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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 22492/2024

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/02/2024 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma che si riterrà di giustizia in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 6 febbraio 2024 la Corte di appello di Catania, decidendo sull'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma del decreto del Tribunale di Catania, riduceva l'importo della cauzione a 400,00 euro e confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno, avendone verificato la pericolosità specifica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento del decreto deducendo la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 1, comma 1, lett. b) , dello stesso decreto, per non essere attuale la pericolosità sociale del proposto e per violazione del giudicato di prevenzione.

Erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che un reato in materia di stupefacenti commesso il 15 aprile 2022, per il quale il ricorrente era stato arrestato e aveva poi "patteggiato" la pena, sia sintomatico di pericolosità, nonostante i suoi precedenti penali fossero assai risalenti nel tempo ed egli avesse patito un periodo di detenzione di oltre sei anni, sino al 10 aprile 2021.

Detti precedenti, poi, erano già stati valutati in sede di applicazione di una precedente misura di prevenzione che però era stata revocata in data 8 aprile 2014, cosicché non avrebbero potuto essere considerati per l'applicazione della nuova misura.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente.

Il decreto impugnato è stato depositato il 7 febbraio 2024 e le notifiche sono state effettuate lo stesso giorno al difensore e il giorno successivo al proposto, mentre il ricorso per cassazione è stato presentato telematicamente il 20 febbraio 2024, vale a dire dodici giorni dopo l'ultima notifica, quindi oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/02/2024 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma che si riterrà di giustizia in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 6 febbraio 2024 la Corte di appello di Catania, decidendo sull'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma del decreto del Tribunale di Catania, riduceva l'importo della cauzione a 400,00 euro e confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno, avendone verificato la pericolosità specifica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento del decreto deducendo la violazione dell'art. 4, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 1, comma 1, lett. b) , dello stesso decreto, per non essere attuale la pericolosità sociale del proposto e per violazione del giudicato di prevenzione. Erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che un reato in materia di stupefacenti commesso il 15 aprile 2022, per il quale il ricorrente era stato arrestato e aveva poi "patteggiato" la pena, sia sintomatico di pericolosità, nonostante i suoi precedenti penali fossero assai risalenti nel tempo ed egli avesse patito un periodo di detenzione di oltre sei anni, sino al 10 aprile 2021. Detti precedenti, poi, erano già stati valutati in sede di applicazione di una precedente misura di prevenzione che però era stata revocata in data 8 aprile 2014, cosicché non avrebbero potuto essere considerati per l'applicazione della nuova misura. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente. Il decreto impugnato è stato depositato il 7 febbraio 2024 e le notifiche sono state effettuate lo stesso giorno al difensore e il giorno successivo al proposto, mentre il ricorso per cassazione è stato presentato telematicamente il 20 febbraio 2024, vale a dire dodici giorni dopo l'ultima notifica, quindi oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011. 4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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