CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47614/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto in abitazione in concorso con altri correi. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. Si deducono, in particolare, violazioni di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale ritenuto responsabile l'imputato per la fattispecie ascrittagli solo in ragione del rinvenimento, nei pressi del iocus commissi delictí, della vettura asseritamente in Uso a [OSCURATO:PERSONA] ma intestata a sua sorella. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione. 2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata, in ipotesi di c.d. doppia conforme, è lungi dall'aver argomentato la responsabilità concorsuale dell'imputato dalla mera disponibilità da parte sua della vettura rinvenuta nei pressi dell'abitazione all'interno della quale, oltrepassando la relativa recinzione, si erano introdotti più soggetti che, solo perché sorpresi dalla persona offesa e dall'azionamento dell'allarme, non hanno consumato il furto di biciclette. Il giudice di merito ha invero posto a base del giudizio di responsabilità una pluralità di elementi tra cui, oltre al rinvenimento della detta vettura con ancora il motore caldo e le chiavi inserite nel quadro d'accensione, plurimi elementi emergenti dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e dagli esiti della perquisizione eseguita a carico dell'imputato (riscontrante la corrispondenza degli indumenti utilizzati dall'imputato nell'esecuzione del reato). Gravità, precisione e concordanza degli indizi emergenti dall'analisi dei detti elementi sono state poi tali da condurre alla certa individuazione di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di valutazioni di merito insindacabili in questa sede in quanto esenti da vizi motivazionali (invero neanche prospettati in termini specifici), quale essere uno dei correi introdottisi all'interno della recinzione e poi fuggiti a causa dell'intervento della persona offesa e dell'azionamento del sistema d'allarme. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9