) dell'imputazione (artt. 61, n. 2, 648 cod. pen.) Deduce mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono, infatti, insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza sulla dosimetria della pena è senz'altro da ritenersi adeguata (pp. 2 e 3).

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore /il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Conte di appello di Napoli, decidendo su rinvio della Corte di cassazione in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta per il delitto di cui al capo B) dell'imputazione (artt. 61, n. 2, 648 cod. pen.) Deduce mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono, infatti, insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza sulla dosimetria della pena è senz'altro da ritenersi adeguata (pp. 2 e 3). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore /il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29399/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris